CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32963/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 a Canicattì3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cataniaavverso la sentenza del 04/12/2025 della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvioper nuovo giudizio della sentenza impugnata, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], e ladeclaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva condannatoGioeli [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capon. 5), [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo tiolo di reato (capo n. 2) e [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui all'art. 379 cod. pen. (capo n. 12), ha ridotto la pena inflitta aGioeli [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA] e haconseguentemente rideterminato la pena alla stessa inflitta, confermando nelresto la sentenza di primo grado.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione MariaCasaccio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i motivi diannullamento di seguito sintetizzati.2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti due motivi di ricorso.2.1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 379 cod. pen. poichémancherebbe la prova concreta che la ricorrente abbia effettivamente ricevuto lesomme provenienti da delitto e che, dunque, abbia aiutato ad assicurare ilprodotto, il profitto o il prezzo del reato.2.1.2. Difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, oggetto di specifica richiesta formulata con l'attodi appello.2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono dedotti quattro motivi di ricorso.2.2.1 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 110cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 25, comma 2, Cost. e 125, comma 3, cod.proc. pen. Il ricorrente è stato condannato per aver concorso al trasporto e allacessione a favore di [OSCURATO:PERSONA] di una quantità imprecisata di sostanzastupefacente del tipo cocaina a fronte del corrispettivo di 42.000 euro.Deduce la difesa che l'affermazione di penale responsabilità si fonda su unainsanabile indeterminatezza dell'oggetto materiale del reato, non essendo stataaccertata né la quantità, né l'effettiva efficacia drogante della sostanza, inviolazione dei principi di offensività e di tassatività. Risulterebbe, inoltre,contraddittorio escludere l'applicabilità della fattispecie di lieve entità, in difetto diaccertamento del peso della sostanza, che impedisce di ritenere provata la gravitàdel fatto.2.2.2. Travisamento della prova e difetto di motivazione in ordine alladestinazione della sostanza e alla qualificazione giuridica del fatto. La cessione aun unico soggetto avrebbe dovuto imporre un rigoroso vaglio circa laconfigurabilità del mandato all'acquisto e, in ogni caso, avrebbe dovuto esserevalorizzata ai fini dell'applicazione della fattispecie di lieve entità, in quanto deponeper l'assenza di pericolosità sociale, non essendo la condotta rivolta a un numeroindeterminato di acquirenti.2.2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine concorso delricorrente nel reato. La sentenza impugnata non analizzerebbe l'effettivo apportocausale del ricorrente e non terrebbe conto della natura del suo contributo,meramente esecutivo, ai fini di una corretta individualizzazione del trattamentosanzionatorio. Sul punto si rileva che il ricorrente è stato del tutto estraneo allafase genetica dell'accordo, alla determinazione del prezzo e alla selezione dellasostanza, limitandosi a compiere un'attività servente e sussidiaria, essendo,peraltro, privo di qualsivoglia autonomia decisionale.2.2.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamentosanzionatorio, essendo la pena sproporzionata.Con motivazione meramente apparente la sentenza impugnata avrebberespinto ogni istanza di mitigazione sanzionatoria, richiamando la negativapersonalità dell'imputato. Nella prospettazione difensiva, in presenza di un unicoepisodio contestato e di una dinamica concorsuale in cui il ricorrente è in posizionedi totale subalternità, il diniego di una pena contenuta nei minimi assoluti e lamancata riconsiderazione dal quantum della multa integrano violazioni dei principidi equità e individualizzazione della pena2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti tre motivi diannullamento.2.3.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 99 cod.pen. Difetterebbe l'accertamento della concreta significatività del nuovo reato inrapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti sotto il profilo dellapiù accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. La Corte diappello, infatti, ha confermato la sussistenza della recidiva basandosi sul merocriterio formale dell’esistenza di precedenti penali, peraltro errando in ordine aiprecedenti in materia di stupefacenti che non sono molteplici (il ricorrente hariportato una sola condanna per tale tipo di reati, risalente al 2011).2.3.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamentosanzionatorio. La sentenza impugnata ha rimodulato rispetto a quella di primogrado la pena, senza, però, indicare le ragioni poste a base di tale decisione.2.3.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio dibilanciamento tra circostanze. La Corte avrebbe omesso di confrontarsi con larichiesta formulata con l’atto di appello di pervenire a un giudizio di prevalenzadelle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, alla luce della condottacontemporanea e susseguente al reato, dei motivi a delinquere, della personalitàdell'imputato, del comportamento processuale, delle condizioni di vita sociofamiliari, della resipiscenza dimostrata.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiestadi trattazione orale, il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, comein epigrafe indicato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e assume carattereassorbente.2. L’art. 379 cod. pen. punisce «chiunque, fuori dei casi di concorso nel reatoe dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurareil prodotto o il profitto o il prezzo di un reato».Assicurare al reo il profitto, il prodotto, il prezzo del reato significa renderedefinitiva o comunque più sicura l'acquisizione dello stesso nella sfera patrimonialedel colpevole.Per il principio di materialità, è necessario, ovviamente, che il reo ponga inessere una condotta specifica, idonea a conseguire lo scopo di aiutare il colpevolead assicurarsi il profitto del reato, anche se il reato è configurabile a prescinderedall'esito di essa e cioè dall'effettivo conseguimento di tale finalità (Sez. 3, n. 3323del 17/11/2021 Rv. 282699 – 02).La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi.L’affermazione di responsabilità si basa, infatti, su una intercettazione in cuila ricorrente, dopo aver manifestato varie perplessità per la paura di esserescoperta, accetta di tenere il denaro per un tempo limitato («no, fino a domanipomeriggio te lo posso fare il favore se è una cosa di una giornata te lo faccio. ..Tulo sai? Miché, mi spavento, qua…qualche controllo, qualcosa«).Tuttavia, non è chiaro se abbia, poi, effettivamente ricevuto il denaro percustodirlo, cosa, questa, essenziale per la configurabilità del reato che non siperfeziona con l’accordo o con la promessa ma con una condotta attiva mediantela quale, come detto, si aiuta il colpevole ad assicurarsi il profitto (o il prodotto oil prezzo) del reato.Pertanto, laddove l’intenzione emergente dall’intercettazione sopra riportatanon fosse seguita da un atto concreto difetterebbe l’elemento oggettivo del reatodi favoreggiamento reale.Sul punto, dunque, la sentenza impugnata va annullata. In sede di rinviodovrà essere accertato se la ricorrente abbia effettivamente ricevuto in consegnae custodito la somma o se si sia limitata a una promessa.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.4. Il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili perchénon dedotti in appello e proposti per la prima volta in sede di legittimità.5. Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità, èmanifestamente infondato.La Corte di appello ha rilevato che dalle intercettazioni, dai servizi diosservazione e controllo, dalle videoriprese emerge che la trattativa per l'acquistodello stupefacente è avvenuta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dove si sonorecati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’incontro era finalizzato aconcordare le modalità di consegna della cocaina. Dopo circa un'ora MicheleCavaleri si è recato all'interno del garage della nonna di [OSCURATO:PERSONA] e haprovato la droga. Era presente anche il ricorrente che, tra l'altro, sovrintendeva laconsegna del denaro e provvedeva al suo conteggio.al trasporto dello stupefacente appena acquistato raccomandandogli di nonportare niente in mano e di mantenere un atteggiamento tranquillo. Subito dopoil trasporto è stato effettuato.Tal motivazione, puntuale e immune da vizi, non è scalfita dalle censurededotte con il ricorso.6. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.7. Il primo motivo di ricorso, relativo alla recidiva, è manifestamenteinfondato.Dalle conformi sentenze di merito risulta che le risultanze del certificato delcasellario giudiziale documentano una evidente progressione criminosa, chegiustifica l'applicazione dell'aggravante, seppure con giudizio di equivalenza con lecircostanze attenuanti generiche. Sono state a tale fine specificamente consideratele modalità del fatto rispetto alle condotte pregresse per cui era intervenutacondanna definitiva, ritenendo che si si ponessero come univoci e gravi indicirivelatori di maggior capacità a delinquere, sia per la tipologia dei reati sia per lamaggior gravità del delitto di cui al presente procedimento che per laprofessionalità dimostrata e per il non marginale valore della transazione illecita.8. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorioe al profilo circostanziale, possono essere trattati congiuntamente e sonomanifestamente infondati.La misura delle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti edcome per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio dicassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 – 01).E’ necessaria, invece, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamentoseguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media diquella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01).Nel presente procedimento la pena è stata determinata in misura di pocosuperiore ai minimi edittali e risultano esenti da vizi logici o giuridici i criteriadottati per pervenire a un giudizio di bilanciamento delle circostanze, non avendoil giudice sul punto un onere specifico di motivare su ogni singola prospettazionedifensiva, laddove ritenga prevalenti e assorbenti talune circostanze valorizzate exart. 133 cod. proc. pen.In particolare, secondo la sentenza impugnata, l’evidente progressionecriminosa giustifica non soltanto l’applicazione della recidiva ma anche il giudiziodi equivalenza, e non di subvalenza, della stessa rispetto alle circostanze9. In conclusione, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pernuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiarainammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condannaal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.Così deciso il 15/07/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente