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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2024

Cassazione n. 35775/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che è manifestamente infondato il primo motivo sulla eccepita prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello, perché non tiene conto dei periodi di sospensione (per un totale di giorni trecento) per i disposti rinvii richiesti dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado (essendo la prescrizione maturata 25 marzo 2024, e, quindi, dopo la sentenza di appello, con conseguente irrilevanza del periodo successivo, stante l'inammissibilità del ricorso per cassazione); ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 per lo spontaneo rientro in abitazione (vedi, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479), in difetto di elementi di fatto che attestino una previa consegna alle autorità preposte al controllo, indipendente dall'accertamento dell'evasione autonomamente operato dalle stesse; ritenuto che la memoria difensiva del 06/08/2024 rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 e estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che è manifestamente infondato il primo motivo sulla eccepita prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello, perché non tiene conto dei periodi di sospensione (per un totale di giorni trecento) per i disposti rinvii richiesti dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado (essendo la prescrizione maturata 25 marzo 2024, e, quindi, dopo la sentenza di appello, con conseguente irrilevanza del periodo successivo, stante l'inammissibilità del ricorso per cassazione); ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 per lo spontaneo rientro in abitazione (vedi, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479), in difetto di elementi di fatto che attestino una previa consegna alle autorità preposte al controllo, indipendente dall'accertamento dell'evasione autonomamente operato dalle stesse; ritenuto che la memoria difensiva del 06/08/2024 rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 e estenso
Sentenza Cassazione n. 35775/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris