CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 luglio 1974, avverso l'ordinanza emessa il 16 luglio 2021 dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 9 febbraio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 16 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Monza ha rigettato la richiesta di riesame, proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 7 giugno 2021, con il quale è stato disposto "il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti - tra gli altri - di [OSCURATO:PERSONA] per un importo pari ad euro 19.929.815,61 in relazione ai capi 1, 2 e 3 in via diretta e, in caso di infruttuosità, per equivalente dei beni nella disponibilità di tutti gli indagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA] fino a concorrenza di euro 6.221.566,00 in relazione al capo 4". Al ricorrente sono stati contestati provvisoriamente i reati di associazione per delinquere, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, autoriciclaggio, bancarotta e truffa. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione (iscritto con. due diversi numeri di procedimenti, poi riuniti) il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e motivazione apparente. Dopo avere ricordato che nei confronti dell'indagato e di altri era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare personale, il ricorrente ha evidenziato che il sequestro in questione era stato disposto sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], coindagato anch'egli, non corroborate da riscontri esterni, necessari ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente, l'informativa, richiamata dal Tribunale del riesame, proverebbe al più il suo ruolo di leader regionale, che tentava di collocare sul mercato i prodotti del gruppo Nidalina, ma non il dolo dei reati contestati. Inoltre, sarebbero 7 e non 55 i contratti da lui stipulati nel periodo incriminato; 2) motivazione apparente sia per non avere il Tribunale del riesame dato risposta alla censura con cui si era dedotto che il Giudice per le indagini preliminari aveva aderito acriticamente alla richiesta del Pubblico ministero sia per avere lo stesso Tribunale del riesame copiato quanto asserito dal Pubblico ministero e dal Giudice per le indagini preliminari in ordine al periculum e all'entità del profitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è, in parte, privo di specificità e, in parte, non è consentito. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non mass. sul punto).Alla luce di tale regula iuris deve rilevarsi, nel caso in esame, che l'ordinanza impugnata non è inficiata da violazioni di legge e presenta una motivazione completa, per di più anche esente da vizi manifesti sul piano logico. Il Tribunale del riesame, in linea con la ricostruzione dei fatti svolta nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, ha affermato che dagli elementi acquisiti era emersa la consapevolezza del ricorrente di concorrere nei reati contestatigli. In particolare, ciò era risultato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], al quale era contestato, tra l'altro, il ruolo di capo e promotore dell'associazione a delinquere di cui al capo 1), il quale, dopo l'esecuzione della misura cautelare personale, in sede di interrogatorio, aveva reso piena confessione e, facendo chiarezza sulle posizioni e sui ruoli di altri coindagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA], specificamente indicato come uno dei leader regionali ma anche come una persona con cui egli aveva una conoscenza più approfondita, aveva affermato che tutti i coindagati erano consapevoli della natura finanziaria dei prodotti collocati e del meccanismo finanziario criminoso. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha precisato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano riscontrate in punto di fatto dall'esito delle successive indagini, disposte dal Pubblico ministero e compendiate nell'informativa redatta il 19 maggio 2019 dalla Guardia di finanza, la quale, mediante la consultazione dei file excel, estrapolati dagli archivi prodotti da [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Piccinini, aveva verificato quali contratti ciascun soggetto destinatario della chiamata in correità aveva sottoscritto. Con riferimento al ruolo del ricorrente il Tribunale del riesame ha aggiunto che anche le sommarie informazioni rese da alcuni soggetti, riportate dal Pubblico ministero nella richiesta di sequestro ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), costituivano un riscontro del pieno coinvolgimento degli indagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA] (esplicitamente menzionato in modo particolare da Ercolano e Pezzi), anche nella fase finale del gruppo Nidalina, quando ormai era chiaro a tutti che le società, coinvolte nel cosiddetto sistema Ponzi, non sarebbero state in grado di onorare i pagamenti e ciononostante i leader regionali continuavano a proporre e promuovere la collocazione di prodotti finanziari fraudolenti. Ulteriori riscontri sul ruolo dei leader regionali e sulla loro consapevolezza si traevano dalle risultanze dell'attività intercettativa, che, "sebbene intrapresa solo nei confronti di alcuni soggetti, tra cui non figurava il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e in un periodo il cui cosiddetto schema Ponzi era già in declino, mostrava come in quel periodo venissero organizzati diversi incontri, nel corso dei quali venivano comunicate e diffuse ai vari leader regionali, tra cui figurava anche [OSCURATO:PERSONA], le decisioni assunte dal Piccinini e venivano formati gli stessi leader, al fine di meglio comunicare quanto proposto da [OSCURATO:PERSONA] e a farlo utilizzando i termini più adatti per non incorrere in sanzioni da parte delle autorità di vigilanza". Trattasi di argomentazioni logiche e non contraddittorie, al cui cospetto le dogfianze, formulate dal ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito sindacato della motivazione del provvedimento impugnato e del merito, come tale non riconducibile al vizio di violazione di legge, che è l'unico devolvibile a questa Corte in materia di misure cautelari reali. 1.2 Sono prive di specificità le doglianze formulate nel secondo motivo. In primo luogo, deve rimarcarsi che il Tribunale del riesame ha dato risposta alle critiche avanzate dal ricorrente in ordine al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, avendo ritenuto che da esso si evinceva che il primo Giudice aveva svolto un effettivo vaglio degli elementi acquisti, di cui aveva spiegato la rilevanza al fine dell'adozione della misura cautelare reale. In secondo luogo, deve precisarsi, quanto al dedotto difetto di un'autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame, che questa Corte (Sez. 1, n. 8518 del 10/9/2020, Rv. 280603) ha già avuto modo di affermare che l'autonoma valutazione è prevista dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente, che ha formulato la richiesta, e quello giudicante. Di contro, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la mancanza e l'apparenza della motivazione (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 (dep. 2020), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122). Ad ogni modo, pur a prescindere dal superiore rilievo, la doglianza del ricorrente trova smentita sulla base della lettura del provvedimento impugnato. Da esso, infatti, risulta che il Tribunale del riesame ha passato in rassegna il compendio indiziario, posto a fondamento della decisione del Giudice per le indagini preliminari, e ha illustrato diffusamente (v. f. 8 e 9 del provvedimento impugnato) le ragioni che giustificavano la sussistenza del periculum e l'entità del profitto. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza came