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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13791/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 01/04/2021 del tribunale di Forlì; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1 aprile 2021 il tribunale di Forlì condannava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 73 comma 1 del DPR 309/90 disponendo la confisca del denaro in sequestro.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso mediante il proprio difensore deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 240 bis cod. pen. e 12 sexies D.L. 3406/92 e il vizio di carenza e illogicità della motivazione.

4. Si contesta il giudizio di non proporzionalità di quanto confiscato rispetto al reddito disponibile, e si rappresenta la intervenuta dimostrazione, da parte della difesa, della provenienza lecita del denaro così ablato, e la circostanza per cui il ricorrente conviveva con la compagna, con la quale divideva le spese, oltre al dato della assenza di ogni attività di spaccio.

5. Va premesso, quanto al rito, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha affermato che, con tale ultima norma, il legislatore ha voluto estendere la procedura senza formalità a tutte le sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen., a prescindere da quale sia la causa di inammissibilità da dichiararsi).

6. Va altresì osservato che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.. (Sez. 3 - , n. 15525 del 15/02/2019 Cc. (dep. 09/04/2019) Rv. 275862-01).

7. Nel caso in esame, il ricorso è completamente destituito di fondamento, atteso che il giudice, a fronte di una contestazione per detenzione e cessione di sostanza stupefacente, ancorchè valutate unitariamente ai fini sanzionatori, ha giustificato l'intervenuta confisca del denaro considerando lo stesso non solo proveniente dalla illecita attività ma anche connotato da assente giustificazione circa la sua lecita provenienza, nonchè da sproporzione rispetto al reddito disponibile, così elaborando una motivazione adeguata, che tiene conto di dati documentali relativi a tali aspetti e della considerazione di come la retribuzione del ricorrente debba essere ritenuta assorbita, nel suo ammontare, da spese ordinarie oltre che da talune eventualmente straordinarie.

Rispetto a così coerente e lineare motivazione si oppone solo una mera rilettura di dati, come tale afferente il merito della decisione e quindi inammissibile in questa sede.8.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 01/04/2021 del tribunale di Forlì; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 aprile 2021 il tribunale di Forlì condannava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ex art. 73 comma 1 del DPR 309/90 disponendo la confisca del denaro in sequestro. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso mediante il proprio difensore deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 240 bis cod. pen. e 12 sexies D.L. 3406/92 e il vizio di carenza e illogicità della motivazione. 4. Si contesta il giudizio di non proporzionalità di quanto confiscato rispetto al reddito disponibile, e si rappresenta la intervenuta dimostrazione, da parte della difesa, della provenienza lecita del denaro così ablato, e la circostanza per cui il ricorrente conviveva con la compagna, con la quale divideva le spese, oltre al dato della assenza di ogni attività di spaccio. 5. Va premesso, quanto al rito, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha affermato che, con tale ultima norma, il legislatore ha voluto estendere la procedura senza formalità a tutte le sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen., a prescindere da quale sia la causa di inammissibilità da dichiararsi). 6. Va altresì osservato che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.. (Sez. 3 - , n. 15525 del 15/02/2019 Cc. (dep. 09/04/2019) Rv. 275862-01). 7. Nel caso in esame, il ricorso è completamente destituito di fondamento, atteso che il giudice, a fronte di una contestazione per detenzione e cessione di sostanza stupefacente, ancorchè valutate unitariamente ai fini sanzionatori, ha giustificato l'intervenuta confisca del denaro considerando lo stesso non solo proveniente dalla illecita attività ma anche connotato da assente giustificazione circa la sua lecita provenienza, nonchè da sproporzione rispetto al reddito disponibile, così elaborando una motivazione adeguata, che tiene conto di dati documentali relativi a tali aspetti e della considerazione di come la retribuzione del ricorrente debba essere ritenuta assorbita, nel suo ammontare, da spese ordinarie oltre che da talune eventualmente straordinarie. Rispetto a così coerente e lineare motivazione si oppone solo una mera rilettura di dati, come tale afferente il merito della decisione e quindi inammissibile in questa sede.8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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