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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11058/2026

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[OSCURATO:PERSONA] con do-micilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- PROVVE-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ex lege rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];Numero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/2026-ricorrente incidentale-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 932/2019depositata il 05/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

L'[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha impugnato per cassa-zione la sentenza n. 932/2019 della Corte d'appello di Ancona, che hapronunciato sul gravame principale dallo stesso proposto e su quello inci-dentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]2.

La vicenda trae origine, per quanto ancora rileva, dalle problematicheinsorte durante l'esecuzione del contratto di appalto pubblico per lavori diammodernamento del porto di Ancona (diga di sottoflutto e banchina n.26), aggiudicati nel 2004 all'ATI Euroconst–Tecnomontaggi, contratto sti-pulato dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti.

L'impresa appalta-trice aveva iscritto in contabilità alcune riserve e, fallita la procedura di ri-soluzione bonaria delle stesse, il [OSCURATO:PERSONA] in liquidazio-ne aveva introdotto il primo giudizio, n. 2384/2007, affinché, in accogli-mento delle riserve formulate, il Ministero venisse condannato al paga-mento della somma dovuta a tale titolo.3.

Successivamente, avendo l'Amministrazione rescisso il contratto pergrave inadempimento e ritardo dell'impresa (ai sensi dell'art. 136 D.Lgs.n. 163/2006), l'appaltatrice aveva promosso un secondo giudizio (rubrica-to con il n. 2083/2008), sostenendo che le difficoltà erano state determi-nate da cause imputabili alla stazione appaltante, e chiedendo la dichiara-zione di illegittimità della rescissione, la risoluzione per colpa del Ministeroe il risarcimento dei danni sia a titolo di danno emergente che di lucrocessante.Numero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/2026In tale procedimento era stata convenuta anche la società [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva prestato per conto del Consorzio ed in fa-vore del Ministero una polizza a garanzia della buona esecuzione dei lavo-ri.

La società assicuratrice si era ritualmente costituita proponendo variedomande, tra cui lo svincolo della garanzia.3.1.

L'impresa appaltatrice aveva denunciato diversi problemi tecnici (cas-soni ammalorati, mancanza di sabbia, modifiche progettuali, difetti nelmuro paraonde, ecc.) che, nella sua prospettazione, avevano rallentato ilavori.3.2.

Il Ministero aveva sostenuto che i ritardi e i mancati adempimentierano imputabili all'appaltatrice, la quale aveva ignorato numerosi ordinidi servizio.3.3.

Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Ancona (con la sentenza n. 144/2014) aveva respinto tutte le domande di Euroconst e compensato le spe-se processuali.4.

Avverso la sentenza di primo grado il Consorzio aveva proposto appelloin via principale, riproponendo i profili di illegittimità del decreto che avevacomunicato la rescissione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n.163/2006, nonché l'infondatezza dei presupposti per l'esercizio del poteredi risoluzione in capo alla P.A., in correlazione alla contrapposta sussisten-za dell'inadempimento della stazione appaltante allegato dal Consorzio asostegno della domanda di risoluzione dal medesimo azionata.In via incidentale anche la [OSCURATO:PERSONA] aveva impu-gnato la sentenza di prime cure.5.

La Corte d'appello ha confermato quasi integralmente la decisione diprimo grado, disattendendo in primo luogo i prospettati profili di illegitti-mità dell'atto di rescissione, con l'argomento che il giudice ordinario pote-va valutarne la legittimità esclusivamente sotto il profilo contrattuale dellasussistenza del presupposto dell'inadempimento.

In tale prospettiva, ledoglianze di Euroconst (specificamente enunciate nei punti da A a F dellaNumero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/2026sentenza e relativi a difetti dei cassoni, mancanza di sabbia, muro paraon-de, problemi ambientali, spessore del bynder, ecc.) sono state ritenute in-fondate o irrilevanti, posto che in sede di c.t.u. era stato accertato che idanni ai cassoni erano limitati e non impedivano la prosecuzione dei lavo-ri; la mancanza di sabbia era solo parziale e non bloccava il cantiere; ilmuro paraonde poteva essere costruito; l'appaltatore non aveva rispettatonumerosi ordini di servizio e aveva accumulato ritardi gravi.

