CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12461/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale locale in data 27 febbraio 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, per avere detenuto a fini di spaccio grammi 7,75 di cocaina suddivisa in 33 dosi singolarmente confezionate. È stato presentato ricorso affidato ad un motivo con cui si deduce il vizio di legge e di motivazione con riguardo all'accertamento della responsabilità penale. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è inammissibile, in quanto connotato da patente genericità. A fronte della compiuta ricostruzione operata dalla Corte territoriale, sulla scorta degli atti acquisiti e utilizzabili per effetto della scelta del rito, relativamente alle operazioni di polizia che hanno condotto all'arresto del [OSCURATO:PERSONA] - il quale veniva osservato mentre tentava di disfarsi dello stupefacente confezionato in dosi nonché del denaro nella sua disponibilità consegnandolo alla moglie che si trovava seduta sull'autovettura - il ricorso non individua passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati né indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive. In proposito va ricordato che il principio costantemente affermato secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, come è noto, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M