Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:85
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
presentate l'11 febbraio 2003
(1)
[OSCURATO:PERSONA]204/00 P
[OSCURATO:PERSONA] A/S
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Cementi – Procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] – Accesso al fascicolo – Accesso limitato – Accesso completo durante il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado – Responsabili – Condizioni per un trasferimento di responsabilità – Ammende – Principi che presiedono alla loro inflizione – Inflizione di ammende nei casi di comportamenti collettivi – Prescrizione dell'infrazione»
1. [OSCURATO:PERSONA] A/S (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]) propone ricorso contro la sentenza pronunciata il 15 marzo 2000 dal Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) nella
causa nota come Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA]
(2)
.
I ─ Fatti all'origine della controversia
2. Nella sentenza impugnata sono esposti, per quanto d'interesse nel presente ricorso, i seguenti fatti pertinenti.
─
Dall'aprile 1989 al luglio 1990, la [OSCURATO:PERSONA] effettuava una serie di accertamenti, ai sensi dell'art. 14, nn. 2 e 3, del
regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CE
(divenuti, in seguito a modifica, artt. 81 CE e 82 CE) (in prosieguo: il
regolamento n. 17)
(3)
, presso alcuni produttori europei di cemento e associazioni di categoria del settore. Al termine degli accertamenti, il 12
novembre 1991 la [OSCURATO:PERSONA] avviava un procedimento amministrativo
(4)
nei confronti, tra le altre imprese, della [OSCURATO:PERSONA]
(5)
.
Dall'aprile 1989 al luglio 1990, la [OSCURATO:PERSONA] effettuava una serie di accertamenti, ai sensi dell'art. 14, nn. 2 e 3, del
regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CE
(divenuti, in seguito a modifica, artt. 81 CE e 82 CE) (in prosieguo: il
regolamento n. 17)
(3)
, presso alcuni produttori europei di cemento e associazioni di categoria del settore. Al termine degli accertamenti, il 12
novembre 1991 la [OSCURATO:PERSONA] avviava un procedimento amministrativo
(4)
nei confronti, tra le altre imprese, della [OSCURATO:PERSONA]
(5)
.
─
Il 25 novembre 1991, la [OSCURATO:PERSONA] inviava la comunicazione degli addebiti alle settantasei imprese ed associazioni di imprese
interessate, in merito alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di presentare le proprie osservazioni per iscritto e, in seguito,
oralmente nel corso delle audizioni svoltesi tra il 1° marzo e il 1° aprile 1993
(6)
.
Il 25 novembre 1991, la [OSCURATO:PERSONA] inviava la comunicazione degli addebiti alle settantasei imprese ed associazioni di imprese
interessate, in merito alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto modo di presentare le proprie osservazioni per iscritto e, in seguito,
oralmente nel corso delle audizioni svoltesi tra il 1° marzo e il 1° aprile 1993
(6)
.
─
Il testo della comunicazione degli addebiti, contenuto in un unico documento, non veniva inviato in forma integrale a tutte
le imprese ed associazioni di imprese interessate. A ciascun destinatario venivano inviati l'indice completo della comunicazione
degli addebiti e l'elenco di tutti i documenti, con indicazione di quelli consultabili. Alcuni degli enti interessati chiedevano
alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettere loro i capitoli mancanti al testo della comunicazione degli addebiti inviato ad ognuno di
essi e di consentire loro la consultazione di tutti i documenti contenuti nei fascicoli, eccetto i documenti interni o riservati.
[OSCURATO:PERSONA] non accoglieva tale richiesta
(7)
.
Il testo della comunicazione degli addebiti, contenuto in un unico documento, non veniva inviato in forma integrale a tutte
le imprese ed associazioni di imprese interessate. A ciascun destinatario venivano inviati l'indice completo della comunicazione
degli addebiti e l'elenco di tutti i documenti, con indicazione di quelli consultabili. Alcuni degli enti interessati chiedevano
alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettere loro i capitoli mancanti al testo della comunicazione degli addebiti inviato ad ognuno di
essi e di consentire loro la consultazione di tutti i documenti contenuti nei fascicoli, eccetto i documenti interni o riservati.
[OSCURATO:PERSONA] non accoglieva tale richiesta
(7)
.
─
Con decisione 30 novembre 1994, 94/815/CE (in prosieguo: la
decisione)
(8)
, la [OSCURATO:PERSONA] addebitava alla [OSCURATO:PERSONA] i seguenti comportamenti anticoncorrenziali, tutti contrari all'art. 85, n. 1, del
Trattato CE
(9)
:
Con decisione 30 novembre 1994, 94/815/CE (in prosieguo: la
decisione)
(8)
, la [OSCURATO:PERSONA] addebitava alla [OSCURATO:PERSONA] i seguenti comportamenti anticoncorrenziali, tutti contrari all'art. 85, n. 1, del
Trattato CE
(9)
:
1. Partecipazione, dal 14 gennaio 1983, ad un accordo avente per oggetto l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali e la regolamentazione
dei trasferimenti di cemento da un paese all'altro (art. 1). Si tratta dell'accordo denominato
[OSCURATO:PERSONA].
2. Partecipazione, dal 14 gennaio 1983 al 14 aprile 1986, ad accordi relativi allo scambio di informazioni sui prezzi, adottati
nel corso delle riunioni degli [OSCURATO:PERSONA] e del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] ─ Association européenne du Ciment
(in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), allo scopo di facilitare l'esecuzione dell'accordo di cui all'art. 1 della decisione (art. 2, n. 1).
3. Partecipazione, tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1988, con gli stessi fini, a pratiche concordate relative allo scambio
di informazioni su:
a) i prezzi minimi dei produttori belgi e olandesi per le forniture di cemento autotrasportate e sui prezzi scontati praticati
dal produttore lussemburghese;
b) i tariffari dei singoli produttori danesi e irlandesi, nonché le tariffe approvate per la categoria in Grecia, in Italia e
in Portogallo e sui prezzi medi praticati in Germania, Francia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (art. 2, n. 2).
4. Partecipazione, a decorrere dal 28 maggio 1986, all'accordo riguardante la costituzione della [OSCURATO:PERSONA], nota anche
come [OSCURATO:PERSONA] (art. 4, n. 1).
5. Partecipazione, dal 17 giugno 1986 al 15 marzo 1987, a pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci, e in particolare
alla [OSCURATO:PERSONA] S.A., la società italiana loro cliente Calcestruzzi [art. 4, n. 3, lett. a)].
6. Partecipazione nel quadro dello [OSCURATO:PERSONA], dal 14 marzo 1984 al 22 settembre 1989, a pratiche concordate
riguardanti lo scambio di informazioni sulla situazione dell'offerta e della domanda nei paesi terzi importatori, sui prezzi
praticabili all'esportazione, sulla situazione delle importazioni nei paesi membri e sulla situazione dell'offerta e della
domanda nei mercati interni, allo scopo di prevenire eventuali incursioni dei concorrenti nei rispettivi mercati nazionali
all'interno della Comunità (art. 5).
─
[OSCURATO:PERSONA] intimava alla [OSCURATO:PERSONA] di porre fine alle infrazioni descritte e di astenersi in futuro da ogni accordo o pratica
concordata contrari alla libera concorrenza nel settore del cemento grigio e del cemento bianco (art. 8), infliggendole un'ammenda
di ECU 4 008 000, il cui importo avrebbe prodotto interessi alla scadenza del termine stabilito per il pagamento, che era
di tre mesi a decorrere dalla notificazione della decisione (artt. 9 e 11).
[OSCURATO:PERSONA] intimava alla [OSCURATO:PERSONA] di porre fine alle infrazioni descritte e di astenersi in futuro da ogni accordo o pratica
concordata contrari alla libera concorrenza nel settore del cemento grigio e del cemento bianco (art. 8), infliggendole un'ammenda
di ECU 4 008 000, il cui importo avrebbe prodotto interessi alla scadenza del termine stabilito per il pagamento, che era
di tre mesi a decorrere dalla notificazione della decisione (artt. 9 e 11).
3. [OSCURATO:PERSONA], insoddisfatta della decisione della [OSCURATO:PERSONA], la impugnava dinanzi al Tribunale di primo grado.
II ─ Procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e sentenza impugnata
4. Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto in via principale l'annullamento, nella parte che la riguardava, degli artt. 1,
2, 4, nn. 1 e 3, lett. a), 5, 8 e 12 della decisione. In subordine, ha chiesto l'annullamento o la riduzione dell'ammenda.
Ha chiesto, in ogni caso, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento.
5. Con una misura di organizzazione del procedimento notificata alle ricorrenti tra il 19 gennaio e il 2 febbraio 1996, il Tribunale
ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a produrre diversi documenti; la [OSCURATO:PERSONA] vi si è conformata il 29 febbraio, depositando
(10)
:
1. la comunicazione degli addebiti, come notificata alle imprese interessate, successivamente ricorrenti;
2. il verbale dell'audizione di ciascuna di esse;
3. l'elenco di tutti i documenti registrati nei fascicoli;
4. le casse contenenti i documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] basava le proprie conclusioni relative ai fatti nella comunicazione
degli addebiti e
5. la corrispondenza intercorsa durante il procedimento amministrativo tra l'istituzione e le imprese ricorrenti.
6. Con altre due misure di organizzazione del procedimento, notificate alle parti il 2 ottobre 1996, la prima, e il 18 e 19 giugno
1997, la seconda, il Tribunale ha adottato le decisioni necessarie affinché le ricorrenti potessero esaminare tutti i documenti
originali del fascicolo, ad eccezione di quelli contenenti segreti commerciali o altre informazioni riservate e dei documenti
interni della [OSCURATO:PERSONA]
(11)
.
7. Dopo avere messo l'intero fascicolo a disposizione delle imprese e delle associazioni di imprese ricorrenti, il Tribunale
le ha invitate a depositare una memoria che si limitasse ad individuare precisamente ciascun documento non reso accessibile
durante il procedimento amministrativo la cui mancata conoscenza avrebbe pregiudicato la loro difesa e a spiegare le ragioni
per le quali, a loro parere, detto procedimento amministrativo sarebbe potuto pervenire ad un risultato diverso se il documento
di cui trattasi fosse stato reso loro accessibile, e le ha inoltre invitate ad allegare alla loro memoria la copia dei documenti
esaminati. Le ricorrenti, tranne una
(12)
, hanno depositato osservazioni. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni in replica a ciascuna di esse
(13)
.
8. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e così ha statuito:
─
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata
oltre il 31 dicembre 1988;
l'art. 1 della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata
oltre il 31 dicembre 1988;
─
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata che sono stati raggiunti accordi riguardanti
scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] ─ Association européenne
du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19 marzo 1984;
l'art. 2, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui constata che sono stati raggiunti accordi riguardanti
scambi di informazioni sui prezzi nel corso delle riunioni del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] ─ Association européenne
du ciment e nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione contestata oltre il 19 marzo 1984;
─
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio
periodico di informazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] ─ Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente
ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi
e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
l'art. 2, n. 2, della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui constata che lo scambio
periodico di informazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] ─ Association européenne du ciment e i suoi membri ha riguardato, relativamente
ai prezzi belgi e olandesi, i prezzi minimi per le forniture di cemento autotrasportate dei produttori di questi due paesi
e, relativamente al Lussemburgo, i prezzi scontati praticati dal produttore di tale paese;
─
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione
contestata prima del 9 settembre 1986 e oltre il 31 maggio 1987;
l'art. 4, n. 1, della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato all'infrazione
contestata prima del 9 settembre 1986 e oltre il 31 maggio 1987;
─
l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato
all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;
l'art. 4, n. 3, lett. a), della decisione 94/815 è annullato nella parte in cui considera che la ricorrente ha partecipato
all'infrazione contestata prima del 9 settembre 1986;
─
l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
l'art. 5 della decisione 94/815 è annullato nei confronti della ricorrente;
─
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 2 349 000 euro;
l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 9 della decisione 94/815 è fissato in 2 349 000 euro;
─
il ricorso è respinto per il resto;
il ricorso è respinto per il resto;
─
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA];
la ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché un terzo delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA];
─
la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà due terzi delle proprie spese
la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà due terzi delle proprie spese
.
9. In altre parole, il Tribunale ha dichiarato la [OSCURATO:PERSONA] responsabile di comportamenti anticoncorrenziali per aver partecipato:
1. all'accordo [OSCURATO:PERSONA], avente per oggetto l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali del cemento grigio (art. 1 della decisione)
dal 14 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988;
2. a scambi regolari di informazioni sui prezzi del cemento grigio (art. 2, n. 1, della decisione) dal 14 gennaio 1983 al 19
marzo 1984;
3. allo scambio periodico di informazioni sui tariffari dei singoli produttori danesi e irlandesi, nonché sulle tariffe approvate
per la categoria in Grecia, in Italia e in Portogallo e sui prezzi medi praticati in Germania, Francia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
[art. 2, n. 2, lett. b), della decisione] dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1988;
4. all'accordo riguardante la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] (art. 4, n. 1, della decisione) tra il 9 settembre 1986
e il 31 maggio 1987;
5. alle pratiche concordate miranti a sottrarre ai produttori greci il cliente Calcestruzzi [art. 4, n. 3, lett. a), della decisione]
tra il 9 settembre 1986 e il 15 marzo 1987.
III ─ Procedimento dinanzi alla Corte
10. Dopo la presentazione del ricorso e terminata la fase scritta del procedimento, la Corte, avvalendosi della facoltà concessale
dall'art. 119 del regolamento di procedura
(14)
, ha dichiarato irricevibile il secondo motivo con ordinanza 5 giugno 2002.
11. Per gli altri motivi d'impugnazione, il 4 luglio 2002 si è svolta un'udienza congiunta per i sei ricorsi proposti contro la
sentenza del Tribunale di primo grado, cui hanno partecipato le imprese ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA].
IV ─ Ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
12. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare integralmente, o quanto meno parzialmente, la sentenza impugnata, nella parte che
la riguarda, in quanto ha confermato la decisione. In subordine, chiede di rinviare la causa al Tribunale di primo grado per
un nuovo esame, annullando interamente o parzialmente l'ammenda e condannando la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dalla ricorrente
nei procedimenti dinanzi ad entrambi gli organi giurisdizionali comunitari.
13. A sostegno delle predette richieste, la ricorrente deduce cinque motivi, alcuni con diverso fondamento giuridico. Il secondo
di tali motivi, come ho già detto, è stato respinto nel corso del procedimento.
14. Di seguito esporrò le censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] e la risposta della [OSCURATO:PERSONA] e le analizzerò per poi formulare le mie
proposte.
1 ─
Sulla violazione dei diritti della difesa durante il procedimento amministrativo, per avere negato l'accesso a documenti a
discarico (primo motivo)
Sulla violazione dei diritti della difesa durante il procedimento amministrativo, per avere negato l'accesso a documenti a
discarico (primo motivo)
A ─ Argomenti delle parti
15. Ai punti 152 e 153 della sentenza, il Tribunale dichiara che la [OSCURATO:PERSONA], negando la possibilità di consultare tre quarti
dei documenti raccolti, ha commesso flagranti e gravi violazioni dei principi che regolano l'accesso delle imprese al fascicolo
nel corso di un procedimento amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] condivide tale valutazione e le conseguenze giuridiche che, in astratto,
il Tribunale ricollega a tali circostanze, in particolare la violazione dei diritti della difesa, se si dimostra che, qualora
essa avesse potuto accedere al documento e avesse potuto dedurre argomenti in merito al loro contenuto, sarebbe esistita
una possibilità ─ anche minima ─ che il procedimento portasse ad un risultato diverso
(15)
.
16. La società ricorrente non condivide invece l'applicazione fatta dal Tribunale del suddetto criterio di valutazione e afferma
addirittura che, in pratica, l'una contraddice l'altro. Per dimostrarlo adduce tre esempi:
a) le note del sig. [OSCURATO:PERSONA] (punto 1122 della sentenza)
(16)
;
b) i documenti dai quali risulta che le riunioni del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984 avevano ad oggetto il dumping
e un sistema di punti-base (punti 1209 e 1210 della sentenza)
(17)
; e
c) i documenti relativi alla riunione svoltasi il 9 settembre 1986 a Baden-Baden (punti 2888 e 2889 della sentenza)
(18)
.
17. L'impresa ricorrente sostiene che, se avesse avuto accesso ai predetti documenti durante il procedimento amministrativo, vi
sarebbe stata una possibilità, ancorché minima, che il risultato finale del procedimento fosse diverso. Contesta, in particolare,
quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 1132, 1211 e 2898 della sentenza impugnata in contrasto con il criterio correttamente
esposto al punto 237, che risulta privo di senso qualora per la predetta possibilità si esiga un grado di certezza elevato.
Inoltre, a suo parere, per escludere la pertinenza dei documenti, il Tribunale ha dovuto effettuare una nuova e più rigorosa
valutazione della responsabilità materiale, diversa e più severa rispetto alla tesi su cui la [OSCURATO:PERSONA] ha basato la decisione,
ossia che la presenza della [OSCURATO:PERSONA] a Baden-Baden era dovuta alla sua appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA]. Mentre la [OSCURATO:PERSONA]
ha imputato all'impresa ricorrente la responsabilità per tutte le riunioni relative a detta organizzazione, senza tenere conto
della sua mancata partecipazione ad alcune di esse, il Tribunale l'ha ritenuta responsabile solo ed esclusivamente in base
alla sua presenza a Baden-Baden
(19)
.
18. L'importanza dei documenti in quanto mezzi di difesa avrebbe quindi dovuto essere valutata alla luce degli addebiti contestati
dalla [OSCURATO:PERSONA] e in funzione dell'obiettivo della [OSCURATO:PERSONA], che voleva evitare di essere inclusa nella decisione del collegio
dei Commissari, ma non in un contesto in cui il Tribunale si limita a verificare se sia possibile mantenere in vigore una
decisione già adottata. Il Tribunale, a parere della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe commesso un errore di diritto che impone di annullare
la sentenza nella sua interezza, o quanto meno in parte, nella misura in cui l'ha dichiarata responsabile delle infrazioni
descritte all'art. 4, nn. 1 e 3, lett. a), della decisione e ha esteso l'infrazione di cui all'art. 1 oltre le tre riunioni
del 14 gennaio 1983, 19 marzo e 7 novembre 1984.
19. [OSCURATO:PERSONA] replica a tale ampio argomento della [OSCURATO:PERSONA] affermando che il Tribunale ha applicato correttamente il criterio
dell'esame dei nuovi elementi probatori alla luce del contenuto dei documenti che la ricorrente avrebbe voluto consultare
durante il procedimento amministrativo. A suo parere, tale motivo è irricevibile, in quanto costituisce in realtà una valutazione
delle prove, che esula dal contesto dell'impugnazione.
20. In ogni caso, secondo la detta istituzione il motivo è infondato. La valutazione del Tribunale relativa all'inesistenza di
una violazione dei diritti della difesa della ricorrente è corretta. I documenti citati dalla [OSCURATO:PERSONA] confermano un fatto
che non è mai stato negato, ossia che il settore era preoccupato per il dumping e gli aiuti di Stato, problemi che sono stati
discussi nelle riunioni degli [OSCURATO:PERSONA] svoltesi nel 1983 e nel 1984. Nondimeno essi non sono atti ad inficiare gli elementi
probatori utilizzati per emettere la decisione, dai quali risulta che in dette riunioni sono state dibattute altre questioni
contrarie alla libera concorrenza.
21. [OSCURATO:PERSONA] replica che il controllo dell'applicazione del criterio di valutazione utilizzato dallo stesso Tribunale, già impiegato
in altre occasioni dalla giurisprudenza comunitaria
(20)
, è un'operazione giuridica in senso stretto che può essere rivista e corretta nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia
del Tribunale di primo grado nella misura in cui il giudice a quo abbia svuotato di contenuto il suo stesso criterio di giudizio.
22. Nella controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la pratica smentisce le previsioni pessimistiche della [OSCURATO:PERSONA], giacché nella
sentenza impugnata il Tribunale ha annullato parti della decisione in quanto a due delle imprese coinvolte era stato negato
l'accesso a determinati documenti durante il procedimento amministrativo
(21)
.B ─ La legittimità delle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale
23. In risposta agli argomenti relativi all'irregolarità del procedimento amministrativo e per porre rimedio, se del caso, ai
danni determinati dal mancato accesso a determinati documenti, il Tribunale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di inviargli l'intero
fascicolo, mettendolo a disposizione delle parti
(22)
affinché, alla luce dei documenti che non avevano potuto esaminare durante la fase istruttoria, li individuassero, spiegando
i motivi per i quali il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso qualora fosse stato loro permesso di consultarli.
24. Il Tribunale ha analizzato i documenti indicati dalle ricorrenti e le osservazioni presentate, e ha stabilito, in relazione
alla [OSCURATO:PERSONA], quanto dichiarato al punto 15 del dispositivo della sentenza ed esposto al paragrafo 8 delle presenti conclusioni.
Il Tribunale ha agito fondandosi sul seguente principio: si sarebbe configurata una violazione dei diritti della difesa delle
ricorrenti qualora fosse esistita una possibilità, anche minima, che il procedimento amministrativo portasse ad un risultato
diverso nell'ipotesi in cui fosse stato loro possibile avvalersi dei documenti ai quali non hanno avuto accesso
(23)
.
25. [OSCURATO:PERSONA] si interroga su quale sia il criterio corretto per valutare l'importanza, come prove a discarico, dei documenti
che non sono stati messi a sua disposizione durante il procedimento amministrativo. Il giudice deve porsi dinanzi alla comunicazione
degli addebiti e nell'ottica di chi chiede di non essere incluso nella decisione? O, al contrario, può valutare il contesto
dal punto di vista di chi deve limitarsi a verificare se sia possibile mantenere in vigore la decisione, una volta che è stata
adottata? Con tali quesiti la ricorrente mette radicalmente in discussione il giudizio operato dal Tribunale nella sentenza
impugnata.
26. Il procedimento per constatare l'esistenza di violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE ha natura sanzionatoria. Oltre a far cessare
le pratiche anticoncorrenziali, esso tende a perseguire i comportamenti che ne sono alla base, attribuendo alla [OSCURATO:PERSONA]
il potere di infliggere sanzioni pecuniarie ai responsabili. A tale scopo, detta istituzione ha ampi poteri d'indagine e istruttori,
ma, proprio in considerazione di tale natura e del cumulo in uno stesso organo di poteri di indagine e decisionali, i diritti
della difesa delle persone sottoposte a procedimento devono essere riconosciuti senza incertezze e rispettati
(24)
.
27. In tal senso dispongono le norme contenute nel regolamento n. 17, in particolare l'art. 19, e nel regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA]
22 dicembre 1998, n. 2842, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 82 CE
(25)
, e in tal senso sono state interpretate dalla giurisprudenza della Corte
(26)
e del Tribunale
(27)
. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso l'applicazione delle garanzie previste dall'art. 6 della Convenzione di
Roma ai procedimenti amministrativi di natura disciplinare
(28)
.[OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell'Unione europea
(29)
prosegue su questa strada, giacché, oltre al diritto dell'accusato a che la sua causa sia esaminata equamente e pubblicamente
da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge
(30)
, garantisce anche il diritto di ogni individuo di essere ascoltato dalle istituzioni dell'Unione europea prima che nei suoi
confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, nonché il diritto di accedere al fascicolo
(31)
.
28. La consultazione del fascicolo è un ulteriore strumento al servizio dei diritti della difesa
(32)
. Esso non costituisce di per sé un fine
(33)
. Le garanzie formali del procedimento, giurisdizionale o amministrativo, si spiegano in funzione di tale obiettivo, che altro
non è che la tutela effettiva dei diritti e degli interessi legittimi di tutti. Quando vi è un difetto di procedura, e le
forme vengono meno, si producono conseguenze giuridiche se da tale difetto deriva una limitazione dei mezzi di difesa. In
altre parole, la nozione di privazione dei diritti della difesa ha natura sostanziale e pertanto le irregolarità del processo,
per molte che siano, risultano irrilevanti qualora l'interessato, nonostante tutto, si sia potuto valere di mezzi di difesa
adeguati.
29. Orbene, il carattere strumentale del diritto di accesso al fascicolo implica un'ulteriore conseguenza. Quand'anche il mancato
rispetto o il rispetto solo parziale di tale diritto abbia determinato una riduzione delle possibilità di difesa dell'interessato,
la decisione dev'essere annullata solo qualora si constati che, se le norme di procedura fossero state osservate scrupolosamente,
il risultato sarebbe stato diverso e comunque più favorevole per l'interessato o se, proprio a causa del difetto di forma,
non si possa sapere se la decisione sarebbe stata diversa. In entrambi i casi, occorrerebbe annullare la decisione finale
e, se del caso, ripetere le fasi procedurali che la precedono.
30. In conclusione, i vizi di forma non sono indipendenti dal merito della controversia. Se si annulla una decisione emessa al
termine di una procedura viziata da un difetto di forma in quanto, a causa delle irregolarità dell'iter seguito per la sua
adozione, essa è errata nel merito, l'annullamento è determinato dall'inesattezza sostanziale della decisione, e non dall'esistenza
di un errore di procedura. Il vizio di forma mantiene un proprio ruolo autonomo solo quando a causa della sua presenza non
sia possibile formulare un giudizio sulla decisione adottata.
31. Dalle considerazioni che precedono emerge il senso delle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale.
32. Poiché l'inosservanza delle condizioni di forma, consistente nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha negato l'accesso a tutti i documenti
a discarico contenuti nel fascicolo, è stata denunciata dalle imprese e dalle associazioni ricorrenti ed è stata constatata
dal giudice, si doveva esaminare l'incidenza del vizio di procedura sui diritti della difesa delle ricorrenti. A tal fine,
occorreva conoscere gli elementi a discarico la cui consultazione è stata loro negata, nonché il loro parere in merito. Alla
luce di questi due elementi, il Tribunale ha verificato in quale misura la decisione sarebbe stata diversa e più favorevole
alle ricorrenti qualora esse avessero potuto esaminare i documenti e farli valere dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA].
33. Così facendo, il Tribunale non si è sostituito alla [OSCURATO:PERSONA] e non ne ha indebitamente occupato il posto. Al contrario,
si è limitato ad esercitare con estrema attenzione, nell'ambito delle sue competenze, il proprio potere giurisdizionale, controllando
la correttezza del procedimento a carattere sanzionatorio seguito dalla detta istituzione. In tale contesto, il giudizio,
che si proietta verso il passato, dev'essere espresso alla luce di tutti gli elementi di cui si dispone nel presente, il che
implica la disponibilità di un maggior numero di elementi e un grado di certezza più elevato
(34)
.
34. Nel modus operandi del Tribunale non vi è alcuna discrepanza rispetto alla giurisprudenza della Corte. Nella citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], essa ha dichiarato che la violazione dei diritti della difesa non può essere sanata da un
accesso tardivo ai documenti del fascicolo che permetta alle imprese interessate di trarne motivi ed argomenti a sostegno
delle loro conclusioni, in quanto tale conoscenza non le sostituisce nella situazione che sarebbe stata la loro se avessero
potuto basarsi sugli stessi documenti per presentare le loro osservazioni scritte e orali dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]
(35)
.
35. Il Tribunale non ha preteso di sanare a posteriori una violazione dei diritti della difesa già verificatasi, ma si è limitato
a verificare, in una fase anteriore, se tale violazione fosse stata commessa
(36)
. Quando ha concluso in senso affermativo, ha annullato la decisione
(37)
. Se, al contrario, la violazione dei diritti della difesa non si era verificata, ha dichiarato che l'errore formale commesso
durante il procedimento amministrativo è stato, in definitiva, irrilevante.
36. Ciò, inoltre, è quanto statuisce la stessa sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Se si legge il punto 80, si può notare
che quello che conta non è il vizio di forma di per sé, bensì la sua incidenza sui diritti della difesa, che può essere nulla
se la stessa impresa interessata non dimostra che l'impossibilità di conoscere determinate prove a discarico l'ha privata
di strumenti per convincere la [OSCURATO:PERSONA] della propria innocenza.C ─ La valutazione dei documenti a discarico
37. In realtà, la sostanza della censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa a tale questione consiste semplicemente in una valutazione dei
documenti che essa ha individuato, dopo avervi avuto accesso, diversa da quella del Tribunale.
38. E' sufficiente leggere le pagine del ricorso in cui viene esposto tale motivo d'impugnazione
(38)
per dimostrare che l'impresa ricorrente chiede alla Corte di addentrarsi in un settore che non rientra nelle sue competenze
di corte di cassazione. L'accertamento dei fatti di causa, mediante la valutazione dei mezzi di prova disponibili, spetta
al Tribunale. La Corte può addentrarsi in questo terreno solo qualora nell'assunzione della prova siano stati infranti una
disposizione o un principio generale del diritto comunitario, ovvero se, nell'apprezzarla, si siano violate le norme relative
all'onere ed alla valutazione della prova con decisioni illogiche, arbitrarie o, di conseguenza, tali da snaturare gli elementi
di prova. La Corte può solo rimediare alla violazione di diritto commessa dal Tribunale, ma mai accertare i fatti, salvo il
controllo sulla loro qualificazione giuridica
(39)
.
39. Le considerazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] alla luce dei documenti che la [OSCURATO:PERSONA] non le ha consentito di consultare durante
il procedimento amministrativo, riguardanti la conferenza degli [OSCURATO:PERSONA] del 14 gennaio 1983 e le altre riunioni svoltesi
nel 1984, nonché le condizioni in cui il suo rappresentante ha assistito alla riunione degli [OSCURATO:PERSONA] svoltasi il 9
settembre 1986 a Baden-Baden, sono espressione di un diverso apprezzamento dei fatti che non evidenziano in alcun modo una
valutazione arbitraria o illogica degli elementi probatori da parte del Tribunale.
40. Applicando il criterio di giudizio di cui al punto 241, nella sentenza impugnata si dichiara che le prove svelate non erano
atte a cambiare la versione dei fatti accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione. Infatti, a parere del Tribunale, le note
del sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri documenti citati dalla [OSCURATO:PERSONA] dimostrano che nel corso delle riunioni sono state discusse questioni
relative al settore del cemento, connesse al dumping e agli aiuti di Stato, ma non negano che siano stati adottati accordi
contrari alla libera concorrenza, circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha desunto da prove documentali dirette
(40)
. Come si vede, la questione che la [OSCURATO:PERSONA] intende sollevare non trascende la valutazione delle prove né l'accertamento dei
fatti di causa.
41. Lo stesso vale per i documenti relativi alla riunione di Baden-Baden, con i quali la [OSCURATO:PERSONA] pretende di dimostrare lo scopo
per il quale il suo rappresentante ha partecipato alla riunione ed evidenziare che, qualora avesse potuto utilizzarli durante
il procedimento amministrativo, avrebbe avuto una possibilità, ancorché minima, di convincere la [OSCURATO:PERSONA] ch'essa non ha
partecipato alla [OSCURATO:PERSONA]. Con tale argomento la ricorrente contesta le valutazioni effettuate dal Tribunale ai
punti 2888-2898 della sentenza in merito all'accesso a detti documenti e all'incidenza sull'esito del procedimento delle osservazioni
ch'essa avrebbe potuto eventualmente formulare nel corso dell'iter amministrativo. Tale questione, come ho già rilevato, è
estranea all'oggetto di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado. Il compito del giudice di ricostruire
il contesto di fatto di una controversia riguarda sia l'accertamento dei dati di fatto ricavabili direttamente dalle prove
prodotte che le deduzioni basate sul rapporto esistente tra i vari mezzi di prova.
42. In altre parole, il controllo dell'applicazione del criterio di giudizio utilizzato dal Tribunale è, come rileva la [OSCURATO:PERSONA],
un'operazione strettamente giuridica che può essere esaminata nell'ambito di un ricorso. Tuttavia, l'accertamento dei presupposti
di fatto necessari alla suddetta applicazione rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito, a meno che, come ho
già detto, nel corso di tale operazione egli inverta l'onere della prova o effettui deduzioni illogiche o arbitrarie. Orbene,
nel ricorso non si evidenzia alcuna irregolarità di tale natura, e la censura consiste semplicemente in una diversa valutazione
dei fatti di causa.
43. Tale motivo ─ il primo ─ va quindi dichiarato irricevibile e infondato.
2 ─
Sull'imputazione di atti compiuti da una persona giuridica diversa (terzo motivo)
Sull'imputazione di atti compiuti da una persona giuridica diversa (terzo motivo)
A ─ Posizione delle parti
44. Il Tribunale conferma la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che imputa alla [OSCURATO:PERSONA], società costituita il 26 giugno 1990 e che dal
1° gennaio di detto anno è succeduta all'impresa cementiera [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'
ex-impresa cementiera), la responsabilità dell'accordo concluso il 14 gennaio 1983, che è stato applicato fino al 31 dicembre 1988. A parere della
società ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto nella fattispecie non sussistevano le condizioni
materiali per operare un trasferimento di responsabilità e, inoltre, in quanto il Tribunale non ha risposto all'argomento
relativo alla mancata motivazione della decisione in merito a tale trasferimento.a) L'inesistenza delle condizioni per un trasferimento di responsabilità
45. Al punto 1336 della sentenza, il Tribunale dichiara che la [OSCURATO:PERSONA] e l'ex-impresa cementiera
costituivano un medesimo soggetto economico. La ricorrente ribadisce che la sua costituzione e l'acquisizione della predetta impresa si collocano nel contesto di una
riorganizzazione del gruppo di cui essa fa parte. In realtà vi era un altro soggetto giuridico, la [OSCURATO:PERSONA], che, detenendo
il 50% delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] all'epoca in cui quest'ultima ha acquisito l'ex-impresa cementiera, ha acquistato metà delle
sue attività. Secondo la società ricorrente, pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di interpretazione dei fatti
e, inoltre, un errore di diritto.
46. Il secondo errore trae origine dal fatto che, conformemente alla giurisprudenza
(41)
, perché si abbia trasferimento di responsabilità occorre che l'impresa che ha commesso il fatto abbia cessato di esistere
e l'altra ne abbia acquisito tutti gli elementi umani e materiali. Orbene, la ricorrente afferma che nella fattispecie l'ex-impresa
cementiera non ha cessato di esistere e pertanto la responsabilità delle infrazioni constatate non può essere posta a carico
della [OSCURATO:PERSONA].
47. [OSCURATO:PERSONA] afferma che, a prescindere dall'interpretazione data al contenuto della sentenza, il fattore decisivo è che
si trattava pur sempre di un identico soggetto economico e che, qualunque fosse la struttura proprietaria dell'ex-impresa
cementiera, tutte le attività del settore sono state trasferite alla [OSCURATO:PERSONA].
48. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la continuazione della società originaria sotto forma di holding, di cui è comproprietaria, non
può implicare l'attribuzione della responsabilità al soggetto costituito successivamente. L'elemento decisivo sarebbe che,
sul piano economico, si tratta della stessa società, in quanto il 1° gennaio 1990 l'insieme degli elementi materiali e umani
che hanno concorso all'infrazione si trovavano a disposizione della [OSCURATO:PERSONA].
49. Nella replica, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non si può parlare di identico soggetto giuridico né di identico soggetto economico
qualora una terza impresa acquisti il 50% del capitale della nuova società. [OSCURATO:PERSONA] risponde che il soggetto economico
è lo stesso quando l'insieme dei mezzi utilizzati per la produzione del cemento viene trasferito da un'impresa (l'ex-impresa
cementiera) a un'altra (la ricorrente) che ne prosegue l'attività industriale. La partecipazione di una nuova impresa (la
[OSCURATO:PERSONA]), che apporta capitali, nulla toglierebbe al fatto che si tratta pur sempre, per quanto riguarda la produzione,
dello stesso soggetto economico, aspetto fondamentale nell'ambito delle regole di concorrenza.b) Il difetto di motivazione della decisione per quanto riguarda il soggetto responsabile
50. La sentenza impugnata non ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] per difetto di motivazione quanto all'individuazione
del responsabile della infrazione e pertanto, a parere della [OSCURATO:PERSONA], andrebbe cassata. Al punto 1336 della sentenza, il Tribunale
rileva che la [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, non ha affermato di non poter essere ritenuta
responsabile degli atti compiuti dall'ex-impresa cementiera. Alla luce di ciò, e poiché le due imprese costituivano un medesimo
soggetto economico, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad approfondire nella decisione le ragioni per le quali considerava la [OSCURATO:PERSONA]
responsabile delle attività dell'ex-impresa cementiera. Tale criterio della passività applicato dal Tribunale, secondo la
società ricorrente, andrebbe integralmente respinto in quanto contrario ai diritti fondamentali.
51. A parere della [OSCURATO:PERSONA], nessun elemento consente di accogliere l'argomento dedotto dall'impresa su tale punto. Dalla comunicazione
degli addebiti emerge che le infrazioni constatate sono continuate dopo il 1990, per cui non era necessario motivare dettagliatamente
un fatto irrilevante ai fini della decisione. Essa aggiunge che il Tribunale non ha commesso alcuna irregolarità procedurale
nel tenere conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di non aver negato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti,
di poter essere ritenuta responsabile degli atti dell'ex-impresa cementiera.
52. Nella replica, l'impresa ricorrente afferma che non aveva alcun motivo per correggere l'indicazione del destinatario della
comunicazione degli addebiti, in quanto questa si basava su una tesi diversa da quella successivamente accolta nella decisione,
ossia che l'intesa denunciata esisteva ancora. Tuttavia, tale argomento è stato modificato nella decisione, riferendo l'infrazione
a determinate riunioni e a determinati periodi e pertanto la questione del destinatario è divenuta fondamentale. [OSCURATO:PERSONA]
non poteva e non può essere ritenuta responsabile dell'intesa per il periodo di tempo in cui la decisione colloca l'infrazione,
che è diverso da quello indicato nella comunicazione degli addebiti, in quanto a quell'epoca l'intesa non era ancora stata
costituita.
53. Nella controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] si oppone alla censura, a suo avviso immotivata, con cui si contesta una differenza tra
la comunicazione degli addebiti e la decisione. Entrambe sono basate sul presupposto che l'accordo [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora
in vigore, come risulta dal paragrafo 65, punto 4, e dal combinato disposto degli artt. 1 e 8 della decisione. Pertanto, ai
fini della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad esaminare le eventuali conseguenze del trasferimento delle attività
produttive da un'impresa all'altra.B ─ L'esistenza di motivazione
54. [OSCURATO:PERSONA] suddivide questo argomento in due parti, una formale e l'altra sostanziale. La prima riguarda la mancanza di motivazione
relativa all'individuazione della persona giuridica responsabile.
55. Sotto tale profilo, il motivo è irricevibile, tenuto conto del fatto che non è articolato come una critica alla sentenza,
bensì come una ripetizione dell'argomento dedotto nel ricorso, cui il Tribunale ha risposto al punto 1336 della sentenza impugnata.
Per il resto, le carenze di motivazione della decisione non si ripercuotono sulla sentenza impugnata semplicemente in quanto
il Tribunale afferma che tale lacuna è irrilevante.
56. L'argomento è inoltre infondato. La motivazione che a norma dell'art. 253 CE deve corredare gli atti e le disposizioni delle
istituzioni comunitarie è intesa sia a consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato sia
a far sì che il giudice competente disponga degli elementi di valutazione necessari per esercitare il proprio controllo
(42)
. Pertanto, tale obbligo non implica che l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria e su cui si basa la decisione debba
avere una certa portata, né prescrive che la motivazione debba specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto risultanti
dal fascicolo
(43)
, dovendo indicare unicamente gli elementi pertinenti in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto
dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo interessate
direttamente o individualmente possano avere a ricevere spiegazioni
(44)
.
57. Nella comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento a fatti per i quali, qualunque ne fosse l'autore materiale
─ l'ex-impresa cementiera o la [OSCURATO:PERSONA] ─, era responsabile la seconda, la quale nella sua risposta non ha formulato alcuna
osservazione su tale punto. Pertanto, non si poteva pretendere che la [OSCURATO:PERSONA] fornisse spiegazioni in merito ad una decisione
che la stessa [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di rimettere in discussione durante il procedimento amministrativo, giacché, come
rileva il Tribunale
(45)
, essa non ha mai affermato di non poter essere ritenuta responsabile degli atti compiuti dalla sua dante causa.
58. Questione diversa, che non ha nulla a che vedere con il presunto vizio di motivazione
(46)
, è se, tenuto conto dei fatti accaduti, quali risultano dalla decisione, la [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere ritenuta responsabile
degli atti anticoncorrenziali compiuti dall'ex-impresa cementiera. Si tratta del secondo argomento dedotto a sostegno di tale
motivo d'impugnazione.C ─ Un trasferimento di responsabilità inammissibile
59. [OSCURATO:PERSONA] apre questo argomento mettendo in discussione la valutazione operata ai punti 1335 e 1336 della sentenza impugnata,
secondo cui la ricorrente e l'ex-impresa cementiera
costituivano un medesimo soggetto economico ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 81, n. 1, CE).
60. E' indubbio che la ricorrente, come essa rileva nel difendere tale motivo d'impugnazione ─ stando a quanto indicato nel ricorso
─, è stata costituita il 26 giugno 1990, ha acquisito retroattivamente, a partire dal 1° gennaio di tale anno, l'impianto
dell'ex-impresa cementiera, la quale ha apportato le relative attività e passività e ha continuato ad esistere come società
holding proprietaria del 50% della nuova società. Al contempo, il gruppo britannico [OSCURATO:PERSONA]
(47)
ha acquistato l'altro 50% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA].
61. Se con l'espressione
medesimo soggetto economico il Tribunale intende dire che la [OSCURATO:PERSONA] ha proseguito l'attività dell'ex-impresa cementiera, di cui le sono stati conferiti
gli elementi umani e materiali, a mio parere la valutazione è corretta. Se, invece, il Tribunale vuole dire che le due imprese
sono in realtà la medesima organizzazione o, detto in maniera più figurata,
la stessa persona in vesti diverse, il giudice di merito si confonde, giacché non si può dimenticare che il gruppo britannico [OSCURATO:PERSONA] possiede metà del
capitale sociale della ricorrente.
62. La circostanza decisiva è che la [OSCURATO:PERSONA] ha proseguito le attività cementiere della sua dante causa. La determinazione delle
conseguenze giuridiche di questo fatto, ai fini dell'accertamento della responsabilità per pratiche contrarie alla libera
concorrenza, costituisce il nucleo di tale motivo d'impugnazione.
63. Per rispondere, la Corte deve anzitutto rammentare un principio generale di diritto, sviluppato come limite all'esercizio
dello ius puniendi delle pubbliche autorità: quello della personalità della pena, che è un corollario del principio di colpevolezza,
la cui prima e più importante espressione è che solo all'autore può essere contestato un comportamento sanzionabile.
64. Tale principio, come tutte le garanzie tratte dal diritto penale, dev'essere applicato in ambito amministrativo con molta
cautela, giacché, quando si tratta di punire un comportamento illecito, non è ammissibile un regime di responsabilità oggettiva
o senza colpa.
65. Sebbene la sua applicazione debba essere modulata, trattandosi di persone giuridiche, nessun elemento autorizza ad ignorare
l'elemento soggettivo della colpa, che subisce comunque un processo di oggettivazione. Nelle entità collettive non esiste
l'elemento della volontà in senso stretto, ma una finzione giuridica
(48)
permette di attribuire ad esse le infrazioni che siano conseguenza dei loro comportamenti. Non vi sono atti di volontà, ma
vi è la capacità di infrangere le norme alla cui applicazione esse sono soggette. Il corollario è chiaro: non si può imputare
a una persona giuridica un'infrazione che non ha commesso.
66. Tuttavia, quando si agisce in un settore come quello della difesa della concorrenza nel mercato interno, ci si trova di fronte
a condotte complesse, che si manifestano attraverso comportamenti mutevoli nell'ambito di strutture organizzative complesse.
Tale constatazione e il principio di effettività, che richiede un'accanita difesa della concorrenza nel mercato comune, stanno
alla base della giurisprudenza della Corte cui la [OSCURATO:PERSONA] si richiama nel suo ricorso.
67. Da detta giurisprudenza emerge che i comportamenti anticoncorrenziali di un'impresa possono essere attribuiti ad un'altra,
che ne assume la responsabilità, qualora sussistano due condizioni: la prima è che la nuova società prosegua l'attività della
precedente, che ha posto in essere i fatti, ed esista continuità economica tra le due imprese
(49)
, e la seconda è che l'impresa precedente abbia cessato di esistere giuridicamente
(50)
. Si intende evitare che, attraverso operazioni di
ingegneria finanziaria, comportamenti che debbono essere sanzionati rimangano impuniti, eludendo le regole di concorrenza.
68. Con l'imposizione dei suddetti requisiti si tutela l'interesse pubblico comunitario, perché è sempre individuabile un soggetto
nei cui confronti esercitare il potere sanzionatorio. In primo luogo, come regola generale, l'autore dell'atto; in secondo
luogo, come eccezione per il caso in cui l'autore dell'atto abbia cessato di esistere, il soggetto che gli è succeduto e che,
appropriandosi degli elementi materiali e umani dell'impresa, ne ha proseguito l'attività economica.
69. Nella fattispecie non è soddisfatto il secondo dei predetti requisiti. Il soggetto autore degli atti perseguiti, l'ex-impresa
cementiera, ha continuato ad esistere in veste di holding, proprietaria del 50% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto,
a quest'ultima non si poteva attribuire la responsabilità dei comportamenti tenuti dalla prima e, in particolare, dell'infrazione
sanzionata all'art. 1 che, come ha dichiarato lo stesso Tribunale, è durata fino al 31 dicembre 1988, quindi prima della data
(1° gennaio 1990) in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato l'attività dell'ex-impresa cementiera.
70. Il criterio applicato dal Tribunale è viziato, a mio avviso, da un duplice errore. In primo luogo, è in contrasto con la giurisprudenza
della Corte secondo cui,
in via di principio, la responsabilità per l'impresa di cui trattasi incomb[e] alla persona fisica o giuridica che dirigeva
la medesima al momento in cui l'infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato
l'infrazione, la gestione dell'impresa era stata posta sotto la responsabilità di un'altra persona
(51)
.
71. In secondo luogo, il criterio del
medesimo soggetto economico, quale chiave per il trasferimento della responsabilità dall'ex-impresa cementiera alla [OSCURATO:PERSONA], poggia su una nozione oggettiva
che non può essere accolta. Infatti, a prescindere dall'erroneità dell'affermazione, poiché vi è un terzo (la [OSCURATO:PERSONA])
che detiene il 50% del capitale sociale della ricorrente, concentrarsi sull'attività e non sulla persona che la svolge, ignorando
il fatto che quest'ultima esiste ancora e può rispondere delle proprie azioni, significa contravvenire ai principi di colpevolezza
e della personalità della sanzione.
72. In realtà, la soluzione data dal Tribunale propone un cambiamento radicale: nell'esercizio del potere sanzionatorio si dovrebbe
seguire il corso dell'attività imprenditoriale, per punire colui che la svolge nel momento in cui viene inflitta la sanzione;
la responsabilità dovrebbe restare collegata all'impresa, all'attività, e non alla persona fisica o giuridica che la esercita.
Tale soluzione, esposta così in tutta la sua crudezza, prescindendo dal fatto che l'autore degli atti esiste ancora e può
rispondere per essi, è inammissibile, in quanto ignora i suddetti principi.
73. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che questo motivo d'impugnazione debba essere accolto e che la sentenza
impugnata vada annullata in quanto, rigettando il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], non ha annullato la decisione.
74. Occorre però precisare che il giudizio della Corte deve estendersi oltre a ciò che sembrano indicare le prime righe dell'argomentazione
di questo motivo di impugnazione, nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento solo alla riunione degli [OSCURATO:PERSONA] del 14 gennaio
1983 e all'infrazione di cui all'art. 1 della decisione. Cionondimeno, la ricorrente conclude il motivo chiedendo l'annullamento
della sentenza impugnata in quanto, confermando su tale punto la decisione, attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità delle
infrazioni constatate. Tale argomento è fondato, giacché tutte le infrazioni menzionate sono state concepite, commesse e terminate
prima del 1° gennaio 1990, e gli stessi motivi che nel presente procedimento giustificano l'annullamento dell'art. 1 della
decisione obbligano ad annullare, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], anche le altre sanzioni.
75. Una soluzione come quella da me proposta non è viziata da incongruenza extra petita, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] chiede, innanzi
tutto e in via principale, l'annullamento integrale della decisione, direttamente in primo grado e di riflesso nel ricorso,
attraverso l'annullamento della sentenza impugnata. Inoltre, se è vero che dinanzi al Tribunale la ricorrente ha sollevato
la questione solo per quanto riguarda l'infrazione di cui all'art. 1, il fatto è che essa l'ha dedotta, per cui tale motivo,
rispetto agli altri articoli della decisione, non costituisce un mezzo nuovo che occorre respingere.
3 ─
Sulla violazione dei principi che presiedono all'inflizione delle ammende (quarto motivo)
Sulla violazione dei principi che presiedono all'inflizione delle ammende (quarto motivo)
A ─ Posizione delle parti
76. L'accoglimento del terzo motivo di impugnazione renderebbe superfluo l'esame degli altri motivi. Tuttavia, nell'eventualità
che la Corte non accolga la mia proposta, proseguo l'analisi del ricorso, proponendo le soluzioni che ritengo conformi al
diritto.
77. Per quanto riguarda l'ammenda inflitta, la ricorrente formula tre censure: a) l'inadeguatezza del metodo automatico di calcolo
delle ammende, che impedisce di tenere conto del singolo ruolo svolto da ciascuna delle imprese e delle associazioni aderenti
all'intesa; b) la negazione di qualsiasi circostanza attenuante, in particolare della
marginalità dei vincoli che legavano la [OSCURATO:PERSONA] all'accordo [OSCURATO:PERSONA]; e, infine, c) la conferma del criterio della [OSCURATO:PERSONA] in base
al quale ai fini della determinazione dell'importo delle ammende si distingue tra partecipanti diretti e indiretti.
78. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato i principi di proporzionalità e di uguaglianza, in quanto non ha tenuto conto
del ruolo limitato e passivo da essa svolto nell'ambito dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] né del fatto che la sua partecipazione non
ha avuto alcun effetto sul mercato. La Corte dovrebbe quindi annullare l'ammenda integralmente o, in subordine, in parte.
79. Secondo l'impresa ricorrente, il principio di proporzionalità è stato ignorato in quanto per determinare l'importo delle ammende
è stato applicato un metodo meccanico
(52)
, trascurando l'esame del singolo comportamento di ciascuna impresa.
80. Essa aggiunge che si configura una violazione del principio di uguaglianza perché, nonostante la sua partecipazione passiva
(responsabilità per
non aver preso le distanze), il Tribunale ha deciso di infliggerle un'ammenda pari al 4% del suo volume d'affari, uguale a quella delle imprese le cui
infrazioni sono state considerate come le più gravi. Per contro, l'ammenda inflitta a partecipanti più attivi nell'ambito
dell'intesa, che per caso non erano presenti alla riunione del 14 gennaio 1983, è stata calcolata applicando una percentuale
del 2,8% al parametro indicato. A parere della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha tenuto conto di elementi fondamentali del grado
di colpevolezza quali l'iniziativa, la raccomandazione, la restrizione attiva della concorrenza sul mercato e altri elementi
in base ai quali la giurisprudenza di norma valuta l'importanza e la gravità dell'infrazione.
81. Nella replica, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che, come riconosce la stessa impresa ricorrente, l'esame del Tribunale relativo all'importo
dell'ammenda dev'essere limitato. Pertanto, questo motivo andrebbe dichiarato integralmente irricevibile, in quanto è volto
ad ottenere una nuova valutazione delle prove e degli elementi di fatto addotti. L'istituzione afferma che, in ogni caso,
l'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] non è il risultato dell'applicazione di un metodo meccanico di calcolo. E' perfettamente compatibile
con i principi invocati nel ricorso il fatto che, per individuare le responsabilità in un insieme di fatti che coinvolgono
un elevato numero di imprese, queste ultime siano raggruppate in funzione della loro partecipazione, quale risulta dalla prove
contenute nel fascicolo. Tale raggruppamento è il risultato dell'applicazione del principio di uguaglianza.
82. D'altra parte, al paragrafo 65, punto 9, della decisione, viene debitamente definito il grado di partecipazione di ciascuna
impresa alle infrazioni. Infine, ai punti 4785 e 4804-4989 della sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato le modalità
con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato il grado di colpevolezza delle imprese e la gravità delle infrazioni commesse.B ─ I criteri applicati dalla [OSCURATO:PERSONA] per infliggere le ammende
83. Per analizzare questo motivo è d'uopo esaminare la struttura del dispositivo della decisione e i criteri utilizzati per infliggere
le ammende.
84. Nella decisione vengono presi in considerazione due mercati distinti, quello del cemento grigio e quello del cemento bianco.
Per quanto riguarda il primo, contesta l'adozione dell'accordo [OSCURATO:PERSONA], avente per oggetto l'osservanza dei limiti dei mercati
nazionali e la regolamentazione dei trasferimenti di cemento da un paese all'altro. Gli artt. 2-6 riguardano i comportamenti,
bilaterali o multilaterali, intesi ad attuare o a facilitare l'esecuzione di tale accordo
unico e continuo, o a rimuovere gli ostacoli che potevano frapporsi alla sua applicazione, come ad esempio la cosiddetta
minaccia greca. L'art. 7 riguarda comportamenti anticoncorrenziali nell'ambito del mercato del cemento bianco.
85. [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto ammende separate per le infrazioni relative all'uno e all'altro di detti mercati
(53)
.
86. Per quanto riguarda il mercato del cemento grigio, l'unico in cui attribuisce comportamenti anticoncorrenziali alla [OSCURATO:PERSONA],
ha deciso di non sanzionare isolatamente ciascun comportamento e ha inflitto un'ammenda complessiva a ciascuna impresa, considerato
il rapporto esistente tra l'accordo [OSCURATO:PERSONA] e tutte le sue misure di applicazione
(54)
. Tale modus operandi è legittimo ed è fondato sul potere della [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi su più infrazioni con una sola
decisione
(55)
.
87. L'istituzione ha inoltre considerato che tutte le imprese e le associazioni destinatarie della decisione hanno aderito all'accordo
[OSCURATO:PERSONA] e ha indicato gli elementi utilizzati per accertare la partecipazione di ognuna di esse. Per quanto riguarda la
[OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto ch'essa abbia aderito, in qualità di membro della [OSCURATO:PERSONA], all'accordo o principio relativo all'osservanza
dei limiti dei mercati nazionali nel momento in cui esso è stato convenuto e approvato, e abbia partecipato anche alle disposizioni
e intese convenute per completarlo e/o per concorrere alla sua applicazione
(56)
.
88. Tuttavia, nel quadro di questa constatazione generale ha tenuto conto del ruolo svolto da ciascuna impresa nella conclusione
dell'accordo o nelle disposizioni e intese convenute per completarlo e attuarlo. Inoltre, essa ha considerato la durata di tali disposizioni
e intese
(57)
.
89. Sulla base di quanto enunciato, ha distinto due gruppi di imprese e associazioni: da un lato, quelle che hanno partecipato
all'accordo [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, le altre imprese, la cui partecipazione è stata meno decisiva, meno grave
(58)
.
90. Nell'ambito del primo gruppo, la [OSCURATO:PERSONA] ha distinto tre sottogruppi: 1) quello costituito dalle imprese e associazioni
che hanno partecipato direttamente, in qualità di membri della [OSCURATO:PERSONA], all'adozione dell'accordo relativo all'osservanza
dei mercati nazionali, nonché delle misure volte a proteggere direttamente tali mercati, gruppo in cui ha collocato la [OSCURATO:PERSONA];
2) un secondo sottogruppo, costituito dalle imprese che, attraverso i loro più alti dirigenti, hanno assunto le funzioni di
[OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA], sia all'epoca in cui è stato concluso l'accordo sia nel periodo della sua applicazione; e
3) l'ultimo, formato dalle imprese che hanno partecipato alle misure di applicazione dell'accordo volte a proteggere i mercati
nazionali
(59)
.
91. Anche nel secondo gruppo ha distinto tre tipi di responsabili: 1) le imprese che hanno partecipato solo alle disposizioni
d'applicazione dell'accordo miranti a canalizzare le eccedenze di produzione verso i paesi terzi; 2) quelle che, pur avendo
partecipato ai provvedimenti dell'accordo volti a proteggere direttamente i mercati nazionali, hanno tentato di sottrarsi
all'applicazione del principio [OSCURATO:PERSONA], e 3) l'impresa [OSCURATO:PERSONA] che, pur aderendo direttamente all'associazione
e pur avendo partecipato alle riunioni degli [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle quali è stato convenuto l'accordo o principio
omonimo, non ha attuato alcuna disposizione di applicazione
(60)
.
92. [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alle imprese e associazioni rientranti nel primo gruppo un'ammenda pari al 4% del rispettivo volume
d'affari nel mercato del cemento grigio nel 1992. A quelle del secondo gruppo è stata inflitta un'ammenda pari al 2,8% dello
stesso parametro
(61)
.
93. Il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] in quanto, per determinare l'importo dell'ammenda inflittale,
la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato ch'essa avesse partecipato all'intesa [OSCURATO:PERSONA] per 122 mesi, mentre la sua partecipazione effettiva,
quale è stata accertata nel procedimento giurisdizionale, è durata 71 mesi e mezzo
(62)
. Orbene, tenendo conto di tale dato e applicando il metodo di calcolo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ridotto
proporzionalmente l'importo dell'ammenda
(63)
.
94. A tale modus operandi del Tribunale, che conferma la distinzione tra partecipanti diretti e partecipanti indiretti, la ricorrente
imputa la violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dei principi di uguaglianza e di proporzionalità nell'inflizione
delle ammende.
95. Il motivo, così come è stato dedotto, è irricevibile in quanto si limita a riprodurre gli stessi argomenti esposti nel ricorso,
ai quali il Tribunale ha risposto ai punti 4965-4969 della sentenza impugnata. Con tale motivo la [OSCURATO:PERSONA] non dice nulla di
nuovo, nulla che non sia già stato discusso e deciso nel giudizio di merito. Essa fa valere che il Tribunale applica lo stesso
criterio di determinazione delle ammende utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] per riproporre una discussione che in realtà riguarda
una critica non alla sentenza impugnata, bensì alla decisione amministrativa che infligge la sanzione.C ─ Sul rispetto dei principi di proporzionalità e di uguaglianza
96. Dico subito che ritengo infondato anche questo motivo.
97. La sanzione ha un duplice scopo: repressivo e dissuasivo. Con essa si intende punire un comportamento e dissuadere gli autori,
oltre ad altri eventuali trasgressori, dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. La sanzione deve quindi essere
adeguata ai suddetti scopi e mantenere il giusto equilibrio affinché l'ammenda risulti proporzionata al comportamento censurato
e, al contempo, esemplare.
98. Sotto il primo aspetto, quello retributivo, inteso quale corollario del principio della personalità della pena, cui mi sono
già richiamato nelle presenti conclusioni, la sanzione dev'essere proporzionata alla gravità dell'infrazione e alle altre
circostanze, soggettive e oggettive, di ciascun caso. Per tale motivo, l'art. 15, n. 2, in fine, del regolamento n. 17 dispone
che per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tenere conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua
durata.
99. La Corte ha dichiarato che la gravità delle infrazioni va accertata sulla scorta di un gran numero di elementi, come le circostanze
proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ha aggiunto che non esiste un elenco vincolante
o esauriente di criteri
(64)
.
100. Ritengo che tale valutazione debba basarsi su tre criteri fondamentali: la natura dell'infrazione, l'impatto sulla concorrenza
e l'estensione geografica del mercato rilevante; ognuno di tali elementi va esaminato da un punto di vista oggettivo, quello
dell'infrazione stessa, e da uno soggettivo, quello dell'impresa responsabile
(65)
.
101. Pertanto, si devono valutare il contenuto dei comportamenti anticoncorrenziali, l'estensione del mercato su cui essi incidono
e, soprattutto, il danno subito dall'ordine pubblico economico; a tal fine non si debbono trascurare aspetti quali la durata
della pratica vietata, la natura sostanziale del mercato in questione, il numero e l'intensità delle misure di attuazione
adottate.
102. Dal punto di vista soggettivo, quello delle imprese responsabili, rilevano circostanze quali la loro importanza relativa o
la loro quota di mercato nel settore economico di cui trattasi, nonché la reiterazione di comportamenti anticoncorrenziali.
103. L'esigenza di proporzionalità tra la sanzione e la gravità dell'infrazione implica che quando un'infrazione è stata commessa
da più persone
(66)
sia necessario esaminare, in base ai suddetti criteri, il peso relativo della partecipazione di ciascuna di esse
(67)
. Ciò è quanto impone il principio di uguaglianza, secondo cui l'ammenda dev'essere uguale per tutte le imprese che si trovano
nella stessa situazione e comportamenti diversi non possono essere puniti con la stessa sanzione.
104. Così ha fatto il Tribunale di primo grado, confermando ed applicando i criteri utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per fissare l'importo
delle ammende. Detti criteri, lungi dal rispondere ad una qualificazione arbitraria delle imprese e delle associazioni responsabili,
costituiscono il risultato di un'analisi dettagliata della partecipazione e del comportamento di ciascuna di esse. Lo dimostrano
i punti 3, 5 e 9 del paragrafo 65 della decisione, la quale comprende, non lo si deve dimenticare, una corposa prima parte
contenente l'esposizione dei fatti in cui viene descritta la partecipazione delle varie imprese e associazioni interessate.
105. Tutti i comportamenti, che sono necessariamente diversi, perseguivano lo stesso obiettivo anticoncorrenziale e pertanto potevano
essere raggruppati, ai fini della sanzione, in base alla loro gravità in una o più categorie, in funzione dell'incidenza sul
mercato e dell'impatto sulla libera concorrenza.
106. Non vi è nulla di irregolare in tale modus operandi, giacché, come ho già rilevato, la gravità di un'infrazione può essere
valutata in base al danno che i comportamenti hanno causato all'ordine pubblico economico. Come afferma il Tribunale al punto 4966
della sentenza impugnata, ciascuna delle imprese partecipanti all'accordo [OSCURATO:PERSONA]
ha tentato di garantire l'osservanza dei limiti dei mercati nazionali mediante il numero di misure ritenuto necessario, in
funzione, in particolare, dei suoi interessi commerciali e della situazione geografica del suo mercato naturale. Il fatto
di avere partecipato, in considerazione di tali elementi, ad un numero limitato di misure illecite non rispecchia pertanto
un'adesione meno forte all'accordo [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, una responsabilità meno grave. Rispetto al danno alla concorrenza, la sua situazione era identica.
107. E' quindi fuori luogo l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui altre imprese, essendo state incluse anche nel gruppo delle
imprese maggiormente responsabili, hanno partecipato all'intesa in maniera più intensa, anche qualora si ritenga che la loro
partecipazione non sia stata intenzionale, bensì dovuta a negligenza, giacché le infrazioni commesse per imprudenza non sono
meno dannose per la concorrenza di quelle commesse deliberatamente. Per stabilire la gravità dell'infrazione, il Tribunale
non era tenuto a verificare se essa fosse stata commessa dolosamente o per negligenza
(68)
. In materia di concorrenza, il grado di colpevolezza è una condizione della sanzione, ma non un criterio per determinare
l'importo dell'ammenda
(69)
.
108. Non sussiste violazione del principio di uguaglianza neanche se il termine di confronto utilizzato è quello delle imprese
incluse nel gruppo delle società con
responsabilità meno grave. I motivi indicati dalla [OSCURATO:PERSONA], e accolti dal Tribunale
(70)
, per mantenere distinte le due categorie di imprese rispondono a un criterio oggettivo e razionale quale l'incidenza dei
comportamenti sulla concorrenza e, in particolare, sulla compartimentazione dei mercati nazionali. Pertanto i comportamenti
descritti agli artt. 2, 3 e 4 della decisione, poiché erano volti a proteggere direttamente detti mercati, sono stati considerati
più gravi, mentre quelli descritti agli artt. 5 e 6, che hanno avuto
effetti meno diretti
(71)
, potevano essere ritenuti meno gravi.
109. Pertanto, se i criteri della [OSCURATO:PERSONA] sono conformi ai principi che governano l'imposizione delle ammende, lo è anche la
riduzione operata dal Tribunale in base agli stessi criteri.
110. Alla luce delle considerazioni che precedono, tale motivo di impugnazione dev'essere dichiarato irricevibile e infondato.
4 ─
Sulla prescrizione dell'infrazione (quinto motivo)
Sulla prescrizione dell'infrazione (quinto motivo)
A ─ Posizione delle parti
111. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato dinanzi al Tribunale che il procedimento amministrativo è iniziato con la notifica della comunicazione
degli addebiti, effettuata il 27 novembre 1991. Prima di tale data, la [OSCURATO:PERSONA] non le ha inviato alcuna richiesta di informazioni
e non ha effettuato accertamenti presso i suoi locali. Di conseguenza, conformemente agli artt. 1 e 2 del regolamento n. 2988/74,
relativo alla prescrizione
(72)
, la ricorrente non avrebbe potuto essere sanzionata, dato che l'ultima prova della sua partecipazione ai fatti illeciti fa
riferimento al 9 settembre 1986, data in cui il suo rappresentante ha preso parte alla riunione di Baden-Baden, ossia oltre
cinque anni prima di ricevere la comunicazione degli addebiti. Tale argomento è stato respinto al punto 4797 della sentenza
impugnata, in cui si rileva che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato ininterrottamente all'infrazione sanzionata all'art. 9 della decisione
dal 14 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988 e che quindi, quando le è stata notificata la comunicazione degli addebiti, il potere
sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA] non era prescritto.
112. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questo punto della sentenza impugnata è annullabile per tre motivi. In primo luogo, perché considera
erroneamente che l'intesa sia durata fino al 31 dicembre 1988, qualificando gli scambi annuali di informazioni come misure
d'esecuzione dell'accordo menzionato all'art. 1 della decisione. In secondo luogo, perché, altrettanto erroneamente, attribuisce
alla ricorrente la responsabilità per l'infrazione indicata all'art. 4, n. 1, della decisione, consistente nella partecipazione
alla [OSCURATO:PERSONA] oltre il 9 settembre 1986 e, pertanto, anche il comportamento descritto all'art. 4, n. 3, lett. a),
il cui scopo era di sottrarre ai produttori greci il loro cliente Calcestruzzi. In terzo luogo, perché, respingendo l'eccezione
relativa alla prescrizione, incorre in un vizio di motivazione.
113. A sostegno delle prime due censure del motivo, l'impresa ricorrente fa riferimento alla natura degli scambi di informazioni
sui prezzi, alla sua partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] e alle
azioni Calcestruzzi, nonché alla durata di detti comportamenti.
114. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], queste due censure del quinto motivo sono irricevibili, in quanto implicano che la Corte debba pronunciarsi
sui fatti e sulla valutazione delle prove, benché l'impresa tenti di presentarle come errori di diritto. Essa aggiunge che,
in ogni caso, l'infrazione dell'impresa ricorrente non era prescritta, poiché la decorrenza del termine è stata interrotta
nel 1989, allorché le altre partecipanti all'accordo [OSCURATO:PERSONA] sono state sottoposte ad accertamenti.
115. Su quest'ultimo punto, la [OSCURATO:PERSONA] replica che il principio della certezza del diritto vieta che prove relative ad altri soggetti,
che non le sono state comunicate, possano interrompere la prescrizione; nella controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] invoca l'art. 2,
n. 2, del regolamento n. 2988/74, nonché la sentenza del Tribunale di primo grado 20 aprile 1999, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA]
(73)
.
116. [OSCURATO:PERSONA] conclude questo motivo affermando che la sentenza impugnata dev'essere annullata in quanto viziata da un errore
di diritto, poiché non ha annullato la decisione per difetto di motivazione in merito alla prescrizione.
117. [OSCURATO:PERSONA] replica che un esame dettagliato dei paragrafi 46-65 della decisione e dei punti 4330-4333 e 4459 e seguenti
della sentenza impugnata smentisce le affermazioni della società ricorrente.B ─ L'inesistenza di incongruenza per omissione
118. Iniziando dalla fine, con l'incongruenza per omissione, il motivo è irricevibile, se si ritiene che la censura sia diretta
contro il silenzio della [OSCURATO:PERSONA], e manifestamente infondato, qualora si consideri che questa censura sia diretta contro
una motivazione
insufficiente della sentenza del Tribunale.
119. Se è rivolta contro l'operato della [OSCURATO:PERSONA], la censura della [OSCURATO:PERSONA] è fuori luogo, perché l'oggetto di un ricorso avverso
una pronuncia del Tribunale di primo grado è la sentenza impugnata, e non la precedente decisione amministrativa. Perché l'impugnazione
dinanzi alla Corte sia fondata, non è sufficiente ripetere pedissequamente gli argomenti già addotti nel giudizio di merito.
120. Se invece la censura della ricorrente riguarda il fatto che il Tribunale non le ha dato una risposta
sufficiente, tale doglianza parte da un presupposto errato. Basta leggere i punti 4796 e 4797, in collegamento con i punti 4331 e 4332,
della sentenza impugnata, per dimostrare che il Tribunale ha analizzato la questione prima di dichiarare che l'infrazione
imputata alla [OSCURATO:PERSONA] non era prescritta. Tale motivazione risponde perfettamente al criterio richiesto, in quanto espone
i fatti che fungono da presupposti e i ragionamenti giuridici su cui essa è fondata, fornendo alla [OSCURATO:PERSONA] e alla Corte gli
elementi di valutazione necessari per esaminare criticamente e controllare la sentenza pronunciata.C ─ La correttezza della risposta del Tribunale di primo grado
121. Secondo l'impresa ricorrente, gli scambi di informazioni sui prezzi non vanno qualificati come esecuzione dell'accordo [OSCURATO:PERSONA]
e pertanto la durata dell'infrazione non può essere estesa fino al 31 dicembre 1988. [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe neanche essere
considerata responsabile dell'istituzione della [OSCURATO:PERSONA] e delle azioni Calcestruzzi, dato che la sua partecipazione
alla riunione di Baden-Baden è stata passiva, né tanto meno si potrebbe estendere la sua responsabilità per tali fatti rispettivamente
fino al 31 maggio e al 15 marzo 1987.
122. La risposta a tale motivo deve necessariamente partire dai fatti comprovati nella sentenza impugnata, da cui risulta che la
[OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alle riunioni degli [OSCURATO:PERSONA] del 14 gennaio 1983, del 19 marzo e del 7 novembre 1984. Essa ha
inoltre partecipato agli scambi regolari di informazioni sui prezzi tra il 14 gennaio 1983 e il 19 marzo 1984, nonché a quelli
effettuati periodicamente tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1988. Infine, ha partecipato alle misure adottate nell'ambito
dell'accordo sulla [OSCURATO:PERSONA] dal 9 settembre 1986 al 31 maggio 1987. Il che equivale a dire che, secondo il Tribunale,
la partecipazione della società ricorrente all'accordo [OSCURATO:PERSONA] e alle relative misure di applicazione è durata dal 14 gennaio
1983 al 31 dicembre 1988
(74)
.
123. Posso quindi affermare che, per quanto riguarda la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] e le azioni Calcestruzzi, un aspetto
del motivo dev'essere respinto. Si tratta dell'estensione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a dette pratiche rispettivamente
fino al 31 maggio e al 15 marzo 1987. Tale asserzione costituisce una deduzione probatoria che non è né arbitraria né irragionevole
e, pertanto, non è censurabile in sede di impugnazione.
124. Il Tribunale spiega infatti che alla riunione di Baden-Baden, in cui è stata costituta la [OSCURATO:PERSONA], sono seguite
altre riunioni, l'ultima in Lussemburgo alla fine di maggio del 1987, il che consente di dedurre che il concorso di tutte
le volontà manifestato nella prima riunione è durato fino a tale data
(75)
, a prescindere dall'assenza agli altri incontri di uno o più dei partecipanti all'intesa. Una volta espressa l'adesione all'accordo,
la mancanza di una esplicita manifestazione della volontà di svincolarsi autorizza a presumere che l'adesione sia continuata
(76)
. Tale soluzione sembra ragionevole e non vi è alcun motivo per cui la Corte debba censurarla.
125. Per quanto riguarda la durata dell'infrazione relativa alle azioni Calcestruzzi, l'argomento è anche irricevibile in quanto,
come si può constatare leggendo la sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato la questione in primo grado ed essa pertanto,
in quanto nuova, non può essere esaminata in sede d'impugnazione. Ai punti 3301-3310 della sentenza impugnata vengono esaminati
gli argomenti esposti da alcune ricorrenti in merito alla durata dell'infrazione, ma non vi è alcun riferimento agli argomenti
dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] che, oltre tutto, in sede di impugnazione non ha denunciato alcuna incongruenza per omissione su questo
punto. L'unica interpretazione possibile è che la questione non è stata sollevata dinanzi al Tribunale e pertanto non può
essere dedotta in sede di impugnazione.
126. Rimangono ancora da esaminare due questioni. La responsabilità imputata per
non aver preso le distanze e la qualifica degli scambi di informazioni sui prezzi come misura di esecuzione dell'accordo [OSCURATO:PERSONA].
127. Se un'impresa partecipa, insieme ai suoi concorrenti sul mercato, ad una o più riunioni in cui viene concluso un accordo che
viola le regole della concorrenza, la tecnica della presunzione consente di dedurre, in mancanza di un'esplicita manifestazione
di volontà in senso contrario, ch'essa partecipi all'intesa, soprattutto qualora concorra successivamente all'applicazione
delle misure di attuazione dell'accordo anticoncorrenziale.
128. La prova per presunzioni si basa sulla logica razionale, nonché sul senso comune e sull'esperienza. A tal fine, si deve partire
da fatti comprovati che consentano, attraverso un procedimento mentale basato sulle regole dettate dall'umana ragione, di
considerare accertati determinati fatti.
129. Orbene, ciò è quanto ha fatto il Tribunale. Partendo da fatti non contestati (la presenza della [OSCURATO:PERSONA] alle riunioni, l'adozione
di accordi contrari alla concorrenza, la mancanza di una sua manifestazione espressa di volontà contro tali accordi e la partecipazione
agli scambi di informazioni sui prezzi) il Tribunale ritiene accertata la sua partecipazione all'intesa. Tale conclusione
è ragionevole, conforme alle regole dettate dall'umana ragione e risulta adeguatamente motivata nella sentenza
(77)
.
130. Il principio in questione è stato interpretato in tal senso dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata,
in cui essa ha dichiarato che il Tribunale, senza invertire l'onere della prova, aveva diritto di considerare che ─ avendo
la [OSCURATO:PERSONA] potuto accertare che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato a riunioni durante le quali erano state decise, organizzate e
controllate iniziative in materia di prezzi ─ spettava all'[OSCURATO:PERSONA] stessa provare di non aver mai sottoscritto tali iniziative
(78)
. Come si può constatare, secondo la Corte si può dimostrare la partecipazione di un'impresa ad un accordo anticoncorrenziale
attraverso la prova per presunzioni, anche se quest'ultima, come tutte le presunzioni iuris tantum, può essere confutata con
altre prove.
131. Lo stesso principio di diritto conferma la correttezza del giudizio del Tribunale, secondo cui gli scambi di informazioni
sui prezzi costituivano misure di esecuzione dell'accordo [OSCURATO:PERSONA].
132. Per quanto riguarda gli scambi di informazioni sui prezzi
(79)
, il giudice di merito, per dichiarare corretta la deduzione della [OSCURATO:PERSONA], parte da fatti pienamente accertati e non
contestati: 1) le riunioni degli [OSCURATO:PERSONA] in cui sono stati espressi timori per la notevole riduzione di determinati
prezzi e in cui è stata scambiata la relativa informazione; 2) la tabella dei
Prezzi nazionali, cui fa riferimento il punto 1646 della sentenza impugnata, distribuita durante la riunione degli [OSCURATO:PERSONA] del 30 maggio
1983
(80)
; e 3) l'esistenza degli scambi, idonei a indicare la tendenza delle differenze di prezzo nei paesi in cui operavano le imprese
aderenti a [OSCURATO:PERSONA]
(81)
e a fornire dati al fine di collocare tali prezzi a livelli dissuasivi
(82)
. Da quanto precede il Tribunale deduce che tale scambio regolare di informazioni, a partire dall'accordo [OSCURATO:PERSONA], è divenuto
uno strumento volto ad agevolare l'esecuzione dell'intesa
(83)
.
133. La circostanza che l'ultima riunione degli [OSCURATO:PERSONA] relativa all'accordo [OSCURATO:PERSONA] si sia svolta il 7 novembre 1984
e che gli scambi di informazioni siano continuati fino al 31 dicembre 1988 non costituisce un elemento probatorio atto ad
inficiare la deduzione sopra indicata. Non vi è nulla di illogico o di incongruente nel fatto che il sistema, una volta avviato,
abbia a continuato a funzionare senza bisogno di ulteriori riunioni degli [OSCURATO:PERSONA].
134. Per il resto, in nessun passaggio della sentenza il Tribunale afferma che lo scambio di informazioni fosse di per sé lecito.
Anzi, esso dichiara che, a prescindere dall'eventualità che lo scambio di informazioni potesse essere in contrasto con la
libera concorrenza, si doveva precisare se esso perseguisse la stessa finalità anticoncorrenziale dell'accordo [OSCURATO:PERSONA],
ossia se fosse diretto all'esecuzione di quest'ultimo
(84)
. Infine, è infondata la perplessità espressa dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'impugnazione, laddove afferma che lo scambio di informazioni,
comportamento lecito e privo di incidenza sulla concorrenza, è divenuto improvvisamente, a causa dell'accordo [OSCURATO:PERSONA], un
comportamento anticoncorrenziale.
135. Pertanto, gli argomenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] per anticipare la data in cui sono cessate le infrazioni sono infondati, dovendosi
escludere la prescrizione da essa invocata e la conseguente violazione dell'art. 1 del regolamento n. 2988/74. Tale motivo
va quindi disatteso.
V ─ Riassunto e soluzione proposta
136. Una volta dichiarato, con ordinanza 5 giugno 2002, in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato
il secondo motivo d'impugnazione, propongo di respingere il primo, il quarto e il quinto motivo, e di accogliere il terzo
per le ragioni sopra indicate, annullando pertanto la sentenza impugnata.
137. Una volta eliminata la sentenza impugnata dal mondo del diritto, il Tribunale, disponendo di tutti gli elementi di valutazione,
può pronunciarsi sulle richieste della [OSCURATO:PERSONA]
(85)
, anche solo per elementari motivi di economia processuale
(86)
.
138. Alla luce delle considerazioni svolte ai paragrafi 73-75, occorre accogliere integralmente il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]
e annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] nella parte che la riguarda.
139. Detto accoglimento integrale implica la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio, come richiesto della [OSCURATO:PERSONA],
conformemente all'art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado
(87)
.
VI ─ Sulle spese
140. Anche le spese del presente procedimento devono essere poste a carico della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del combinato disposto degli
artt. 122, primo comma, e 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
VII ─ Conclusione
141. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
1) Accogliere il terzo motivo d'impugnazione dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA].
2) Annullare integralmente la sentenza impugnata.
3) Accogliere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] e annullare integralmente la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 1994, 94/815/CE,
nella parte in cui riguarda tale impresa.
4) Condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento in primo grado e del presente procedimento di impugnazione.
1
–
Lingua originale: lo spagnolo.
2
–
Cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95,
da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95 (Racc. pag. II-491).
3
–
GU L 13, pag. 204.
4
–
Caso n. IV/33.126 e 33.322 ─ Cemento.
5
–
Punti 2 e 3 della sentenza impugnata.
6
–
Punti 3, 9 e 12 della sentenza.
7
–
Punti 4-6 della sentenza.
8
–
GU L 343, pag. 1.
9
–
Punto 22 della sentenza.
10
–
V. punto 163, in collegamento con i punti 5 e 95, della sentenza impugnata.
11
–
V. punti 164-168 della sentenza impugnata.
12
–
[OSCURATO:PERSONA] S.A.
13
–
Punti 169 e 170 della sentenza.
14
–
Versione coordinata, pubblicata nella GU C 34 del 1° febbraio 2001, pag. 1.
15
–
V. punto 241 della sentenza.
16
–
Documento 33322/314-317.
17
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Si tratta: 1) degli atti relativi alla comunicazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nel 1973,
in merito all'accordo britannico CPMA; 2) dei documenti nn. 33.126/1078-1088, 1147-1163, 2569-2578, 2591-2597, 5038-5051,
9010-9075 e 9078-9082, i quali attesterebbero gli stretti rapporti che l'industria cementiera europea avrebbe intrattenuto
per diversi anni con la [OSCURATO:PERSONA] al fine di discutere l'introduzione di un sistema di formazione dei prezzi; 3) della lettera
del sig. [OSCURATO:PERSONA] (documenti nn. 33.126/2412-2415); 4) dei documenti nn. 33.126/4982/54 e 66, 5295, 5296 e 6160-6165, i quali
dimostrerebbero che all'origine delle preoccupazioni dell'industria cementiera europea nel 1983 e nel 1984 sarebbero state
le importazioni in dumping provenienti dall'Europa orientale e dalla [OSCURATO:PERSONA], e 5) del documento n. 33.126/6162, secondo il
quale
le regole del gioco dell'economia non vengono applicate dai paesi del blocco orientale e, soprattutto, dalla Germania orientale.
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Si tratta: 1) dei documenti che attestano la legittima attività di lobbying svolta dall'industria cementiera (documenti nn. 33.126/17158,
17163, 17164, 17168, 17627, 17629, 17630 e 17641-17653, in particolare 17641 e 17646); 2) della nota interna relativa alla
riunione del 19 giugno 1986 del
[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (documenti nn. 33.126/10822 e 10823); e 3) dei vari documenti che avrebbero permesso di dimostrare i fatti
su cui si basa l'argomento della difesa, ossia che l'industria europea del cemento era preoccupata, in generale, per le importazioni
provenienti dalla Grecia e che le azioni lecite di lobbying sarebbero le uniche alle quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso parte
(nn. 33.126/16469, 11000, 11101, 11107-11109, 11074, 11075, 18961, 18962, 18963, 11004, 11021, 11022, 11062-11064, 11054-11060,
16183, 11028-11031, 11033-11038, 7723, 11072, 17173, 17174, 11126, 11130, 11131, 11138-11141, 11116, 11117, 18892-18997 e
15388; 33.322/1319-1323).
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V. punti 2656 e 2600 della sentenza.
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V. conclusioni presentate dall'avvocato generale Léger nella causa C-310/93 P, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
decisa con sentenza 6 aprile 1995 (Racc. pag. I-865, paragrafi 120 e 121), e sentenza 8 luglio 1999, causa C-51/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4250, punto 81).
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Si tratta della Cedest S.A., causa T-38/95 (punti 2211 e 2286, e punto 11 del dispositivo), e della [OSCURATO:PERSONA], causa T-53/95
(punti 3406-3436, e punto 22 del dispositivo).
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Ad eccezione dei documenti contenenti segreti commerciali o altre informazioni riservate, nonché dei documenti interni della
[OSCURATO:PERSONA].
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V. punto 241 della sentenza.
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Sul diritto di difesa nei procedimenti in materia di concorrenza si può consultare l'opera di K. Lenaerts e I. Maselis intitolata
Le justiciable face à la Commission européenne dans les procédures de constatation d'infraction aux articles 81 et 82 CE,
pubblicato in
Journal des tribunaux, n. 5973 (2000), pagg. 496-504. V. anche lo studio di L. Goossens,
Concurrence et droits de la défense: la phase administrative devant la Commission
, pubblicato in
Journal des tribunaux. [OSCURATO:PERSONA] européen, n. 52 (1998), pagg. 169-175, e n. 53 (1998), pagg. 200-204. Nonostante sia stata pubblicata diverso tempo fa, conserva interesse
l'opera di O. Due, ex-presidente della Corte di giustizia,
Le respect des droits de la défense dans le droit administratif communautaire,
pubblicato in
Cahiers de [OSCURATO:PERSONA], nn. 1 e 2 (1987), pagg. 383-396.
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GU L 354, pag. 18. Esso ha sostituito il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni
previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU L 127, pag. 2268), in vigore all'epoca
in cui si è svolto il procedimento amministrativo oggetto della presente causa.
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V., per tutte e tra le più recenti, sentenza 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], (Racc. pag. I-4235,
punti 75 e segg.).
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Ne è un esempio la stessa sentenza oggetto del presente procedimento (v. punti 142-144 e 240).
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V. sentenze 8 giugno 1976, Engel e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A, n. 22, per i procedimenti disciplinari militari, e 23 giugno 1981,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A, n. 43, per i procedimenti disciplinari nell'ambito di un collegio di medici.
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GU 2000, C 364, pag. 1.
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V. artt. 47, secondo comma, e 48, n. 2.
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Art. 41, n. 2, primo e secondo trattino.
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Così come lo sono anche il diritto di essere sentito, di essere informato sull'accusa, di utilizzare i mezzi di prova pertinenti
per la difesa o, a seconda dei casi, all'assistenza legale.
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V. le conclusioni presentate il 25 ottobre 2001 dall'avvocato generale Mischo nelle cause riunite C-244/99 P e C-251/99 P,
rispettivamente paragrafi 331 e 125. Nelle suddette cause è stata pronunciata il 15 ottobre 2002 la sentenza nota come
[OSCURATO:PERSONA], procedimenti riuniti C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P, e C-254/99 P (Racc. pag.
I-8375).
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Il giudice, come lo storico, ricostruisce il passato e, a tal fine, deve vagliare le prove e le testimonianze per riprodurre
i fatti tali quali sono accaduti. Il giudice, come lo storico, non può collocarsi nella posizione degli indagati, deve prescindere
da essa. Sui rapporti tra diritto e storia si può consultare l'opera di C. Ginzburg,
Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri
, ed. Einaudi, Torino 1991.
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Punti 78 e 79.
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Si tratta del criterio recentemente applicato dalla Corte di giustizia nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 315 e segg., in
particolare punto 325).
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Tale è il caso dell'impresa Cedest S.A. (causa T-38/95). V. punti 2211 e 2286 della sentenza.
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V. punto I.4, nn. 1), 2) e 3), del ricorso (pagg. 18-37 della traduzione in francese), il cui contenuto è stato riassunto
ai paragrafi 13-17 delle presenti conclusioni.
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V. paragrafo 27 delle conclusioni da me presentate il 3 maggio 2001 nella causa C-315/99 P, Ismeri/Corte dei conti, decisa
con sentenza 10 luglio 2001 (Racc. pag. I-5281), e la giurisprudenza citata alla nota 17 di dette conclusioni, nonché il punto 19
della stessa sentenza Ismeri/Corte dei conti. Tra le pronunce più recenti della Corte si può consultare la sentenza 21 giugno
2001, cause riunite da C-280/99 P a C-282/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4717, punto 78).
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Indicate ai paragrafi 18, 19 e 45 della decisione. Per quanto riguarda la sentenza, v. punti 1122 e segg. (in particolare
punti 1130, 1131 e 1132), per le note del sig. [OSCURATO:PERSONA], e 1211, in collegamento con il punto 1183, per altri documenti.
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Sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1663, punti 74-88); 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, Cram e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 1679, punto 9), e 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4125, punto 145).
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V., tra le più recenti, sentenze 19 ottobre 2000, cause riunite C-15/98 e C-105/99, Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.
pag. I-8855, punto 65), e 25 ottobre 2001, causa C-120/99, Italia/Consiglio (Racc. pag. I-7997, punto 28).
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V. sentenze 17 luglio 1997, causa C-183/95, Affish (Racc. pag. I-4315, punto 63), e Italia/Consiglio, citata alla nota precedente
(punto 27).
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V. le succitate sentenze Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punto 65), e Italia/Consiglio (punto 29).
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V. punto 1336 della sentenza.
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Il fatto che non avesse sollevato la questione nel procedimento amministrativo non impediva alla [OSCURATO:PERSONA] di proporla successivamente
nell'ambito del procedimento giudiziario. Non vi sono limiti agli argomenti che i ricorrenti possono far valere dinanzi al
Tribunale a difesa dei propri diritti. Essi non possono addurre motivi che non siano stati svolti nel procedimento amministrativo
(nella fattispecie, il non luogo ad irrogare una sanzione), ma per argomentare tali motivi essi possono invocare tutti i fondamenti
giuridici che ritengano utili, anche qualora non li abbiano utilizzati in precedenza.
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[OSCURATO:PERSONA] PLC (...) è un gruppo che controlla nel mondo varie società operanti nella produzione del cemento,
del calcestruzzo pronto per l'uso, della commercializzazione e del trasporto del cemento e del clinker [decisione, paragrafo 5, lett. o), terzo trattino]. Il clinker è un prodotto intermedio, da cui derivano tutti i tipi di
cemento, che viene ottenuto dalla cottura di una miscela formata da materiali calcarei, quali il gesso e la calce e prodotti
argillosi, quali gli schisti, l'ardesia e la sabbia (v. paragrafo 6, punti 1 e 2, della decisione).
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Anche le persone giuridiche sono una finzione.
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V. le succitate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (punto 84), Cram e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA] (punto 9), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punto 145).
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Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 145. In detta sentenza viene respinto l'argomento, dedotto al fine
di eludere le proprie responsabilità da un'impresa che aveva tenuto un comportamento sanzionabile, incentrato sul fatto ch'essa
aveva ceduto ad un'altra impresa l'attività nel cui ambito aveva commesso l'infrazione. La Corte ha dichiarato che
il criterio cosiddetto della
continuità economica entra in gioco solo qualora la persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa abbia cessato di esistere giuridicamente
dopo aver commesso l'infrazione.
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Sentenza 16 novembre 2000, causa C-286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-9925, punto 37).
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Distinzione tra partecipanti
diretti, che sono quelli che erano presenti alla riunione del 14 gennaio 1983, e
indiretti. I primi vengono sanzionati con un'ammenda pari al 4% del loro volume d'affari nel mercato del cemento grigio nel 1992 e
i secondi con un'ammenda pari al 2,8% dello stesso parametro (v. punti 4731 e 4815 della sentenza).
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V. paragrafo 65, punto 7, della decisione.
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V. paragrafo 65, punto 8, primo trattino, della decisione.
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V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata (punto 111). Sulla determinazione dell'importo delle ammende nelle infrazioni
complesse si può consultare E. David,
La détermination du montant des amendes sanctionnant les infractions complexes: régime commun ou régime particulier?,
Revue trimestrielle de droit européen, n. 36(3), luglio-settembre 2000, pagg. 511-545.
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V. paragrafo 65, punto 3, lett. a), e punto 9, lett. a), primo trattino, della decisione.
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Paragrafo 65, punto 9, primo comma, della decisione. V. anche punto 4950 della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] ha
fissato un'ammenda globale per ciascuna impresa in relazione alla sua partecipazione all'accordo o principio [OSCURATO:PERSONA] e alle
misure di applicazione di quest'ultimo (paragrafo 65, punto 8, secondo trattino).
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Paragrafo 65, punto 9, lett. a) e b), della decisione.
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Paragrafo 65, punto 9, lett. a), della decisione.
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Paragrafo 65, punto 9, lett. b), della decisione.
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V. la lettera inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale il 7 luglio 1998, in particolare i punti 2 e 3. V. altresì i punti 4738,
4957 e 4963 della sentenza impugnata.
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V. i punti 4807-4814 della sentenza, in particolare il secondo trattino del punto 4814.
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V. il punto 4815 e il punto 15, settimo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata.
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V. sentenze 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1825, punto 120),
e 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4411, punto 33); v. anche ordinanza 25 marzo 1996,
causa C-137/95 P, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-1611, punto 54).
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Nell'opera citata, E. David afferma che
la gravité s'apprécie selon trois critères: la nature de l'infraction, son impact sur le marché lorsqu'il est mesurable et
le marché géographique et à deux niveaux: ceux de l'infraction et de l'entreprise
(la gravità si calcola secondo tre criteri: la natura dell'infrazione, il suo impatto sul mercato, quando questo sia calcolabile,
e l'estensione geografica del mercato, e a due livelli: quelli dell'infrazione e dell'impresa) (pag. 522).
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Le infrazioni dell'art. 81 CE presuppongono per definizione un comportamento collettivo.
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V. le succitate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (punto 623), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punto 110).
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V. ordinanza SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], citata (punti 55 e 57).
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Conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 affronta due questioni distinte. Da
un lato, esso determina le condizioni che vanno soddisfatte affinché la [OSCURATO:PERSONA] possa infliggere ammende (condizioni di
legittimazione); tra tali presupposti compare quello riguardante il carattere doloso o colpevole dell'infrazione (primo comma).
Dall'altro, esso disciplina la determinazione dell'importo dell'ammenda, che è in funzione della gravità e della durata dell'infrazione
(ordinanza SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 53, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 32).
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V. paragrafo 65, punto 9, della decisione e punto 4968 della sentenza.
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Punto 4968, in fine, della sentenza impugnata.
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Regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione
nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1).
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Cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94 (Racc. pag.
II-931).
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V. punti 4330-4332 della sentenza.
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V. punti 2794-2796 della sentenza impugnata.
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V. punti 2814 e 2815 della sentenza.
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V. punti 1426, per quanto riguarda l'accordo [OSCURATO:PERSONA], 2600 e 2656, per la costituzione della [OSCURATO:PERSONA], e 3202-3205,
per le azioni Calcestruzzi.
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V. punto 96. La Corte si è pronunciata nello stesso senso nelle sentenze 8 luglio 1999, causa C-199/92 P, Hüls/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I-4287, punto 155), e causa C-235/92 P, Montecatini/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4539, punto 181).
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In particolare quelli descritti all'art. 2, n. 2, lett. b), della decisione, cui fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA] in questo motivo
d'impugnazione.
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Per errore, nella sentenza si afferma che ciò è avvenuto nella riunione del 14 gennaio 1983, mentre al paragrafo 16, punto 5,
della decisione si fa riferimento alla riunione del 30 maggio 1983.
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V. punto 1643 della sentenza impugnata.
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Gli scambi
consentivano effettivamente all'impresa interpellata da un potenziale cliente stabilito in un altro paese membro di conoscere
il livello generale dei prezzi in vigore, in tale momento, nel paese interessato e di uniformare di conseguenza i propri prezzi
all'esportazione, al fine di scoraggiare il detto cliente dal procurarsi il cemento al di fuori del suo paese e di evitare
in tal modo di fare concorrenza ai produttori locali (punto 1642 della sentenza).
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V. punti 1644-1646 della sentenza.
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V. punti 1634 e 1638 della sentenza impugnata.
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Nelle conclusioni che ho presentato nella causa C-310/97 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., decisa con sentenza
14 settembre 1999 (Racc. pag. I-5363, nota 70), ho rilevato che si tratta di una facoltà riconosciutale dall'art. 54 dello
Statuto (CE) della Corte di giustizia, il quale prescrive che
quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente
sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo. Uno dei casi in cui si può applicare la possibilità offerta da tale disposizione è quello dell'errore in iudicando, sempreché
l'esposizione dei fatti sia completa e sufficiente per il giudizio definitivo e non occorra assumere alcuna prova. Così sembra
doversi intendere la giurisprudenza della Corte, benché quest'ultima non abbia mai espresso il motivo per cui essa ritiene
che lo stato degli atti le consenta di risolvere la controversia e si sia limitata ad affermare laconicamente, per esempio,
di ritenere che
così si verifichi nel presente caso (sentenze 20 novembre 1992, causa C-345/90 P, Parlamento/Hanning, Racc. pag. I-949 e segg., in particolare pag. I-989, e
15 giugno 1994, causa C-137/92, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a., Racc. pag. I-2648). In conclusione, la Corte dovrà pronunciarsi sul
merito quando risulti dagli atti che la controversia è in condizione di essere decisa (v. Héron, J.:
[OSCURATO:PERSONA] judiciaire privé,
Ed. Montchrétien, Parigi 1991, pag. 517; Vincent, J. e Guinchard, S.:
Procédure civile,
Ed. Dalloz, Parigi 1994, pag. 922), in linea con la sua configurazione, da parte del legislatore comunitario, come una moderna
corte di cassazione, dotata di ampi poteri per emanare una sentenza di annullamento qualora lo ritenga opportuno (v. [OSCURATO:PERSONA], J.:
El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las [OSCURATO:PERSONA],
Ed. Bosch, Barcellona 1998, pag. 430).
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La decisione è stata adottata nel 1994.
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Versione coordinata, pubblicata nella GU C 34 del 1° febbraio 2001, pag. 39.