CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08459/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado che ha pronunciato a suo carico affermazione di responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7 cod. pen. a lui contestato al capo 1) dell'imputazione e per il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1 in relazione all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della prova, poiché il quadro probatorio evidenzierebbe indizi che non sarebbero affatto gravi, precisi e concordanti, nonché incapaci di superare il ragionevole dubbio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in ogni caso, il motivo di ricorso risulta versato in fatto ed indirizzato a sollecitare la Corte di Cassazione ad un'improponibile incursione nella ricostruzione della prova, di competenza esclusiva del giudizio di merito; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de