Inoltre, la va-lutazione comparativa dei dedotti reciproci inadempimenti effettuata dallaCorte territoriale alla stregua della c.t.u. portava alla conclusione della in-sussistenza di motivi di risoluzione del contratto per inadempimento dellastazione appaltante, mentre era legittima la risoluzione del contratto perinadempimento dell'appaltatore.6.

Con riguardo alle riserve e alle domande economiche la Corte territoria-le ha osservato che non vi erano i presupposti per il loro riconoscimento,giacché una volta dichiarata la risoluzione per colpa dell'appaltatore, veni-vano meno le pretese contrattuali fondate sulle riserve: non vi era dunquepiù titolo negoziale per chiederne il pagamento.7.

Peraltro, ha proseguito la Corte di merito, l'appaltatore non avevanemmeno proposto una specifica domanda “restitutoria” per il valore deilavori eseguiti, perciò tali pretese andavano respinte.8.

La Corte territoriale ha esaminato infine il gravame incidentale di RealeMutua, osservando che la compagnia assicuratrice aveva chiesto lo svinco-lo della fideiussione e il riconoscimento del diritto di rivalsa verso l'appal-tatore, e respingendo la richiesta di svincolo, per mancanza dei presuppo-sti di legge, ma accogliendo la domanda di regresso, in virtù del rilievoche [OSCURATO:PERSONA] aveva titolo per rivalersi su [OSCURATO:PERSONA] per tuttele somme eventualmente pagate al Ministero in forza della garanzia.9.

La cassazione della sentenza d'appello, pubblicata il 5/6/2019, è chiestadall'[OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione in proprio e nella qualità dimandataria dell'ATI con ricorso notificato il 4/1/2020 ed affidato a cinqueNumero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/2026motivi, illustrati da memoria, cui resistono il Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti e la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che articola asua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi ed illustrati da memoria.CONSIDERATO CHE10.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 136 del D.Lgs.163/2006 e dell'art. 111, co. 6, Cost., dell'art. 132 n. 4, cod. proc. civ. edell'art. 118 disp att. cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello erro-neamente ritenuto legittimo il decreto di risoluzione del contratto adottatodal Ministero, senza il rispetto delle procedure di contraddittorio previsteper la rescissione in autotutela.11.

La censura è inammissibile.11.1.

L'art. 136 del D.lgs. n. 163/2006, inserito nella Parte II – "Contrattipubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori ordinari" – disciplinala risoluzione del contratto nei casi di grave inadempimento, grave irrego-larità e grave ritardo dell'appaltatore.

La norma, poi abrogata dal D.lgs. n. 50/2016 (Codice appalti nuovo), prevedeva la seguente procedura:«1.

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti delloappaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contrattotale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabiledel procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documentinecessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e chedevono essere accreditati all'appaltatore.2.

Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavoriformula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando untermine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle propriecontrodeduzioni al responsabile del procedimento.3.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovveroscaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazioneNumero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/2026appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone larisoluzione del contratto.4.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi pernegligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, ildirettore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, nonpuò essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dàinoltre le prescrizioni ritenute necessarie.

Il termine decorre dal giorno diricevimento della comunicazione.5.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, incontraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza didue testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processoverbale da trasmettere al responsabile del procedimento.6.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, lastazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento,delibera la risoluzione del contratto».11.2.

Ebbene la censura di violazione di legge non attinge l'interpretazionedata dalla Corte di merito nell'applicazione concreta della procedura exart. 136 d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis e che ha portato aravvisare i presupposti dell'inadempimento ed all'emissione del decretorescissorio.

Al contrario, il ricorrente, dopo avere integralmente trascrittole decisioni assunte dai giudici di merito, si limita a ribadire le osservazioniarticolate nei primi due gradi di giudizio per contestare la decisione dellastazione appaltante e la ritenuta infondatezza di esse, senza confutare inalcun modo il ragionamento e l'accertamento svolto dalla Corte d'appello esopra richiamato sub

5.12. Con il secondo motivo si deduce che la motivazione della sentenza sa-rebbe incompleta e contraddittoria, integrando la violazione dell'art. 132cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso un'adeguatacomparazione tra gli inadempimenti delle parti, in contrasto con i principienunciati dalla giurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/202613.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc., civ. la violazione degli artt. 1175, 1366, 1453 e 1455 cod. civ.e dell'art. 112 cod. proc. civ.13.1.

Assume parte ricorrente che il comportamento inadempiente princi-pale sarebbe da attribuire alla stazione appaltante, che avrebbe causato larisoluzione del contratto con carenze progettuali e ritardi non imputabiliall'appaltatore, protrattisi anche in epoca successiva all'approvazione dellaseconda perizia di variante e suppletiva ed alla sottoscrizione del relativo13.2.

La Corte avrebbe omesso di riconoscere che il provvedimento rescis-sorio del 2008 fu determinato dalla condotta scorretta della P.A., in quan-to adottato mentre era ancora in corso il termine per l'ultimazione dei la-vori, prorogato per cause imputabili al Ministero14.

Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente esono infondati.La Corte d'appello ha dettagliatamente elencato e valutato le circostanzeche nella prospettazione dell'allora appellante evidenziavano l'andamentoanomalo dei lavori imputabile alla stazione appaltante e li ha esaminatispecificamente, al fine di valutarne la rilevanza quale inadempimento con-trattuale e stabilire a carico di quale parte dovessero essere posti.14.1.

Ciò posto, la motivazione risulta ampiamente superiore al c.d. mini-mo costituzionale e in realtà il ricorrente non fa che riproporre quanto giàdedotto a favore della sua prospettazione, trascurando il carattere limitatodel controllo rimesso al giudice di legittimità (cfr. Cass. 7090/2022; id.30178/2023).14.2.

Peraltro, occorre rilevare che rispetto alla dedotta violazione degliartt. 1175, 1366, 1453 e 1455 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., lacensura non specifica le affermazioni in diritto contenute nella sentenzagravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regola-trici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giuri-Numero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/2026sprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass. 26/1/2004,n. 1317; id.8/11/2005, n. 21659; id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n. 635), risolvendosi nella mera trascrizio-ne dei motivi di appello, della motivazione della sentenza impugnata e dialcuni passi della relazione di c.t.u., cui non corrisponde l'illustrazione delmodo e delle argomentazioni con cui la Corte d'appello si è discostata dal-le norme invocate.15.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevandosi chela Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che anche in caso di risolu-zione per colpa dell'appaltatore l'impresa ha diritto al pagamento dei lavorieseguiti, ha rigettato la domanda di pagamento delle riserve e delle operecontabilizzate, omettendo di esaminare le pretese avanzate.15.1.

Tale omissione costituirebbe un error in procedendo, che avrebbedovuto condurre ad una pronuncia nel merito sulle somme accertate dalc.t.u. in primo grado.15.2.

Il motivo è infondato perché, come riconosce la stessa parte ricor-rente ricordando il rigetto, la pronuncia esiste ed è quella sopra megliospecificata sub 6 e

7.16. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 30 della L. 109/1994 e della normativa contrattuale.16.1.

La sentenza d'appello avrebbe erroneamente accolto la domanda diregresso della [OSCURATO:PERSONA], negando la riduzione della ga-ranzia prevista dalla legge e ponendo a carico del Consorzio un onere pro-batorio che spettava all'assicuratrice.17.

La censura è infondata perché, come osservato dalla stessa parte ri-corrente, la statuizione è direttamente collegata al rigetto del capo delloappello incidentale con cui si insisteva sullo svincolo parziale della polizza,in ragione dell'ammontare dei lavori eseguiti dall'ATI, e motivato dallamancata produzione della documentazione relativa all'avanzamento deiNumero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/2026lavori.

Quest'ultima statuizione costituisce, però, una decisione assunta inconformità alla giurisprudenza di legittimità.17.1.

E' stato, infatti, precisato che “la garanzia fideiussoria delle obbliga-zioni assunte da un appaltatore è svincolabile in via automatica e in modoprogressivo nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo ga-rantito, come previsto dall'art. 30, comma 2-ter, della l. n. 109 del 1994;ne consegue che, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, ilresiduo importo dovuto dal garante corrisponde a quello pari alla differen-za tra l'importo garantito e quello svincolato in relazione agli stati di avan-zamento dei lavori eseguiti" (cfr. Cass. 7572/2020).17.2.

Non trova, dunque, conforto letterale né giurisprudenziale l'assuntodi parte ricorrente secondo il quale sarebbe illegittima la negazione del ri-conoscimento della progressiva riduzione della fideiussione prestata dalConsorzio, ancorata alla mancata produzione della richiesta di svincolo daparte dell'impresa corredata dalla necessaria documentazione nelle formeimposte dalla legge, atteso che l'onere di provare l'entità della riduzioneandrà assolto se e quando verrà proposta la domanda di incameramentodella fideiussione.18.

Con riguardo al ricorso incidentale si deduce con il primo motivo laviolazione dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 (procedura di rescissione deicontratti pubblici), nonché degli artt. 1175, 1366, 1453 e 1455 cod. civ. edelle norme costituzionali e processuali (art. 111 Cost., 132 e 118 cod.proc. civ.) per omessa o illogica motivazione.18.1.

La compagnia assicuratrice contesta la sentenza d'appello per erro-nea valutazione dell'esigibilità della polizza fideiussoria n. 8746, sostenen-do che la fideiussione non poteva essere escussa perché il Ministero delleInfrastrutture era inadempiente, e la risoluzione del contratto d'appaltoera illegittima.Numero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/202618.2.

In sintesi, [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, se la risoluzione in danno delloappaltatore era illegittima, la garanzia non poteva essere escussa, e quin-di la polizza non era esigibile.19.

La censura è inammissibile, per quanto già sopra considerato in ordinealla ritenuta legittimità della decisione rescissoria assunta dalla stazioneappaltante, che costituisce il presupposto logico della censura in esame.20.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazionedell'art. 112 cod. proc. civ. (principio di corrispondenza tra chiesto e pro-nunciato) e la correlativa violazione degli artt. 1247 e 1251 cod. civ., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.20.1.

La Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda dicompensazione tra crediti e debiti reciproci (ex artt. 1247 e 1251 cod.civ.) fra appaltatore e committente.20.2. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché esistevano crediti del Consorzioverso il Ministero, la Compagnia non poteva essere tenuta al pagamentointegrale della fideiussione, ma si sarebbe dovuto tenere conto di talicompensazioni.21.

La censura è infondata con riguardo alla censura di omessa pronuncia,poiché la Corte territoriale si è pronunciata chiaramente sulla domanda dicompensazione, rigettandola per mancato riconoscimento di crediti a favo-re del Consorzio.La censura è poi inammissibile in relazione alla dedotta violazione degliartt. 1247 e 1251 cod. civ. perché, anche in tal caso, non sono specificatele affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivata-mente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie ocon l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimitào dalla prevalente dottrina (cfr. Cass. 26/1/2004, n. 1317; id. 8/11/2005,n. 21659; id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n. 635).Numero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/202622.

Con il terzo motivo si censura il rigetto della richiesta di svincolo pro-gressivo della fideiussione previsto dall'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Tale norma stabili-sce che la garanzia deve essere progressivamente svincolata fino al 75%dell'importo iniziale, in proporzione all'avanzamento dei lavori.

SecondoReale Mutua, la Corte distrettuale ha errato nel ritenere che mancassero ipresupposti formali per lo svincolo (ossia la produzione dei SAL – stati diavanzamento lavori – all'istituto garante).

La ricorrente sostiene che l'ese-cuzione parziale dei lavori e la riduzione della cauzione erano documentatee che la garanzia doveva essere ridotta proporzionalmente.23.

Richiamato quanto sopra osservato in merito al rigetto del terzo moti-vo del ricorso principale in riferimento all'art. 30, comma 2-ter della l. n.109 del 1994, confluito nell'art. 113 d.lgs. n. 163/2006, la censura ha peril resto carattere meritale, in quanto diretta a sollecitare una diversa valu-tazione della documentazione allegata agli atti del giudizio e già entratinella formazione del convincimento espresso dai giudici di merito.23.1.

Invero, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contrad-dizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad al-cune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.

Un. 20867/2020).24.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidenta-Numero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/202625.

Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere inte-gralmente compensate fra le parti.26.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa inte-gralmente fra le parti le spese di lite.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri-corrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/10/2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] con do-micilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- PROVVE-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ex lege rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];Numero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/2026-ricorrente incidentale-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 932/2019depositata il 05/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. L'[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha impugnato per cassa-zione la sentenza n. 932/2019 della Corte d'appello di Ancona, che hapronunciato sul gravame principale dallo stesso proposto e su quello inci-dentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]2. La vicenda trae origine, per quanto ancora rileva, dalle problematicheinsorte durante l'esecuzione del contratto di appalto pubblico per lavori diammodernamento del porto di Ancona (diga di sottoflutto e banchina n.26), aggiudicati nel 2004 all'ATI Euroconst–Tecnomontaggi, contratto sti-pulato dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti. L'impresa appalta-trice aveva iscritto in contabilità alcune riserve e, fallita la procedura di ri-soluzione bonaria delle stesse, il [OSCURATO:PERSONA] in liquidazio-ne aveva introdotto il primo giudizio, n. 2384/2007, affinché, in accogli-mento delle riserve formulate, il Ministero venisse condannato al paga-mento della somma dovuta a tale titolo.3. Successivamente, avendo l'Amministrazione rescisso il contratto pergrave inadempimento e ritardo dell'impresa (ai sensi dell'art. 136 D.Lgs.n. 163/2006), l'appaltatrice aveva promosso un secondo giudizio (rubrica-to con il n. 2083/2008), sostenendo che le difficoltà erano state determi-nate da cause imputabili alla stazione appaltante, e chiedendo la dichiara-zione di illegittimità della rescissione, la risoluzione per colpa del Ministeroe il risarcimento dei danni sia a titolo di danno emergente che di lucrocessante.Numero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/2026In tale procedimento era stata convenuta anche la società [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva prestato per conto del Consorzio ed in fa-vore del Ministero una polizza a garanzia della buona esecuzione dei lavo-ri. La società assicuratrice si era ritualmente costituita proponendo variedomande, tra cui lo svincolo della garanzia.3.1. L'impresa appaltatrice aveva denunciato diversi problemi tecnici (cas-soni ammalorati, mancanza di sabbia, modifiche progettuali, difetti nelmuro paraonde, ecc.) che, nella sua prospettazione, avevano rallentato ilavori.3.2. Il Ministero aveva sostenuto che i ritardi e i mancati adempimentierano imputabili all'appaltatrice, la quale aveva ignorato numerosi ordinidi servizio.3.3. Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Ancona (con la sentenza n. 144/2014) aveva respinto tutte le domande di Euroconst e compensato le spe-se processuali.4. Avverso la sentenza di primo grado il Consorzio aveva proposto appelloin via principale, riproponendo i profili di illegittimità del decreto che avevacomunicato la rescissione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n.163/2006, nonché l'infondatezza dei presupposti per l'esercizio del poteredi risoluzione in capo alla P.A., in correlazione alla contrapposta sussisten-za dell'inadempimento della stazione appaltante allegato dal Consorzio asostegno della domanda di risoluzione dal medesimo azionata.In via incidentale anche la [OSCURATO:PERSONA] aveva impu-gnato la sentenza di prime cure.5. La Corte d'appello ha confermato quasi integralmente la decisione diprimo grado, disattendendo in primo luogo i prospettati profili di illegitti-mità dell'atto di rescissione, con l'argomento che il giudice ordinario pote-va valutarne la legittimità esclusivamente sotto il profilo contrattuale dellasussistenza del presupposto dell'inadempimento. In tale prospettiva, ledoglianze di Euroconst (specificamente enunciate nei punti da A a F dellaNumero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/2026sentenza e relativi a difetti dei cassoni, mancanza di sabbia, muro paraon-de, problemi ambientali, spessore del bynder, ecc.) sono state ritenute in-fondate o irrilevanti, posto che in sede di c.t.u. era stato accertato che idanni ai cassoni erano limitati e non impedivano la prosecuzione dei lavo-ri; la mancanza di sabbia era solo parziale e non bloccava il cantiere; ilmuro paraonde poteva essere costruito; l'appaltatore non aveva rispettatonumerosi ordini di servizio e aveva accumulato ritardi gravi. Inoltre, la va-lutazione comparativa dei dedotti reciproci inadempimenti effettuata dallaCorte territoriale alla stregua della c.t.u. portava alla conclusione della