CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 23541/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di V. Marsala; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 377, comma 3, cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova (le dichiarazioni del teste Gullo, vittima delle minacce e quelle del sostituto procuratore di udienza che aveva assistito alla scena, svoltasi nel corridoio del Tribunale, e che ne aveva precisamente descritto la dinamica). Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 relatrice