Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42155/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 2.7.2020 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha integralmente confermato la pronuncia resa, all'esito del primo grado di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, dal Tribunale di Fermo che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 per aver detenuto 10,3 grammi di eroina a fini di spaccio, condannandolo alla pena, aumentata per effetto della recidiva reiterata infraquinquennale ed applicata la riduzione per la scelta del rito, di tre anni di reclusione ed C 3.300,00 di multa.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la destinazione allo spaccio dell'eroina rinvenuta in suo possesso, in assenza di strumentazione atta alla pesatura ed al confezionamento così come di constata attività di smercio, desunta soltanto dalla sua suddivisione in dosi.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 99 cod. pen., l'applicazione della recidiva reiterata, espressamente contestata con l'atto di appello in ragione del fatto che i due precedenti penali erano stati posti in continuazione fra loro, il che avrebbe consentito un aumento di pena della metà e non già dei 2/3, senza che la Corte distrettuale avesse reso alcuna motivazione al riguardo.

2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 99 sesto comma cod. pen., l'illegalità della pena per essere stato applicato un aumento, per effetto della contestata aggravante, superiore al cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto, in forza delle quali gli era stata inflitta la multa di C 25.000, così riconvertita la pena di due mesi e venti giorni di reclusione.

Sostiene conseguentemente che l'aumento applicabile potesse riguardare la sola pena pecuniaria, di talchè la pena detentiva non avrebbe potuto essere superiore a due anni di reclusione.

2.4. Con il quarto motivo lamenta l'applicazione della recidiva in assenza di motivazione, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente l'indicazione soltanto dei precedenti penali dell'imputato, senza alcun riferimento alla loro natura, all'epoca della loro commissione e alla relazione qualificata degli stessi con il reato per il quale si procede, tenuto conto che l'aggravante in esame non riguarda l'astratta pericolosità del reo, ma postula la specifica valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla sua eventuale maggiore attitudine a delinquere.

2.5. Con il quinto motivo si duole della mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, ben lontano dal minimo edittale, in assenza di alcuna menzione dei criteri e del necessario rilievo che avrebbe dovuto essere conferito alla minima offensività del fatto in ragione della modica quantità di stupefacente detenuto [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 primo motivo, compendiandosi in censure che si appuntano sul giudizio valutativo del compendio istruttorio e che comunque tralasciano i puntuali rilievi spesi dalla Corte anconetana ad esclusione dell'eccepito uso personale dello stupefacente, deve essere ritenuto inammissibile.

I giudici distrettuali, nel disattendere l'analoga doglianza già articolata dal ricorrente con l'atto di appello, evidenziano con plausibilità e congruenza di ragionamento come la destinazione della droga allo smercio fosse chiaramente desumibile non soltanto dal preconfezionamento delle dosi, suddivise in trentacinque porzioni ognuna avvolta dal cellophane chiuso con termosaldatura, ma altresì dal fatto che fossero tutte indosso al prevenuto, occultate all'interno di una manica del giubbotto e che questi si trovasse all'interno di un bar, ovverosia in un luogo di pubblica frequentazione.

A fronte di tali plurimi elementi, tra loro convergenti nell'escludere la destinazione all'eccepito uso personale, non vale ad incrinare la tenuta del ragionamento, frutto di una valutazione complessiva nella quale si è tenuto conto di tutti i parametri normativi fissati dall'art.73, quinto comma d.P.R. 309/1990, la circostanza, sulla quale fa leva la difesa, che il prevenuto non sia stato trovato in possesso di strumentazione atta alla pesatura ed al confezionamento atteso non soltanto che tale evenienza costituisce soltanto uno, secondo l'esemplificativa declinazione giurisprudenziale, dei possibili indici rivelatori della destinazione allo smercio, ma che comunque nella specie lo stupefacente risultava essere stato già confezionato, essendosi peraltro proceduto da parte egli agenti di PG alla sola perquisizione personale dell'imputato, trovato fuori dalla sua abitazione.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va al riguardo rilevato che non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 3, Sentenza n. 54182 del 12/09/2018 - dep. 04/12/2018, Pettenon, Rv. 275296; Sez. 4, Sentenza n. 21043 del 22/03/2018 - dep. 11/05/2018, Rv. 272745 che ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la continuazione).

A ciò si aggiunge l'assorbente considerazione che essendo stata nella specie la recidiva giudizialmente accertata con due sentenze definitive, di cui da atto il giudice di primo grado, emesse nel 2014, ovverosia antecedentemente alla data di commissione dei reati per i quali si procede, si è formata sulle precedenti statuizioni l'autorità del giudicato. 3 (t Correttamente è stata pertanto applicata nel caso di specie la recidiva reiterata infraquiquennale.

3. Il terzo motivo, relativo al superamento quantitativo del cumulo delle pene derivante dalle precedenti condanne di cui al sesto comma dell'art. 99 cod. pen., deve ritenersi inammissibile.

A fronte di una contestazione sollevata in termini del tutto generici innanzi ai giudici del gravame essendosi il ricorrente limitato ad eccepire nell'atto di appello il superamento del cumulo senza alcuna allegazione delle ragioni di dirittbe vieppiù c_C 199 e degli elementi di fatto a supporto della dispiegata doglianza cosìvimposto dall'art. 581, lett. c, cod. proc. pen., di nessuna censura è passibile la sentenza impugnata in punto di omessa pronuncia su una censura di per sé inammissibile.

In ogni caso limitandosi la difesa nel presente ricorso a contestare il superamento, quanto alla pena detentiva, del cumulo sotto il profilo esclusivamente quantitativo, peraltro circoscrivendo la censura alla disamina di sole due condanne, è sufficiente rilevare che dal certificato del casellario giudiziale risultano una pluralità di condanne a suo carico, la cui sommatoria è ampiamente superiore all'aumento applicatogli per la contestata aggravante.

4. Il quarto motivo va dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

Lo specifico onere motivazionale gravante sul giudice di merito in ordine all'esercizio del proprio potere discrezionale sull'applicazione o meno della recidiva nel caso concreto risulta essere stato adeguatamente assolto dalla Corte P marchigiana che non si è limitata a registrare, con motivazione di puro stile, l'esistenza di plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, ma nel passarli, sia pure sinteticamente, in rassegna ne ha stigmatizzato sia la variegata tipologia, sia il considerevole numero così da fondare sui suddetti elementi un quadro di allarmante proclività delinquenziale del ricorrente non scalfito da alcuna soluzione di continuità a seguito del reato sub judice, la cui maggiore riprovevolezza deriva dall'essere la relativa condotta criminosa indice di una devianza elevata a sistema di vita.

A fronte di tale compiuto compendio argomentativo le censure che la difesa rivolge al provvedimento impugnato in termini soltanto contestativi, senza enucleare alcun elemento in grado di incrinarne la tenuta, non possono trovare ingresso, non integrando alcun vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in questa sede.

5. Deriva proprio dalle sovrariportate argomentazioni l'inammissibilità anche del quinto motivo relativo alla dosimetria del trattamento sanzionatorio.

Invero, pur essendo stata fissata una pena superiore alla media edittale, è contenuto nella valutazione dei presupposti per l'applicabilità della recidiva anche il profilo relativo alla congruità della pena, la cui entità risulta giustificata, in applicazione dei criteri dettati dall'art, 133 cod. pen., dalla peculiare caratura criminale dell'imputato.

