CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 23631/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/02/2025 R.G.N. 2318/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17496/2025Numero sezionale 3305/2026Data pubblicazione 21/07/20261.INPS impugna per un unico motivo la sentenza n. 283/2025della Corte d’appello di Roma che, accogliendo il gravame diMaddalena Garzi, ha dichiarato prescritti i crediti di cui a treavvisi di addebito, n. 39720160009966521000, n.39720160026604928000, n. 39720160032507289000.2.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.3.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 luglio 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.INPS lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12,comma 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3 bisdel d.l. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 215/2021, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,perché la Corte d’Appello, nonostante l’azione fosse daqualificare come opposizione ad estratto di ruolo esattoriale, haritenuto di poter decidere in ordine alla sussistenza del diritto aicontributi di cui a tre degli avvisi di addebito sottesi all’estrattodi ruolo.2. La sentenza ha motivato come di seguito.- [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione dinanzi alTribunale di Roma avverso il tacito diniego di sgravio dellepartite esattoriali relative a undici avvisi di addebito, deducendoche nell’ambito dell’avvio di una procedura diautocompensazione dei propri crediti previdenziali avevaappreso dell’esistenza dei predetti titoli, mai notificati e che erarimasta senza esito la propria istanza di sgravio in autotutela.- INPS, costituendosi, aveva, tra le altre cose, eccepito il difettodi interesse all’opposizione, per non essere stata intrapresaalcuna azione esecutiva, aveva evidenziato che i titoli eranoNumero registro generale 17496/2025stati notificati ed alcuni oggetto di stralcio ex art. 1, comma 222N umero sezionale 3305/2026Numero di raccolta generale 23631/2026e ss. della legge n. 197/2022.Data pubblicazione 21/07/2026- Il Tribunale ha dato atto che era intervenuta definizioneagevolata per la maggior parte dei titoli; che ne residuavanosub iudice solo tre e che per essi il ricorso andava respintoessendovi la prova della notifica dei titoli, che la parte avrebbedovuto opporre entro 20 gg ex art. 617 cod. proc. civ. ed entro40 gg ex art. 615 cod. proc. civ.; pertanto ha dichiaratoinammissibile l’opposizione, se intesa come rivolta contro iltacito diniego di sgravio, essendo nella sostanza assimilabile aduna opposizione ad estratto di ruolo.- L’opposizione non era inammissibile. Invero, la pronuncia diprime cure non era condivisibile laddove dichiaraval’opposizione totalmente inammissibile sebbene fosse presentefra i motivi di doglianza l’intervenuta prescrizione successiva allanotifica di ciascun titolo, che doveva essere esaminata anchequando risultavano correttamente notificati i titoli sottesiall’estratto di ruolo opposto, in tal caso prospettando la parte -sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo diincertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente alprocesso), non superabile se non con l'intervento del giudice.- Non incideva, infatti, sull’esito del presente giudizio l’entratain vigore dell’art. 12, comma 4 bis, d.p.r. 602/1973, introdottoal d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis, convertito con L.17 dicembre 2021, n. 215.- Tale normativa regolava specificamente i casi di azione direttaavverso gli estratti di ruolo, stabilendo quando l'invalidanotificazione della cartella ingenera di per sé bisogno di tutelagiurisdizionale e apprestando così tutela per gli attiinvalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci (cfr.Cass. SS.UU. cit., punti 17 e 21).Numero registro generale 17496/2025Numero sezionale 3305/2026- Nella specie, invece, la questione concernente la validiNtàum edroe dlli ara ccolta generale 23631/2026Data pubblicazione 21/07/2026notifica di ciascun avviso di addebito risultante dall’estratto diruolo e del ruolo stesso non esauriva l’intero themadecidendum. L’azione di mero accertamento, con cui ildestinatario di cartella (o avviso di addebito) ritualmentenotificata e non impugnata eccepisce l’intervenuta estinzionedel diritto consacrato nella medesima cartella in virtù di fattisuccessivamente verificatisi (nel caso in esame, per decorso deltermine prescrizionale), non rientrava nella sfera di applicabilitàdella normativa suddetta stante l’inequivoco tenore delladisposizione (“Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumeinvalidamente notificata sono suscettibili di direttaimpugnazione nei soli casi…”) e l’ammissibilità dell’azioneincontra il solo limite della ricorrenza di uno stato oggettivo diincertezza sull'esistenza del diritto.3. Le censure sono fondate.3.1. Si legge nel ricorso che l’atto introduttivo del giudizio diprimo grado si esprimeva nei seguenti termini: «L’odiernoricorrente, all’atto della verifica della propria posizione rivoltaall’accertamento dell’esistenza di eventuali carichi pendenti asuo danno, al fine di poter avviare la procedura diautocompensazione dei propri crediti di natura tributaria eprevidenziale, preclusa ex art. 31 D.L. 78/2010 in presenza didebiti iscritti in ruoli definitiva, apprendeva l‘esistenza dimolteplici cartelle di pagamento, e con essa del ruolo ivicontenuto, della cui legale conoscenza l’odierno esponente nonè mai stato raggiunto, dacché, presumibilmente, gli stessi nonsono stati mai oggetto di rituale notificazione, stante anche lanullità dell’asserita notificazione».«Successivamente il medesimo procedeva alla trasmissione diistanza in autotutela, con la quale chiedeva lo sgravio delleNumero registro generale 17496/2025Numero sezionale 3305/2026partite esattoriali sopra specificate, poiché estinte ancNhumee rop dei rra ccolta generale 23631/2026Data pubblicazione 21/07/2026irrituale notifica, intervenuta decadenza e prescrizioneestintiva».3.2. La Corte ha ritenuto che vi fosse interesse ad opporrel’estratto di ruolo perché la parte aveva fatto valere laprescrizione successiva alla notifica dei titoli sottesi e che a taledomanda non potesse applicarsi la normativa di cui all’art. 12del d.P.R. n. 602/1973, come novellato nel 2021.3.3. La questione che questo Collegio è chiamato a dirimereconcerne la possibilità per il contribuente, che assuma di nonaver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che nescopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, ancheinsieme col ruolo.Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art. 3-bis del d.l. n.146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.215/2021 che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973,intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", aggiungendo adetto articolo un comma 4- bis in forza del quale «l'estratto diruolo non è impugnabile», con l’unica eccezione, indicata nellaseconda parte della norma, per cui «il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sonosuscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitoreche agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possaderivargli un pregiudizio per la partecipazione a una proceduradi appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allostesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effettodelle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto oNumero registro generale 17496/2025Numero sezionale 3305/2026infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pNuumbebrol idci ara ccolta generale 23631/2026Data pubblicazione 21/07/2026amministrazione».Quanto all’applicabilità della norma ai procedimenti in corso,deve essere data continuità ai principi di diritto espressi daquesta Corte con orientamento ormai consolidato, comericordato, ex plurimis, da Cass. n. 3511/2024 che, concludendoper l’inammissibilità per carenza di interesse all’impugnazione,ha osservato: «si tratta di opposizione ad un estratto di ruolodalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degliavvisi di addebito. L’art. 12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73(introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l.n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile didiretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale – cui èequiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv.con mod. dalla l. n.122/10) – “nei soli casi in cui il debitore cheagisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possaderivargli un pregiudizio per la partecipazione a una proceduradi appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allostesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effettodelle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto oinfine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblicaamministrazione”. Questa Corte, con sentenza a sezioni unite(Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma siapplica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poiCass.7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dallanorma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile perdifetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, laNumero registro generale 17496/2025Numero sezionale 3305/2026verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta alN utmeemro pdi ora ccolta generale 23631/2026Data pubblicazione 21/07/2026della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tenerconto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4bis. La Corte costituzionale, con la sentenza n.190/23 hariconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo illegislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutelagiurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicandoun intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla gravevulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italianodella riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni».Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di speciedell’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, aggiuntodall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede diconversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegataalcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione direttadell’estratto di ruolo, mancava ab origine l’interesse adun’opposizione che, in assenza di successivi atti d’esecuzioneposti in essere dall’Inps, è volta unicamente e direttamentecontro detto estratto.4.Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la sentenzaimpugnata va cassata senza rinvio, perché l’azione non potevaessere proposta per difetto di interesse ad agire, risultando,pertanto, inammissibile l’originaria domanda.5. La peculiarità della vicenda sottoposta all’esame dei giudici dimerito giustifica la compensazione delle spese dell’interoprocesso. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata perché la causa non poteva essere proposta perdifetto di interesse ad agire.Compensa le spese dell’intero processo.Numero registro generale 17496/2025Numero sezionale 3305/2026Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 luglioN u2m0er2o d6i .ra ccolta generale 23631/2026Data pubblicazione 21/07/2026La Presidente