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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 19719/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30385/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie, n. 2; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto in Roma, Via in Arcione, n. 71, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Ercole (p.e.c.: [OSCURATO:PERSONA] autonomo di garanzia – Transazione intervenuta tra creditore (factor)e debitore garantito (impressa cedente) Effetti sul rapporto di garanzia – Exceptio doli generalis -Fattispecie [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 2397 /20 20 , depositata il 28settembre 20 20 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto n. 46303/2013 il Tribunale di Milano, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] . , ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in favore della stessa della somma di € 3.062.520,65 oltre interessi e spese, in virtù della garanzia prestata in data 18 dicembre 2009 nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., per l'adempimento del contratto di factoring stipulato tra quest’ultima, quale cedente (e successivamente dichiarata insolvente), e UCF, quale cessionaria. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione deducendo che il credito azionato esulava dalla prestata garanzia ela mala fede della ingiungente.

Instaurato il contraddittorio ed espletata c.t.u. contabile, nel prosieguo del giudizio venne ammessa la produzione da parte dell’opponente di atto di transazione intervenuto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e UCF il 7 settembre 2015, de lla quale il Raiola dichiarò di volersi giovare.

Quindi, con sentenza n. 4325/2019, depositata il 6 maggio 2019, il Tribunale rigettòl'opposizione, condannando l’opponente alle spese.

2. Con sentenza n. 2397/2020, depositata il 28 settembre 2020, la Corte d’appello di Milano ha confermato tale decisione, gravando l’appellante, [OSCURATO:PERSONA], delle spese del grado.

Ha infatti ritenuto infondate, per quanto ancora interessa, sia la censura con la quale si lamentava,«con un primo ordine di motivi», il rigetto dell’eccezione di estinzione della garanzia conseguente al menzionato accordo transattivo, sia quella, posta ad oggetto di «un secondo motivo d’impugnazione», diretta a reiterare l’exceptio doli pure respinta dal primo giudice.

2.1. Sotto il primo profilo ha ritenuto corretto e condivisibile il convincimento espresso dal Tribunale secondo cui la suddetta transazione non aveva inciso sul credito monitoriamente azionato , considerato che nella stessa si legge espressamente (punto 5) che rimane ferma «l'efficacia della creditoria di UCF ammessa all'elenco dei creditori della procedura di Amministrazione straordinaria», vale a dire l'oggetto del decretomedesimo.

Ha al riguardo osservato che: ─ secondo la lettera della fideiussione, Raiola si era impegnato a garantire nei confronti dell'istituto bancario e sino alla concorrenza di € 10.400.000,00, l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunteda [OSCURATO:SOCIETA].; ─ nella specie era dimostrato che UCF si era attiva t a tanto nei confronti dei debitori ceduti rimasti inadempienti ([OSCURATO:PERSONA], ANAS e RFI), quanto nei confronti del cedente [OSCURATO:SOCIETA]., mediante la richiesta di ammissione al passivo della procedura di A.S.; ─ ciò aveva fatto del tutto legittimamente, sa lvo l'obbligo di portare a deconto del debito del cedente - e del garante - le somme eventualmente incassate dal debitore ceduto; ─ secondo l’appellante, [OSCURATO:PERSONA] e UCF avevano attribuito alla transazione efficacia novativa, con riguardo a tutti i rapportiin essere tra le parti, avendo UCF dichiarato di rinunciare al diritto di credito per i controvalori inerenti alle somme di cui all’atto di t ransazione e, in ogni caso, al credito per la quota corrispondente a quanto sarebbe stato di volta in volta incassato dai debitori ceduti, nei termini meglio indicati nell’atto medesimo; ─ «in termini più chiari … il meccanismo individuato dalla transazione de qua implicava che, a deconto dell'anticipazione per la quale UCF era stata ammessa al passivo dell'A.S., sarebbe stato portato solo il 50% dell'importo che sarebbe stato volta per volta incassato dal debitore ceduto, con la rinunzia del factor alla corrispondente quota del credito ammesso, perché l'altro 50% avrebbe dovuto invece essere restituito all'[OSCURATO:PERSONA].

Il tutto, però, … conservando "l'efficacia della creditoria, ammessa all'elenco dei creditori della Procedura di Amministrazione straordinaria"»; ─ non assume, pertanto, rilevanza la doglianza relativa al mancato rilievo della natura novativa della transazione intervenuta con la debitrice cedente, poiché l'importo già ammesso nell'elenco dei creditori dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (lo stesso azionato nei confronti del garante) era stato espressamente escluso dell'accordo transattivo, rimasto fermo ed invariato, così come esposto nelle premesse sistematiche dell'accordo; ─ quest'ultimo era, in sintesi, finalizzato ad impedire la promozione di azioni revocatorie fallimentari da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del factor , consentendone liquidità; ─ ugualmente, non appare configurabile alcuna remissione di debito, per il fatto che UCF non risulta avere incassato dai terzi debitori ceduti somma alcuna, ma neppure ha rinunciato a coltivare le azioni giudiziarie contro i medesimi: ovviamente, resta pacifico l'obbligo del factor , come dallo stesso comunque ric onosciuto, laddove riesca a beneficiare di futuri incassi, di portarli a decurtazione anche dell'obbligazione pecuniaria del garante.

2.2. Sotto il secondo profilo ha rilevato come, alla luce delle conclusioni del c.t.u., che non aveva riscontrato superamenti del plafond relativo ai finanziamenti concessi a fronte dei crediti ceduti , non trovasse riscontro la tesi dell’appellante secondo cui il saldo passivo, azionato in monitorio, originerebbe da un'operazione di finanziamento, ovvero di anticipazione, effettuata dal factoral di fuori del meccanismo operativo del contratto di factoring.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]., depositando controricorso.

La trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Entrambe le parti hannodepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, «nullità e/o vizio della sentenza e/o del procedimento ; o messo esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360 c.p.c., n. 4 e 5 cod. proc. civ.; v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e s.s. cod. civ. , 1944 e s.s. cod. civ.; v iolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.».

Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di gravame con il quale si era reiterata l’eccezione di estinzione della garanzia conseguente al menzionato accordo transattivo.

Lamenta al riguardo il ricorrente che, sul punto, la motivazione «è affetta per un verso da un travisamento degli atti e delle prove acquisite al processo, per altroverso si traduce nella sua manifesta e irriducibile contraddittorietà, o comunque perplessità e incomprensibilità» Ciò in quanto ─ osserva ─ «pur avendo affermato essere “pacifico l’obbligo del factor, …,laddove riesca a beneficiare di futuri incassi, di portarli adecurtazione anche dell’obbligazione pecuniaria del garante, odierno appellante”, ha tuttavia incomprensibilmente escluso che nel caso inesame fosse “configurabile alcuna remissione di debito, per il fatto che UCF non risulta avere incassato dai terzi debitori ceduti somma alcuna, ma neppure ha rinunciato a coltivare le azioni giudiziariecontro i medesimi”».

Tale ultima circostanza ─ afferma ─ è smentita dallo stesso contenuto dell’accordo transattivo , nel quale, all’art. 2.2, si fa riferimento alle somme già incassate dai debitori ceduti “AM, RFI e ANAS” per prevedere che per esse UCF assumeva l’obbligo di restituire alla cedente il 60% dell’incassato pari ad € 2.905.608,26, oltre ancora il 60% degli interessi maturati epercepiti pari ad altri € 61.695,76.

Soggiunge che, in senso contrario, non può rilevare il fatto che UCF non avesse rinunciato a coltivare le azioni giudi ziarie contro i medesimi debitori ceduti, perle ulteriori somme ancora da ricevere, perché già gli importi riscossi ela loro imputazione a deconto «anche dell’obbligazione pecuniaria del garante » , affermata dalla Corte di appello, comportavano comunque c he l’ingiunzione di pagamento concessa dalTribunale riguardava una somma non più dovuta .

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1232, 1236, 1239, 1300, 1301, 1362, 1363, 1939 e 1965 cod. civ.; v iolazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c.; n ullità e/o vizio della sentenza e/o del procedimento; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360 n n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.».

Anche tale motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di gravame, con il quale si deduceva, a critica della diversa valutazione del primo giudice, l’estinzione dell’obbligo di garanzia per effetto vuoi della natura novativa della transazione intervenuta con il garantito, vuoi del contenuto di remissione del debito in essa riconoscibile.

2.1. Sotto il primo profilo (negata natura novativa della transazione), lamenta il ricorrente la violazione, da parte della Corte di merito, dei criteri ermeneutici di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ..Sostiene che il convincimento espresso in sentenza contrasta con il dato letterale e l’intenzione delle parti , quali secondo lui chiaramente ricavabili dal « preciso contenuto delle clausole dell’accordo/transazione», là dove in particolare: ─ nella premessa dell’accordo (al punto “XVII”) le parti hanno espressamente affermato la loro intenzione di definire « ogni pendenza e tutti i precorsi rapporti di factoring intercorsi tra UCF e [OSCURATO:PERSONA]»; ─ nel successivo art. 2.1 hanno confermato la loro volontà di definire «ireciproci rapporti di dare/avere relativi ai crediti AM, ANAS e RFI» nonché « ogni » eventuale ulteriore controversia, anche eventuale,«derivante da – o connessa con – i fatti e/o atti di cui alle premessedel presente Atto di Transazione»; ─ all’art. 3.1 le parti hanno dichiarato espressamente di essere integralmente e definitivamente soddisfatte, per effetto dell’intervenuto accordo, con riferimento “ai reciproci rapporti di dare/avererelativi ai crediti verso AM, ANAS e RFI” nonché ad “ogni” ulteriore controversia opendenza, anche eventuale, “derivante da – o connessa con –i fatti e/o atti di cui alle premesse del presente Atto di Transazione; ─ all’art. 3.2.

UCF « dichiara di rinunciare, così come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente Atto di Transazione, al diritto di credito, all’azione ed agli atti relativamente all’insinuazione al passivo della procedura per i controvaloriinerenti alle somme di cui al presente Atto di Transazione e, in ognicaso, al credito per la quota corrispondente a quanto andrà di volta in volta ad incassare dai debitori ceduti, nei termini meglio indicatisub (2.2) »; ─ all’art. 5 le parti hanno espressamente attribuito alla transazione «efficacia novativa, anche aisensi e per gli effetti dell’art. 1975, comma 1, c.c., con riguardo a tutti i rapporti in vigore tra le Parti, anche in relazione a quanto indicato nelle premesse del presente Atto di Transazione».

Osserva che, di contro, non può rilevare la precisazione che si legge nello stesso art. 5, secondo cui resta comunque ferma «l’efficacia della creditoria di UCF, ammesso all’elenco dei creditori della Procedura di Amministrazione straordinaria », dovendo qu esta essere riferita solamente alla conservazione degli effetti processuali dell’intervenuta ammissione al passivo dei crediti di UCF generati dalle anticipazioni concesse allasocietà.

Sostiene che «contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici del merito e come risulta dal contenuto complessivo delle clausole dell’accordo, erano stati diversamente regolati nella transazione, quindi novati, sia il credito di UCF per la restituzione degli anticipi, garantito dalRaiola, sia gli effetti delle richiamate previsioni negoziali riferite a tale credito sulla sua insinuazione al passivo dell’[OSCURATO:PERSONA].

Infatti, per gli incassi ricevuti dai debitori ceduti, che avrebbe avuto diritto di trattenere invece di restituire alla procedura, il factor avrebbe dovuto rinunziare per la corrispondente quota al credito e agli atti della predetta insinuazione».

Di contro, secondo il ricorrente, «assolutamente inidonea a mantenere la fideiussione» doveva considerarsi«la manifestazione di volontà della UCF d i conservare solo l’efficacia della creditoria ammessa al passivo dell’[OSCURATO:PERSONA], perché tale diversaregolamentazione incideva sulla stessa insinuazione al passivo del credito del f actor e la conservazione della sua efficacia non era stata accompagnata dalla necessaria specificazione della conservazione anche della garanzia personale che l’assisteva».

La doglianza viene infine ricondotta anche al vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in relazione al « fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti» (così in ricorso),che i crediti per la restituzione degli anticipi di UCF verso [OSCURATO:SOCIETA]. , garantiti personalmente dal Raiola , erano stati oggetto di un’esplicita regolamentazione nella scrittura transattiva, difforme da quella applicabile al contratto di factoringe dalla disciplina in materia.

2.2. Sotto il secondo profilo (negata configurabilità di una remissione del debito) deduce il ricorrente che l’impegno, assunto con l’atto di transazione da UCF, di non imputare a deconto del proprio credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (cedente garantita)una quota, pari al 60% per gli importi già incassati dai debitori ceduti, al 50% per quelli da incassare, configurando remissione di debito a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, comportava la liberazione dal suo obbligo fideiussorio ai sensidell’art. 1301 cod. civ. , in mancanza di espressa manifestazione di volontà da parte del creditore remittente di riservare il suo diritto nei confronti del garante.

Rileva al riguardo che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, l’avvenuto incasso di UCF delle somme da partedei debitori ceduti risulta dallo stesso contenuto dell’accordo transattivo ; esso, pertanto, avrebbe dovuto comportare l’imputazione di tali pagamenti anche a decurtazione dell’obbligazione del garante.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1375, 1936, 1945 e 2697 c.c., 115 c.p.c.; nullità e/o vizio della sentenza e/o del procedimento; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360 c.p.c., n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.».

Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il secondo motivo d’appello con cui il Raiola aveva reiterato l’exceptiodoli generalis : rigetto motivato, come detto, dal rilievo che dalla espletata c.t.u. non erano emersi superamenti del plafond relativo ai finanziamenti concessi a fronte dei crediti ceduti.

A censura di tale motivazione rileva il ricorrente che, nel motivo d’appello, la condotta fraudolenta ascritta a UCF era correlata non tanto alla concessione del fido oltre il saldo nominale delle fatture, unica condotta valutata dal Tribunale, ma soprattutto e principalmente alla richiamata regolamentazione, contenuta nella transazione, dei rapporti di dare/avere tra UCF e la sua cedente/debitrice.

E ciò in quanto non solo era stato sottaciuto l’incasso di parte delle fatture cedute, ma ─ d’accordo col debitore garantito ─ era stato eliminato, a scapito del fideiussore, l’effetto estintivo che avrebbe avuto sulle anticipazioni concesse alla c edente garantite.

Lamenta sul punto l’assenza in sentenza di alcuna motivazione e denuncia, per tal motivo, vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

4. Tutti i motivi si espongono ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità per la manifesta inosservanza dell’onere di specifica indicazione del documento ─ l’atto di transazione intervenuto nel corso del giudizio di primo grado tra la creditrice UCF (factor) e la debitrice garantita (cedente nel contratto di factoring), [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria ─ che , sotto vari profili e ripetutamente, è richiamato a fondamento degli stessi, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ..

Di tale documento si indica invero in ricorso la sede processuale in cui esso è stato prodotto e la sua localizzazione nel fascicolo di causa così come pervenuto avanti questa Corte.

Si omette però di trascriverne il contenuto, o di offrirne comunque una fedele sintesi, se non alla stregua di meri singoli stralci isolati dal resto del testo negoziale e chiaramente insufficienti a consentire l’immediato e agevole vaglio della fondatezza della tesi censoria, specialmente in quanto diretta a far valere la pretesa violazione dei criteri legali di ermeneusi del contratto, richiedendosi a tal fine la possibilità di una lettura del testo contrattuale nella sua interezza, almeno nelle parti direttamente rilevanti.

Viene così evidentemente eluso lo scopo della norma processuale che è quello di renderepossibile la comprensione e valutazione della censura e della questione da essa posta nei suoi esatti termini e con riferimento agli elementi di fatto da essa postulati già sulla base di quanto esposto in ricorso, senza necessità di ricorrere ad una indebita integrazione degli stessi sulla base di atti e fonti a questo esterne, anche per intuibili esigenze di tutela del contraddittorio.

Ciò, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte sul significato dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., inaugurata da Cass.(ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. Sez.

U. n. 28547 del 2008.

5. In ogni caso, se fosse possibile esaminare i motivi nei limiti in cui un tale esame è consentito da quanto in essi è riferito, se ne dovrebbe comunque rilevare sotto altri profili l’inammissibilità o l’infondatezza.

6. Le censure, svolte con il primo motivo (quali desumibili dalla sua illustrazione e tralasciando l’incomprensibile affastellamento in rubrica di norme e vizi di ogni tipo), di travisamento di prova e motivazione apparente, oltre ad essere intrinsecamente contraddittorie (posto che la prima doglianza presuppone la piena comprensione della ratio decidendi e, per converso, la seconda esclude che possa imputarsi alcun vizio ad una motivazione che si dice di non comprendere), sono comunque, singolarmente considerate, inammissibili.

6.1. La prima (travisamento di prova) evoca una ipotesi censoria, in astratto, bensì presente nella giurisprudenza civile di questa Corte, che la identifica tuttavia nell’errore di «percezione» della «informazione probatoria» (ricadente sul contenuto oggettivo della prova: demonstratum; denunciabile quale error in procedendo, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: v., ex aliis, Cass. 12/04/2017, n. 9356 e, da ultimo, Cass. 26/04/2022, n. 12971; 03/05/2022, n.13918; 06/09/2022, n. 26209; 21/12/2022, n. 37382), tenendo ben fermo che «travisamento delle prove» è nozione distinta da quella di «valutazione delle prove».

Per la sua definizione può farsi riferimento alla giurisprudenza sull’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la quale ha chiarito che il travisamento della prova non tocca il livello della valutazione, ma si arresta alla fase antecedente dell’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio.

È errore sul significante, che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale), e non sul significato della prova.

Il travisamento concerne il livello percettivo che precede la valutazione.

Quest’ultima interviene in una fase successiva, quando, delimitato il campo semantico o dei segni grafici nella loro materialità, si aprono le diverse opzioni valutative.

Proprio nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive a travisamento di prove (error in procedendo per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.) solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente «inventate» dal giudice.

Il criterio da utilizzare per l’individuazione di un siffatto errore è quello stesso dettato dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve cioè trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un «dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi» ed inoltre «decisivo»), distinguendosi da questo solo perché inerente ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio.

Orbene, nella specie un siffatto vizio è, come detto, inammissibilmente evocato in ricorso.

È evidente, infatti, che quel che in questa sede viene denunciato non è un errore percettivo ma, ben diversamente, un supposto errore di interpretazione dell’atto di transazione.

Deve dunque anche escludersi che, sullo scrutinio del motivo, possa interferire la questione da ultimo rimessa al vaglio delle Sezioni Unite con ordinanze interlocutorie della Sezione Lavoro n. 8895 del 29/03/2023 e di questa Sezione n. 11111 del 27/04/2023, in quanto oggetto di contrasto all’interno della giurisprudenza di questa Corte, circa l’ammissibilità, nel vigente ordinamento processuale civile, del c.d. vizio di travisamento di prova nei termini sopra indicati.

6.2. La seconda (motivazione apparente) è inammissibile perché avulsa dal reale contenuto della motivazione della sentenza, della quale si riportano solo alcuni stralci artatamente isolati in funzione della tesi censoria.

La lettura integrale della sentenza consente di comprendere che la Corte di merito, peraltro conformemente al primo giudice, ha ritenuto la transazione comunqueinidonea, quali che fossero il significato e gli effetti da attribuire agli impegni con essa assunti dai contraenti, ad estinguere il credito monitoriamente azionato e ciò per effetto della clausola contenuta nel pt. 5, che espressamente manteneva comunque ferma «l’efficacia della creditoria di UCF ammessa all'elenco dei creditori della procedura di Amministrazione straordinaria».

Non potrebbe essere più chiara la sentenza là dove afferma che «non assume… rilevanza la doglianza relativa al mancato rilievo della natura novativa della transazione intervenuta con la debitrice cedente, poiché l'importo già ammesso nell'elenco dei creditori dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (lo stesso azionato nei confronti del garante) era stato espressamente escluso dell'accordo transattivo, rimasto fermo ed invariato, così come esposto nelle premesse sistematiche dell'accordo».

7. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, con riferimento a tutte le censure al suo interno articolate.

7.1. Premesso che proprio nel suo scrutinio si coglie il peso del difetto di autosufficienza già rilevato in limine per la mancata riproduzione del contenuto dell’atto negoziale in questione, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., mette conto comunque rilevare che nessuno dei prospettati argomenti di critica riesce a superare l’ambito della legittima esplicazione dei poteri di valutazione discrezionale del giudice di merito (come tali sottratti al sindacatodel giudice di legittimità), in quanto non correttamente dedott i in relazione all'eventuale violazione in iure dei principi che presiedono alla interpretazione della volontà negoziale delle parti.

Occorre al riguardo rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal vigente testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.).

Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (v.

Cass.20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539).

Con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass.26/10/2007, n. 22536).

Sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l'interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni.

Nella specie non si ricava dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica negoziale.

La Corte d’appello non trascura affatto il criterio letterale, né quello della interpretazione secondo l’intenzione delle parti, ma ben diversamente, in virtù della loro applicazione, giunge, motivatamente, ad un esito diverso da quello auspicato dal ricorrente, soprattutto in virtù, come detto, di una lettura della clausola di cui al già ricordato art. 5 della scrittura, diversa da quella proposta da quest’ultimo, ma nondimeno certamente legittima e sottratta per le ragioni dette al sindacato di questa Corte.

7.2. La violazione dell’ art. 115 cod . proc. civ. è dedotta , in rubrica, in termini del tutto generici e comunque non certamente nel modo in cui la consolidata giurisprudenza di questa Corte la dice deducibile (v.

Cass. Sez.

U. 30/09/2020, n. 20867; Id. 05/08/2016, n. 16598; Cass.10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238)

7.3. La denuncia poi del vizio di omesso esame ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. è preclusa, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] — dall’essere la decisione confermativa di quella di primo grado, non avendo dimostrato il ricorrente, in presenza di doppia conforme, la diversità delle questioni di fatto alla base delle due decisioni di merito Peraltro, lungi dall’indicarsi un fatto storico-fenomenico, principale o secondario, rilevante ai fini della ricognizione della fattispecie concreta, il denunciato omesso esame è riferit o ad una mera tesi difensiva (che poi è quella evidentemente e motivatamente disattesa dalla Corte di merito per avere essa accolto una opposta interpretazione della transazione).

8. Il terzo motivo ─ con il quale, alla stregua della sua illustrazione e al di là dell'ininfluente erro neo riferimento alla previsione di cui ai nn. 3 e 5, anziché al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. (v.

Cass. Sez.

U. 24/07/2013, n. 17931) , si deduce un vizio di omessa pronuncia su motivo di gravame ─ è inammissibile per inosservanza dell’onere di specifica indicazione, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non solo, come già detto, dell’atto di transazione richiamato ma anche dell’atto di appello nella parte relativa al secondo motivo del quale, appunto, si lamenta una solo parziale disamina.

Occorre rammentare al riguardo che, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, anche la proposizione dei motivi di ricorso con cui si denuncia error in procedendo «resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte».

Nemmeno in tal caso viene meno, infatti, «l'onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, … sicché l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato» (Cass. Sez.

U.22/05/2012, n. 8077, con riferimento a fattispecie non ancora soggetta all’applicazione delle novellate norme sopra citate; v. anche ex multis Cass. 29/09/2017, n. 22880; 20/07/2012, n. 12664; 20/09/2006, n. 20405).

Nel caso di specie il ricorrente omette di riprodurre il contenuto dell’atto d’appello, né viene specificamente indicata la sua collocazione nell’incartamento processuale, quale formato ai fini del presente giudizio di legittimità.

9. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi, risolvendosi essa in realtà nella mera pedissequa riproduzione dello stesso testuale contenuto del ricorso.

10. Per le esposte considerazioni i l ricor so deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo intro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30385/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]) , con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie, n. 2; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto in Roma, Via in Arcione, n. 71, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Ercole (p.e.c.: [OSCURATO:PERSONA] autonomo di garanzia – Transazione intervenuta tra creditore (factor)e debitore garantito (impressa cedente) Effetti sul rapporto di garanzia – Exceptio doli generalis -Fattispecie [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 2397 /20 20 , depositata il 28settembre 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 46303/2013 il Tribunale di Milano, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] . , ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in favore della stessa della somma di € 3.062.520,65 oltre interessi e spese, in virtù della garanzia prestata in data 18 dicembre 2009 nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., per l'adempimento del contratto di factoring stipulato tra quest’ultima, quale cedente (e successivamente dichiarata insolvente), e UCF, quale cessionaria. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione deducendo che il credito azionato esulava dalla prestata garanzia ela mala fede della ingiungente. Instaurato il contraddittorio ed espletata c.t.u. contabile, nel prosieguo del giudizio venne ammessa la produzione da parte dell’opponente di atto di transazione intervenuto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e UCF il 7 settembre 2015, de lla quale il Raiola dichiarò di volersi giovare. Quindi, con sentenza n. 4325/2019, depositata il 6 maggio 2019, il Tribunale rigettòl'opposizione, condannando l’opponente alle spese. 2. Con sentenza n. 2397/2020, depositata il 28 settembre 2020, la Corte d’appello di Milano ha confermato tale decisione, gravando l’appellante, [OSCURATO:PERSONA], delle spese del grado. Ha infatti ritenuto infondate, per quanto ancora interessa, sia la censura con la quale si lamentava,«con un primo ordine di motivi», il rigetto dell’eccezione di estinzione della garanzia conseguente al menzionato accordo transattivo, sia quella, posta ad oggetto di «un secondo motivo d’impugnazione», diretta a reiterare l’exceptio doli pure respinta dal primo giudice. 2.1. Sotto il primo profilo ha ritenuto corretto e condivisibile il convincimento espresso dal Tribunale secondo cui la suddetta transazione non aveva inciso sul credito monitoriamente azionato , considerato che nella stessa si legge espressamente (punto 5) che rimane ferma «l'efficacia della creditoria di UCF ammessa all'elenco dei creditori della procedura di Amministrazione straordinaria», vale a dire l'oggetto del decretomedesimo. Ha al riguardo osservato che: ─ secondo la lettera della fideiussione, Raiola si era impegnato a garantire nei confronti dell'istituto bancario e sino alla concorrenza di € 10.400.000,00, l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunteda [OSCURATO:SOCIETA].; ─ nella specie era dimostrato che UCF si era attiva t a tanto nei confronti dei debitori ceduti rimasti inadempienti ([OSCURATO:PERSONA], ANAS e RFI), quanto nei confronti del cedente [OSCURATO:SOCIETA]., mediante la richiesta di ammissione al passivo della procedura di A.S.; ─ ciò aveva fatto del tutto legittimamente, sa lvo l'obbligo di portare a deconto del debito del cedente - e del garante - le somme eventualmente incassate dal debitore ceduto; ─ secondo l’appellante, [OSCURATO:PERSONA] e UCF avevano attribuito alla transazione efficacia novativa, con riguardo a tutti i rapportiin essere tra le parti, avendo UCF dichiarato di rinunciare al diritto di credito per i controvalori inerenti alle somme di cui all’atto di t ransazione e, in ogni caso, al credito per la quota corrispondente a quanto sarebbe stato di volta in volta incassato dai debitori ceduti, nei termini meglio indicati nell’atto medesimo; ─ «in termini più chiari … il meccanismo individuato dalla transazione de qua implicava che, a deconto dell'anticipazione per la quale UCF era stata ammessa al passivo dell'A.S., sarebbe stato portato solo il 50% dell'importo che sarebbe stato volta per volta incassato dal debitore ceduto, con la rinunzia del factor alla corrispondente quota del credito ammesso, perché l'altro 50% avrebbe dovuto invece essere restituito all'[OSCURATO:PERSONA]. Il tutto, però, … conservando "l'efficacia della creditoria, ammessa all'elenco dei creditori della Procedura di Amministrazione straordinaria"»; ─ non assume, pertanto, rilevanza la doglianza relativa al mancato rilievo della natura novativa della transazione intervenuta con la debitrice cedente, poiché l'importo già ammesso nell'elenco dei creditori dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (lo stesso azionato nei confronti del garante) era stato espressamente escluso dell'accordo transattivo, rimasto fermo ed invariato, così come esposto nelle premesse sistematiche dell'accordo; ─ quest'ultimo era, in sintesi, finalizzato ad impedire la promozione di azioni revocatorie fallimentari da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del factor , consentendone liquidità; ─ ugualmente, non appare configurabile alcuna remissione di debito, per il fatto che UCF non risulta avere incassato dai terzi debitori ceduti somma alcuna, ma neppure ha rinunciato a coltivare le azioni giudiziarie contro i medesimi: ovviamente, resta pacifico l'obbligo del factor , come dallo stesso comunque ric onosciuto, laddove riesca a beneficiare di futuri incassi, di portarli a decurtazione anche dell'obbligazione pecuniaria del garante. 2.2. Sotto il secondo profilo ha rilevato come, alla luce delle conclusioni del c.t.u., che non aveva riscontrato superamenti del plafond relativo ai finanziamenti concessi a fronte dei crediti ceduti , non trovasse riscontro la tesi dell’appellante secondo cui il saldo passivo, azionato in monitorio, originerebbe da un'operazione di finanziamento, ovvero di anticipazione, effettuata dal factoral di fuori del meccanismo operativo del contratto di factoring. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]., depositando controricorso. La trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Entrambe le parti hannodepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, «nullità e/o vizio della sentenza e/o del procedimento ; o messo esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360 c.p.c., n. 4 e 5 cod. proc. civ.; v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e s.s. cod. civ. , 1944 e s.s. cod. civ.; v iolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.». Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di gravame con il quale si era reiterata l’eccezione di estinzione della garanzia conseguente al menzionato accordo transattivo. Lamenta al riguardo il ricorrente che, sul punto, la motivazione «è affetta per un verso da un travisamento degli atti e delle prove acquisite al processo, per altroverso si traduce nella sua manifesta e irriducibile contraddittorietà, o comunque perplessità e incomprensibilità» Ciò in quanto ─ osserva ─ «pur avendo affermato essere “pacifico l’obbligo del factor, …,laddove riesca a beneficiare di futuri incassi, di portarli adecurtazione anche dell’obbligazione pecuniaria del garante, odierno appellante”, ha tuttavia incomprensibilmente escluso che nel caso inesame fosse “configurabile alcuna remissione di debito, per il fatto che UCF non risulta avere incassato dai terzi debitori ceduti somma alcuna, ma neppure ha rinunciato a coltivare le azioni giudiziariecontro i medesimi”». Tale ultima circostanza ─ afferma ─ è smentita dallo stesso contenuto dell’accordo transattivo , nel quale, all’art. 2.2, si fa riferimento alle somme già incassate dai debitori ceduti “AM, RFI e ANAS” per prevedere che per esse UCF assumeva l’obbligo di restituire alla cedente il 60% dell’incassato pari ad € 2.905.608,26, oltre ancora il 60% degli interessi maturati epercepiti pari ad altri € 61.695,76. Soggiunge che, in senso contrario, non può rilevare il fatto che UCF non avesse rinunciato a coltivare le azioni giudi ziarie contro i medesimi debitori ceduti, perle ulteriori somme ancora da ricevere, perché già gli importi riscossi ela loro imputazione a deconto «anche dell’obbligazione pecuniaria del garante » , affermata dalla Corte di appello, comportavano comunque c he l’ingiunzione di pagamento concessa dalTribunale riguardava una somma non più dovuta . 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1232, 1236, 1239, 1300, 1301, 1362, 1363, 1939 e 1965 cod. civ.; v iolazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c.; n ullità e/o vizio della sentenza e/o del procedimento; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra leparti, in relazione all’art. 360 n n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.». Anche tale motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di gravame, con il quale si deduceva, a critica della diversa valutazione del primo giudice, l’estinzione dell’obbligo di garanzia per effetto vuoi della natura novativa della transazione intervenuta con il garantito, vuoi del contenuto di remissione del debito in essa riconoscibile. 2.1. Sotto il primo profilo (negata natura novativa della transazione), lamenta il ricorrente la violazione, da parte della Corte di merito, dei criteri ermeneutici di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ..Sostiene che il convincimento espresso in sentenza contrasta con il dato letterale e l’intenzione delle parti , quali secondo lui chiaramente ricavabili dal « preciso contenuto delle clausole dell’accordo/transazione», là dove in particolare: ─ nella premessa dell’accordo (al punto “XVII”) le parti hanno espressamente affermato la loro intenzione di definire « ogni pendenza e tutti i precorsi rapporti di factoring intercorsi tra UCF e [OSCURATO:PERSONA]»; ─ nel successivo art. 2.1 hanno confermato la loro volontà di definire «ireciproci rapporti di dare/avere relativi ai crediti AM, ANAS e RFI» nonché « ogni » eventuale ulteriore controversia, anche eventuale,«derivante da – o connessa con – i fatti e/o atti di cui alle premessedel presente Atto di Transazione»; ─ all’art. 3.1 le parti hanno dichiarato espressamente di essere integralmente e definitivamente soddisfatte, per effetto dell’intervenuto accordo, con riferimento “ai reciproci rapporti di dare/avererelativi ai crediti verso AM, ANAS e RFI” nonché ad “ogni” ulteriore controversia opendenza, anche eventuale, “derivante da – o connessa con –i fatti e/o atti di cui alle premesse del presente Atto di Transazione; ─ all’art. 3.2. UCF « dichiara di rinunciare, così come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del presente Atto di Transazione, al diritto di credito, all’azione ed agli atti relativamente all’insinuazione al passivo della procedura per i controvaloriinerenti alle somme di cui al presente Atto di Transazione e, in ognicaso, al credito per la quota corrispondente a quanto andrà di volta in volta ad incassare dai debitori ceduti, nei termini meglio indicatisub (2.2) »; ─ all’art. 5 le parti hanno espressamente attribuito alla transazione «efficacia novativa, anche aisensi e per gli effetti dell’art. 1975, comma 1, c.c., con riguardo a tutti i rapporti in vigore tra le Parti, anche in relazione a quanto indicato nelle premesse del presente Atto di Transazione». Osserva che, di contro, non può rilevare la precisazione che si legge nello stesso art. 5, secondo cui resta comunque ferma «l’efficacia della creditoria di UCF, ammesso all’elenco dei creditori della Procedura di Amministrazione straordinaria », dovendo qu esta essere riferita solamente alla conservazione degli effetti processuali dell’intervenuta ammissione al passivo dei crediti di UCF generati dalle anticipazioni concesse allasocietà. Sostiene che «contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici del merito e come risulta dal contenuto complessivo delle clausole dell’accordo, erano stati diversamente regolati nella transazione, quindi novati, sia il credito di UCF per la restituzione degli anticipi, garantito dalRaiola, sia gli effetti delle richiamate previsioni negoziali riferite a tale credito sulla sua insinuazione al passivo dell’[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, per gli incassi ricevuti dai debitori ceduti, che avrebbe avuto diritto di trattenere invece di restituire alla procedura, il factor avrebbe dovuto rinunziare per la corrispondente quota al credito e agli atti della predetta insinuazione». Di contro, secondo il ricorrente, «assolutamente inidonea a mantenere la fideiussione» doveva considerarsi«la manifestazione di volontà della UCF d i conservare solo l’efficacia della creditoria ammessa al passivo dell’[OSCURATO:PERSONA], perché tale diversaregolamentazione incideva sulla stessa insinuazione al passivo del credito del f actor e la conservazione della sua efficacia non era stata accompagnata dalla necessaria specificazione della conservazione anche della garanzia personale che l’assisteva». La doglianza viene infine ricondotta anche al vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in relazione al « fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti» (così in ricorso),che i crediti per la restituzione degli anticipi di UCF verso [OSCURATO:SOCIETA]. , garantiti personalmente dal Raiola , erano stati oggetto di un’esplicita regolamentazione nella scrittura transattiva, difforme da quella applicabile al contratto di factoringe dalla disciplina in materia. 2.2. Sotto il secondo profilo (negata configurabilità di una remissione del debito) deduce il ricorrente che l’impegno, assunto con l’atto di transazione da UCF, di non imputare a deconto del proprio credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (cedente garantita)una quota, pari al 60% per gli importi già incassati dai debitori ceduti, al 50% per quelli da incassare, configurando remissione di debito a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, comportava la liberazione dal suo obbligo fideiussorio ai sensidell’art. 1301 cod. civ. , in mancanza di espressa manifestazione di volontà da parte del creditore remittente di riservare il suo diritto nei confronti del garante. Rileva al riguardo che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, l’avvenuto incasso di UCF delle somme da partedei debitori ceduti risulta dallo stesso contenuto dell’accordo transattivo ; esso, pertanto, avrebbe dovuto comportare l’imputazione di tali pagamenti anche a decurtazione dell’obbligazione del garante. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1375, 1936, 1945 e 2697 c.c., 115 c.p.c.; nullità e/o vizio della sentenza e/o del procedimento; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360 c.p.c., n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.». Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il secondo motivo d’appello con cui il Raiola aveva reiterato l’exceptiodoli generalis : rigetto motivato, come detto, dal rilievo che dalla espletata c.t.u. non erano emersi superamenti del plafond relativo ai finanziamenti concessi a fronte dei crediti ceduti. A censura di tale motivazione rileva il ricorrente che, nel motivo d’appello, la condotta fraudolenta ascritta a UCF era correlata non tanto alla concessione del fido oltre il saldo nominale delle fatture, unica condotta valutata dal Tribunale, ma soprattutto e principalmente alla richiamata regolamentazione, contenuta nella transazione, dei rapporti di dare/avere tra UCF e la sua cedente/debitrice. E ciò in quanto non solo era stato sottaciuto l’incasso di parte delle fatture cedute, ma ─ d’accordo col debitore garantito ─ era stato eliminato, a scapito del fideiussore, l’effetto estintivo che avrebbe avuto sulle anticipazioni concesse alla c edente garantite. Lamenta sul punto l’assenza in sentenza di alcuna motivazione e denuncia, per tal motivo, vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 4. Tutti i motivi si espongono ad un preliminare e assorbente rilievo di inammissibilità per la manifesta inosservanza dell’onere di specifica indicazione del documento ─ l’atto di transazione intervenuto nel corso del giudizio di primo grado tra la creditrice UCF (factor) e la debitrice garantita (cedente nel contratto di factoring), [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria ─ che , sotto vari profili e ripetutamente, è richiamato a fondamento degli stessi, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Di tale documento si indica invero in ricorso la sede processuale in cui esso è stato prodotto e la sua localizzazione nel fascicolo di causa così come pervenuto avanti questa Corte. Si omette però di trascriverne il contenuto, o di offrirne comunque una fedele sintesi, se non alla stregua di meri singoli stralci isolati dal resto del testo negoziale e chiaramente insufficienti a consentire l’immediato e agevole vaglio della fondatezza della tesi censoria, specialmente in quanto diretta a far valere la pretesa violazione dei criteri legali di ermeneusi del contratto, richiedendosi a tal fine la possibilità di una lettura del testo contrattuale nella sua interezza, almeno nelle parti direttamente rilevanti. Viene così evidentemente eluso lo scopo della norma processuale che è quello di renderepossibile la comprensione e valutazione della censura e della questione da essa posta nei suoi esatti termini e con riferimento agli elementi di fatto da essa postulati già sulla base di quanto esposto in ricorso, senza necessità di ricorrere ad una indebita integrazione degli stessi sulla base di atti e fonti a questo esterne, anche per intuibili esigenze di tutela del contraddittorio. Ciò, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte sul significato dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., inaugurata da Cass.(ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. Sez. U. n. 28547 del 2008. 5. In ogni caso, se fosse possibile esaminare i motivi nei limiti in cui un tale esame è consentito da quanto in essi è riferito, se ne dovrebbe comunque rilevare sotto altri profili l’inammissibilità o l’infondatezza. 6. Le censure, svolte con il primo motivo (quali desumibili dalla sua illustrazione e tralasciando l’incomprensibile affastellamento in rubrica di norme e vizi di ogni tipo), di travisamento di prova e motivazione apparente, oltre ad essere intrinsecamente contraddittorie (posto che la prima doglianza presuppone la piena comprensione della ratio decidendi e, per converso, la seconda esclude che possa imputarsi alcun vizio ad una motivazione che si dice di non comprendere), sono comunque, singolarmente considerate, inammissibili. 6.1. La prima (travisamento di prova) evoca una ipotesi censoria, in astratto, bensì presente nella giurisprudenza civile di questa Corte, che la identifica tuttavia nell’errore di «percezione» della «informazione probatoria» (ricadente sul contenuto oggettivo della prova: demonstratum; denunciabile quale error in procedendo, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: v., ex aliis, Cass. 12/04/2017, n. 9356 e, da ultimo, Cass. 26/04/2022, n. 12971; 03/05/2022, n.13918; 06/09/2022, n. 26209; 21/12/2022, n. 37382), tenendo ben fermo che «travisamento delle prove» è nozione distinta da quella di «valutazione delle prove». Per la sua definizione può farsi riferimento alla giurisprudenza sull’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la quale ha chiarito che il travisamento della prova non tocca il livello della valutazione, ma si arresta alla fase antecedente dell’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio. È errore sul significante, che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale), e non sul significato della prova. Il travisamento concerne il livello percettivo che precede la valutazione. Quest’ultima interviene in una fase successiva, quando, delimitato il campo semantico o dei segni grafici nella loro materialità, si aprono le diverse opzioni valutative. Proprio nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive a travisamento di prove (error in procedendo per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.) solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente «inventate» dal giudice. Il criterio da utilizzare per l’individuazione di un siffatto errore è quello stesso dettato dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve cioè trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un «dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi» ed inoltre «decisivo»), distinguendosi da questo solo perché inerente ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio. Orbene, nella specie un siffatto vizio è, come detto, inammissibilmente evocato in ricorso. È evidente, infatti, che quel che in questa sede viene denunciato non è un errore percettivo ma, ben diversamente, un supposto errore di interpretazione dell’atto di transazione. Deve dunque anche escludersi che, sullo scrutinio del motivo, possa interferire la questione da ultimo rimessa al vaglio delle Sezioni Unite con ordinanze interlocutorie della Sezione Lavoro n. 8895 del 29/03/2023 e di questa Sezione n. 11111 del 27/04/2023, in quanto oggetto di contrasto all’interno della giurisprudenza di questa Corte, circa l’ammissibilità, nel vigente ordinamento processuale civile, del c.d. vizio di travisamento di prova nei termini sopra indicati. 6.2. La seconda (motivazione apparente) è inammissibile perché avulsa dal reale contenuto della motivazione della sentenza, della quale si riportano solo alcuni stralci artatamente isolati in funzione della tesi censoria. La lettura integrale della sentenza consente di comprendere che la Corte di merito, peraltro conformemente al primo giudice, ha ritenuto la transazione comunqueinidonea, quali che fossero il significato e gli effetti da attribuire agli impegni con essa assunti dai contraenti, ad estinguere il credito monitoriamente azionato e ciò per effetto della clausola contenuta nel pt. 5, che espressamente manteneva comunque ferma «l’efficacia della creditoria di UCF ammessa all'elenco dei creditori della procedura di Amministrazione straordinaria». Non potrebbe essere più chiara la sentenza là dove afferma che «non assume… rilevanza la doglianza relativa al mancato rilievo della natura novativa della transazione intervenuta con la debitrice cedente, poiché l'importo già ammesso nell'elenco dei creditori dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (lo stesso azionato nei confronti del garante) era stato espressamente escluso dell'accordo transattivo, rimasto fermo ed invariato, così come esposto nelle premesse sistematiche dell'accordo». 7. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, con riferimento a tutte le censure al suo interno articolate. 7.1. Premesso che proprio nel suo scrutinio si coglie il peso del difetto di autosufficienza già rilevato in limine per la mancata riproduzione del contenuto dell’atto negoziale in questione, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., mette conto comunque rilevare che nessuno dei prospettati argomenti di critica riesce a superare l’ambito della legittima esplicazione dei poteri di valutazione discrezionale del giudice di merito (come tali sottratti al sindacatodel giudice di legittimità), in quanto non correttamente dedott i in relazione all'eventuale violazione in iure dei principi che presiedono alla interpretazione della volontà negoziale delle parti. Occorre al riguardo rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal vigente testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.). Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (v. Cass.20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539). Con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass.26/10/2007, n. 22536). Sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l'interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni. Nella specie non si ricava dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica negoziale. La Corte d’appello non trascura affatto il criterio letterale, né quello della interpretazione secondo l’intenzione delle parti, ma ben diversamente, in virtù della loro applicazione, giunge, motivatamente, ad un esito diverso da quello auspicato dal ricorrente, soprattutto in virtù, come detto, di una lettura della clausola di cui al già ricordato art. 5 della scrittura, diversa da quella proposta da quest’ultimo, ma nondimeno certamente legittima e sottratta per le ragioni dette al sindacato di questa Corte. 7.2. La violazione dell’ art. 115 cod . proc. civ. è dedotta , in rubrica, in termini del tutto generici e comunque non certamente nel modo in cui la consolidata giurisprudenza di questa Corte la dice deducibile (v. Cass. Sez. U. 30/09/2020, n. 20867; Id. 05/08/2016, n. 16598; Cass.10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238) 7.3. La denuncia poi del vizio di omesso esame ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. è preclusa, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. [come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134] — dall’essere la decisione confermativa di quella di primo grado, non avendo dimostrato il ricorrente, in presenza di doppia conforme, la diversità delle questioni di fatto alla base delle due decisioni di merito Peraltro, lungi dall’indicarsi un fatto storico-fenomenico, principale o secondario, rilevante ai fini della ricognizione della fattispecie concreta, il denunciato omesso esame è riferit o ad una mera tesi difensiva (che poi è quella evidentemente e motivatamente disattesa dalla Corte di merito per avere essa accolto una opposta interpretazione della transazione). 8. Il terzo motivo ─ con il quale, alla stregua della sua illustrazione e al di là dell'ininfluente erro neo riferimento alla previsione di cui ai nn. 3 e 5, anziché al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) , si deduce un vizio di omessa pronuncia su motivo di gravame ─ è inammissibile per inosservanza dell’onere di specifica indicazione, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non solo, come già detto, dell’atto di transazione richiamato ma anche dell’atto di appello nella parte relativa al secondo motivo del quale, appunto, si lamenta una solo parziale disamina. Occorre rammentare al riguardo che, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, anche la proposizione dei motivi di ricorso con cui si denuncia error in procedendo «resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte». Nemmeno in tal caso viene meno, infatti, «l'onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d'impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute nell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, … sicché l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato» (Cass. Sez. U.22/05/2012, n. 8077, con riferimento a fattispecie non ancora soggetta all’applicazione delle novellate norme sopra citate; v. anche ex multis Cass. 29/09/2017, n. 22880; 20/07/2012, n. 12664; 20/09/2006, n. 20405). Nel caso di specie il ricorrente omette di riprodurre il contenuto dell’atto d’appello, né viene specificamente indicata la sua collocazione nell’incartamento processuale, quale formato ai fini del presente giudizio di legittimità. 9. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi, risolvendosi essa in realtà nella mera pedissequa riproduzione dello stesso testuale contenuto del ricorso. 10. Per le esposte considerazioni i l ricor so deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo intro
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