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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1989

ECLI:EU:C:1989:175
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61987J0271 - IT Avis juridique important | 61987J0271 SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 27 APRILE 1989. - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. - DIPENDENTE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 271/87. raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00993 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Dipendenti - Congedo di malattia - Controllo medico - Constatazione di assenza non giustificata - Utilizzazione del responso della commissione medica chiamata a pronunciarsi sul riconoscimento dell' invalidità del dipendente - Esclusione ( Statuto del personale, artt . 59 e 60 ) [OSCURATO:PERSONA] relazione stilata dalla commissione medica nell' ambito del procedimento per il riconoscimento dell' invalidità serve a stabilire se un dipendente sia o meno idoneo a svolgere in modo permanente un impiego della sua carriera e non a valutare se l' assenza temporanea dell' interessato sia giustificata dal punto di vista medico .

Ne consegue che le conclusioni di tale commissione, secondo cui non sussistono i presupposti per riconoscere l' invalidità del dipendente, non possono costituire prova dell' attitudine fisica di quest' ultimo ad esercitare le sue funzioni in un determinato momento, tenuto conto della diversa natura delle valutazioni da formulare nell' uno e nell' altro caso .

Infatti, l' assenza temporanea di un dipendente può essere giustificata da un disturbo che non risulti d' altra parte così grave da giustificare il riconoscimento dell' invalidità .

Il carattere ingiustificato di una simile assenza può essere debitamente accertato, ai sensi dell' art . 60 dello statuto, e condurre, se del caso, alla sospensione dello stipendio per il periodo corrispondente soltanto mediante il controllo medico specificamente previsto all' art . 59 dello statuto . [OSCURATO:PERSONA] causa 271/87, [OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio del predetto avvocato [OSCURATO:PERSONA], 18a, rue des Glacis, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dal sig . [OSCURATO:PERSONA]Bombardella, giureconsulto, e dal sig . [OSCURATO:PERSONA], capodivisione, assistiti dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio del predetto avvocato [OSCURATO:PERSONA], 22, Côte d' Eich, convenuto, avente ad oggetto un ricorso volto ad ottenere che il [OSCURATO:PERSONA] europeo sia condannato a versare gli importi da esso trattenuti, in forza dell' art . 60 dello statuto, sugli stipendi della ricorrente, maggiorati dell' 8% d' interesse annuo, nonché a risarcire i danni causati dall' illecito dell' amministrazione, LA CORTE ( prima sezione ), composta dai signori R .

Joliet, presidente di sezione, [OSCURATO:PERSONA] e G.C . [OSCURATO:PERSONA], giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce :

[OSCURATO:PERSONA]

1 ) [OSCURATO:PERSONA] europeo è condannato a rimborsare gli importi da esso trattenuti sugli stipendi della ricorrente nel periodo 3 luglio 1985 - 13 marzo 1986, maggiorati dell' 8% d' interessi di mora . 2 ) Le spese sono poste a carico del [OSCURATO:PERSONA] europeo .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61987J0271 - IT Avis juridique important | 61987J0271 SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 27 APRILE 1989. - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. - DIPENDENTE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 271/87. raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00993 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Dipendenti - Congedo di malattia - Controllo medico - Constatazione di assenza non giustificata - Utilizzazione del responso della commissione medica chiamata a pronunciarsi sul riconoscimento dell' invalidità del dipendente - Esclusione ( Statuto del personale, artt . 59 e 60 ) [OSCURATO:PERSONA] relazione stilata dalla commissione medica nell' ambito del procedimento per il riconoscimento dell' invalidità serve a stabilire se un dipendente sia o meno idoneo a svolgere in modo permanente un impiego della sua carriera e non a valutare se l' assenza temporanea dell' interessato sia giustificata dal punto di vista medico . Ne consegue che le conclusioni di tale commissione, secondo cui non sussistono i presupposti per riconoscere l' invalidità del dipendente, non possono costituire prova dell' attitudine fisica di quest' ultimo ad esercitare le sue funzioni in un determinato momento, tenuto conto della diversa natura delle valutazioni da formulare nell' uno e nell' altro caso . Infatti, l' assenza temporanea di un dipendente può essere giustificata da un disturbo che non risulti d' altra parte così grave da giustificare il riconoscimento dell' invalidità . Il carattere ingiustificato di una simile assenza può essere debitamente accertato, ai sensi dell' art . 60 dello statuto, e condurre, se del caso, alla sospensione dello stipendio per il periodo corrispondente soltanto mediante il controllo medico specificamente previsto all' art . 59 dello statuto . [OSCURATO:PERSONA] causa 271/87, [OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio del predetto avvocato [OSCURATO:PERSONA], 18a, rue des Glacis, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dal sig . [OSCURATO:PERSONA]Bombardella, giureconsulto, e dal sig . [OSCURATO:PERSONA], capodivisione, assistiti dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo nello studio del predetto avvocato [OSCURATO:PERSONA], 22, Côte d' Eich, convenuto, avente ad oggetto un ricorso volto ad ottenere che il [OSCURATO:PERSONA] europeo sia condannato a versare gli importi da esso trattenuti, in forza dell' art . 60 dello statuto, sugli stipendi della ricorrente, maggiorati dell' 8% d' interesse annuo, nonché a risarcire i danni causati dall' illecito dell' amministrazione, LA CORTE ( prima sezione ), composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, [OSCURATO:PERSONA] e G.C . [OSCURATO:PERSONA], giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce : [OSCURATO:PERSONA] 1 ) [OSCURATO:PERSONA] europeo è condannato a rimborsare gli importi da esso trattenuti sugli stipendi della ricorrente nel periodo 3 luglio 1985 - 13 marzo 1986, maggiorati dell' 8% d' interessi di mora . 2 ) Le spese sono poste a carico del [OSCURATO:PERSONA] europeo .
Sentenza Corte di giustizia UE/1989 — Fons Iuris — Fons Iuris