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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08298/2023

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e ORDINANZA i sul ricorso ricorso iscritto al n. 25588/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi- ciliata presso il suo studio in Roma, via Valadier n.43; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia n.1965/13/2016 depositata il 21 luglio 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 dicembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia ri- gettava l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n.1788/9/2015 di accoglimento parziale, previa riunione, del ricorso proposto dalla contribuente avverso 8 avvisi di accertamento per II.DD. e IVA, oltre accessori, relativamente alle annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

2. Gli atti impositivi venivano elevati nei confronti della società a se- guito della contestazione di operazioni di compravendita parzialmente inesistenti e della corrispondente rettifica del reddito di impresa di- chiarato per gli anni di imposta, anche ai fini IVA.

Atti impositivi sepa- ratamente impugnati investivano anche la società [OSCURATO:PERSONA]- liare S.r.l. e, dagli avvisi emessi nei confronti delle due società, discen- devano ulteriori avvisi di accertamento recanti l'imputazione di reddito da partecipazione per gli anni di imposta nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci delle S.r.l. a ristretta base sociale.

3. Sulla base di due p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi delle società, attive nel settore edilizio ed immobiliare, nel quadro di un complessivo accertamento analitico induttivo ex art.39 primo comma lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973; dai fatti scaturiva anche un procedimento pe- nale.

Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di prime cure rigettava le eccezioni preliminari, inclusa quella sulla legittimità del raddoppio dei termini di esercizio dell'azione impositiva.

Nel merito, la CTP riteneva che parte contribuente non avesse fornito prova dell'esi- stenza dei contratti preliminari dai quali desumere che le somme ver- sate dagli acquirenti fossero state corrisposte a titolo di caparra con- firmatoria non assoggettabile ad IVA ex art.15 d.P.R. N.633/72 e che, tuttavia, tali importi fossero tutti stati regolarmente contabilizzati al momento della stipula dei contratti definitivi con conseguente assenza di danno erariale.

Le sanzioni erano nondimeno ritenute dovute per la mancata emissione delle fatture nell'anno in cui le somme corrispon- denti erano state incassate, ed era legittima la presunzione di distri- buzione di utili extracontabili tra i soci in presenza di società a ristretta base contabile.

4. La CTR in via preliminare rigettava l'eccezione di decadenza dell'Am- ministrazione finanziaria dal potere di accertamento per raddoppio del termine decadenziale, nonché di nullità degli avvisi impugnati perché illegittimamente sottoscritti dall'Amministrazione emittente.

Nel me- rito, riteneva utilizzabili i dati acquisiti dalla Guardia di finanza in sede di verifica e rigettava l'eccezione di nullità degli atti di accertamento nella parte in cui rettificavano i prezzi di compravendita dichiarati nei singoli rogiti in contestazione, ritenendo operante nella fattispecie la presunzione di distribuzione degli utili.

5. Avverso la decisione del giudice d'appello propone ricorso la contri- buente, affidato a nove motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Considerato che:

6. Non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., per la rilevanza delle questioni controverse, in particolare con riferimento al regime delle A preclusioni e all'applicabilità dello ius superveniens di cui al d.lgs. n.158 del 2015, il quale ha recato modifiche al sistema sanzionatorio di cui all'art.8 comma 1 della

I. n.23/2014, questione per la quale la Sezione ha in programmazione una pubblica udienza tematica dedicata.

7. Ritenuto per tale ragione di dover rimettere il ricorso alla pubblica udienza, P.Q.M .

La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione alla pubbl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA i sul ricorso ricorso iscritto al n. 25588/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi- ciliata presso il suo studio in Roma, via Valadier n.43; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia n.1965/13/2016 depositata il 21 luglio 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 dicembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia ri- gettava l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n.1788/9/2015 di accoglimento parziale, previa riunione, del ricorso proposto dalla contribuente avverso 8 avvisi di accertamento per II.DD. e IVA, oltre accessori, relativamente alle annualità 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 2. Gli atti impositivi venivano elevati nei confronti della società a se- guito della contestazione di operazioni di compravendita parzialmente inesistenti e della corrispondente rettifica del reddito di impresa di- chiarato per gli anni di imposta, anche ai fini IVA. Atti impositivi sepa- ratamente impugnati investivano anche la società [OSCURATO:PERSONA]- liare S.r.l. e, dagli avvisi emessi nei confronti delle due società, discen- devano ulteriori avvisi di accertamento recanti l'imputazione di reddito da partecipazione per gli anni di imposta nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci delle S.r.l. a ristretta base sociale. 3. Sulla base di due p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi delle società, attive nel settore edilizio ed immobiliare, nel quadro di un complessivo accertamento analitico induttivo ex art.39 primo comma lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973; dai fatti scaturiva anche un procedimento pe- nale. Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di prime cure rigettava le eccezioni preliminari, inclusa quella sulla legittimità del raddoppio dei termini di esercizio dell'azione impositiva. Nel merito, la CTP riteneva che parte contribuente non avesse fornito prova dell'esi- stenza dei contratti preliminari dai quali desumere che le somme ver- sate dagli acquirenti fossero state corrisposte a titolo di caparra con- firmatoria non assoggettabile ad IVA ex art.15 d.P.R. N.633/72 e che, tuttavia, tali importi fossero tutti stati regolarmente contabilizzati al momento della stipula dei contratti definitivi con conseguente assenza di danno erariale. Le sanzioni erano nondimeno ritenute dovute per la mancata emissione delle fatture nell'anno in cui le somme corrispon- denti erano state incassate, ed era legittima la presunzione di distri- buzione di utili extracontabili tra i soci in presenza di società a ristretta base contabile. 4. La CTR in via preliminare rigettava l'eccezione di decadenza dell'Am- ministrazione finanziaria dal potere di accertamento per raddoppio del termine decadenziale, nonché di nullità degli avvisi impugnati perché illegittimamente sottoscritti dall'Amministrazione emittente. Nel me- rito, riteneva utilizzabili i dati acquisiti dalla Guardia di finanza in sede di verifica e rigettava l'eccezione di nullità degli atti di accertamento nella parte in cui rettificavano i prezzi di compravendita dichiarati nei singoli rogiti in contestazione, ritenendo operante nella fattispecie la presunzione di distribuzione degli utili. 5. Avverso la decisione del giudice d'appello propone ricorso la contri- buente, affidato a nove motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: 6. Non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., per la rilevanza delle questioni controverse, in particolare con riferimento al regime delle A preclusioni e all'applicabilità dello ius superveniens di cui al d.lgs. n.158 del 2015, il quale ha recato modifiche al sistema sanzionatorio di cui all'art.8 comma 1 della I. n.23/2014, questione per la quale la Sezione ha in programmazione una pubblica udienza tematica dedicata. 7. Ritenuto per tale ragione di dover rimettere il ricorso alla pubblica udienza, P.Q.M . La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione alla pubbl
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