in-sussistenza di motivi di risoluzione del contratto per inadempimento dellastazione appaltante, mentre era legittima la risoluzione del contratto perinadempimento dell'appaltatore.6. Con riguardo alle riserve e alle domande economiche la Corte territoria-le ha osservato che non vi erano i presupposti per il loro riconoscimento,giacché una volta dichiarata la risoluzione per colpa dell'appaltatore, veni-vano meno le pretese contrattuali fondate sulle riserve: non vi era dunquepiù titolo negoziale per chiederne il pagamento.7. Peraltro, ha proseguito la Corte di merito, l'appaltatore non avevanemmeno proposto una specifica domanda “restitutoria” per il valore deilavori eseguiti, perciò tali pretese andavano respinte.8. La Corte territoriale ha esaminato infine il gravame incidentale di RealeMutua, osservando che la compagnia assicuratrice aveva chiesto lo svinco-lo della fideiussione e il riconoscimento del diritto di rivalsa verso l'appal-tatore, e respingendo la richiesta di svincolo, per mancanza dei presuppo-sti di legge, ma accogliendo la domanda di regresso, in virtù del rilievoche [OSCURATO:PERSONA] aveva titolo per rivalersi su [OSCURATO:PERSONA] per tuttele somme eventualmente pagate al Ministero in forza della garanzia.9. La cassazione della sentenza d'appello, pubblicata il 5/6/2019, è chiestadall'[OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione in proprio e nella qualità dimandataria dell'ATI con ricorso notificato il 4/1/2020 ed affidato a cinqueNumero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/2026motivi, illustrati da memoria, cui resistono il Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti e la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che articola asua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi ed illustrati da memoria.CONSIDERATO CHE10. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 136 del D.Lgs.163/2006 e dell'art. 111, co. 6, Cost., dell'art. 132 n. 4, cod. proc. civ. edell'art. 118 disp att. cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello erro-neamente ritenuto legittimo il decreto di risoluzione del contratto adottatodal Ministero, senza il rispetto delle procedure di contraddittorio previsteper la rescissione in autotutela.11. La censura è inammissibile.11.1. L'art. 136 del D.lgs. n. 163/2006, inserito nella Parte II – "Contrattipubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori ordinari" – disciplinala risoluzione del contratto nei casi di grave inadempimento, grave irrego-larità e grave ritardo dell'appaltatore. La norma, poi abrogata dal D.lgs. n. 50/2016 (Codice appalti nuovo), prevedeva la seguente procedura:«1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti delloappaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contrattotale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabiledel procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documentinecessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e chedevono essere accreditati all'appaltatore.2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavoriformula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando untermine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle propriecontrodeduzioni al responsabile del procedimento.3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovveroscaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazioneNumero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/2026appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone larisoluzione del contratto.4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi pernegligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, ildirettore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, nonpuò essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dàinoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno diricevimento della comunicazione.5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, incontraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza didue testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processoverbale da trasmettere al responsabile del procedimento.6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, lastazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento,delibera la risoluzione del contratto».11.2. Ebbene la censura di violazione di legge non attinge l'interpretazionedata dalla Corte di merito nell'applicazione concreta della procedura exart. 136 d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis e che ha portato aravvisare i presupposti dell'inadempimento ed all'emissione del decretorescissorio. Al contrario, il ricorrente, dopo avere integralmente trascrittole decisioni assunte dai giudici di merito, si limita a ribadire le osservazioniarticolate nei primi due gradi di giudizio per contestare la decisione dellastazione appaltante e la ritenuta infondatezza di esse, senza confutare inalcun modo il ragionamento e l'accertamento svolto dalla Corte d'appello esopra richiamato sub 5.12. Con il secondo motivo si deduce che la motivazione della sentenza sa-rebbe incompleta e contraddittoria, integrando la violazione dell'art. 132cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso un'adeguatacomparazione tra gli inadempimenti delle parti, in contrasto con i principienunciati dalla giurisprudenza di legittimità.Numero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/202613. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc., civ. la violazione degli artt. 1175, 1366, 1453 e 1455 cod. civ.e dell'art. 112 cod. proc. civ.13.1. Assume parte ricorrente che il comportamento inadempiente princi-pale sarebbe da attribuire alla stazione appaltante, che avrebbe causato larisoluzione del contratto con carenze progettuali e ritardi non imputabiliall'appaltatore, protrattisi anche in epoca successiva all'approvazione dellaseconda perizia di variante e suppletiva ed alla sottoscrizione del relativo13.2. La Corte avrebbe omesso di riconoscere che il provvedimento rescis-sorio del 2008 fu determinato dalla condotta scorretta della P.A., in quan-to adottato mentre era ancora in corso il termine per l'ultimazione dei la-vori, prorogato per cause imputabili al Ministero14. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente esono infondati.La Corte d'appello ha dettagliatamente elencato e valutato le circostanzeche nella prospettazione dell'allora appellante evidenziavano l'andamentoanomalo dei lavori imputabile alla stazione appaltante e li ha esaminatispecificamente, al fine di valutarne la rilevanza quale inadempimento con-trattuale e stabilire a carico di quale parte dovessero essere posti.14.1. Ciò posto, la motivazione risulta ampiamente superiore al c.d. mini-mo costituzionale e in realtà il ricorrente non fa che riproporre quanto giàdedotto a favore della sua prospettazione, trascurando il carattere limitatodel controllo rimesso al giudice di legittimità (cfr. Cass. 7090/2022; id.30178/2023).14.2. Peraltro, occorre rilevare che rispetto alla dedotta violazione degliartt. 1175, 1366, 1453 e 1455 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., lacensura non specifica le affermazioni in diritto contenute nella sentenzagravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regola-trici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giuri-Numero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/2026sprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (cfr. Cass. 26/1/2004,n. 1317; id.8/11/2005, n. 21659; id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n. 635), risolvendosi nella mera trascrizio-ne dei motivi di appello, della motivazione della sentenza impugnata e dialcuni passi della relazione di c.t.u., cui non corrisponde l'illustrazione delmodo e delle argomentazioni con cui la Corte d'appello si è discostata dal-le norme invocate.15. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevandosi chela Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che anche in caso di risolu-zione per colpa dell'appaltatore l'impresa ha diritto al pagamento dei lavorieseguiti, ha rigettato la domanda di pagamento delle riserve e delle operecontabilizzate, omettendo di esaminare le pretese avanzate.15.1. Tale omissione costituirebbe un error in procedendo, che avrebbedovuto condurre ad una pronuncia nel merito sulle somme accertate dalc.t.u. in primo grado.15.2. Il motivo è infondato perché, come riconosce la stessa parte ricor-rente ricordando il rigetto, la pronuncia esiste ed è quella sopra megliospecificata sub 6 e 7.16. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 30 della L. 109/1994 e della normativa contrattuale.16.1. La sentenza d'appello avrebbe erroneamente accolto la domanda diregresso della [OSCURATO:PERSONA], negando la riduzione della ga-ranzia prevista dalla legge e ponendo a carico del Consorzio un onere pro-batorio che spettava all'assicuratrice.17. La censura è infondata perché, come osservato dalla stessa parte ri-corrente, la statuizione è direttamente collegata al rigetto del capo delloappello incidentale con cui si insisteva sullo svincolo parziale della polizza,in ragione dell'ammontare dei lavori eseguiti dall'ATI, e motivato dallamancata produzione della documentazione relativa all'avanzamento deiNumero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/2026lavori. Quest'ultima statuizione costituisce, però, una decisione assunta inconformità alla giurisprudenza di legittimità.17.1. E' stato, infatti, precisato che “la garanzia fideiussoria delle obbliga-zioni assunte da un appaltatore è svincolabile in via automatica e in modoprogressivo nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo ga-rantito, come previsto dall'art. 30, comma 2-ter, della l. n. 109 del 1994;ne consegue che, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, ilresiduo importo dovuto dal garante corrisponde a quello pari alla differen-za tra l'importo garantito e quello svincolato in relazione agli stati di avan-zamento dei lavori eseguiti" (cfr. Cass. 7572/2020).17.2. Non trova, dunque, conforto letterale né giurisprudenziale l'assuntodi parte ricorrente secondo il quale sarebbe illegittima la negazione del ri-conoscimento della progressiva riduzione della fideiussione prestata dalConsorzio, ancorata alla mancata produzione della richiesta di svincolo daparte dell'impresa corredata dalla necessaria documentazione nelle formeimposte dalla legge, atteso che l'onere di provare l'entità della riduzioneandrà assolto se e quando verrà proposta la domanda di incameramentodella fideiussione.18. Con riguardo al ricorso incidentale si deduce con il primo motivo laviolazione dell'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 (procedura di rescissione deicontratti pubblici), nonché degli artt. 1175, 1366, 1453 e 1455 cod. civ. edelle norme costituzionali e processuali (art. 111 Cost., 132 e 118 cod.proc. civ.) per omessa o illogica motivazione.18.1. La compagnia assicuratrice contesta la sentenza d'appello per erro-nea valutazione dell'esigibilità della polizza fideiussoria n. 8746, sostenen-do che la fideiussione non poteva essere escussa perché il Ministero delleInfrastrutture era inadempiente, e la risoluzione del contratto d'appaltoera illegittima.Numero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/202618.2. In sintesi, [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, se la risoluzione in danno delloappaltatore era illegittima, la garanzia non poteva essere escussa, e quin-di la polizza non era esigibile.19. La censura è inammissibile, per quanto già sopra considerato in ordinealla ritenuta legittimità della decisione rescissoria assunta dalla stazioneappaltante, che costituisce il presupposto logico della censura in esame.20. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazionedell'art. 112 cod. proc. civ. (principio di corrispondenza tra chiesto e pro-nunciato) e la correlativa violazione degli artt. 1247 e 1251 cod. civ., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.20.1. La Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda dicompensazione tra crediti e debiti reciproci (ex artt. 1247 e 1251 cod.civ.) fra appaltatore e committente.20.2. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché esistevano crediti del Consorzioverso il Ministero, la Compagnia non poteva essere tenuta al pagamentointegrale della fideiussione, ma si sarebbe dovuto tenere conto di talicompensazioni.21. La censura è infondata con riguardo alla censura di omessa pronuncia,poiché la Corte territoriale si è pronunciata chiaramente sulla domanda dicompensazione, rigettandola per mancato riconoscimento di crediti a favo-re del Consorzio.La censura è poi inammissibile in relazione alla dedotta violazione degliartt. 1247 e 1251 cod. civ. perché, anche in tal caso, non sono specificatele affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivata-mente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie ocon l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimitào dalla prevalente dottrina (cfr. Cass. 26/1/2004, n. 1317; id. 8/11/2005,n. 21659; id. 19/10/2006, n. 22499; id. 16/1/2007, n. 828; id. 15/01/2015, n. 635).Numero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/202622. Con il terzo motivo si censura il rigetto della richiesta di svincolo pro-gressivo della fideiussione previsto dall'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Tale norma stabili-sce che la garanzia deve essere progressivamente svincolata fino al 75%dell'importo iniziale, in proporzione all'avanzamento dei lavori. SecondoReale Mutua, la Corte distrettuale ha errato nel ritenere che mancassero ipresupposti formali per lo svincolo (ossia la produzione dei SAL – stati diavanzamento lavori – all'istituto garante). La ricorrente sostiene che l'ese-cuzione parziale dei lavori e la riduzione della cauzione erano documentatee che la garanzia doveva essere ridotta proporzionalmente.23. Richiamato quanto sopra osservato in merito al rigetto del terzo moti-vo del ricorso principale in riferimento all'art. 30, comma 2-ter della l. n.109 del 1994, confluito nell'art. 113 d.lgs. n. 163/2006, la censura ha peril resto carattere meritale, in quanto diretta a sollecitare una diversa valu-tazione della documentazione allegata agli atti del giudizio e già entratinella formazione del convincimento espresso dai giudici di merito.23.1. Invero, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contrad-dizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad al-cune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un. 20867/2020).24. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidenta-Numero registro generale 2420/2020Numero sezionale 3710/2025Numero di raccolta generale 11058/2026Data pubblicazione 24/04/202625. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere inte-gralmente compensate fra le parti.26. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa inte-gralmente fra le parti le spese di lite.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri-corrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/10/2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINO
Sentenza Cassazione n. 11058/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris