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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08104/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 27324/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] in via L. Mantegazza n.24, Roma; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Po n.12, Roma; -controricorrente – e contro doValue S.p.a., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in via

V. Veneto n.108, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 705/2020 della Corte di Appello di Lecce del 17/7/2020; letta la rinuncia al ricorso dellaparte ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che va statuito sulle spesecome da dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15 % dei compensi ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e avvisaquesti ultimi che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 27324/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] in via L. Mantegazza n.24, Roma; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Po n.12, Roma; -controricorrente – e contro doValue S.p.a., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in via V. Veneto n.108, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 705/2020 della Corte di Appello di Lecce del 17/7/2020; letta la rinuncia al ricorso dellaparte ricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che va statuito sulle spesecome da dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15 % dei compensi ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e avvisaquesti ultimi che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Rom
Decreto Cassazione n. 08104/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris