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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 09540/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 24741-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 168/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 01/06/2019 R.G.N. 293/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24741/2019 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi al Tribunale di Ancona l’atto con il quale l’INPS le aveva chiesto la restituzione della somma di euro 2.655,55 che l’Istituto assumeva di avere indebitamente corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] , madre della ricorrente, alla quale [OSCURATO:PERSONA] era succeduta in via ereditaria.

La ricorrente contestava di non aver acquisito la qualità di erede per non aver accettato l’eredità; comunque eccepiva prescrizione e decadenza della pretesa e deduceva come non fosse dimostrato il pagamento dell’indebito.

L’Inps si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Ancona rigettava la domanda assumendo non vi fosse prova dell’intervenuto acquisto della qualità di erede in capo alla Mariani.

2. L’Inps proponeva appello e la Mariani si costituiva in giudizio contestando l’impugnazione e riproponendo tutte le difese spiegate in primo grado.

La Corte di Appello di Ancona, sezione lavoro, con la sentenza n. 168/2019, depositata il 01/06/2019, accoglieva l’appello e rigettava l’originaria impugnazione della Mariani.

3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi di impugnazione.

L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ..

4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/02/2025.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 3 cod. proc. civ. la nullità della decisione per violazione degli artt. 132 secondo comma n. 4 cod. proc. civ. , 118, secondo comma, disp. att. c.p.c., 24 e 111 cost. , 115, 116, 346, 436 c.p.c.e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c..

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. la nullità della decisione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 24 e 111 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 346, 436 e 112 cod. proc. civ..

3. I due motivi - logicamente e giuridicamente connessi attingendo il medesimo aspetto della sentenza impugnata e invocando disposizioni in gran parte coincidenti - vanno esaminati congiuntamente.

4. La parte ricorrente lamenta che la sentenza della Corte di Appello dopo aver sviluppato gran parte della motivazione nell’affermare la sussistenza della prova della qualità ereditaria della Mariani, prova al contrario ritenuta non raggiunta dalla sentenza di primo grado, avrebbe però omesso di consideraree valutare nel merito tutte le eccezioni e le difese proposte dalla Mariani in primo grado avendole considera te, erroneamente, come rinunciate.

5. Orbene in primo grado la Mariani aveva contestato innanzi tutto che fosse provato il pagamento dell’indebito e aveva, altresì, eccepito la prescrizione e la decadenza della pretesa alla ripetizione dell’indebito spiegata dall’INPS, la sanabilità degli indebiti ai sensi dell’art. 13 legge 421/1991, la non estensibilità dell’indebito agli eredi ai sensi dell’art. 38 l. 448/2001.

6. La Corte di Appello ha considerato che la parte risultata vincitrice in primo grado - essendosi il Tribunale di Ancona pronunciato innanzi tutto sulla qualità ereditaria di [OSCURATO:PERSONA] (escludendola) ed accogliendo per questa via la domanda spiegata dalla ricorrente per l’annullamento dell’atto dell’INPS che disponeva la ripetizione dell’indebito - avrebbe, comunque, dovuto proporre appello incidentale per il mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e delle altre difese.

Non essendo stato proposto appello incidentale, la Corte di Appello, una volta acclarata la qualità ereditaria di [OSCURATO:PERSONA] , ha ritenuto abbandonate le altredifese ed eccezioni, e ha respinto la domanda della ricorrente in primo grado diretta ad annullare il provvedimento di recupero.

7. Tale ragionamento è, tuttavia,viziato perché la rinuncia ravvisata dalla Corte di Appello non sussisteva atteso che la difesa dellaMariani, risultata parte vincitrice in primo grado, non era tenuta a spiegare appello incidentale ma solo a riproporre le domande e le eccezioni spiegate in primo grado.

8. Si consideri, in tale prospettiva, che «p er sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni respinte o ritenute assorbite, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado, fino alla precisazione delle conclusioni; a tale onere la parte non è soggetta per le contestazioni che investono l'esistenza del fattocostitutivo della domanda o di elementi di esso, da ritenere implicitamente comprese nella richiesta di rigetto dell'appello» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.4009).

Ed ancora: «l'onere di cui all'art. 346 cod. proc. civ. della parte totalmente vittoriosa in primo grado di riproporre in appello le domande e le eccezioni respinte o non esaminate non si configura quando si tratta di semplici contestazioni di elementi integrativi della domanda attrice, non prese in esame perché ritenute superate o assorbite dall'accoglimento della contrapposta domanda del convenuto.

Consegue che quest'ultimo, in quanto pienamente vittorioso, non ha l'onere di rinnovare in sede di gravame quelle contestazioni nei confronti della domanda per il cui accoglimento l'attore ha interposto gravame, giacché solo quest'ultimo è tenuto oltre che ad impugnare la sentenza di primo grado a dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale domanda, non potendo ritenersi abbandonate le contestazioni del convenuto e, quindi, implicitamente ammessi detti elementi» (Cass. 23/01/1998,n. 655 ) .

9. Orbene, la condotta difensiva necessaria e sufficiente ricorreva perché nel costituirsi in appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque richiamato tutte le difese ed eccezioni proposte in primo grado per chiedere l’annullamento della ripetizione dell’indebito dell’INPS.

10. La sentenza della Corte di Appello,che non si è attenuta a questi principi, ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e va cassata con rinvio alla Corte d’appello competente che, in diversa composizione, provvederà ad un nuovo esame.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24741-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 168/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 01/06/2019 R.G.N. 293/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24741/2019 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi al Tribunale di Ancona l’atto con il quale l’INPS le aveva chiesto la restituzione della somma di euro 2.655,55 che l’Istituto assumeva di avere indebitamente corrisposto a [OSCURATO:PERSONA] , madre della ricorrente, alla quale [OSCURATO:PERSONA] era succeduta in via ereditaria. La ricorrente contestava di non aver acquisito la qualità di erede per non aver accettato l’eredità; comunque eccepiva prescrizione e decadenza della pretesa e deduceva come non fosse dimostrato il pagamento dell’indebito. L’Inps si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Ancona rigettava la domanda assumendo non vi fosse prova dell’intervenuto acquisto della qualità di erede in capo alla Mariani. 2. L’Inps proponeva appello e la Mariani si costituiva in giudizio contestando l’impugnazione e riproponendo tutte le difese spiegate in primo grado. La Corte di Appello di Ancona, sezione lavoro, con la sentenza n. 168/2019, depositata il 01/06/2019, accoglieva l’appello e rigettava l’originaria impugnazione della Mariani. 3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi di impugnazione. L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. 4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/02/2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 3 cod. proc. civ. la nullità della decisione per violazione degli artt. 132 secondo comma n. 4 cod. proc. civ. , 118, secondo comma, disp. att. c.p.c., 24 e 111 cost. , 115, 116, 346, 436 c.p.c.e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c.. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. la nullità della decisione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 24 e 111 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 346, 436 e 112 cod. proc. civ.. 3. I due motivi - logicamente e giuridicamente connessi attingendo il medesimo aspetto della sentenza impugnata e invocando disposizioni in gran parte coincidenti - vanno esaminati congiuntamente. 4. La parte ricorrente lamenta che la sentenza della Corte di Appello dopo aver sviluppato gran parte della motivazione nell’affermare la sussistenza della prova della qualità ereditaria della Mariani, prova al contrario ritenuta non raggiunta dalla sentenza di primo grado, avrebbe però omesso di consideraree valutare nel merito tutte le eccezioni e le difese proposte dalla Mariani in primo grado avendole considera te, erroneamente, come rinunciate. 5. Orbene in primo grado la Mariani aveva contestato innanzi tutto che fosse provato il pagamento dell’indebito e aveva, altresì, eccepito la prescrizione e la decadenza della pretesa alla ripetizione dell’indebito spiegata dall’INPS, la sanabilità degli indebiti ai sensi dell’art. 13 legge 421/1991, la non estensibilità dell’indebito agli eredi ai sensi dell’art. 38 l. 448/2001. 6. La Corte di Appello ha considerato che la parte risultata vincitrice in primo grado - essendosi il Tribunale di Ancona pronunciato innanzi tutto sulla qualità ereditaria di [OSCURATO:PERSONA] (escludendola) ed accogliendo per questa via la domanda spiegata dalla ricorrente per l’annullamento dell’atto dell’INPS che disponeva la ripetizione dell’indebito - avrebbe, comunque, dovuto proporre appello incidentale per il mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e delle altre difese. Non essendo stato proposto appello incidentale, la Corte di Appello, una volta acclarata la qualità ereditaria di [OSCURATO:PERSONA] , ha ritenuto abbandonate le altredifese ed eccezioni, e ha respinto la domanda della ricorrente in primo grado diretta ad annullare il provvedimento di recupero. 7. Tale ragionamento è, tuttavia,viziato perché la rinuncia ravvisata dalla Corte di Appello non sussisteva atteso che la difesa dellaMariani, risultata parte vincitrice in primo grado, non era tenuta a spiegare appello incidentale ma solo a riproporre le domande e le eccezioni spiegate in primo grado. 8. Si consideri, in tale prospettiva, che «p er sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., la parte vittoriosa in primo grado ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni respinte o ritenute assorbite, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado, fino alla precisazione delle conclusioni; a tale onere la parte non è soggetta per le contestazioni che investono l'esistenza del fattocostitutivo della domanda o di elementi di esso, da ritenere implicitamente comprese nella richiesta di rigetto dell'appello» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.4009). Ed ancora: «l'onere di cui all'art. 346 cod. proc. civ. della parte totalmente vittoriosa in primo grado di riproporre in appello le domande e le eccezioni respinte o non esaminate non si configura quando si tratta di semplici contestazioni di elementi integrativi della domanda attrice, non prese in esame perché ritenute superate o assorbite dall'accoglimento della contrapposta domanda del convenuto. Consegue che quest'ultimo, in quanto pienamente vittorioso, non ha l'onere di rinnovare in sede di gravame quelle contestazioni nei confronti della domanda per il cui accoglimento l'attore ha interposto gravame, giacché solo quest'ultimo è tenuto oltre che ad impugnare la sentenza di primo grado a dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale domanda, non potendo ritenersi abbandonate le contestazioni del convenuto e, quindi, implicitamente ammessi detti elementi» (Cass. 23/01/1998,n. 655 ) . 9. Orbene, la condotta difensiva necessaria e sufficiente ricorreva perché nel costituirsi in appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque richiamato tutte le difese ed eccezioni proposte in primo grado per chiedere l’annullamento della ripetizione dell’indebito dell’INPS. 10. La sentenza della Corte di Appello,che non si è attenuta a questi principi, ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e va cassata con rinvio alla Corte d’appello competente che, in diversa composizione, provvederà ad un nuovo esame. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione del
Sentenza Cassazione n. 09540/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris