CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; -rilevato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al cupo b) perché estinto per prescrizione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva in determinava la pena per i residui reati nei confronti dell'imputato in anni uno e mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa -ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia il vizio di motivazione in relazione all'entità della pena, è aspecifico in quanto non scandito dalla necessaria critica analisi 4 delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; -ritenuto, inoltre, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte, non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; invero, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142); -ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d