CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 settembre 2026
Cassazione n. 25239/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante in atti indicato,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contropro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7880/24, depositatail 12/12/2024;letta la rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente, comunicata aicontroricorrenti il 27/07/2026, seguita dall’accettazione del solo FallimentoSant’[OSCURATO:PERSONA] 303/2013;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese nei rapporti tra rinunciante econtroricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 303/2013;che, invece, le spese nei rapporti tra ricorrente e l’altro controricorrentevanno liquidate, a carico della rinunciante, come in dispositivo;Numero registro generale 13960/2025Numero sezionale 535/2026Numero di raccolta generale 25239/2026Data pubblicazione 11/09/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in € 5.093per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]