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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33466/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29929/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 32 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Anastasio II, n. 79 - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3746/2019 pubblicata in data 4 giugno 2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. [OSCURATO:PERSONA], segretario comunale del Comune di Fabrica di Roma, convenne in giudizio l'avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta inadempiente del professionista che aveva tardivamente depositato l'appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Viterbo, sezione lavoro, che aveva rigettato la domanda dell'attore volta a conseguire la condanna dell'Amministrazione comunale al pagamento di indennità di funzione per lo svolgimento di mansioni superiori.

All'esito della costituzione in giudizio del convenuto e della compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata in causa, il Tribunale, respinte tutte le richieste istruttorie formulate dall'attore, rigettò la domanda, stante l'infondatezza dei motivi di gravame contenuti nell'atto di appello redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal professionista, condannò il Cati al pagamento dei compensi professionali per l'attività spiegata dall'avvocato nel giudizio di primo grado dinanzi al Giudice del lavoro.

2. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, interposero appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma che rigettò il gravame, evidenziando, in sintesi, che: a) il Cati aveva fondato la pretesa su una delibera di giunta revocata da successiva delibera del medesimo organo del Comune, mai impugnata; b) in base alla normativa vigente, in caso di carenza di organico, la copertura dei posti vacanti doveva essere disposta con decreto sindacale e non con delibera di giunta, sicché, mancando il titolo legittimante il conferimento degli incarichi di dirigente, nessuna ulteriore pretesa economica poteva essere avanzata a fronte dello svolgimento di fatto di tali mansioni; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della pretesa creditoria vantata nei confronti dell'ente territoriale, in quanto le funzioni attribuite al Cati rientravano tra quelle proprie del segretario comunale.

Quanto alla domanda riconvenzionale, la Corte territoriale evidenziò che non era in contestazione l'effettivo svolgimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'attività professionale di cui si chiedeva il compenso e che il Cati si era limitato ad allegare, quale fatto estintivo della pretesa azionata dal professionista, l'esistenza di un accordo, in forza del quale avrebbe pattuito con quest'ultimo e l'altro avvocato pure incaricato, [OSCURATO:PERSONA], la corresponsione di un unico compenso per l'attività dagli stessi prestata dinanzi al Tribunale di Viterbo.

3. Contro la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 35 della legge n. 142/90, 51, commi 3, 3 -bis e 3 -ter,

I. 142/90, 48 d.lgs. 267/2000, 107 e 109 d.lgs. 267/2000, 52

I. 142/90, 17

I. 127/97 e 97 d.lgs. 267/2000, nonché per violazione degli artt. 1, 41 e 42 del CCNL dei Segretari comunali e Provinciali 1998/2001 e per «impossibilità di sussumere gli incarichi de quibus nelle ordinarie mansioni di segretario comunale».

Espongono a sostegno del motivo che: a) a [OSCURATO:PERSONA], quale segretario comunale, con delibera di Giunta del 25 novembre 1997, erano state assegnate le responsabilità di alcuni settori (contabilità e tributi, polizia municipale e cultura, servizi sociali), in attesa di provvedere alla riorganizzazione degli uffici comunali; b) con successiva delibera n. 121/2001 era stato riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] un diritto alle indennità previste dalla legge e dalla normativa contrattuale; c) con delibera di Giunta n. 221/2001 il Comune di Fabrica di Roma aveva revocato la delibera n. 121/2001, dando atto della necessità di regolarizzare con provvedimento motivato del Sindaco le attribuzioni di responsabilità di settore.

Sostengono che la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioni normative evocate perché le funzioni attribuite al Cati rientravano pienamente nell'ambito dispositivo di cui al citato art. 51, commi 3-bis e 3-ter,

I. 142/90 e non erano incluse in quelle proprie del ruolo del segretario comunale, tanto che i contratti collettivi nazionali dei segretari comunali prevedevano compensi aggiuntivi per le mansioni non istituzionali.

2. Con il secondo motivo deducendo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., in relazione agli artt. 2126 cod. civ., 35

I. 142/90, 48 d.lgs. 267/2000, 51, commi 3, 3-bis e 3-ter,

I. n. 142/90, 17

I. n. 127/97, 97 d.lgs. 267/2000, i ricorrenti censurano la decisione gravata nella parte in cui ha escluso la retribuibilità degli incarichi assegnati a [OSCURATO:PERSONA], del tutto autonomi rispetto a quelli istituzionali di segretario comunale, ribadendo che il principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato, contenuto nell'art. 36 Cost. ed anticipato già dall'art. 2126 cod. civ., trova applicazione anche nel pubblico impiego e comporta il diritto del dipendente assegnato a mansioni superiori di percepire la relativa differenza stipendiale, a nulla valendo eventuali vizi attinenti alle formalità di conferimento degli incarichi.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2229 e 1176, secondo comma, cod. civ.

I ricorrenti assumono che, se il ricorso giuslavoristico in appello fosse stato tempestivamente depositato, la sentenza di primo grado sarebbe stata riformata, in ragione della natura extra istituzionale degli incarichi, della conseguente obbligatorietà della relativa remunerazione e della correttezza e neutralità dei criteri a tal fine utilizzati, con la conseguenza che non poteva dubitarsi della responsabilità del professionista che non aveva correttamente adempiuto al mandato professionale, configurando la proposizione dell'impugnazione fuori termine fatto non scusabile e pregiudizievole per il cliente, al quale era stata preclusa la partecipazione al giudizio di gravame, che avrebbe avuto esito favorevole.

4. Con il quarto motivo, rubricato «violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 2223 cod. civ.

Rigetto della domanda riconvenzionale di controparte», i ricorrenti rimarcano che nel giudizio di primo grado il loro dante causa aveva fatto espresso riferimento ad un accordo concluso con gli avv.ti Sabatini e Nisi circa il compenso dovuto per l'assistenza nei due gradi di giudizio e che, a sostegno di tale ricostruzione, aveva depositato, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., matrice di assegno dell'importo di euro 1.000,00, indicante, ex art. 1193 cod. civ., l'imputazione e suddivisione della somma.

Di conseguenza, ad avviso dei ricorrenti, in base al principio di non contestazione, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, il suddetto accordo doveva ritenersi provato e la somma corrisposta doveva intendersi integralmente satisfattiva del compenso pattuito.

5. Con il quinto motivo, deducendo la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., i ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale, anziché procedere alla compensazione, li avrebbe erroneamente condannati al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., sebbene non avessero svolto domanda nei suoi confronti.

6. I primi tre motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.

6.1. Alla stregua del condiviso orientamento di questa Corte, l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva — non necessariamente la certezza — circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta; con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (Cass., sez. 3, 10/12/2012, n. 22376; Cass., sez. 3, 26/04/2010, n. 9917; Cass., sez. 3, 5/02/2013, n. 2638; Cass., sez. 3, 24/10/2017, n. 25112).

6.2. Tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Corte se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ratione temporis vigente.

E' vero, infatti, che, nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico, ma nel giudizio di cassazione tale valutazione, ancorché in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, il che esclude che questa Corte possa essere chiamata a controllarne l'esattezza in termini giuridici (in tal senso, Cass., sez. 3, 13/02/2014, n. 3355, secondo cui «nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione»; in senso conforme, Cass., sez. 3, 20/03/2018, n. 6862).

6.3. Sul punto, la Corte d'appello ha ragionato essenzialmente in termini di carenza di prova del danno, il cui onere incombe su chi agisce, facendo applicazione del principio secondo cui, in tema di responsabilità professionale per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non» si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass., sez. 3, 24/10/2017, n. 25112).

6.4. Nella motivazione della sentenza qui impugnata i giudici di appello, confermando il giudizio prognostico già svolto dal Tribunale, in merito alla possibilità di accoglimento dell'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di appello, sezione lavoro, dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno ribadito: a) l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 51 della

I. n. 142 del 1990 e del CCNL dei dipendenti degli enti locali, avendo i segretari comunali un altro comparto di appartenenza; b) l'operatività della delibera consiliare di rigetto delle pretese avanzate da [OSCURATO:PERSONA], da questi non impugnata; c) la mancanza di un decreto motivato del Sindaco, come impone l'art. 17, comma 68, lett. c), della

I. 15 maggio 1997, n. 127 (che prevede che il segretario comunale, oltre alle funzioni ed ai compiti specificamente indicati nelle antecedenti disposizioni, «esercita ogni altra funzione conferitagli dal sindaco»); d) la mancanza della certificazione relativa all'avvenuta valutazione positiva dei servizi affidati a [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tali puntuali argomentazioni, anche in questa sede i ricorrenti si limitano a reiterare le medesime deduzioni difensive svolte nel giudizio di merito, già vagliate dal Tribunale e dai giudici di secondo grado, che non si confrontano con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che ha chiaramente sottolineato che la pretesa azionata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Viterbo, era infondata, oltre che per le ragioni sopra evidenziate, anche per l'ulteriore considerazione che «le funzioni attribuite a [OSCURATO:PERSONA] rientravano tra quelle proprie del segretario comunale, che è di per sé già un "responsabile di uffici e servizi" e, dunque, non ha diritto ad alcuna indennità di funzione, nulla prevedendo al riguardo l'applicabile CCNL per i segretari comunali, rispetto ai quali non trova applicazione il CCNL per i dipendenti degli enti locali» (in senso conforme, Cass., sez.

L, 12/12/2013, n. 27867, in motivazione).

Le conclusioni a cui la Corte d'appello è pervenuta vanno, dunque, esenti dalle censure ad essa rivolte con i mezzi in esame, considerato che, anche ove l'appello fosse stato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] tempestivamente proposto, la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Fabrica di Roma non avrebbe avuto esito favorevole; il che impone di escludere la responsabilità professionale dell'odierno controricorrente.

7. Il quarto motivo è inammissibile.

7.1. Con accertamento di fatto la Corte di appello ha ritenuto che il fatto estintivo allegato da [OSCURATO:PERSONA] per opporsi alla domanda riconvenzionale spiegata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ossia l'esistenza di un accordo in forza del quale avrebbe pattuito con quest'ultimo e con l'altro difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], la corresponsione di un compenso unico per l'attività da entrambi i professionisti prestata dinanzi al Tribunale di Viterbo, sezione lavoro - non fosse stato adeguatamente riscontrato, pur a fronte della condotta processuale tenuta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva contestato tale fatto, adducendo di avere diritto al compenso richiesto per l'attività espletata, di cui il Cati non aveva negato l'effettivo svolgimento.

Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], per superare tale apprezzamento, si limitano nuovamente a fare riferimento al presunto accordo concluso dal loro dante causa con i difensori, assumendo che questo troverebbe supporto nella matrice dell'assegno del Banco di Brescia n. 1620.458.468-05 dell'importo di euro 1.000,00, indicante anche l'imputazione della somma, ed invocano il principio di non contestazione.

7.2. La doglianza formulata è inammissibile, perché non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez.

U, 30/09/2020, n. 20867), per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; Cass., sez.

U, 05/08/2016, n. 16598).

D'altro canto (tra le ultime: Cass., sez.

U, 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass.20/12/2007, n. 26965), la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass., sez.

U, n. 8053 e n. 8054 del 7 aprile 2014.

7.3. Come recentemente chiarito da Cass., sez. 3, 03/05/2022, n. 13918, «nell'esprimere il giudizio in cui si concreta la prova di un fatto, il giudice è dunque chiamato a selezionare uno specifico contenuto informativo che, anche alla luce delle complessive informazioni ricavate dagli altri mezzi di prova disponibili, verrà utilizzato ai fini della composizione del ragionamento (probatorio) in cui si articola la decisione.

In tal senso la valutazione del materiale probatorio (dei mezzi di prova) finirà propriamente col risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice affinché sappia valorizzarne la maggiore o minore attendibilità rappresentativa del thema probandum.

Questa attività di selezione (e dunque di scelta) tra i possibili contenuti informativi ricavabili da un mezzo di prova, in quanto espressione dell'essenza della discrezionalità valutativa del giudice di merito, deve ritenersi, come tale, estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non denunciabile, dinanzi a quest'ultima, come vizio della decisione di merito.

La parte interessata, in breve, non potrà più, una volta esaurito il corso dei giudizi di merito, ridiscutere in sede di legittimità le modalità attraverso le quali il giudice di merito abbia selezionato e valutato il materiale probatorio ai fini della ricostruzione dei fatti di causa: a seguito della definitiva riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., infatti (come in precedenza accennato), la parte interessata potrà unicamente limitarsi a denunciare l'omesso esame, da parte dei giudici di merito, di specifici fatti, d'indole principale o secondaria e di carattere decisivo, su cui le parti abbiano avuto modo di confrontarsi in modo espresso nel corso del giudizio.

Se pertanto alla parte è totalmente sottratta la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio (segnatamente, in ordine ai contenuti informativi selezionati tra i diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio), alla stessa parte deve tuttavia ritenersi conservata (in relazione all'art. 115 cod. proc. civ.) la possibilità di denunciare la illegittima utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove inesistenti, ossia di prove (e dunque di giudizi di congruità rappresentativa), non solo riferite a fonti mai dedotte in giudizio dalle parti (un testimone che non è mai stato addotto o sentito; un documento mai depositato agli atti del processo, etc.), ma altresì a prove che, pur riferendosi a fonti che appartengono al processo (uno specifico documento ritualmente depositato, un testimone regolarmente escusso, etc.), si sostanziano nella elaborazione di contenuti informativi che a dette fonti in nessun modo si lasciano ricondurre, neppure in via indiretta o mediata, nella loro più larga estensione rappresentativa; ossia di informazioni probatorie delle quali risulti preclusa alcuna possibile o immaginabile connessione significativa con le fonti o i mezzi di prova cui il giudice ha viceversa inteso riferirle.

7.4. Venendo al caso di specie, i giudici del merito hanno sottolineato che l'allegazione del presunto accordo concluso da [OSCURATO:PERSONA] con i suoi difensori è rimasta sfornita di adeguato riscontro, in tal modo negando valore probatorio al materiale probatorio offerto, cosicché non è ravvisabile il vizio denunciato nell'esercizio di valutazione delle prove operato dalla Corte d'appello.

7.5. A quanto detto deve pure aggiungersi che il motivo è inammissibile anche per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché i ricorrenti adducono di avere depositato, a dimostrazione dell'esistenza dell'accordo, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., la matrice di un assegno bancario, di cui non si fa menzione in sentenza, ma omettono di trascrivere la memoria istruttoria e la matrice, impedendo in tal modo a questa Corte di poter valutare la tempestività della produzione e la rilevanza di tale documento ai fini della decisione.

8. Infondato, infine, è il quinto motivo.

In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass., sez. 3, 6/12/2019, n. 31889; Cass., sez. 6-3, 1/07/2021, n. 18710).

9. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29929/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 32 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Anastasio II, n. 79 - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3746/2019 pubblicata in data 4 giugno 2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], segretario comunale del Comune di Fabrica di Roma, convenne in giudizio l'avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla condotta inadempiente del professionista che aveva tardivamente depositato l'appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Viterbo, sezione lavoro, che aveva rigettato la domanda dell'attore volta a conseguire la condanna dell'Amministrazione comunale al pagamento di indennità di funzione per lo svolgimento di mansioni superiori. All'esito della costituzione in giudizio del convenuto e della compagnia di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata in causa, il Tribunale, respinte tutte le richieste istruttorie formulate dall'attore, rigettò la domanda, stante l'infondatezza dei motivi di gravame contenuti nell'atto di appello redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal professionista, condannò il Cati al pagamento dei compensi professionali per l'attività spiegata dall'avvocato nel giudizio di primo grado dinanzi al Giudice del lavoro. 2. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, interposero appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma che rigettò il gravame, evidenziando, in sintesi, che: a) il Cati aveva fondato la pretesa su una delibera di giunta revocata da successiva delibera del medesimo organo del Comune, mai impugnata; b) in base alla normativa vigente, in caso di carenza di organico, la copertura dei posti vacanti doveva essere disposta con decreto sindacale e non con delibera di giunta, sicché, mancando il titolo legittimante il conferimento degli incarichi di dirigente, nessuna ulteriore pretesa economica poteva essere avanzata a fronte dello svolgimento di fatto di tali mansioni; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della pretesa creditoria vantata nei confronti dell'ente territoriale, in quanto le funzioni attribuite al Cati rientravano tra quelle proprie del segretario comunale. Quanto alla domanda riconvenzionale, la Corte territoriale evidenziò che non era in contestazione l'effettivo svolgimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'attività professionale di cui si chiedeva il compenso e che il Cati si era limitato ad allegare, quale fatto estintivo della pretesa azionata dal professionista, l'esistenza di un accordo, in forza del quale avrebbe pattuito con quest'ultimo e l'altro avvocato pure incaricato, [OSCURATO:PERSONA], la corresponsione di un unico compenso per l'attività dagli stessi prestata dinanzi al Tribunale di Viterbo. 3. Contro la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 35 della legge n. 142/90, 51, commi 3, 3 -bis e 3 -ter, I. 142/90, 48 d.lgs. 267/2000, 107 e 109 d.lgs. 267/2000, 52 I. 142/90, 17 I. 127/97 e 97 d.lgs. 267/2000, nonché per violazione degli artt. 1, 41 e 42 del CCNL dei Segretari comunali e Provinciali 1998/2001 e per «impossibilità di sussumere gli incarichi de quibus nelle ordinarie mansioni di segretario comunale». Espongono a sostegno del motivo che: a) a [OSCURATO:PERSONA], quale segretario comunale, con delibera di Giunta del 25 novembre 1997, erano state assegnate le responsabilità di alcuni settori (contabilità e tributi, polizia municipale e cultura, servizi sociali), in attesa di provvedere alla riorganizzazione degli uffici comunali; b) con successiva delibera n. 121/2001 era stato riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] un diritto alle indennità previste dalla legge e dalla normativa contrattuale; c) con delibera di Giunta n. 221/2001 il Comune di Fabrica di Roma aveva revocato la delibera n. 121/2001, dando atto della necessità di regolarizzare con provvedimento motivato del Sindaco le attribuzioni di responsabilità di settore. Sostengono che la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioni normative evocate perché le funzioni attribuite al Cati rientravano pienamente nell'ambito dispositivo di cui al citato art. 51, commi 3-bis e 3-ter, I. 142/90 e non erano incluse in quelle proprie del ruolo del segretario comunale, tanto che i contratti collettivi nazionali dei segretari comunali prevedevano compensi aggiuntivi per le mansioni non istituzionali. 2. Con il secondo motivo deducendo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., in relazione agli artt. 2126 cod. civ., 35 I. 142/90, 48 d.lgs. 267/2000, 51, commi 3, 3-bis e 3-ter, I. n. 142/90, 17 I. n. 127/97, 97 d.lgs. 267/2000, i ricorrenti censurano la decisione gravata nella parte in cui ha escluso la retribuibilità degli incarichi assegnati a [OSCURATO:PERSONA], del tutto autonomi rispetto a quelli istituzionali di segretario comunale, ribadendo che il principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato, contenuto nell'art. 36 Cost. ed anticipato già dall'art. 2126 cod. civ., trova applicazione anche nel pubblico impiego e comporta il diritto del dipendente assegnato a mansioni superiori di percepire la relativa differenza stipendiale, a nulla valendo eventuali vizi attinenti alle formalità di conferimento degli incarichi. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2229 e 1176, secondo comma, cod. civ. I ricorrenti assumono che, se il ricorso giuslavoristico in appello fosse stato tempestivamente depositato, la sentenza di primo grado sarebbe stata riformata, in ragione della natura extra istituzionale degli incarichi, della conseguente obbligatorietà della relativa remunerazione e della correttezza e neutralità dei criteri a tal fine utilizzati, con la conseguenza che non poteva dubitarsi della responsabilità del professionista che non aveva correttamente adempiuto al mandato professionale, configurando la proposizione dell'impugnazione fuori termine fatto non scusabile e pregiudizievole per il cliente, al quale era stata preclusa la partecipazione al giudizio di gravame, che avrebbe avuto esito favorevole. 4. Con il quarto motivo, rubricato «violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 2223 cod. civ. Rigetto della domanda riconvenzionale di controparte», i ricorrenti rimarcano che nel giudizio di primo grado il loro dante causa aveva fatto espresso riferimento ad un accordo concluso con gli avv.ti Sabatini e Nisi circa il compenso dovuto per l'assistenza nei due gradi di giudizio e che, a sostegno di tale ricostruzione, aveva depositato, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., matrice di assegno dell'importo di euro 1.000,00, indicante, ex art. 1193 cod. civ., l'imputazione e suddivisione della somma. Di conseguenza, ad avviso dei ricorrenti, in base al principio di non contestazione, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, il suddetto accordo doveva ritenersi provato e la somma corrisposta doveva intendersi integralmente satisfattiva del compenso pattuito. 5. Con il quinto motivo, deducendo la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., i ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale, anziché procedere alla compensazione, li avrebbe erroneamente condannati al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., sebbene non avessero svolto domanda nei suoi confronti. 6. I primi tre motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati. 6.1. Alla stregua del condiviso orientamento di questa Corte, l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva — non necessariamente la certezza — circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta; con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (Cass., sez. 3, 10/12/2012, n. 22376; Cass., sez. 3, 26/04/2010, n. 9917; Cass., sez. 3, 5/02/2013, n. 2638; Cass., sez. 3, 24/10/2017, n. 25112). 6.2. Tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Corte se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ratione temporis vigente. E' vero, infatti, che, nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale è una valutazione in diritto, fondata su di una previsione probabilistica di contenuto tecnico giuridico, ma nel giudizio di cassazione tale valutazione, ancorché in diritto, assume i connotati di un giudizio di merito, il che esclude che questa Corte possa essere chiamata a controllarne l'esattezza in termini giuridici (in tal senso, Cass., sez. 3, 13/02/2014, n. 3355, secondo cui «nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione»; in senso conforme, Cass., sez. 3, 20/03/2018, n. 6862). 6.3. Sul punto, la Corte d'appello ha ragionato essenzialmente in termini di carenza di prova del danno, il cui onere incombe su chi agisce, facendo applicazione del principio secondo cui, in tema di responsabilità professionale per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non» si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass., sez. 3, 24/10/2017, n. 25112). 6.4. Nella motivazione della sentenza qui impugnata i giudici di appello, confermando il giudizio prognostico già svolto dal Tribunale, in merito alla possibilità di accoglimento dell'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di appello, sezione lavoro, dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno ribadito: a) l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 51 della I. n. 142 del 1990 e del CCNL dei dipendenti degli enti locali, avendo i segretari comunali un altro comparto di appartenenza; b) l'operatività della delibera consiliare di rigetto delle pretese avanzate da [OSCURATO:PERSONA], da questi non impugnata; c) la mancanza di un decreto motivato del Sindaco, come impone l'art. 17, comma 68, lett. c), della I. 15 maggio 1997, n. 127 (che prevede che il segretario comunale, oltre alle funzioni ed ai compiti specificamente indicati nelle antecedenti disposizioni, «esercita ogni altra funzione conferitagli dal sindaco»); d) la mancanza della certificazione relativa all'avvenuta valutazione positiva dei servizi affidati a [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali puntuali argomentazioni, anche in questa sede i ricorrenti si limitano a reiterare le medesime deduzioni difensive svolte nel giudizio di merito, già vagliate dal Tribunale e dai giudici di secondo grado, che non si confrontano con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che ha chiaramente sottolineato che la pretesa azionata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Viterbo, era infondata, oltre che per le ragioni sopra evidenziate, anche per l'ulteriore considerazione che «le funzioni attribuite a [OSCURATO:PERSONA] rientravano tra quelle proprie del segretario comunale, che è di per sé già un "responsabile di uffici e servizi" e, dunque, non ha diritto ad alcuna indennità di funzione, nulla prevedendo al riguardo l'applicabile CCNL per i segretari comunali, rispetto ai quali non trova applicazione il CCNL per i dipendenti degli enti locali» (in senso conforme, Cass., sez. L, 12/12/2013, n. 27867, in motivazione). Le conclusioni a cui la Corte d'appello è pervenuta vanno, dunque, esenti dalle censure ad essa rivolte con i mezzi in esame, considerato che, anche ove l'appello fosse stato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] tempestivamente proposto, la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Fabrica di Roma non avrebbe avuto esito favorevole; il che impone di escludere la responsabilità professionale dell'odierno controricorrente. 7. Il quarto motivo è inammissibile. 7.1. Con accertamento di fatto la Corte di appello ha ritenuto che il fatto estintivo allegato da [OSCURATO:PERSONA] per opporsi alla domanda riconvenzionale spiegata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ossia l'esistenza di un accordo in forza del quale avrebbe pattuito con quest'ultimo e con l'altro difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], la corresponsione di un compenso unico per l'attività da entrambi i professionisti prestata dinanzi al Tribunale di Viterbo, sezione lavoro - non fosse stato adeguatamente riscontrato, pur a fronte della condotta processuale tenuta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che aveva contestato tale fatto, adducendo di avere diritto al compenso richiesto per l'attività espletata, di cui il Cati non aveva negato l'effettivo svolgimento. Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], per superare tale apprezzamento, si limitano nuovamente a fare riferimento al presunto accordo concluso dal loro dante causa con i difensori, assumendo che questo troverebbe supporto nella matrice dell'assegno del Banco di Brescia n. 1620.458.468-05 dell'importo di euro 1.000,00, indicante anche l'imputazione della somma, ed invocano il principio di non contestazione. 7.2. La doglianza formulata è inammissibile, perché non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, 30/09/2020, n. 20867), per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; Cass., sez. U, 05/08/2016, n. 16598). D'altro canto (tra le ultime: Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass.20/12/2007, n. 26965), la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass., sez. U, n. 8053 e n. 8054 del 7 aprile 2014. 7.3. Come recentemente chiarito da Cass., sez. 3, 03/05/2022, n. 13918, «nell'esprimere il giudizio in cui si concreta la prova di un fatto, il giudice è dunque chiamato a selezionare uno specifico contenuto informativo che, anche alla luce delle complessive informazioni ricavate dagli altri mezzi di prova disponibili, verrà utilizzato ai fini della composizione del ragionamento (probatorio) in cui si articola la decisione. In tal senso la valutazione del materiale probatorio (dei mezzi di prova) finirà propriamente col risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice affinché sappia valorizzarne la maggiore o minore attendibilità rappresentativa del thema probandum. Questa attività di selezione (e dunque di scelta) tra i possibili contenuti informativi ricavabili da un mezzo di prova, in quanto espressione dell'essenza della discrezionalità valutativa del giudice di merito, deve ritenersi, come tale, estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non denunciabile, dinanzi a quest'ultima, come vizio della decisione di merito. La parte interessata, in breve, non potrà più, una volta esaurito il corso dei giudizi di merito, ridiscutere in sede di legittimità le modalità attraverso le quali il giudice di merito abbia selezionato e valutato il materiale probatorio ai fini della ricostruzione dei fatti di causa: a seguito della definitiva riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., infatti (come in precedenza accennato), la parte interessata potrà unicamente limitarsi a denunciare l'omesso esame, da parte dei giudici di merito, di specifici fatti, d'indole principale o secondaria e di carattere decisivo, su cui le parti abbiano avuto modo di confrontarsi in modo espresso nel corso del giudizio. Se pertanto alla parte è totalmente sottratta la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio (segnatamente, in ordine ai contenuti informativi selezionati tra i diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio), alla stessa parte deve tuttavia ritenersi conservata (in relazione all'art. 115 cod. proc. civ.) la possibilità di denunciare la illegittima utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove inesistenti, ossia di prove (e dunque di giudizi di congruità rappresentativa), non solo riferite a fonti mai dedotte in giudizio dalle parti (un testimone che non è mai stato addotto o sentito; un documento mai depositato agli atti del processo, etc.), ma altresì a prove che, pur riferendosi a fonti che appartengono al processo (uno specifico documento ritualmente depositato, un testimone regolarmente escusso, etc.), si sostanziano nella elaborazione di contenuti informativi che a dette fonti in nessun modo si lasciano ricondurre, neppure in via indiretta o mediata, nella loro più larga estensione rappresentativa; ossia di informazioni probatorie delle quali risulti preclusa alcuna possibile o immaginabile connessione significativa con le fonti o i mezzi di prova cui il giudice ha viceversa inteso riferirle. 7.4. Venendo al caso di specie, i giudici del merito hanno sottolineato che l'allegazione del presunto accordo concluso da [OSCURATO:PERSONA] con i suoi difensori è rimasta sfornita di adeguato riscontro, in tal modo negando valore probatorio al materiale probatorio offerto, cosicché non è ravvisabile il vizio denunciato nell'esercizio di valutazione delle prove operato dalla Corte d'appello. 7.5. A quanto detto deve pure aggiungersi che il motivo è inammissibile anche per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché i ricorrenti adducono di avere depositato, a dimostrazione dell'esistenza dell'accordo, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., la matrice di un assegno bancario, di cui non si fa menzione in sentenza, ma omettono di trascrivere la memoria istruttoria e la matrice, impedendo in tal modo a questa Corte di poter valutare la tempestività della produzione e la rilevanza di tale documento ai fini della decisione. 8. Infondato, infine, è il quinto motivo. In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass., sez. 3, 6/12/2019, n. 31889; Cass., sez. 6-3, 1/07/2021, n. 18710). 9. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P
Sentenza Cassazione n. 33466/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris