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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 03249/2026

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11398/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- nonché contro Agenzia delle dogane e dei monopoli di Napoli 2 e Agenzia delle dogane e dei monopoli –Direzione regionale della Calabria e della Campania -intimate- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7534/19/21 depositata il 22/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 7534/19/21 del 22/10/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva, in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 18354 del 09/07/2019, l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 563/31/09 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di un avviso di pagamento per mancato versamento delle accise sul gasolio. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe ceduto ad uso autotrazione gasolio destinato ad uso domestico. 2.[OSCURATO:SOCIETA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 3.ADM resisteva con controricorso. 4.Con atto del 23/01/2026 [OSCURATO:SOCIETA] rinunciava al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che [OSCURATO:SOCIETA] ha validamente rinunciato al ricorso e l’atto di rinuncia risulta regolarmente comunicato ad ADM a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. 2.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio, sussistendo altresì giusti motivi, in ragione del comportamento processuale tenuto dalla ricorrente, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11398/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- nonché contro Agenzia delle dogane e dei monopoli di Napoli 2 e Agenzia delle dogane e dei monopoli –Direzione regionale della Calabria e della Campania -intimate- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7534/19/21 depositata il 22/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 7534/19/21 del 22/10/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva, in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 18354 del 09/07/2019, l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 563/31/09 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di un avviso di pagamento per mancato versamento delle accise sul gasolio. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe ceduto ad uso autotrazione gasolio destinato ad uso domestico. 2.[OSCURATO:SOCIETA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 3.ADM resisteva con controricorso. 4.Con atto del 23/01/2026 [OSCURATO:SOCIETA] rinunciava al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che [OSCURATO:SOCIETA] ha validamente rinunciato al ricorso e l’atto di rinuncia risulta regolarmente comunicato ad ADM a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. 2.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio, sussistendo altresì giusti motivi, in ragione del comportamento processuale tenuto dalla ricorrente, per compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese del presente procedimento. Così decis
Sentenza Cassazione n. 03249/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris