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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21654/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NZA di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 20 novembre 2025 harigettato il reclamo avverso il diniego del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di concessione di unpermesso premio a [OSCURATO:PERSONA] per favorire i rapporti familiari con la figlia che risiede inCina.Il detenuto sta scontando la pena di anni nove mesi undici e giorni venticinque direclusione con fine pena al 30 gennaio 2028.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva respinto l’istanza posto che la figlia risiedestabilmente in Cina e che non ne è dimostrata l’intenzione di venire in Italia per incontrare ilpadre, con cui ha contatti tramite videochiamata.Il Tribunale conveniva con tale decisione, nonostante il parere favorevole dellaDirezione nazionale antimafia, del direttore del carcere e della Procura nazionale antimafia.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto a mezzo del difensore difiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 16 nonies L. 82/91 e 30 ter Ord.pen.La concessione del permesso premio costituisce, infatti, una proposta trattamentalederivante dal concerto del direttore del carcere, del comandante di sezione, degli educatori,nonché dello psicologo e del criminologo.Non solo.

Analogo parere positivo è pervenuto dalla Procura nazionale antimafia edalla Direzione nazionale antimafia trattandosi di collaboratore di giustizia in espiazione perreati comuni che ha rescisso i legami con il sodalizio di appartenenza.I comportamenti tenuti ed esteriorizzati da He dopo la condanna e durante lacarcerazione hanno dimostrato la rivisitazione critica del proprio vissuto e un positivopercorso di recupero.Il provvedimento si appalesa errato laddove richiede maggiori dettagli circa l’eventualeviaggio della figlia in Italia, dettagli non disponibili poiché sarebbe stato necessario prima cheHe avesse ottenuto il permesso onde potere pianificare il viaggio stante anche la necessitàdi coinvolgere il Servizio centrale di protezione.In ogni caso il provvedimento ha valutato la concedibilità del permesso premio solonella prospettiva di un incontro con la figlia e non sotto altre prospettive, fra cui quella di ungraduale reinserimento sociale.2.2 Con il secondo motivo lamenta un vizio di motivazione che si appaleserebbescollegata dagli esiti dell’istruttoria.Nessun rilievo, infatti, è stato dato all’osservazione della personalità, alla progressionedegli esiti trattamentali, alla proficua collaborazione con la giustizia.Ribadisce il fatto che il Tribunale non abbia valutato le altre possibili finalità delpermesso e che non lo abbia concesso consentendo, così, ad He di avviare la complessaprocedura che avrebbe potuto consentire alla figlia di venire in Italia per essere poisottoposta a protezione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.L’art. 30-ter ord. pen. disciplina i permessi premio concedibili ai condannati che hannotenuto regolare condotta al fine di coltivare interessi affettivi, culturalio di lavoro.Il provvedimento impugnato ha confermato il rigettodell’istanza dipermesso premio, nonin ragione di una condottairregolare, ovvero di un qualche rilievo circa il percorsotrattamentale del detenuto, posto che non vi è ragione di dubitare che il permesso premiofaccia parte del programma di recupero.Ciò che il [OSCURATO:PERSONA], prima, e il Tribunale, poi, contestano è la finalità del permessopremio, come individuata nell’istanza e, cioè, la finalità di coltivare interessi affettivi, nellaspecie incontrare la figlia,ossia con persona che, vivendo al momento in Cina, non èpresente nel territorio nazionale.

I giudici di merito hanno, infatti, rilevato che non è noto sela congiunta intenda o meno incontrare il detenuto e se vi sia una concreta possibilità diincontro.Ecco le perplessità dei giudici di sorveglianza che non si appuntano sulla sussistenzadelle condizioni per la astratta concedibilità del permesso premio da un punto di vistasoggettivo, ma sulla suafunzionalità rispetto alla finalità dichiarata.Come rilevato dal Tribunale, il fatto pacifico che la figlia di He viva in Cina, e che siaestremamente difficile ipotizzate un suo viaggio in Italia, posto che non conosce nessuno,che non parla la lingua e che, in ogni caso dovrebbe essere presa in consegna dal serviziodi protezione, trattandosi di figlia di un collaboratore di giustizia, sono tutte conferme dellaassolutaincertezza circa la concreta realizzabilità di un incontro.Il rigetto dell’istanza sotto questo profilo è perfettamente adesivo al principio espressoda questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione del permesso premio previsto dall'art.30-ter della legge n. 354 del 1975, il magistrato di sorveglianza deve verificare, oltre airequisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, checorrispondono alla funzione premiale dell'istituto, il profilo della funzionalità rispetto alla curadegli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo leinformazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo econ le sue finalità di risocializzazione. (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608- 01).Né emerge dall’istanza che fosse state evidenziata una qualche ulteriore finalità delpermesso medesimo, tale da imporre una valutazione dell’istanza anche in una differenteprospettiva.Per le ragioni evidenziate, cioè per la non congruità dello strumento trattamentalerichiesto rispetto alla esigenza di coltivare gli interessi familiari ed affettivi, il ricorso deveessere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 20 novembre 2025 harigettato il reclamo avverso il diniego del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di concessione di unpermesso premio a [OSCURATO:PERSONA] per favorire i rapporti familiari con la figlia che risiede inCina.Il detenuto sta scontando la pena di anni nove mesi undici e giorni venticinque direclusione con fine pena al 30 gennaio 2028.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva respinto l’istanza posto che la figlia risiedestabilmente in Cina e che non ne è dimostrata l’intenzione di venire in Italia per incontrare ilpadre, con cui ha contatti tramite videochiamata.Il Tribunale conveniva con tale decisione, nonostante il parere favorevole dellaDirezione nazionale antimafia, del direttore del carcere e della Procura nazionale antimafia.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto a mezzo del difensore difiducia articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 16 nonies L. 82/91 e 30 ter Ord.pen.La concessione del permesso premio costituisce, infatti, una proposta trattamentalederivante dal concerto del direttore del carcere, del comandante di sezione, degli educatori,nonché dello psicologo e del criminologo.Non solo. Analogo parere positivo è pervenuto dalla Procura nazionale antimafia edalla Direzione nazionale antimafia trattandosi di collaboratore di giustizia in espiazione perreati comuni che ha rescisso i legami con il sodalizio di appartenenza.I comportamenti tenuti ed esteriorizzati da He dopo la condanna e durante lacarcerazione hanno dimostrato la rivisitazione critica del proprio vissuto e un positivopercorso di recupero.Il provvedimento si appalesa errato laddove richiede maggiori dettagli circa l’eventualeviaggio della figlia in Italia, dettagli non disponibili poiché sarebbe stato necessario prima cheHe avesse ottenuto il permesso onde potere pianificare il viaggio stante anche la necessitàdi coinvolgere il Servizio centrale di protezione.In ogni caso il provvedimento ha valutato la concedibilità del permesso premio solonella prospettiva di un incontro con la figlia e non sotto altre prospettive, fra cui quella di ungraduale reinserimento sociale.2.2 Con il secondo motivo lamenta un vizio di motivazione che si appaleserebbescollegata dagli esiti dell’istruttoria.Nessun rilievo, infatti, è stato dato all’osservazione della personalità, alla progressionedegli esiti trattamentali, alla proficua collaborazione con la giustizia.Ribadisce il fatto che il Tribunale non abbia valutato le altre possibili finalità delpermesso e che non lo abbia concesso consentendo, così, ad He di avviare la complessaprocedura che avrebbe potuto consentire alla figlia di venire in Italia per essere poisottoposta a protezione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.L’art. 30-ter ord. pen. disciplina i permessi premio concedibili ai condannati che hannotenuto regolare condotta al fine di coltivare interessi affettivi, culturalio di lavoro.Il provvedimento impugnato ha confermato il rigettodell’istanza dipermesso premio, nonin ragione di una condottairregolare, ovvero di un qualche rilievo circa il percorsotrattamentale del detenuto, posto che non vi è ragione di dubitare che il permesso premiofaccia parte del programma di recupero.Ciò che il [OSCURATO:PERSONA], prima, e il Tribunale, poi, contestano è la finalità del permessopremio, come individuata nell’istanza e, cioè, la finalità di coltivare interessi affettivi, nellaspecie incontrare la figlia,ossia con persona che, vivendo al momento in Cina, non èpresente nel territorio nazionale. I giudici di merito hanno, infatti, rilevato che non è noto sela congiunta intenda o meno incontrare il detenuto e se vi sia una concreta possibilità diincontro.Ecco le perplessità dei giudici di sorveglianza che non si appuntano sulla sussistenzadelle condizioni per la astratta concedibilità del permesso premio da un punto di vistasoggettivo, ma sulla suafunzionalità rispetto alla finalità dichiarata.Come rilevato dal Tribunale, il fatto pacifico che la figlia di He viva in Cina, e che siaestremamente difficile ipotizzate un suo viaggio in Italia, posto che non conosce nessuno,che non parla la lingua e che, in ogni caso dovrebbe essere presa in consegna dal serviziodi protezione, trattandosi di figlia di un collaboratore di giustizia, sono tutte conferme dellaassolutaincertezza circa la concreta realizzabilità di un incontro.Il rigetto dell’istanza sotto questo profilo è perfettamente adesivo al principio espressoda questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione del permesso premio previsto dall'art.30-ter della legge n. 354 del 1975, il magistrato di sorveglianza deve verificare, oltre airequisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, checorrispondono alla funzione premiale dell'istituto, il profilo della funzionalità rispetto alla curadegli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo leinformazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo econ le sue finalità di risocializzazione. (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608- 01).Né emerge dall’istanza che fosse state evidenziata una qualche ulteriore finalità delpermesso medesimo, tale da imporre una valutazione dell’istanza anche in una differenteprospettiva.Per le ragioni evidenziate, cioè per la non congruità dello strumento trattamentalerichiesto rispetto alla esigenza di coltivare gli interessi familiari ed affettivi, il ricorso deveessere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
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