Non risultando che tale determinazione eg2i sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, costituendo al contrario la motivazione resa la compiuta declinazione del potere discrezionale riservato in tale ambito al giudice di merito, neppure le dispiegate censure, volte a contestare l'esistenza di una motivazione che invece risulta adeguatamente resa, possono essere ritenute suscettibili di disamina All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 2.7.2020 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha integralmente confermato la pronuncia resa, all'esito del primo grado di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, dal Tribunale di Fermo che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 per aver detenuto 10,3 grammi di eroina a fini di spaccio, condannandolo alla pena, aumentata per effetto della recidiva reiterata infraquinquennale ed applicata la riduzione per la scelta del rito, di tre anni di reclusione ed C 3.300,00 di multa. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, la destinazione allo spaccio dell'eroina rinvenuta in suo possesso, in assenza di strumentazione atta alla pesatura ed al confezionamento così come di constata attività di smercio, desunta soltanto dalla sua suddivisione in dosi. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 99 cod. pen., l'applicazione della recidiva reiterata, espressamente contestata con l'atto di appello in ragione del fatto che i due precedenti penali erano stati posti in continuazione fra loro, il che avrebbe consentito un aumento di pena della metà e non già dei 2/3, senza che la Corte distrettuale avesse reso alcuna motivazione al riguardo. 2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 99 sesto comma cod. pen., l'illegalità della pena per essere stato applicato un aumento, per effetto della contestata aggravante, superiore al cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto, in forza delle quali gli era stata inflitta la multa di C 25.000, così riconvertita la pena di due mesi e venti giorni di reclusione. Sostiene conseguentemente che l'aumento applicabile potesse riguardare la sola pena pecuniaria, di talchè la pena detentiva non avrebbe potuto essere superiore a due anni di reclusione. 2.4. Con il quarto motivo lamenta l'applicazione della recidiva in assenza di motivazione, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente l'indicazione soltanto dei precedenti penali dell'imputato, senza alcun riferimento alla loro natura, all'epoca della loro commissione e alla relazione qualificata degli stessi con il reato per il quale si procede, tenuto conto che l'aggravante in esame non riguarda l'astratta pericolosità del reo, ma postula la specifica valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla sua eventuale maggiore attitudine a delinquere. 2.5. Con il quinto motivo si duole della mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, ben lontano dal minimo edittale, in assenza di alcuna menzione dei criteri e del necessario rilievo che avrebbe dovuto essere conferito alla minima offensività del fatto in ragione della modica quantità di stupefacente detenuto [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 primo motivo, compendiandosi in censure che si appuntano sul giudizio valutativo del compendio istruttorio e che comunque tralasciano i puntuali rilievi spesi dalla Corte anconetana ad esclusione dell'eccepito uso personale dello stupefacente, deve essere ritenuto inammissibile. I giudici distrettuali, nel disattendere l'analoga doglianza già articolata dal ricorrente con l'atto di appello, evidenziano con plausibilità e congruenza di ragionamento come la destinazione della droga allo smercio fosse chiaramente desumibile non soltanto dal preconfezionamento delle dosi, suddivise in trentacinque porzioni ognuna avvolta dal cellophane chiuso con termosaldatura, ma altresì dal fatto che fossero tutte indosso al prevenuto, occultate all'interno di una manica del giubbotto e che questi si trovasse all'interno di un bar, ovverosia in un luogo di pubblica frequentazione. A fronte di tali plurimi elementi, tra loro convergenti nell'escludere la destinazione all'eccepito uso personale, non vale ad incrinare la tenuta del ragionamento, frutto di una valutazione complessiva nella quale si è tenuto conto di tutti i parametri normativi fissati dall'art.73, quinto comma d.P.R. 309/1990, la circostanza, sulla quale fa leva la difesa, che il prevenuto non sia stato trovato in possesso di strumentazione atta alla pesatura ed al confezionamento atteso non soltanto che tale evenienza costituisce soltanto uno, secondo l'esemplificativa declinazione giurisprudenziale, dei possibili indici rivelatori della destinazione allo smercio, ma che comunque nella specie lo stupefacente risultava essere stato già confezionato, essendosi peraltro proceduto da parte egli agenti di PG alla sola perquisizione personale dell'imputato, trovato fuori dalla sua abitazione. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va al riguardo rilevato che non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 3, Sentenza n. 54182 del 12/09/2018 - dep. 04/12/2018, Pettenon, Rv. 275296; Sez. 4, Sentenza n. 21043 del 22/03/2018 - dep. 11/05/2018, Rv. 272745 che ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la continuazione). A ciò si aggiunge l'assorbente considerazione che essendo stata nella specie la recidiva giudizialmente accertata con due sentenze definitive, di cui da atto il giudice di primo grado, emesse nel 2014, ovverosia antecedentemente alla data di commissione dei reati per i quali si procede, si è formata sulle precedenti statuizioni l'autorità del giudicato. 3 (t Correttamente è stata pertanto applicata nel caso di specie la recidiva reiterata infraquiquennale. 3. Il terzo motivo, relativo al superamento quantitativo del cumulo delle pene derivante dalle precedenti condanne di cui al sesto comma dell'art. 99 cod. pen., deve ritenersi inammissibile. A fronte di una contestazione sollevata in termini del tutto generici innanzi ai giudici del gravame essendosi il ricorrente limitato ad eccepire nell'atto di appello il superamento del cumulo senza alcuna allegazione delle ragioni di dirittbe vieppiù c_C 199 e degli elementi di fatto a supporto della dispiegata doglianza cosìvimposto dall'art. 581, lett. c, cod. proc. pen., di nessuna censura è passibile la sentenza impugnata in punto di omessa pronuncia su una censura di per sé inammissibile. In ogni caso limitandosi la difesa nel presente ricorso a contestare il superamento, quanto alla pena detentiva, del cumulo sotto il profilo esclusivamente quantitativo, peraltro circoscrivendo la censura alla disamina di sole due condanne, è sufficiente rilevare che dal certificato del casellario giudiziale risultano una pluralità di condanne a suo carico, la cui sommatoria è ampiamente superiore all'aumento applicatogli per la contestata aggravante. 4. Il quarto motivo va dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Lo specifico onere motivazionale gravante sul giudice di merito in ordine all'esercizio del proprio potere discrezionale sull'applicazione o meno della recidiva nel caso concreto risulta essere stato adeguatamente assolto dalla Corte P marchigiana che non si è limitata a registrare, con motivazione di puro stile, l'esistenza di plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, ma nel passarli, sia pure sinteticamente, in rassegna ne ha stigmatizzato sia la variegata tipologia, sia il considerevole numero così da fondare sui suddetti elementi un quadro di allarmante proclività delinquenziale del ricorrente non scalfito da alcuna soluzione di continuità a seguito del reato sub judice, la cui maggiore riprovevolezza deriva dall'essere la relativa condotta criminosa indice di una devianza elevata a sistema di vita. A fronte di tale compiuto compendio argomentativo le censure che la difesa rivolge al provvedimento impugnato in termini soltanto contestativi, senza enucleare alcun elemento in grado di incrinarne la tenuta, non possono trovare ingresso, non integrando alcun vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in questa sede. 5. Deriva proprio dalle sovrariportate argomentazioni l'inammissibilità anche del quinto motivo relativo alla dosimetria del trattamento sanzionatorio. Invero, pur essendo stata fissata una pena superiore alla media edittale, è contenuto nella valutazione dei presupposti per l'applicabilità della recidiva anche il profilo relativo alla congruità della pena, la cui entità risulta giustificata, in applicazione dei criteri dettati dall'art, 133 cod. pen., dalla peculiare caratura criminale dell'imputato. Non risultando che tale determinazione eg2i sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, costituendo al contrario la motivazione resa la compiuta declinazione del potere discrezionale riservato in tale ambito al giudice di merito, neppure le dispiegate censure, volte a contestare l'esistenza di una motivazione che invece risulta adeguatamente resa, possono essere ritenute suscettibili di disamina All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
Sentenza Cassazione n. 42155/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris