Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 12456/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso nr.

RG 3479-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]- CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel.

Consigliere - avverso la sentenza n. 8284/8/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 19/11/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previ o decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 5/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3728/2020 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARI 2018 emesso dal Comune di Ischia; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. in via pregiudiziale, va rilevato che la ricorrente ha depositato istanza, datata 26/1/2023, per chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo intervenuto accordo transattivo, in data 29/4/2022, con il Comune di Ischia mediante ricalcolo del tributo e rateizzazione del pagamento (cfr. documentazione allegata all’istanza);

1.2. dalla documentazione allegata e prodotta dalla contribuente si ricava dunque che la materiaoggetto di contenzioso è oggi interamente regolata dall’accordo transattivo fra loro intervenuto (conf.

Cass. Sez.

U, sent. n. 8980 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]);

1.3. per effetto di tale complessivo accordo va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese interamente compensate;

1.4. non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071) P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensaintegralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso nr. RG 3479-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]- CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - avverso la sentenza n. 8284/8/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 19/11/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previ o decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 5/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3728/2020 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARI 2018 emesso dal Comune di Ischia; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. in via pregiudiziale, va rilevato che la ricorrente ha depositato istanza, datata 26/1/2023, per chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo intervenuto accordo transattivo, in data 29/4/2022, con il Comune di Ischia mediante ricalcolo del tributo e rateizzazione del pagamento (cfr. documentazione allegata all’istanza); 1.2. dalla documentazione allegata e prodotta dalla contribuente si ricava dunque che la materiaoggetto di contenzioso è oggi interamente regolata dall’accordo transattivo fra loro intervenuto (conf. Cass. Sez. U, sent. n. 8980 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); 1.3. per effetto di tale complessivo accordo va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese interamente compensate; 1.4. non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071) P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensaintegralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Ca
Decreto Cassazione n. 12456/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris