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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00718/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale a [OSCURATO:PERSONA] per concorso esterno in associazione mafiosa e per porto illegale di arma da fuoco, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis1 cod. pen..

Secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata il Vivese, formalmente dipendente di [OSCURATO:PERSONA] - cugino di [OSCURATO:PERSONA] e imprenditore intraneo al sodalizio mafioso, operante nella zona nord di Napoli, facente capo alla famiglia Moccia - si sarebbe prestato a favorire le operazioni illecite del suo datore di lavoro, consistite nel riciclaggio nell'economia legale di capitali illeciti e nella perpetrazione di colossali truffe ai danni del fisco, attuate mediante società "cartiere" appositamente costituite.

Vivese, infatti, gestiva, quantomeno dal 2017, insieme allo zio [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:SOCIETA], con sede a Roma, che era una delle società cartiere utilizzate per le frodi fiscali, commesse, nello specifico, insieme ai casalesi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui Vivese intratteneva rapporti e che proprio lui aveva presentati allo zio.

Poi, a partire da ottobre 2017, Vivese prese a gestire, insieme allo zio, l'organizzazione delle operazioni commerciali facenti capo alla società [OSCURATO:PERSONA] srl e al suo portafoglio clienti, occupandosi, tra l'altro, dello storno dell'IVA (che, in luogo di essere versata al Fisco, veniva restituita ai clienti); quindi, dal 7 marzo 2018 (giorno in cui fu arrestato il Coppola), prese a svolgere vere e proprie funzioni vicarie dello zio, curando i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], che gestiva a Roma il deposito fiscale della [OSCURATO:SOCIETA], società finanziata - attraverso Coppola - da [OSCURATO:PERSONA].

Di grande significato è stata ritenuta, poi, l'intermediazione - assicurata da Vivese - tra Moccia e Coppola, attuata con la consegna a Moccia della rendicontazione relativa all'attività commerciale espletata e del danaro ricavatone.

Quanto al porto illegale di arma da fuoco, è stato addebitato all'indagato - che pure era abilitato alla detenzione dell'arma - di avere inseguito, armato della pistola, un giovane che si era affacciato, con fare sospetto, nel garage della [OSCURATO:PERSONA] srl, per poi allontanarsi a bordo di un ciclomotore.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato con tre motivi.

2.1. Col primo lamenta la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., per la ragione che i fatti di questo procedimento sarebbero già materia di altro procedimento, instaurato dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] di Roma per frode fiscale.

Con lo stesso motivo deduce l'inadeguatezza del percorso motivazionale seguito dal giudicante per affermare la configurabilità, a carico del prevenuto, del concorso esterno in associazione mafiosa.

2.2. Col secondo motivo lamenta un vizio di motivazione in ordine all'aggravante del metodo mafioso, contestata in relazione al reato di porto abusivo di arma da fuoco. 2.3.

Col terzo lamenta la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e un vizio di motivazione con riguardo alle ritenute esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento.

1. La deduzione del bis in idem non può portare all'annullamento della sentenza impugnata, perché non formulata dinanzi al giudice dell'impugnazione.

Non è infatti deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali (cass., n. 6179 del 15/1/21, rv 280648-01).

Va considerato, al riguardo, che, al di là della connotazione del vizio dedotto, il giudizio richiesto postula comunque un apprezzamento storico-naturalistico del fatto, che esula dal perimetro del sindacato di legittimità.

In ogni capo, poi, va considerato che l'identità del fatto va apprezzata alla stregua di tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento naturalistico e nesso causale), mentre tra i reati fiscali e quello di concorso esterno in associazione mafiosa appare diverso quantomeno l'evento, che nel primo caso è dato dalla lesione degli interessi economici erariali, mentre nel concorso esterno è dato dal rafforzamento della compagine mafiosa.

1.1. Priva di fondamento è anche la contestazione del percorso motivazionale seguito dal giudicante per la dimostrazione del concorso esterno.

Tale fattispecie esige, com'è noto, dal punto di vista oggettivo, un'attività favorevole alla societas sceleleris, capace di salvaguardarla in un periodo di fibrillazione o, comunque, di aumentarne la forza criminale e, dal punto di vista soggettivo, la consapevolezza e la volontà di tale risultato.

Di tanto sono stati illustrati, nell'ordinanza impugnata, gli elementi dimostrativi, sotto l'aspetto - che qui interessa - della gravità indiziaria, rappresentati dal supporto dato da Vivese alle attività criminali dello zio e, attraverso quest'ultimo, alla compagine criminosa cui quest'ultimo appartenenza.

Invero, una volta dimostrato che Coppola muoveva capitali del clan Moccia, con cui operava in stretto contatto, ed una volta dimostrato che Coppola investiva nell'economia legale capitali provenienti dal clan - utilizzati, peraltro, per perpetrare colossali truffe in danno del fisco -, la collaborazione di Vivese nelle attività dello zio ha assunto gli inequivocabili caratteri del concorso esterno, atteso che attraverso di essa sono state incrementate le fortune e le potenzialità criminali del sodalizio.

Sotto l'aspetto soggettivo, poi, l'ordinanza impugnata contiene una molteplicità di elementi dimostrativi della consapevolezza e volontà di Vivese di favorire, con la sua opera, l'associazione mafiosa, rappresentati: dalla stretta interazione con membri del clan dei casalesi, da lui personalmente presentati allo zio; dal favoreggiamento prestato a favore di Schiavone, in occasione del suo arresto (vedi pagg. 10-11 dell'ordinanza); dai commenti, fatti da Vivese, in ordine all'arresto di Schiavone; dall'attività da lui personalmente espletata per la distruzione di prove compromettenti (pag. 11); dalle operazioni di storno dell'IVA, da lui personalmente effettuate; dalla rendicontazione dell'attività commerciale, svolta dalle società cui egli partecipava, e dalla consegna del ricavato ai Moccia, attraverso intermediari compiacenti.

Si tratta, all'evidenza, di attività aventi rilievo non solo sotto l'aspetto oggettivo, ma anche sotto il profilo soggettivo, perché dimostrative della consapevolezza del finalismo truffaldino sotteso al commercio dei petroli e dei vantaggi che esso procurava ai finanziatori - mafiosi - dell'attività svolta.

2. Quanto all'aggravante mafiosa contestata in relazione al capo 5), l'ordinanza impugnata ha del tutto correttamente motivato in ordine alla capacità agevolatrice della condotta incriminata, siccome dimostrativa della volontà di preservare il territorio con metodi brutali.

L'inseguimento - con mano armata - di un soggetto che s'era solo affacciato negli uffici della società, presumibilmente per caso o per semplice curiosità, è servita a rendere palese la qualità dei soggetti che occupavano lo stabile e ad incutere timore in quelli esterni, per dissuaderli dall'interferire nelle faccende del sodalizio ed agevolarne, in tal modo, l'attuazione dei propri fini; nel che sta la ratio dell'aggravante contestata.

3. Inammissibili, invece, sono le censure in ordine alle esigenze cautelari, compiutamente rappresentate e giustificate dal decidente, che ha messo in rilievo la diffusa rete di conoscenze e frequentazioni criminali del Vivese, la significativa esperienza maturata nel settore della commercializzazione illecita dei petroli e la spregiudicatezza dimostrata nella gestione degli affari illeciti, tali da rendere altamente probabile la recidivanza.

Trattasi di motivazione perfettamente calzante alla persona dell'indagato e che rende la decisione incensurabile in questa sede di legittimità.

Le stesse considerazioni valgono per il tipo di misura applicata, giustificata dalla impossibilità di assicurare un valido controllo sulla persona e, quindi, dalla impraticabilità di soluzioni alternative, a nulla rilevando il refuso contenuto nell'ordinanza impugnata, che non interferisce col resto della motivazione e non rimanda a scenari indebitamente considerati dal decidente.

4. Consegue a tanto che il ricorso, proposto per motivi in parte infondati e in parte inammissibili, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale a [OSCURATO:PERSONA] per concorso esterno in associazione mafiosa e per porto illegale di arma da fuoco, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis1 cod. pen.. Secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata il Vivese, formalmente dipendente di [OSCURATO:PERSONA] - cugino di [OSCURATO:PERSONA] e imprenditore intraneo al sodalizio mafioso, operante nella zona nord di Napoli, facente capo alla famiglia Moccia - si sarebbe prestato a favorire le operazioni illecite del suo datore di lavoro, consistite nel riciclaggio nell'economia legale di capitali illeciti e nella perpetrazione di colossali truffe ai danni del fisco, attuate mediante società "cartiere" appositamente costituite. Vivese, infatti, gestiva, quantomeno dal 2017, insieme allo zio [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:SOCIETA], con sede a Roma, che era una delle società cartiere utilizzate per le frodi fiscali, commesse, nello specifico, insieme ai casalesi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui Vivese intratteneva rapporti e che proprio lui aveva presentati allo zio. Poi, a partire da ottobre 2017, Vivese prese a gestire, insieme allo zio, l'organizzazione delle operazioni commerciali facenti capo alla società [OSCURATO:PERSONA] srl e al suo portafoglio clienti, occupandosi, tra l'altro, dello storno dell'IVA (che, in luogo di essere versata al Fisco, veniva restituita ai clienti); quindi, dal 7 marzo 2018 (giorno in cui fu arrestato il Coppola), prese a svolgere vere e proprie funzioni vicarie dello zio, curando i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], che gestiva a Roma il deposito fiscale della [OSCURATO:SOCIETA], società finanziata - attraverso Coppola - da [OSCURATO:PERSONA]. Di grande significato è stata ritenuta, poi, l'intermediazione - assicurata da Vivese - tra Moccia e Coppola, attuata con la consegna a Moccia della rendicontazione relativa all'attività commerciale espletata e del danaro ricavatone. Quanto al porto illegale di arma da fuoco, è stato addebitato all'indagato - che pure era abilitato alla detenzione dell'arma - di avere inseguito, armato della pistola, un giovane che si era affacciato, con fare sospetto, nel garage della [OSCURATO:PERSONA] srl, per poi allontanarsi a bordo di un ciclomotore. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato con tre motivi. 2.1. Col primo lamenta la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., per la ragione che i fatti di questo procedimento sarebbero già materia di altro procedimento, instaurato dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] di Roma per frode fiscale. Con lo stesso motivo deduce l'inadeguatezza del percorso motivazionale seguito dal giudicante per affermare la configurabilità, a carico del prevenuto, del concorso esterno in associazione mafiosa. 2.2. Col secondo motivo lamenta un vizio di motivazione in ordine all'aggravante del metodo mafioso, contestata in relazione al reato di porto abusivo di arma da fuoco. 2.3. Col terzo lamenta la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e un vizio di motivazione con riguardo alle ritenute esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento. 1. La deduzione del bis in idem non può portare all'annullamento della sentenza impugnata, perché non formulata dinanzi al giudice dell'impugnazione. Non è infatti deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali (cass., n. 6179 del 15/1/21, rv 280648-01). Va considerato, al riguardo, che, al di là della connotazione del vizio dedotto, il giudizio richiesto postula comunque un apprezzamento storico-naturalistico del fatto, che esula dal perimetro del sindacato di legittimità. In ogni capo, poi, va considerato che l'identità del fatto va apprezzata alla stregua di tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento naturalistico e nesso causale), mentre tra i reati fiscali e quello di concorso esterno in associazione mafiosa appare diverso quantomeno l'evento, che nel primo caso è dato dalla lesione degli interessi economici erariali, mentre nel concorso esterno è dato dal rafforzamento della compagine mafiosa. 1.1. Priva di fondamento è anche la contestazione del percorso motivazionale seguito dal giudicante per la dimostrazione del concorso esterno. Tale fattispecie esige, com'è noto, dal punto di vista oggettivo, un'attività favorevole alla societas sceleleris, capace di salvaguardarla in un periodo di fibrillazione o, comunque, di aumentarne la forza criminale e, dal punto di vista soggettivo, la consapevolezza e la volontà di tale risultato. Di tanto sono stati illustrati, nell'ordinanza impugnata, gli elementi dimostrativi, sotto l'aspetto - che qui interessa - della gravità indiziaria, rappresentati dal supporto dato da Vivese alle attività criminali dello zio e, attraverso quest'ultimo, alla compagine criminosa cui quest'ultimo appartenenza. Invero, una volta dimostrato che Coppola muoveva capitali del clan Moccia, con cui operava in stretto contatto, ed una volta dimostrato che Coppola investiva nell'economia legale capitali provenienti dal clan - utilizzati, peraltro, per perpetrare colossali truffe in danno del fisco -, la collaborazione di Vivese nelle attività dello zio ha assunto gli inequivocabili caratteri del concorso esterno, atteso che attraverso di essa sono state incrementate le fortune e le potenzialità criminali del sodalizio. Sotto l'aspetto soggettivo, poi, l'ordinanza impugnata contiene una molteplicità di elementi dimostrativi della consapevolezza e volontà di Vivese di favorire, con la sua opera, l'associazione mafiosa, rappresentati: dalla stretta interazione con membri del clan dei casalesi, da lui personalmente presentati allo zio; dal favoreggiamento prestato a favore di Schiavone, in occasione del suo arresto (vedi pagg. 10-11 dell'ordinanza); dai commenti, fatti da Vivese, in ordine all'arresto di Schiavone; dall'attività da lui personalmente espletata per la distruzione di prove compromettenti (pag. 11); dalle operazioni di storno dell'IVA, da lui personalmente effettuate; dalla rendicontazione dell'attività commerciale, svolta dalle società cui egli partecipava, e dalla consegna del ricavato ai Moccia, attraverso intermediari compiacenti. Si tratta, all'evidenza, di attività aventi rilievo non solo sotto l'aspetto oggettivo, ma anche sotto il profilo soggettivo, perché dimostrative della consapevolezza del finalismo truffaldino sotteso al commercio dei petroli e dei vantaggi che esso procurava ai finanziatori - mafiosi - dell'attività svolta. 2. Quanto all'aggravante mafiosa contestata in relazione al capo 5), l'ordinanza impugnata ha del tutto correttamente motivato in ordine alla capacità agevolatrice della condotta incriminata, siccome dimostrativa della volontà di preservare il territorio con metodi brutali. L'inseguimento - con mano armata - di un soggetto che s'era solo affacciato negli uffici della società, presumibilmente per caso o per semplice curiosità, è servita a rendere palese la qualità dei soggetti che occupavano lo stabile e ad incutere timore in quelli esterni, per dissuaderli dall'interferire nelle faccende del sodalizio ed agevolarne, in tal modo, l'attuazione dei propri fini; nel che sta la ratio dell'aggravante contestata. 3. Inammissibili, invece, sono le censure in ordine alle esigenze cautelari, compiutamente rappresentate e giustificate dal decidente, che ha messo in rilievo la diffusa rete di conoscenze e frequentazioni criminali del Vivese, la significativa esperienza maturata nel settore della commercializzazione illecita dei petroli e la spregiudicatezza dimostrata nella gestione degli affari illeciti, tali da rendere altamente probabile la recidivanza. Trattasi di motivazione perfettamente calzante alla persona dell'indagato e che rende la decisione incensurabile in questa sede di legittimità. Le stesse considerazioni valgono per il tipo di misura applicata, giustificata dalla impossibilità di assicurare un valido controllo sulla persona e, quindi, dalla impraticabilità di soluzioni alternative, a nulla rilevando il refuso contenuto nell'ordinanza impugnata, che non interferisce col resto della motivazione e non rimanda a scenari indebitamente considerati dal decidente. 4. Consegue a tanto che il ricorso, proposto per motivi in parte infondati e in parte inammissibili, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
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