CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38754/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \i\ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 21/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MANTOVA, in data 17/07/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 635 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo sotto diversi aspetti vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato sia in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa, che con riguardo agli elementi valutati quali riscontri ed al contenuto delle deposizioni dei testi a difesa che avevano smentito l'accaduto. Con memoria depositata in cancelleria la difesa dell'imputato insisteva in ciascuno dei motivi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è inammissibile perché puramente reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte. Invero il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). E nel caso in esame il giudice di appello con valutazione conforme a quella operata in primo grado ha valutato l'attendibilità della dichiarazione della vittima corredata da vari riscontri quali l'accertata tumefazione dell'occhio accertata dal referto di P.S., l'allarme dato dalla vittima alle forze dell'ordine, il danneggiamento del furgone dello stesso accertato dai C.C. intervenuti. Così che la pronuncia appare del tutto priva dei lamentati vizi ed il ricorso propone solo una lettura alternativa di elementi di prova non consentita. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 2050,00 oltre accessori di legge Così deciso il 15/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] sore O ARDO Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] I AGOSTINACCHIO \--- 15 €: