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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11616/2026

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lo Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Nardi e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n.3410/2019 depositata il 11/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari laCongregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (CCTG ) impugnaval’avviso di accertamento, contenente la rettifica della rendita catastale, exdecreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, proposta dalla parte perl'unità immobiliare sita nel Comune di Conversano, deducendo il difetto dimotivazione dell'avviso di accertamento impugnato e l'erroneaNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/20262.

La CTP di Bari accoglieva il ricorso, ritenendo l'avviso diaccertamento non adeguatamente motivato.3.

Avverso siffatta pronuncia, l’Agenzia delle Entrate (ADE) proponevaappello che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) rigettava,respingendo la tesi solo “inventariale” dell’attribuzione della rendita,ritenendo che le unità immobiliari destinate esclusivamente al culto, senon locate, non potessero considerarsi produttive di reddito ai sensidell’art.36 comma 3 del DPR 917/86; confermava il difetto motivazionaledell’atto di accertamento, ritenendo che l’Ufficio dovesse distinguere tra gliimmobili destinati al culto a rendita zero dagli altri che lo stesso assumevacome separabili.4.

L’ADE ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza di 2°grado, affidandosi a quattro motivi.5.

La CCTG ha depositato controricorso.6.

In prossimità dell’adunanza camerale, la controricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesal’istanza avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] controricorrente la quale, nellamemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,la fissazione della pubblica udienza, “in considerazione del particolarerilievo e della novità della questione di diritto sottesa al presenteprocedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle corti dimerito sulla normativa catastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalleSezioni Unite di questa Corte secondo cui il collegio giudicante ben puòescludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattereconsolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass.,Sez.

Un., 5 giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime: Cass.,Numero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/20266 settembre 2024, nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n.26807), con la precisazione che la sede dell’adunanza camerale non èincompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove,soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un pregressoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.

Peraltro, nel casodi specie, come di seguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizionon è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questa Corte.2.

Ciò posto, occorre esaminare preliminarmente, per ragioni logicogiuridiche, il quarto motivo del ricorso, con cui ADE lamenta la nullità dellasentenza sotto il profilo dell’art.360 1° comma n.4) c.p.c., per violazionedell’art.36 del D.Lgs.546/92, in quanto la sentenza impugnata nonrenderebbe percepibile il fondamento della decisione con proprievalutazioni sugli specifici motivi di gravame e che, quindi, si risolverebbein una motivazione soltanto apparente.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.Numero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).2.3 Nel caso di specie, la motivazione della sentenza si pone ben al disopra del c.d. minimo costituzionale, posto che risulta chiaramentepercepibile l’iter logico-giuridico della decisione che si fonda sul difetto dimotivazione dell’atto di attribuzione della rendita, ossia su un vizioformale dell’atto di accertamento che preclude l’esame del merito.

Il cheesclude in radice il fondamento della censura, fermo restando che resta aldi fuori del perimetro del vizio denunciato il semplice difetto di sufficienzadella motivazione in ordine alla ritenuta invalidità formale, da parte delgiudice di appello, dell’atto di attribuzione della rendita.3.

A questo punto, proseguendo con la trattazione delle censure postein ricorso, occorre evidenziare che con il primo motivo la ricorrentelamenta la violazione e falsa applicazione del combinato dispostodell'articolo 65 del DPR 1142 del 1949 e dell'articolo 7 della legge n. 212del 2000, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3. c.p.c.,sostenendo che il giudice di appello abbia errato nel ritenere chel’accertamento impugnato difettasse di motivazione adeguata, consideratoche l'articolo 3 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, ha dispostol'accertamento delle proprietà immobiliari urbane e la determinazionedella rendita catastale sulla base della dichiarazione presentata in catastodalla parte, con la precisazione che il comma 2 dell'articolo 65 del DPR n.1142 del 1949 dispone che "per le unità immobiliari che, rientrando nelleeccezioni previste dall'art. 81, non hanno avuto applicata la classe, sidevono pubblicare, (ora notificare) in luogo dei risultati di taleapplicazione, le rendite catastali attribuite", soddisfacendo appieno ilfondamento motivazionale dell'avviso di classamento. così come sancitoanche da numerose sentenze della Suprema Corte di cassazione.4.

Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione del combinato disposto dall'articolo 1, comma 3, deL DM n.701 del 1994 e dell'articolo 7 della legge 212 del 2000, in relazioneNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026all'articolo 360, primo comma, 3), c.p.c., assumendo l’erroneità dellasentenza impugnata nel ritenere che l’accertamento difettasse di adeguatamotivazione, considerato che la rettifica di classamento è avvenuta aseguito di procedura DOCFA e, pertanto, gli atti inviati al contribuentesarebbero facilmente conoscibili in quanto posti in essere nell’ambito di unprocedimento specifico a struttura fortemente partecipativa.4.1 I due motivi da trattarsi congiuntamente, essendo attinenti entrambialla questione dell’obbligo motivazionale degli atti di rettifica della renditanell’ambito di procedure DOCFA su iniziativa del contribuente, sonofondati.4.2 A sostegno di tale conclusione va richiamata la costantegiurisprudenza di questa Corte in base alla quale in tema di estimocatastale, l'obbligo di motivazione a carico dell'amministrazione finanziariasi atteggia diversamente, a seconda che la stessa operi d'iniziativa o susollecitazione del contribuente; la costituzione di nuovi immobili avvenutaper edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobiliurbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione ofrazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spaziinterni, ecc.) deve essere dichiarata in catasto; la dichiarazione, a caricodegli intestatari dell' immobile, avviene con la presentazione all'[OSCURATO:PERSONA] (con decorrenza dal 1 dicembre 2012, in virtù dell'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 9, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, all'Agenzia delle Entrate) competente di un(architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari eperiti edili), attivando la procedura cd.

"DOCFA"; a fronte di talidichiarazioni l'ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivareeventuali rettifiche d'ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari.Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa delcontribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema diNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastaleavvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazionedel relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivie della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza tra larendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez.6°-5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n.12777; Cass., Sez. 6°-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass.,Sez. 5°, 4 settembre 2023, n. 25682; Cass., Sez. 5°, 19 settembre 2024,n. 25144).4.3 Orbene, la CTR ha violato siffatto principio, avendo erroneamenteaffermato il difetto motivazionale dell’accertamento nonostante fossechiaramente ed unicamente indicato il valore della rendita rettificatanella dichiarazione DOCFA presentata tramite il proprio tecnico di fiducia,con contestuale conferma della categoria E/7 proposta.

Ciò perché,qualora, come nel caso di specie, gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall’Ufficio, l’obbligo di motivazionedell’avviso di rettifica è soddisfatto con la mera indicazione dei datioggettivi e della classe attribuita, in quanto la differenza tra la renditaproposta e quella attribuita deriva da una mera diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni.5.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 36, comma 3, del d.P.R. 22Numero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026dicembre 1986, n. 917 e 6 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., assumendo che i giudici di appelloavessero omesso di considerare che la circostanza che gli immobili nonfossero in concreto produttivi di un reddito imponibile, non contrasta con ilfatto che gli stessi, in linea concettuale, abbiano una potenzialitàreddituale e che, pertanto, ad essi vada, quindi, associata una renditacatastale, come specificamente previsto dal d.P.R. 1142/1949.5.1.

Il motivo è fondato, con la precisazione che appaiono prive di pregiole eccezioni di inammissibilità per ricorso formulate della partecontroricorrente per avere l’ufficio invocato una norma (art. 65 DPR1142/49) la cui violazione non era stata in precedenza dedotta ed inragione della formazione di un giudicato “per acquiescenza”.5.2.

Sotto il primo profilo va osservato che l’Ufficio ha richiamato, ingenerale, nelle sue difese la normativa in tema di catasto riguardante gliedifici di culto, mentre in alcun modo può parlarsi un giudicato peracquiescenza avendo l’Agenzia delle entrate insistito, in sede di appello,sulla piena legittimità del proprio avviso.5.3.

Ritiene questa Corte, nell’accogliere la prospettazione dell’Ufficioricorrente, di dovere dare continuità all’indirizzo inaugurato con lasentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un benedi culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto correttauna rendita di valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass.,19/11/2024 n. 29823.5.4.

Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti delladecisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:5.5. - con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3.

Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,Numero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);5.6. - l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);5.7. - la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;5.8. - secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015,n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537).

Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da unNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026tributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto.

In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;5.9. - ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.5.10.

Ad avviso di questo Collegio tale orientamento - da cui si èdiscostata la CTR – va in questa sede ribadito non apparendo, peraltro,decisive, in senso contrario, le considerazioni svolte dalla partecontroricorrente.5.11.

Va osservato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] assume, insintesi, richiamando il decisum dei giudici territoriali, che nel caso degliedifici di culto, non essendo considerati gli stessi, di per sé, produttivi direddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, se non sono oggettodi locazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire una renditacatastale, neppure con finalità inventariali.

Ciò sarebbe confermatodall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie di immobili nonespressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione in catastoNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026ed, altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del 1941 delMinistero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma 244,n. 190/2014, qualificandola norma di rango superiore.5.12.

Secondo le norme citate, quindi, a dire della controricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cuil’immobile sia oggetto di un contratto di locazione.

Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2,del d.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili daiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso dicostruzione, lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è unafonte normativa secondaria (regolamento) e, come tale, non puòderogare, modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rangoprimario, quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.5.13.

Inoltre la controricorrente lamenta che sarebbe stata discriminataper effetto della decisione impugnata, anche rispetto ad altri culti presentinel territorio.5.14.

Giova ribadire che questa la Corte ha più volte chiarito che la renditacatastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è un tributo né unpresupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativolegato all’iscrizione nel catasto.

Ciò implica che l’attribuzione di unarendita non incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributidiretti e locali, nel senso che l’esenzione legata alla specifica destinazionedell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha unarendita catastale positiva.

Sulla distinzione ontologica tra rendita catastaleNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026e presupposto d’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo.

È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita edesenzione dall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specificadestinazione d’uso, in quanto la rendita catastale non costituisceun’imposta né un presupposto d’imposta, sulla scorta dei principigiurisprudenziali sopra richiamati.

Ne deriva che l’attribuzione di unarendita catastale non determina né può determinare la trasformazione diun immobile esente in immobile imponibile.

L’esenzione fiscale degli edificidestinati esclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazioneoggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, nédall’ammontare della rendita eventualmente attribuita.

Pertanto,l’eventuale presenza di rendita catastale non incide l’esenzione, noncostituisce elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di capacitàcontributiva e non integra un autonomo fatto generatore di imposta.5.15.

Fatte tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avvisodi questo Collegio, non appare condivisibile la lettura delle disposizioninormative in questione fatta propria dai primi giudici e sulla quale laCongregazione ha insistito sulla base delle considerazioni sopra formulate,dovendosi ribadire che in base alla normativa catastale sopra richiamatase è vero che l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art. 36 deld.P.R. n. 917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, inragione della loro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catastoin ragione della mancanza di produttività in assenza di locazione, taliesenzioni non implicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso diprocedere a dichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, inquesta diversa ipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamenteNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026contemplate volte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti inmateria di attribuzione della rendita catastale nelle ipotesi di esenzionepreviste in relazione a particolari tipologie di beni.5.16.

Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o vengaeffettuata la variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie -l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regolegenerali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m.28/1998, con attribuzione di rendita.5.17.

Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano talecoordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammesso dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.5.18.

Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.5.19.

Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.5.20.

Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non di menopotrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unaNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026rendita.5.21.

Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorion. 6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla parte controricorrente,relative alle modalità di determinazione della rendita catastale degliimmobili delle categorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loronatura e contenuti, ritenersi preminenti né configurare un mezzo perorientare l’interpretazione della disciplina catastale dei beni di culto.5.22.

Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare la stessadetta istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare ladisciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.5.23.

In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.5.24.

Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata.

Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stesseNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026disciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.5.25.

Sotto altro profilo deve rilevarsi che, come condivisibilmente dedottodall’Ufficio ricorrente, l’art. 10 r.d.l. 652/1939, in vigore dal 9 giugno1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs. 514/1948 cosìdispone: “La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opificied in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n.1231 costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale ocommerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenzesuddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta perogni singola unità.

2. Egualmente si procede per la determinazione dellarendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili incategorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”.5.26.

L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni.

Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditaNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026catastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.5.27.

Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellanormativa sopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941,ritenute decisive ai fini che occupano da parte controricorrente.5.28.

Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.)5.29.

Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione dellanormativa sovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 [OSCURATO:PERSONA] diritti dell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea edart. 10 [OSCURATO:PERSONA] in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici diculto accettati dall’ Ufficio.5.30.

Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n. 20396/2025relativa ad un giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] deiTestimoni di Geova, non sono chiare le ragioni per cui dovrebbe venire inrilievo, nel caso di specie, la Convenzione EDU, atteso che si verte inmateria fiscale, che è, in linea generale, sottratta dalla nozione di diritticivili (cfr.

Corte EDU, Ferrazzini c Italia).5.31.

Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, masenza spiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso di specie.Invero se da un verso non è dato comprendere sotto quale profilo laNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026normativa in esame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacolo alperseguimento di scopi religiosi, la parte controricorrente evoca profili didiscriminazione religiosa che non appaiono in discussione nel caso dispecie atteso che, nel presente giudizio, si tratta semplicemente di unavviso di rettifica del valore dichiarato rispetto ad ud edificio adibito alculto rientrante nella categoria E/7, questione di applicazione generale neiconfronti di tutti i potenziali contribuenti, e del tutto avulsa dalla religioneprofessata dell’ente interessato.6.

In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo e il terzo motivo delricorso, mentre il quarto va rigettato e va, quindi ribadito il seguenteprincipio di diritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale diedifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamente esserecensito secondo le regole generali sulla scorta delle norme catastali diriferimento ed atteso che i predetti edifici non rientrano tra gli immobiliiscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2,del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento diimmobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui ald.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione(ex art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8aprile 1948, n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione dellacategoria e della rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a“destinazione particolare”) e sono soggette al controllodell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione,seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensidell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701».7.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata; nonoccorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con ilrigetto del ricorso originario della [OSCURATO:PERSONA] contribuente e laNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026conferma dell’avviso di rettifica.8.

