CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35153/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 14 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena in data 9 novembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Ritenuto che il ricorso del difensore dell'imputato già deceduto deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, per essersi il mandato estinto per la morte dell'imputato in quanto è venuto a mancare il soggetto processuale contro cui far valere la pretesa punitiva, il che si traduce nella mancanza di uno dei presupposti essenziali del processo penale (Sez. 2, n. 48599 del 2/10/2019, Mordenti, n. m.; Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019, Raciti, Rv. 276860; Sez. 2, n. 7632 del 16/11/2017, Zagaria, Rv. 272372; Sez. 3, n. 41801 del 10/7/2013, Coppola, Rv. 256586); Rilevato che il ricorso per cassazione proposto dopo la morte dell'imputato (nel caso di specie verificatasi in data 11 marzo 2021), pur inammissibile per difetto di legittimazione, non può comportare né la condanna alle spese della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinatario della statuizione, né del difensore, che, sia pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte in senso tecnico e non è soggetto al principio della soccombenza (Sez. 2, n. 25738 del 20/3/2015, Albini, Rv. 264136) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente