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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32893/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2786/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

PUGLI A , SEZIONE STACCATA FOGGIAn. 1598 / 2016 , depositata il 17 / 06 /201 6 ; Intimazione di pagamento – rituale notifica della cartella – vizio di notifica dell’atto impositivo -[OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.t.p. di Foggia l’intimazione di pagamento notificatale il 2 aprile 2012da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – emessa in ragione di pregressa cartella che si affermava notificatale il 27 novembre 2008– assumendo di non aver ricevuto la notifica degli atti pregressi.

La C.t.p., nel contraddittorio sia con l’Agenzia delle entrate che con la società di riscossione, accoglieva il ricorso ed annullava l’atto di intimazione, rilevando che non era stata provata la notifica né della cartella di pagamento né dell’avviso di accertamento prodromici all’intimazione.,

2. La C.t.r., in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate riformava la sentenza di primo gradorilevando che vi era prova della rituale notifica sia dell’avviso di accertamento che della cartella di pagamento, sicchè l’avviso di intimazione doveva ritenersi legittimo. 3.La contribuente ricorre avverso la sentenza di secondo grado sia nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che si è difesa a mezzo controricorso, che nei confronti della società di riscossione che non ha svolto attività difensiva.

La contribuente ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone sei motivi di ricorso.

1.1. Con il primo,denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli art t . 57, comma 2,e 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Censura la sentenza impugnata per error in procedendo per aver ritenuto ammissibile l’allegazione dell’Amministrazione in ordine alla notifica dell’avviso di accertamento, prodromico all’intimazione impugnata, sebbene avvenuta solo in secondo grado, atteso che in primo gradoquest’ultima si era limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.

1.2. Con il secondo motivo ripropone, in via subordinata, la medesima censura, prospettando error in judicando , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

1.3. Con il terzomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 58 e 62d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

In via subordinata rispetto ai primi due motivi censura la sentenza per aver ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento sulla scorta di una prova documentale irritualmente acquisita solo in secondo grado.

Assume in proposito che l’art. 58 cit. impedisce la produzione in appello di un documento già in possesso della parte sin dal primo grado.

1.4. Con il quarto motivo ripropone, in via subordinata, la medesima censura prospettando, error in judicando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

1.5. Con il quintomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 148 cod, proc. civ.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la notifica dell’avviso di accertamento sebbene l’Amministrazione si fosse limitata a produrre un’attestazione sottoscritta dal l’ufficiale della riscossione e una copia conforme del registro cronologico delle notifiche.

Osserva che,ai sensi dell’art. 148 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 cod, proc. civ. solo la relazione di notifica prova l’avvenuta notifica restando preclusa la possibilità di attingere ad altre fonti di prova.

1.6. Con il sestomotivo ripropone, in via subordinata, la medesima censura prospettando, tuttavia, error in judicando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Oggetto del giudizio è l’impugnazione di una intimazione di pagamento rispetto alla quale la contribuente non ha denunciato vizi propri dell’atto, allegando soltanto che la medesima era nulla in quanto non erano stati notificati gli atti prodromici, ovvero sia la cartella di pagamento– che nella stessa intimazione si indicava come notificata il 27 novembre 2008 sia un pregresso atto impositivo La C.t.r. ha ritenuto valida l’intimazione di pagamento rilevando che l’Agenzia delle entrate aveva documentato la rituale notifica dell’avviso di accertamento e che era allegata agli atti la copia della notifica della cartella di pagamento e che, pertanto, vi erano « prove certe ed inconfutabili in ordine alla avvenuta notifica degli atti prodromici».

2.2. Tutti i motivi articolati dalla ricorrente hanno ad oggetto la prima statuizione avente ad oggetto la regolarità della notifica dell’atto impositivo.

Viceversa, nulla è dedotto in merito a quanto affermato dalla C.t.r.in ordine alla regolare notifica della cartella di pagamento, sicché sul capo della sentenza che si è pronunciato per la sua ritualità si è formato il giudicato.

2.3. Essendo coperta dal giudicato la statuizione per la quale l’intimazione di pagamento notificata il 2 aprile 2012 è stata preceduta dalla regolare notifica della cartella di pagamento in data 27 novembre 2008, resta del tutto irrilevante, ai fini della validità dell’intimazione la rituale notifica dell’avviso di accertamento.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5

2.3.1. In primo luogo, va ribadito che la notificazionedell’avviso di accertamento non è un requisito per la suagiuridica esistenza o per il suo perfezionamento, ma solo una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica anchel'inesistenza dell'atto (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21071 ) .

Le vicende relativa all’invalidità della notifica non incidono, pertanto, sull’esistenza del credito tributario (Cass.29/09/2021, n. 26310).

2.3.2. In secondo luogo, deve rilevarsi che, stante l’omessa impugnazione nei termini della cartelle– per le quali, come detto, non è più controvertibile la rituale notifica – si è determinata la cristallizzazione della pretesa fiscale in quanto ogni contestazione in ordine all’atto impositivo avrebbe dovuto farsi valere avverso detta ultima.

La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario.

Ciò posto, questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs.n. 546 del 1992 (a mente del quale l a mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo) comporta che, seun atto della sequenza procedimentale (nella specie la cartella)non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass. 10/11/2025, n. 29594).

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 Lo stesso principio, del resto, è stato ribadito da questa Corte anche con riferimento agli atti impositivi atipici (tra i quali non rientra l’avviso di accertamento).

Anche con riferimento a detti ultimi questa Corte ha precisato che la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare ilconsolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa(Cass. 08/04/2022, n. 11481).

Va, di conseguenza, ribadito che qualora all’avviso di accertamento, ancorché invalidamente notificato, sia seguita la cartella di pagamento originante dal medesimo e il destinatario non l’abbia impugnata, viene meno l’ interesse a coltivare il giudizio sull’avviso, atteso che la mancata impugnazione della cartella comporta la mancata contestazione, e perciò il riconoscimento, della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla medesima, a cominciare dalla notificazione dell’atto impositivo (Cfr. Cass. 12/04/2024, n. 9995).

3. In conclusione il ricorso va rigettato.

Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alle spese di lite nei confronti della sola Agenzia delle entrateatteso che la società di riscossione non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile ilricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2786/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PUGLI A , SEZIONE STACCATA FOGGIAn. 1598 / 2016 , depositata il 17 / 06 /201 6 ; Intimazione di pagamento – rituale notifica della cartella – vizio di notifica dell’atto impositivo -[OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.t.p. di Foggia l’intimazione di pagamento notificatale il 2 aprile 2012da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – emessa in ragione di pregressa cartella che si affermava notificatale il 27 novembre 2008– assumendo di non aver ricevuto la notifica degli atti pregressi. La C.t.p., nel contraddittorio sia con l’Agenzia delle entrate che con la società di riscossione, accoglieva il ricorso ed annullava l’atto di intimazione, rilevando che non era stata provata la notifica né della cartella di pagamento né dell’avviso di accertamento prodromici all’intimazione., 2. La C.t.r., in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate riformava la sentenza di primo gradorilevando che vi era prova della rituale notifica sia dell’avviso di accertamento che della cartella di pagamento, sicchè l’avviso di intimazione doveva ritenersi legittimo. 3.La contribuente ricorre avverso la sentenza di secondo grado sia nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che si è difesa a mezzo controricorso, che nei confronti della società di riscossione che non ha svolto attività difensiva. La contribuente ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone sei motivi di ricorso. 1.1. Con il primo,denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli art t . 57, comma 2,e 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Censura la sentenza impugnata per error in procedendo per aver ritenuto ammissibile l’allegazione dell’Amministrazione in ordine alla notifica dell’avviso di accertamento, prodromico all’intimazione impugnata, sebbene avvenuta solo in secondo grado, atteso che in primo gradoquest’ultima si era limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva. 1.2. Con il secondo motivo ripropone, in via subordinata, la medesima censura, prospettando error in judicando , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.3. Con il terzomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 58 e 62d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In via subordinata rispetto ai primi due motivi censura la sentenza per aver ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento sulla scorta di una prova documentale irritualmente acquisita solo in secondo grado. Assume in proposito che l’art. 58 cit. impedisce la produzione in appello di un documento già in possesso della parte sin dal primo grado. 1.4. Con il quarto motivo ripropone, in via subordinata, la medesima censura prospettando, error in judicando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 1.5. Con il quintomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 148 cod, proc. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la notifica dell’avviso di accertamento sebbene l’Amministrazione si fosse limitata a produrre un’attestazione sottoscritta dal l’ufficiale della riscossione e una copia conforme del registro cronologico delle notifiche. Osserva che,ai sensi dell’art. 148 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 cod, proc. civ. solo la relazione di notifica prova l’avvenuta notifica restando preclusa la possibilità di attingere ad altre fonti di prova. 1.6. Con il sestomotivo ripropone, in via subordinata, la medesima censura prospettando, tuttavia, error in judicando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Oggetto del giudizio è l’impugnazione di una intimazione di pagamento rispetto alla quale la contribuente non ha denunciato vizi propri dell’atto, allegando soltanto che la medesima era nulla in quanto non erano stati notificati gli atti prodromici, ovvero sia la cartella di pagamento– che nella stessa intimazione si indicava come notificata il 27 novembre 2008 sia un pregresso atto impositivo La C.t.r. ha ritenuto valida l’intimazione di pagamento rilevando che l’Agenzia delle entrate aveva documentato la rituale notifica dell’avviso di accertamento e che era allegata agli atti la copia della notifica della cartella di pagamento e che, pertanto, vi erano « prove certe ed inconfutabili in ordine alla avvenuta notifica degli atti prodromici». 2.2. Tutti i motivi articolati dalla ricorrente hanno ad oggetto la prima statuizione avente ad oggetto la regolarità della notifica dell’atto impositivo. Viceversa, nulla è dedotto in merito a quanto affermato dalla C.t.r.in ordine alla regolare notifica della cartella di pagamento, sicché sul capo della sentenza che si è pronunciato per la sua ritualità si è formato il giudicato. 2.3. Essendo coperta dal giudicato la statuizione per la quale l’intimazione di pagamento notificata il 2 aprile 2012 è stata preceduta dalla regolare notifica della cartella di pagamento in data 27 novembre 2008, resta del tutto irrilevante, ai fini della validità dell’intimazione la rituale notifica dell’avviso di accertamento. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 2.3.1. In primo luogo, va ribadito che la notificazionedell’avviso di accertamento non è un requisito per la suagiuridica esistenza o per il suo perfezionamento, ma solo una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica anchel'inesistenza dell'atto (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21071 ) . Le vicende relativa all’invalidità della notifica non incidono, pertanto, sull’esistenza del credito tributario (Cass.29/09/2021, n. 26310). 2.3.2. In secondo luogo, deve rilevarsi che, stante l’omessa impugnazione nei termini della cartelle– per le quali, come detto, non è più controvertibile la rituale notifica – si è determinata la cristallizzazione della pretesa fiscale in quanto ogni contestazione in ordine all’atto impositivo avrebbe dovuto farsi valere avverso detta ultima. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. Ciò posto, questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs.n. 546 del 1992 (a mente del quale l a mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo) comporta che, seun atto della sequenza procedimentale (nella specie la cartella)non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (cfr. Cass. 10/11/2025, n. 29594). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 Lo stesso principio, del resto, è stato ribadito da questa Corte anche con riferimento agli atti impositivi atipici (tra i quali non rientra l’avviso di accertamento). Anche con riferimento a detti ultimi questa Corte ha precisato che la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare ilconsolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa(Cass. 08/04/2022, n. 11481). Va, di conseguenza, ribadito che qualora all’avviso di accertamento, ancorché invalidamente notificato, sia seguita la cartella di pagamento originante dal medesimo e il destinatario non l’abbia impugnata, viene meno l’ interesse a coltivare il giudizio sull’avviso, atteso che la mancata impugnazione della cartella comporta la mancata contestazione, e perciò il riconoscimento, della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla medesima, a cominciare dalla notificazione dell’atto impositivo (Cfr. Cass. 12/04/2024, n. 9995). 3. In conclusione il ricorso va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alle spese di lite nei confronti della sola Agenzia delle entrateatteso che la società di riscossione non ha svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile ilricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titol
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