Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 03614/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato compiutamente conto della destinazione della droga allo spaccio, valorizzando il quantitativo di cocaina, sufficiente alla preparazione di circa 50 dosi, il fatto che il ricorrente avesse cercato di sfuggire al controllo dei militari e il fatto che è mancata qualsivoglia deduzione in merito all'uso personale dello stupefacente e alla disponibilità di risorse idonee all'acquisizione di quella provvista; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ènte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato compiutamente conto della destinazione della droga allo spaccio, valorizzando il quantitativo di cocaina, sufficiente alla preparazione di circa 50 dosi, il fatto che il ricorrente avesse cercato di sfuggire al controllo dei militari e il fatto che è mancata qualsivoglia deduzione in merito all'uso personale dello stupefacente e alla disponibilità di risorse idonee all'acquisizione di quella provvista; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ènte
Sentenza Cassazione n. 03614/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris