CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Cs) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 111/22 G.i.p. Tribunale di Cosenza del 04/04/2022 udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA] rilevato che è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il G.i.p. del Tribunale di Cosenza, a sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e due mesi di reclusione ed C 4.000,00 di multa in ordine a plurimi episodi di traffico di sostanze stupefacenti (artt. 81 cpv cod. pen. e 73, commi 4 e 5 d.P.R. n. 309 del 1990, capi A, B, C, D dell'imputazione); che il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla denegata applicazione (parziale) dell'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio della motivazione in relazione alla mancata esplicitazione dei criteri di determinazione della pena che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08//2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti è ammesso ai sensi dell'art.448, comma 2 bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotti dal ricorrente; che al di fuori dei predetti casi la Corte di Cassazione dichiara la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al cbn. disp. dello stesso art. 448, comma 2 bis e dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. sec. parte; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis sec. parte cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 14