Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23171/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] Rosa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Avellino di condanna della predetta, ad esito di abbreviato, per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di gr. 150 complessivi di crack, il 29/1/2018), esclusa la recidiva e riconosciute le generiche; ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame, traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato al materiale probatorio; che, quanto alla mancata derubricazione, la decisione è del tutto coerente con i principi consolidati in giurisprudenza, avendo i giudici territoriali valorizzato elementi di sicuro rilievo al fine di escludere la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (Sez.

U, n. 51063 del 27/9/2018, Muro/o, Rv. 274076-01; sez. 3, n. 12551 del 14/2/2023, Pasca/e, Rv. 284319-01; sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-03); che, infine, anche con riferimento all'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen., la risposta dei giudici territoriali è coerente con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 4, n. 26525 del 7/6/2023, Ma/farà, Rv. 284771-01, in cui si è, per l'appunto, precisato che per la sua integrazione non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso.; n. 49364 del 19/7/2018, P., Rv. 274037-01); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est.

La resi entè [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] Rosa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Avellino di condanna della predetta, ad esito di abbreviato, per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di gr. 150 complessivi di crack, il 29/1/2018), esclusa la recidiva e riconosciute le generiche; ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame, traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato al materiale probatorio; che, quanto alla mancata derubricazione, la decisione è del tutto coerente con i principi consolidati in giurisprudenza, avendo i giudici territoriali valorizzato elementi di sicuro rilievo al fine di escludere la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, Muro/o, Rv. 274076-01; sez. 3, n. 12551 del 14/2/2023, Pasca/e, Rv. 284319-01; sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-03); che, infine, anche con riferimento all'attenuante di cui all'art. 114, cod. pen., la risposta dei giudici territoriali è coerente con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 4, n. 26525 del 7/6/2023, Ma/farà, Rv. 284771-01, in cui si è, per l'appunto, precisato che per la sua integrazione non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso.; n. 49364 del 19/7/2018, P., Rv. 274037-01); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La resi entè [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23171/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris