CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25488/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CIPRIANI Fabrizio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688 di multa per il rea to di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina con finalità di spaccio, sussunto il fatto sotto il paradigma di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico evidenziando che la detenzione dello stupefacente rinvenuto nell'abitazione era destinato al consumo personale, assumendo erronea applicazione della legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applica- zione dell'art.131 bis cod.pen., al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, alla mancata esclusione della recidiva e alla omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice distrettuale ha infatti adeguatamente motivato sulla ricorrenza di tutti gli elementi sintomatici della condotta ascritta che, per le modalità di detenzione, di confezio- namento, di suddivisione in dosi, di rinvenimento di materiale collegato al confe- zionamento e alla preparazione dello stupefacente, deponeva per una destinazione alla cessione dello stupefacente. 3.1 Con motivazione congrua è stata esclusa la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., in considerazione della non tenuità della condotta (de- tenzione di quantità di stupefacente da cui era possibile ricavare 77 dosi singole di cocaina) e del limite di pena (cinque anni) in presenza di recidiva reiterata, ed è stata riconosciuta la rilevanza della recidiva trattandosi di ulteriore fatto espres- sivo di maggiore inclinazione a delinquere e progressione nella crescita criminale. 3.2 Ha altresì evidenziato l'assenza di motivi di meritevolezza per fare pro- pendere il giudizio di bilanciamento tra circostanze in senso maggiormente favo- revole al reo e ha evidenziato come la richiesta del riconoscimento della circo- stanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. sia del tutto priva di fondamento in assenza di argomenti che sorreggevano la istanza e in considerazione del nu- mero di dosi di stupefacente smerciabili. La pena risulta poi modulata sulla base di criteri minimi edittali che esonerano il giudice di fornire una più puntuale moti- vazione al riguardo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data