Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 597/2012
ECLI:EU:T:2012:537
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 11 ottobre 2012 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T-556/10)
«Sovvenzioni – Importazione di alcuni tipi di polietilene tereftalato originari dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti – Dazio compensativo definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio – Articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 6, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009»
1.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Potere discrezionale delle
istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 597/2009) (v. punto 35)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Contributo
finanziario della pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione – Regime generale di imposizione – Elementi
da prendere in considerazione ai fini della comparazione del trattamento fiscale dei profitti delle vendite interne e delle
vendite all’esportazione [Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994, art. 1, § 1, a), ii); regolamento
del Consiglio n. 597/2009, artt. 2-4] (v. punti 36, 40-43)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Contributo
finanziario della pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione – Nozione – Regime fiscale che comporta un’aliquota
impositiva inferiore sugli utili sulle esportazioni che sugli utili sulle vendite interne – Inclusione [Regolamento del Consiglio
n. 597/2009, art. 3, § 1, a), ii)] (v. punti 56-58, 63, 65)
4.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Svolgimento dell’inchiesta –
Poteri della [OSCURATO:PERSONA] – Limiti – Obbligo di cooperazione delle imprese menzionate in una denuncia – Portata (Regolamento
del Consiglio n. 597/2009, artt. 11, § 2, e 26) (v. punti 81, 87)
5.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Prestito concesso
dalla pubblica amministrazione – Esistenza di un vantaggio concesso dalla pubblica amministrazione – Requisiti [Accordo sulle
sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994, art. 14, b); regolamento del Consiglio n. 597/2009, artt. 3, § 2, e 6, b)]
(v. punti 119, 124-126)
6.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Potere di riforma – Esclusione (Art. 264 TFUE) (v. punti 152-154)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che istituisce
un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni
tipi di polietilene tereftalato originari dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti (GU L 254, pag. 10), nei limiti
in cui riguarda la ricorrente.
Dispositivo
1)
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che istituisce un dazio
compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi
di polietilene tereftalato originario dell’Iran, del Pakistan e degli Emirati arabi uniti è annullato per quanto riguarda
la [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui il dazio compensativo definitivo per le importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato
nell’Unione europea eccede quello applicabile in assenza dell’errore relativo all’importo indicato alla linea 74 della dichiarazione
dei redditi per l’esercizio d’imposta del 2008.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese e il 50% di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà
il 50% delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.