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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25967/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 19/02/202§, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha concesso la detenzione domiciliare a [OSCURATO:PERSONA] e ha respinto la richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova; [OSCURATO:PERSONA] che, con censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si denuncia erronea applicazione degli artt. 47 e 47 -ter ord. pen. e vizio di motivazione, ma in realtà si deducono inammissibili doglianze di merito, basate su argomenti di mero dissenso a fronte di un compiuto esame degli elementi acquisiti, valutati secondo un percorso logico immune da fratture; che il Giudice a quo ha valutato la gravità dei plurimi fatti commessi, connotati dall'uso della violenza, dall'uso delle armi e dalle gravi conseguenze per l'integrità fisiopsichica delle vittime e ha ritenuto inidonea a fini preventivi e rieducativi la misura non detentiva per espiare una sanzione inflitta per un fatto assai recente e comunque successivo a quello, assai grave (tentato omicidio), per il quale la pena era stata espiata in misura alternativa; che alla luce di diversi ulteriori elementi il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, nonostante la precedente espiazione, ad onta degli auspicabili effetti rieducativi che avrebbe dovuto produrre, egli ha mostrato ancora un'attuale propensione alla violenza e a coltivare frequentazioni con soggetti vicini alle organizzazioni camorristiche; che, a fronte di questi decisivi elementi di fatto, il richiamo alla condotta post factum, al supporto familiare e alle prospettive di reinserimento, si risolve nella inammissibile richiesta di valutazione alternativa di alcune circostanze, già ritenute recessive rispetto agli indici sintomatici di pericolosità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna de11,21 ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 19/02/202§, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha concesso la detenzione domiciliare a [OSCURATO:PERSONA] e ha respinto la richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova; [OSCURATO:PERSONA] che, con censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si denuncia erronea applicazione degli artt. 47 e 47 -ter ord. pen. e vizio di motivazione, ma in realtà si deducono inammissibili doglianze di merito, basate su argomenti di mero dissenso a fronte di un compiuto esame degli elementi acquisiti, valutati secondo un percorso logico immune da fratture; che il Giudice a quo ha valutato la gravità dei plurimi fatti commessi, connotati dall'uso della violenza, dall'uso delle armi e dalle gravi conseguenze per l'integrità fisiopsichica delle vittime e ha ritenuto inidonea a fini preventivi e rieducativi la misura non detentiva per espiare una sanzione inflitta per un fatto assai recente e comunque successivo a quello, assai grave (tentato omicidio), per il quale la pena era stata espiata in misura alternativa; che alla luce di diversi ulteriori elementi il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che, nonostante la precedente espiazione, ad onta degli auspicabili effetti rieducativi che avrebbe dovuto produrre, egli ha mostrato ancora un'attuale propensione alla violenza e a coltivare frequentazioni con soggetti vicini alle organizzazioni camorristiche; che, a fronte di questi decisivi elementi di fatto, il richiamo alla condotta post factum, al supporto familiare e alle prospettive di reinserimento, si risolve nella inammissibile richiesta di valutazione alternativa di alcune circostanze, già ritenute recessive rispetto agli indici sintomatici di pericolosità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna de11,21 ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P. P.Q.M
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