La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.Maccoglie il primo, il secondo e il terzo motivo, rigetta il quarto, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito,rigetta il ricorso originario, compensando interamente tra le parti le spesedei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/3/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Nardi e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n.3410/2019 depositata il 11/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari laCongregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (CCTG ) impugnaval’avviso di accertamento, contenente la rettifica della rendita catastale, exdecreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, proposta dalla parte perl'unità immobiliare sita nel Comune di Conversano, deducendo il difetto dimotivazione dell'avviso di accertamento impugnato e l'erroneaNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/20262. La CTP di Bari accoglieva il ricorso, ritenendo l'avviso diaccertamento non adeguatamente motivato.3. Avverso siffatta pronuncia, l’Agenzia delle Entrate (ADE) proponevaappello che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) rigettava,respingendo la tesi solo “inventariale” dell’attribuzione della rendita,ritenendo che le unità immobiliari destinate esclusivamente al culto, senon locate, non potessero considerarsi produttive di reddito ai sensidell’art.36 comma 3 del DPR 917/86; confermava il difetto motivazionaledell’atto di accertamento, ritenendo che l’Ufficio dovesse distinguere tra gliimmobili destinati al culto a rendita zero dagli altri che lo stesso assumevacome separabili.4. L’ADE ha proposto ricorso in cassazione contro la sentenza di 2°grado, affidandosi a quattro motivi.5. La CCTG ha depositato controricorso.6. In prossimità dell’adunanza camerale, la controricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesal’istanza avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] controricorrente la quale, nellamemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,la fissazione della pubblica udienza, “in considerazione del particolarerilievo e della novità della questione di diritto sottesa al presenteprocedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle corti dimerito sulla normativa catastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalleSezioni Unite di questa Corte secondo cui il collegio giudicante ben puòescludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattereconsolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass.,Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime: Cass.,Numero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/20266 settembre 2024, nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n.26807), con la precisazione che la sede dell’adunanza camerale non èincompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove,soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un pregressoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. Peraltro, nel casodi specie, come di seguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizionon è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questa Corte.2. Ciò posto, occorre esaminare preliminarmente, per ragioni logicogiuridiche, il quarto motivo del ricorso, con cui ADE lamenta la nullità dellasentenza sotto il profilo dell’art.360 1° comma n.4) c.p.c., per violazionedell’art.36 del D.Lgs.546/92, in quanto la sentenza impugnata nonrenderebbe percepibile il fondamento della decisione con proprievalutazioni sugli specifici motivi di gravame e che, quindi, si risolverebbein una motivazione soltanto apparente.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.Numero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).2.3 Nel caso di specie, la motivazione della sentenza si pone ben al disopra del c.d. minimo costituzionale, posto che risulta chiaramentepercepibile l’iter logico-giuridico della decisione che si fonda sul difetto dimotivazione dell’atto di attribuzione della rendita, ossia su un vizioformale dell’atto di accertamento che preclude l’esame del merito. Il cheesclude in radice il fondamento della censura, fermo restando che resta aldi fuori del perimetro del vizio denunciato il semplice difetto di sufficienzadella motivazione in ordine alla ritenuta invalidità formale, da parte delgiudice di appello, dell’atto di attribuzione della rendita.3. A questo punto, proseguendo con la trattazione delle censure postein ricorso, occorre evidenziare che con il primo motivo la ricorrentelamenta la violazione e falsa applicazione del combinato dispostodell'articolo 65 del DPR 1142 del 1949 e dell'articolo 7 della legge n. 212del 2000, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3. c.p.c.,sostenendo che il giudice di appello abbia errato nel ritenere chel’accertamento impugnato difettasse di motivazione adeguata, consideratoche l'articolo 3 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, ha dispostol'accertamento delle proprietà immobiliari urbane e la determinazionedella rendita catastale sulla base della dichiarazione presentata in catastodalla parte, con la precisazione che il comma 2 dell'articolo 65 del DPR n.1142 del 1949 dispone che "per le unità immobiliari che, rientrando nelleeccezioni previste dall'art. 81, non hanno avuto applicata la classe, sidevono pubblicare, (ora notificare) in luogo dei risultati di taleapplicazione, le rendite catastali attribuite", soddisfacendo appieno ilfondamento motivazionale dell'avviso di classamento. così come sancitoanche da numerose sentenze della Suprema Corte di cassazione.4. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione del combinato disposto dall'articolo 1, comma 3, deL DM n.701 del 1994 e dell'articolo 7 della legge 212 del 2000, in relazioneNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026all'articolo 360, primo comma, 3), c.p.c., assumendo l’erroneità dellasentenza impugnata nel ritenere che l’accertamento difettasse di adeguatamotivazione, considerato che la rettifica di classamento è avvenuta aseguito di procedura DOCFA e, pertanto, gli atti inviati al contribuentesarebbero facilmente conoscibili in quanto posti in essere nell’ambito di unprocedimento specifico a struttura fortemente partecipativa.4.1 I due motivi da trattarsi congiuntamente, essendo attinenti entrambialla questione dell’obbligo motivazionale degli atti di rettifica della renditanell’ambito di procedure DOCFA su iniziativa del contribuente, sonofondati.4.2 A sostegno di tale conclusione va richiamata la costantegiurisprudenza di questa Corte in base alla quale in tema di estimocatastale, l'obbligo di motivazione a carico dell'amministrazione finanziariasi atteggia diversamente, a seconda che la stessa operi d'iniziativa o susollecitazione del contribuente; la costituzione di nuovi immobili avvenutaper edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobiliurbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione ofrazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spaziinterni, ecc.) deve essere dichiarata in catasto; la dichiarazione, a caricodegli intestatari dell' immobile, avviene con la presentazione all'[OSCURATO:PERSONA] (con decorrenza dal 1 dicembre 2012, in virtù dell'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 9, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, all'Agenzia delle Entrate) competente di un(architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari eperiti edili), attivando la procedura cd. "DOCFA"; a fronte di talidichiarazioni l'ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivareeventuali rettifiche d'ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari.Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa delcontribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema diNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastaleavvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazionedel relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivie della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'ufficio e l'eventuale differenza tra larendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez.6°-5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5°, 23 maggio 2018, n.12777; Cass., Sez. 6°-5, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6°-5, 23febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5°, 24 febbraio 2021, n. 4955; Cass.,Sez. 5°, 4 settembre 2023, n. 25682; Cass., Sez. 5°, 19 settembre 2024,n. 25144).4.3 Orbene, la CTR ha violato siffatto principio, avendo erroneamenteaffermato il difetto motivazionale dell’accertamento nonostante fossechiaramente ed unicamente indicato il valore della rendita rettificatanella dichiarazione DOCFA presentata tramite il proprio tecnico di fiducia,con contestuale conferma della categoria E/7 proposta. Ciò perché,qualora, come nel caso di specie, gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall’Ufficio, l’obbligo di motivazionedell’avviso di rettifica è soddisfatto con la mera indicazione dei datioggettivi e della classe attribuita, in quanto la differenza tra la renditaproposta e quella attribuita deriva da una mera diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni.5. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 36, comma 3, del d.P.R. 22Numero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026dicembre 1986, n. 917 e 6 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., assumendo che i giudici di appelloavessero omesso di considerare che la circostanza che gli immobili nonfossero in concreto produttivi di un reddito imponibile, non contrasta con ilfatto che gli stessi, in linea concettuale, abbiano una potenzialitàreddituale e che, pertanto, ad essi vada, quindi, associata una renditacatastale, come specificamente previsto dal d.P.R. 1142/1949.5.1. Il motivo è fondato, con la precisazione che appaiono prive di pregiole eccezioni di inammissibilità per ricorso formulate della partecontroricorrente per avere l’ufficio invocato una norma (art. 65 DPR1142/49) la cui violazione non era stata in precedenza dedotta ed inragione della formazione di un giudicato “per acquiescenza”.5.2. Sotto il primo profilo va osservato che l’Ufficio ha richiamato, ingenerale, nelle sue difese la normativa in tema di catasto riguardante gliedifici di culto, mentre in alcun modo può parlarsi un giudicato peracquiescenza avendo l’Agenzia delle entrate insistito, in sede di appello,sulla piena legittimità del proprio avviso.5.3. Ritiene questa Corte, nell’accogliere la prospettazione dell’Ufficioricorrente, di dovere dare continuità all’indirizzo inaugurato con lasentenza Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un benedi culto della chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto correttauna rendita di valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass.,19/11/2024 n. 29823.5.4. Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salienti delladecisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:5.5. - con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,Numero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);5.6. - l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);5.7. - la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataindividuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;5.8. - secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015,n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da unNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026tributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto. In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;5.9. - ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.5.10. Ad avviso di questo Collegio tale orientamento - da cui si èdiscostata la CTR – va in questa sede ribadito non apparendo, peraltro,decisive, in senso contrario, le considerazioni svolte dalla partecontroricorrente.5.11. Va osservato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] assume, insintesi, richiamando il decisum dei giudici territoriali, che nel caso degliedifici di culto, non essendo considerati gli stessi, di per sé, produttivi direddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, se non sono oggettodi locazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire una renditacatastale, neppure con finalità inventariali. Ciò sarebbe confermatodall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie di immobili nonespressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione in catastoNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026ed, altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del 1941 delMinistero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma 244,n. 190/2014, qualificandola norma di rango superiore.5.12. Secondo le norme citate, quindi, a dire della controricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cuil’immobile sia oggetto di un contratto di locazione. Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2,del d.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili daiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso dicostruzione, lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è unafonte normativa secondaria (regolamento) e, come tale, non puòderogare, modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rangoprimario, quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.5.13. Inoltre la controricorrente lamenta che sarebbe stata discriminataper effetto della decisione impugnata, anche rispetto ad altri culti presentinel territorio.5.14. Giova ribadire che questa la Corte ha più volte chiarito che la renditacatastale attribuita ad un immobile adibito a culto non è un tributo né unpresupposto di imposizione fiscale, ma ha un valore tecnico-estimativolegato all’iscrizione nel catasto. Ciò implica che l’attribuzione di unarendita non incide sull’imponibilità fiscale dell’immobile ai fini dei tributidiretti e locali, nel senso che l’esenzione legata alla specifica destinazionedell’immobile non viene meno per il solo fatto che l’immobile ha unarendita catastale positiva. Sulla distinzione ontologica tra rendita catastaleNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026e presupposto d’imposta occorre ricordare che è principio consolidato dellagiurisprudenza di legittimità che la rendita catastale costituisca un valoretecnico-patrimoniale, funzionale all’inventariazione e classificazione delpatrimonio immobiliare, e non integri di per sé né un tributo né unautonomo presupposto impositivo. È stato reiteratamente affermato chenon sussiste alcuna relazione tra la rendita catastale attribuita edesenzione dall’imposizione riconosciuta a un edificio per la sua specificadestinazione d’uso, in quanto la rendita catastale non costituisceun’imposta né un presupposto d’imposta, sulla scorta dei principigiurisprudenziali sopra richiamati. Ne deriva che l’attribuzione di unarendita catastale non determina né può determinare la trasformazione diun immobile esente in immobile imponibile. L’esenzione fiscale degli edificidestinati esclusivamente al culto deriva, quindi, dalla loro destinazioneoggettiva e funzionale, non dalla loro iscrizione o meno in catasto, nédall’ammontare della rendita eventualmente attribuita. Pertanto,l’eventuale presenza di rendita catastale non incide l’esenzione, noncostituisce elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di capacitàcontributiva e non integra un autonomo fatto generatore di imposta.5.15. Fatte tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, ad avvisodi questo Collegio, non appare condivisibile la lettura delle disposizioninormative in questione fatta propria dai primi giudici e sulla quale laCongregazione ha insistito sulla base delle considerazioni sopra formulate,dovendosi ribadire che in base alla normativa catastale sopra richiamatase è vero che l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art. 36 deld.P.R. n. 917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione, inragione della loro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione in catastoin ragione della mancanza di produttività in assenza di locazione, taliesenzioni non implicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso diprocedere a dichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, inquesta diversa ipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamenteNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026contemplate volte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti inmateria di attribuzione della rendita catastale nelle ipotesi di esenzionepreviste in relazione a particolari tipologie di beni.5.16. Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione o vengaeffettuata la variazione catastale – così come avvenuto nella fattispecie -l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regolegenerali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui il d.m.28/1998, con attribuzione di rendita.5.17. Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano talecoordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammesso dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.5.18. Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locatil’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.5.19. Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto che dallaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.5.20. Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non di menopotrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unaNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026rendita.5.21. Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorion. 6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla parte controricorrente,relative alle modalità di determinazione della rendita catastale degliimmobili delle categorie speciali (D) e particolari (E), possono, per loronatura e contenuti, ritenersi preminenti né configurare un mezzo perorientare l’interpretazione della disciplina catastale dei beni di culto.5.22. Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare la stessadetta istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare ladisciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.5.23. In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.5.24. Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata. Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stesseNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026disciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.5.25. Sotto altro profilo deve rilevarsi che, come condivisibilmente dedottodall’Ufficio ricorrente, l’art. 10 r.d.l. 652/1939, in vigore dal 9 giugno1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs. 514/1948 cosìdispone: “La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opificied in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n.1231 costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale ocommerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenzesuddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta perogni singola unità. 2. Egualmente si procede per la determinazione dellarendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili incategorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”.5.26. L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditaNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026catastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.5.27. Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellanormativa sopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941,ritenute decisive ai fini che occupano da parte controricorrente.5.28. Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.)5.29. Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione dellanormativa sovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 [OSCURATO:PERSONA] diritti dell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea edart. 10 [OSCURATO:PERSONA] in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici diculto accettati dall’ Ufficio.5.30. Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n. 20396/2025relativa ad un giudizio in cui era parte la [OSCURATO:PERSONA] deiTestimoni di Geova, non sono chiare le ragioni per cui dovrebbe venire inrilievo, nel caso di specie, la Convenzione EDU, atteso che si verte inmateria fiscale, che è, in linea generale, sottratta dalla nozione di diritticivili (cfr. Corte EDU, Ferrazzini c Italia).5.31. Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, masenza spiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso di specie.Invero se da un verso non è dato comprendere sotto quale profilo laNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026normativa in esame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacolo alperseguimento di scopi religiosi, la parte controricorrente evoca profili didiscriminazione religiosa che non appaiono in discussione nel caso dispecie atteso che, nel presente giudizio, si tratta semplicemente di unavviso di rettifica del valore dichiarato rispetto ad ud edificio adibito alculto rientrante nella categoria E/7, questione di applicazione generale neiconfronti di tutti i potenziali contribuenti, e del tutto avulsa dalla religioneprofessata dell’ente interessato.6. In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo e il terzo motivo delricorso, mentre il quarto va rigettato e va, quindi ribadito il seguenteprincipio di diritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale diedifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamente esserecensito secondo le regole generali sulla scorta delle norme catastali diriferimento ed atteso che i predetti edifici non rientrano tra gli immobiliiscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2,del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazione per l'accertamento diimmobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 del regolamento di cui ald.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero la dichiarazione di variazione(ex art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8aprile 1948, n. 514), devono contenere la proposta di attribuzione dellacategoria e della rendita che non può essere pari a zero (in quanto unità a“destinazione particolare”) e sono soggette al controllodell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione,seppure a soli fini statistico–inventariali, della rendita definitiva, ai sensidell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701».7. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata; nonoccorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con ilrigetto del ricorso originario della [OSCURATO:PERSONA] contribuente e laNumero registro generale 20365/2020Numero sezionale 2804/2026Numero di raccolta generale 11616/2026Data pubblicazione 28/04/2026conferma dell’avviso di rettifica.8. La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi non ancoraoggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.Maccoglie il primo, il secondo e il terzo motivo, rigetta il quarto, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito,rigetta il ricorso originario, compensando interamente tra le parti le spesedei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26/3/2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11616/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris