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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21640/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/12/2020 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con espressa esclusione della contestata recidiva.

2. Nell'interesse di Scaffia sono stati proposti dieci motivi di ricorso, di seguito sintetizzati

2.1. Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge sostenendo che la Corte di appello avrebbe disatteso le puntuali contestazioni sollevate in ordine all'interpretazione delle intercettazioni telefoniche, nonché rtejl'individuazione di Scaffia I +- quale uno dei soggetti intercettati.

Si assume che, trattandosi di un procedimento fondato esclusivamente sulle captazioni, la penale responsabilità dell'imputato avrebbe dovuto essere accertata con una rigorosa valutazione del materiale probatorio che, invece, risulterebbe del tutto insufficiente.

2.2. Con il terzo e quarto motivo, si deduce la mancata rilevazione dell'intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello.

Invero, l'ultimo episodio di detenzione illecita si sarebbe verificato nel mese di maggio del 2013, sicchè, computando il termine massimo di sette anni e sei mesi, l'effetto estintivo si sarebbe verificato a novembre 2020.

La Corte di appello, invece, aveva ritenuto erroneamente di computare ulteriori 108 giorni di sospensione della prescrizione, di cui 64 derivanti dall'applicazione della disciplina emergenziale prevista dall'art. 83, d.l. 18 del 2020 ed ulteriori 44 giorni per il differimento dell'udienza del 4 novembre 2020.

Sostiene il ricorrente che il termine di sospensione previsto dalla disciplina emergenziale non si applicherebbe, in quanto nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e 1'11 maggio del 2020, il procedimento non era stato trattato, non essendovi udienze fissate, né vi erano altri termini soggetti a sospensione.

Parimenti errato sarebbe il computo di ulteriori 44 giorni di sospensione, atteso che l'udienza del 4 novembre 2020 non era inviata su richiesta della difesa, bensì per procedere alla rinnovazione della citazione nei confronti dell'imputato.

2.3. Con il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., nonché delle attenuanti generiche.

Si evidenzia, infatti, che nel capo di imputazione si indica in soli €500,00 il corrispettivo pagato per l'acquisto di cocaina, il che dimostrerebbe l'esiguità del lucro conseguito.

In relazione ai presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, si evidenzia come le stesse siano state escluse per il sol fatto che l'imputato, in sede di esame, avrebbe riferito fatti solo parzialmente veri.

2.4. Con gli ultimi due motivi di ricorso, infine, si contesta la determinazione della pena, sottolineando come la Corte di appello abbia immotivatamente confermato una pena base di anni tre e mesi 6 di reclusione ed €6.000,00 di multa, notevolmente superiore rispetto al minimo edittale e prossima al massimo, senza fornire adeguata giustificazione di tale scelta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, dovendosi rilevare l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia di appello.7er

2. Sulla base dell'imputazione contestata a Scaffia, quest'ultimo avrebbe posto in essere più condotte di detenzione illecita di stupefacente, nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di maggio 2013.

Pur a voler considerare quale data ultima di commissione del fatto il 31 maggio 2013,4 e.- tacraine_raass.i.m> il termine massimo di sette anni e sei mesi, l'effetto estintivo si sarebbe verificato il 30 novembre 2020.

La Corte di appello, invece, aveva ritenuto erroneamente di computare ulteriori 108 giorni di sospensione della prescrizione, di cui 64 derivanti dall'applicazione della disciplina emergenziale prevista dall'art. 83, d.l. 17 marzo 2020 n.18 ed ulteriori 44 giorni per il differimento dell'udienza del 4 novembre 2020.

Invero, l'aumento per la sospensione emergenziale non andava sicuramente considerato, posto che per consolidata giurisprudenza La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez.5, n.2647 del 29/09/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282431; Sez.U, n.5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432).

Nel caso di specie, non risulta che nel periodo emergenziale vi erano termini in scadenza, né che fosse fissata udienza, sicchè la sospensione di 64 giorni non andava computata.

Parimenti non può computarsi l'ulteriore periodo di sospensione pari a 44 giorni conseguente al rinvio dell'udienza del 4 novembre 2020 che, invero, non è stato disposto a mera richiesta della difesa, bensì si è reso necessario per procedere alla rinnovazione della citazione dell'imputato.

Escludendo i predetti aumenti del termine di prescrizione, l'eccezione di estinzione risulta fondata, posto che la sentenza di secondo grado è stata emessa a dicembre del 2020, mentre la prescrizione è maturata a novembre dello stesso anno.

In ogni caso, il reato risulterebbe prescritto a seguito della proposizione del ricorso per cassazione che non può considerarsi inammissibile, quanto meno con riguardo al motivo concernente l'attribuzione della responsabilità all'imputato sulla base delle sole intercettazioni telefoniche.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/12/2020 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con espressa esclusione della contestata recidiva. 2. Nell'interesse di Scaffia sono stati proposti dieci motivi di ricorso, di seguito sintetizzati 2.1. Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge sostenendo che la Corte di appello avrebbe disatteso le puntuali contestazioni sollevate in ordine all'interpretazione delle intercettazioni telefoniche, nonché rtejl'individuazione di Scaffia I +- quale uno dei soggetti intercettati. Si assume che, trattandosi di un procedimento fondato esclusivamente sulle captazioni, la penale responsabilità dell'imputato avrebbe dovuto essere accertata con una rigorosa valutazione del materiale probatorio che, invece, risulterebbe del tutto insufficiente. 2.2. Con il terzo e quarto motivo, si deduce la mancata rilevazione dell'intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello. Invero, l'ultimo episodio di detenzione illecita si sarebbe verificato nel mese di maggio del 2013, sicchè, computando il termine massimo di sette anni e sei mesi, l'effetto estintivo si sarebbe verificato a novembre 2020. La Corte di appello, invece, aveva ritenuto erroneamente di computare ulteriori 108 giorni di sospensione della prescrizione, di cui 64 derivanti dall'applicazione della disciplina emergenziale prevista dall'art. 83, d.l. 18 del 2020 ed ulteriori 44 giorni per il differimento dell'udienza del 4 novembre 2020. Sostiene il ricorrente che il termine di sospensione previsto dalla disciplina emergenziale non si applicherebbe, in quanto nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e 1'11 maggio del 2020, il procedimento non era stato trattato, non essendovi udienze fissate, né vi erano altri termini soggetti a sospensione. Parimenti errato sarebbe il computo di ulteriori 44 giorni di sospensione, atteso che l'udienza del 4 novembre 2020 non era inviata su richiesta della difesa, bensì per procedere alla rinnovazione della citazione nei confronti dell'imputato. 2.3. Con il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., nonché delle attenuanti generiche. Si evidenzia, infatti, che nel capo di imputazione si indica in soli €500,00 il corrispettivo pagato per l'acquisto di cocaina, il che dimostrerebbe l'esiguità del lucro conseguito. In relazione ai presupposti per la concessione delle attenuanti generiche, si evidenzia come le stesse siano state escluse per il sol fatto che l'imputato, in sede di esame, avrebbe riferito fatti solo parzialmente veri. 2.4. Con gli ultimi due motivi di ricorso, infine, si contesta la determinazione della pena, sottolineando come la Corte di appello abbia immotivatamente confermato una pena base di anni tre e mesi 6 di reclusione ed €6.000,00 di multa, notevolmente superiore rispetto al minimo edittale e prossima al massimo, senza fornire adeguata giustificazione di tale scelta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, dovendosi rilevare l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia di appello.7er 2. Sulla base dell'imputazione contestata a Scaffia, quest'ultimo avrebbe posto in essere più condotte di detenzione illecita di stupefacente, nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di maggio 2013. Pur a voler considerare quale data ultima di commissione del fatto il 31 maggio 2013,4 e.- tacraine_raass.i.m> il termine massimo di sette anni e sei mesi, l'effetto estintivo si sarebbe verificato il 30 novembre 2020. La Corte di appello, invece, aveva ritenuto erroneamente di computare ulteriori 108 giorni di sospensione della prescrizione, di cui 64 derivanti dall'applicazione della disciplina emergenziale prevista dall'art. 83, d.l. 17 marzo 2020 n.18 ed ulteriori 44 giorni per il differimento dell'udienza del 4 novembre 2020. Invero, l'aumento per la sospensione emergenziale non andava sicuramente considerato, posto che per consolidata giurisprudenza La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez.5, n.2647 del 29/09/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282431; Sez.U, n.5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). Nel caso di specie, non risulta che nel periodo emergenziale vi erano termini in scadenza, né che fosse fissata udienza, sicchè la sospensione di 64 giorni non andava computata. Parimenti non può computarsi l'ulteriore periodo di sospensione pari a 44 giorni conseguente al rinvio dell'udienza del 4 novembre 2020 che, invero, non è stato disposto a mera richiesta della difesa, bensì si è reso necessario per procedere alla rinnovazione della citazione dell'imputato. Escludendo i predetti aumenti del termine di prescrizione, l'eccezione di estinzione risulta fondata, posto che la sentenza di secondo grado è stata emessa a dicembre del 2020, mentre la prescrizione è maturata a novembre dello stesso anno. In ogni caso, il reato risulterebbe prescritto a seguito della proposizione del ricorso per cassazione che non può considerarsi inammissibile, quanto meno con riguardo al motivo concernente l'attribuzione della responsabilità all'imputato sulla base delle sole intercettazioni telefoniche. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P
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