CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
18 ORDINANZA sul ricorso 35857/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualita' di Procuratrice della FINO 1 [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 108 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonchè da dt 603 1 [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] nella qualita' di Procuratrice mandataria della FINO 1 [OSCURATO:PERSONA] in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 108 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2836/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: 1. Nel 2011, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e Amedeo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir accertata l'inefficacia nei propri confronti ex art.2901 c.c., e in subordine la simulazione, dell'atto con cui i signori Paparelli avevano venduto alla società convenuta un terreno agricolo e alcune porzioni di fabbricati urbani. Secondo l'attrice tale atto aveva leso le garanzie del credito che vantava nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dei suoi fideiussori, i germani Paparelli, nei cui confronti era stato emesso dal Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, decreto ingiuntivo per la somma di 488.022,93 euro. Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], contestando il fondamento della domanda per mancanza dei presupposti dell'azione revocatoria e spiegando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno conseguente alla trascrizione delle domande. Gli altri convenuti rimasero contumaci. Istruita la causa documentalmente e mediante ctu, il Tribunale adito, con sentenza n. 889/2017, respinta ogni altra domanda, dichiarò l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], dell'atto di compravendita impugnato. Per quel che qui ancora rileva, il giudice di primo grado ritenne provato per presunzione il requisito della participatio frandis da parte della [OSCURATO:PERSONA] in quanto una socia della stessa società acquirente (costituita Poco prima della vendita) era sentimentalmente legata ad uno degli alienanti, fideiussore e amministratore della società debitrice principale, che aveva sposato dopo undici giorni dalla vendita.Inoltre, il Tribunale evidenziò che la società convenuta non aveva allegar() alcun elemento a comprova dell'urgenza di stipulare l'atto, circostanza menzionata dal notaio come causa di esonero da responsabilità per l'omessa effettuazione di visure ipotecarie e catastali. 2. La decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 2836/2018, depositata il 2 maggio 2018. I ,a Corte territoriale, diversamente dal giudice di primo grado, ha ritenuto che l'attrice non avesse dimostrato, nemmeno per presunzioni, che la società acquirente fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. Secondo la Corte, il rapporto sentimentale e di successivo coniugio tra una socia minoritaria e uno degli alienanti, pur costituendo circostanza idonea a far presumere che la socia fosse a conoscenza del possibile pregiudizio che sarebbe derivato dalla vendita, non è idoneo a farne presumere la conoscenza in capo alla società, in persona dell'amministratore o legale rappresentante; e la decisione del Tribunale risulta erroneamente fondata su una doppia presunzione: l'una basata sulla relazione sentimentale tra uno degli alienanti e una socia della società acquirente, l'altra basata sul nesso di derivazione tra la presunta conoscenza del pregiudizio da parte della socia e la presunta conoscenza del medesimo pregiudizio in capo alla persona investita dell'amministrazione e della rappresentanza della società acquirente, senza che sia stato nemmeno dedotto un qualche particolare collegamento fra la socia minoritaria e l'amministratore rappresentante (peraltro non identificato) tale da far ritenere ragionevolmente probabile una trasmissione di conoscenza. La Corte di Roma ha altresì respinto, per mancanza di prova, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA].3. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione, sulla base di un solo motivo, la doBank S.p.a., quale procuratrice mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria, ad esito di una serie di cartolarizzazioni, del credito vantato dalla -[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dei signori Paparelli. Anche la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propone ricorso avverso la medesima sentenza, affidato a tre motivi. 3.1. La doBank S.p.a. resiste con controricorso avverso il ricorso promosso dalla [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4. Preliminarmente, deve rilevarsi che i due ricorsi, che costituiscono impugnazione della medesima sentenza, sono confluiti in un unico fascicolo e non è necessario disporne la riunione. I,a proposizione di plurime impugnazioni per cassazione avverso una stessa sentenza implica che ognuna di quelle successive alla prima si converta, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché promossa con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass. n. 18696/201; Cass. n. 5695/2015,). Pertanto, nel rispetto dei termini sopradetti il ricorso di doBank deve intendersi quale principale ed il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quale incidentale. Seguendo l'ordine logico, occorre trattare preliminarmente il ricorso proposto) da doBank. 4.1. Con l'unico motivo di ricorso, la società doBank lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2910, comma 1, n. 2 c.p.c. in relazione all'art. 2729 c.c., nonché ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Lamenta che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto non potersi er-~ver-3 nella specie provato per presunzioni il presupposto soggettivo della participatio audi.s- della terza acquirente, stante la sussistenza di un quadro indiziario costituito da molteplici fatti gravi, precisi e concordanti, acquisiti in atti e posti alla base della decisione adottata dal Tribunale di Velletri, che avrebbero dovuto condurre la Corte distrettuale a accertare l'effettiva consapevolezza del terzo acquirente. Si duole che la Corte d'appello abbia in particolare omesso di considerare la circostanza della costituzione della società della società acquirente appena tre mesi prima del compimento dell'atto dispositivo; il matrimoni() intervenuto tra la socia e l'alienante pochi giorni dopo la compravendita; la mancata giustificazione dell'urgenza dell'atto, menzionata dal notaio stipulante quale causa di esonero dalle visure ipotecarie e catastali. Deduce che dall'atto di compravendita emergono ulteriori elementi a suffragio della conoscenza, in capo alla parte acquirente, delle difficoltà economiche in cui versavano i venditori e in particolare la mancata prova dei tempi, dei modi e della effettività del pagamento del prezzo, nonché l'esiguità di quest'ultimo rispetto al valore degli immobili (testimoniato dal valore dell'ipoteca preesistente). Il motivo è inammissibile. La ratio decidendi dell'impugnata sentenza in base alla quale "il ragionamento utilizzato dal giudice di primo grado, per ritenere raggiunta la prova del fatto ignoto per presunzione, non può ritenersi condivisibile, in quanto, a ben vedere esso implica una concatenazione di presunzioni semplici, ossia una doppia presunzione raesumptio de praesumpto): l'una basata sulla relazione sentimentale tra parte alienante e socia, l'altra basata sul nesso di derivazione tra la (presunta) conoscenza del pregiudizio da parte della socia e la (presunta) conoscenza del medesimo pregiudizio in capo alla persona investita dell'amministrazione e della rappresentanza della società di capitali acquirente, senza che sia stato nemmeno dedotto un qualche particolare collegamento fra la predetta socia (minoritaria) e l'amministratore/rappresentante (peraltro, non identificato), tale da far ritenere ragionevolmente (quanto meno) probabile una trasmissione di conoscenza" risulta dall'odierna ricorrente impugnata con l'asserzione secondo cui "Inesistente è la praesumptio de praesumpto, sussistente - al contrario - un quadro indiziario di molteplici fatti gravi, precisi e concordanti che ex art. 2729 c.c. avrebbero dovuto correttamente condurre la Corte distrettuale ad affermare l'integrazione del requisito soggettivo de quo". Orbene, trattasi di assunto formulato in termini del tutto apodittici e generici nonché in violazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto 'all'art. 366, 1 c. n. 6, c.p.c., e presupponemiaccertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità. Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c.Spetta infatti al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 22361/2021). Nel prospettare un'inammissibile rivalutazione delle emergenze processuali e probatorie la ricorrente altresì sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possono sottoporsi all'attenzione dei giudici della S.C. elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. A tale stregua, la suindicata ratio decidendi C--rima/risulta non (quantomeno idoneamente) censurata dall'odierna ricorrente. 5. 1 motivi del ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA], con i quali la società lamenta, in relazione al rigetto della domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., plurimi vizi di violazione e falsa applicazione di legge (con il primo motivo: "violazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione all'art. 360, I comma, n. 3"; con il secondo motivo "violazione del combinato disposto degli ardi 96 e 278 c.p.c. in relazione all'art. 360, I comma, n. 3"; con il terzo motivo: "falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma, n. 3"), per non avere la corte di merito considerato che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma c.p.c., postula la totale soccombenza della parte che ha instaurato la lite, sono inammissibili. Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenzi ,411 punto, e in particolare che la Corte d'appello ha rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per mancanza di prova.Il giudice a gllo si è attenuto al principio di diritto a mente del quale «la condanna ex art. 96,c.p.c. deve giungere all'esito) di un accertamento che il giudicante è chiamato a compiere caso per caso, anche tenendo conto della fase in cui si trova il giudizio e del comportamento complessivo della parte soccombente, onde verificare se essa abbia esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi con fiiggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile. Detto abuso del processo non richiede che il giudice indaghi, nel senso che normalmente si attribuisce a tale espressione, la eventuale riprovevolezza del comportamento del soggetto agente, ma non lo esonera dalla necessità di ricavare detta riprovevolezza in termini oggettivi dagli atti del processo) perché la colpa o il dolo rilevanti sono quelli che si manifestano proprio attraverso il compimento dei suddetti atti processuali o attraverso l'adozione di certe condotte processuali e non sono percepibili separatamente da essi. Deve escludersi, pertanto, che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. L'esercizio delle prerogative processuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmente garantito del diritto di azione e di difesa, merita » la sanzione di cui all'art. 96, comma 3, cod.proc.civ. quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante il rispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di una indefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto in termini di antigiuridicità. Pur potendo attingere elementi di valutazione dall'assunzione di comportamenti processuali sleali, il giudice deve tener conto che il comportamento scorretto non coincide con quello processualmente non leale, essendo la correttezza un parametro di valutazione esclusivamente giuridico ed ex ante imposto all'agente» (Cass.9 n. 26545/2021). Ebbene la Corte d'Appello sulla base della valutazione di tutte le prove ha ritenuto che mancasse la prova dell'ai/. 6. La reciproca soccombenza delle parti consente di disporre la compensazione delle spese. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Ca.ss. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale,