CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 20283/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 febbraio 2024, con la quale la Corte di assise di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la revoca del riconoscimento della recidiva, in relazione alle sentenze irrevocabili presupposte, per la violazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 6 aprile 2020, n. 73. Ritenuto che l'istanza presentata da Piccirillo, costituendo una mera riproposizione della richiesta decisa dalla Corte di assise di appello di Napoli con ordinanza del 6 aprile 2022, imponeva l'applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istante si limita a reiterare un'istanza precedentemente rigettata, configurandosi, in tali casi, una preclusione allo stato degli atti, superabile quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della pregressa decisione (tra le•altre, Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, Prestianni, Rv. 227329 - 01; Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533 - 01). Ritenuto che tali conclusioni appaiono pienamente rispettose della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la preclusione processuale di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non opera in senso assoluto e inderogabile - coprendo ogni questione processuale dedotta e deducibile, al contrario di quanto si verifica nel processo di cognizione, con il quale non può stabilirsi un'assimilazione sistematica sul punto -, ma comporta una valutazione allo stato degli atti, tenendo conto della prospettazione difensiva (tra le altre, Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis