CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2024
Cassazione n. 09404/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2024 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 12 ottobre 2024, il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione al reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen. 2. Avverso l'indicata sentenza, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore. I ricorrenti, con un unico motivo di ricorso, deducono il vizio di motivazione, sostenendo che la pena applicata sarebbe eccessiva e che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere le attenuanti prevalenti sulle aggravanti. 3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà degli imputati, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 4 d