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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18867/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 4/6/2021 visti gli atti, il provvedmento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la relazione scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Massina, con sentenza del 4 giugno 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che, il 14 gennaio 2020, ha dichiarato la ricorrente responsabile del reato di minaccia e l'ha condannata alla pena di C 600,00 di multa.

L'imputata è stata condannata perché, il 29 ottobre 2015, aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA], dicendole che le avrebbe fatto tagliare la fognatura.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'imputata articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte distrettuale riportato in modo confuso gli accadimenti e ritenuto solo «plausibile» la frase intimidatoria di cui al capo di imputazione e a cui, peraltro, non ha fatto neanche alcun cenno la persona offesa nel corso della sua deposizione.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione della regola di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" per avere la Corte distrettuale confermato la sentenza di primo grado sulla sola base di una ritenuta "plausibilità" degli accadimenti.

2.3. Con il terzo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte distrettuale confermato la sentenza di condanna sulla base dell'attendibilità della persona offesa nonostante il giudice di primo grado fosse pervenuto all'assoluzione degli altri coimputati accusati, come l'odierna ricorrente, dalla medesima persona offesa ritenuta, invece, nei loro confronti, inattendibile nel narrare i fatti — confusi anche con riferimento al dato temporale — e priva del giusto distacco in quanto gravida di astio e economicamente interessata alla condanna perché costituitasi parte civile.

3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

4. Occorre preliminarmente delineare i principi a cui occorre fare riferimento nello scrutinare i motivi di ricorso che possono essere qui trattati unitariamente.

4.1. Una sentenza di condanna «presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza» (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066).

Come affermato in motivazione da Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, «Presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione».

Ne deriva che la regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui può pronunziarsi sentenza di condanna ove sia intervenuto l'accertamento di responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", può ritenersi rispettata quando «il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana». (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763).

Ciò comporta che, nel caso di prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, il giudice deve individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa. (Così, Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245879 che in motivazione ha precisato che il dubbio ragionevole non può fondarsi su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile).

5. Alla luce dei principi dianzi delineati, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non ha fatto buon uso degli stessi e che la motivazione, scarna e apodittica, mostra di sottrarsi alle specifiche censure sollevate con il ricorso in appello, poi reiterate nel presente giudizio.

5.1. Ed invero, il giudice distrettuale, dopo avere premesso che è pacifico che vi sia stato "uno scontro verbale" tra l'imputata e la parte civile, precisa che il teste [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'imputata, ha escluso che la madre abbia profferito minacce all'indirizzo della persona offesa, ma che ciò nonostante « è plausibile che nel corso dell'accesa discussione intervenuta tra le due donne, oltre le ingiurie, sia stata pronunciata anche la frase intimidatoria riportata nel capo d'imputazione anche perché era stata comunque manifestata, da parte degli altri imputati l'intenzione di tagliare la fognatura della Soraci ed essendosi il fatto verificato sul fondo di quest'ultima nell'atto in cui la stessa stava bruciando le sterpaglie».

Orbene tale affermazione, in assenza di ulteriori riscontri, non consente di ritenere rispettato il principio della certezza della colpevolezza dell'imputata "al di là di ogni ragionevole dubbio" a cui deve uniformarsi il giudice allorché pronunzia una sentenza di condanna anche perché, nella conforme sentenza di primo grado, non si rinvengono elementi che consentano di irrobustire la tesi accusatoria sì da connotarla di certezza.

In tale ultima sentenza, infatti, il giudice di primo grado, dopo aver correttamente ricordato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, devono essere valutate con maggior cautela rispetto a quelle riferite dalla persona offesa che non sia portatrice di un interesse economico, ha affermato che le dichiarazioni della parte civile sono convincenti solo in relazione alla posizione della Milone e non anche degli altri coimputati in quanto esse «non risultano in alcun modo smentite né in alcun modo disattese da elementi di segno contrario».

Tale affermazione non è corretta in quanto nessun teste ha dichiarato di avere sentito l'imputata minacciare la Soraci e il teste [OSCURATO:PERSONA], come si legge nella sentenza impugnata, lo ha escluso.

Nella sentenza di primo grado, a cui fa eco la sentenza impugnata, si afferma poi che la prova della responsabilità penale è da ritenersi «incontrovertibile» in quanto fondata su elementi «oggettivamente documentati» dei quali però, al di là della querela, non vi è traccia nelle motivazioni.

Entrambe le sentenze, che in quanto conformi si saldano per formare un unicum inscindibile, non chiariscono inoltre perché, in relazione ai fatti ascritti all'imputata, la parte lesa sia stata ritenuta attendibile, mentre in relazione a fatti analoghi, pressoché coevi, commessi da altri soggetti coinvolti nella vicenda (più ampia rispetto a quella riferita alla sola Milone) gli stessi sono stati assolti per ritenuta inattendibilità della stessa parte lesa.

La sentenza impugnata, dunque, si appalesa non solo insufficiente, ma anche contraddittoria.

6. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Messina che, nel quadro dei principi di diritto sopra richiamati, in piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione degli stessi, proceda a nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato.

P.Q.M.

Annulía la sentenza impugnata con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 4/6/2021 visti gli atti, il provvedmento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la relazione scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Massina, con sentenza del 4 giugno 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che, il 14 gennaio 2020, ha dichiarato la ricorrente responsabile del reato di minaccia e l'ha condannata alla pena di C 600,00 di multa. L'imputata è stata condannata perché, il 29 ottobre 2015, aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA], dicendole che le avrebbe fatto tagliare la fognatura. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'imputata articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte distrettuale riportato in modo confuso gli accadimenti e ritenuto solo «plausibile» la frase intimidatoria di cui al capo di imputazione e a cui, peraltro, non ha fatto neanche alcun cenno la persona offesa nel corso della sua deposizione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione della regola di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" per avere la Corte distrettuale confermato la sentenza di primo grado sulla sola base di una ritenuta "plausibilità" degli accadimenti. 2.3. Con il terzo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte distrettuale confermato la sentenza di condanna sulla base dell'attendibilità della persona offesa nonostante il giudice di primo grado fosse pervenuto all'assoluzione degli altri coimputati accusati, come l'odierna ricorrente, dalla medesima persona offesa ritenuta, invece, nei loro confronti, inattendibile nel narrare i fatti — confusi anche con riferimento al dato temporale — e priva del giusto distacco in quanto gravida di astio e economicamente interessata alla condanna perché costituitasi parte civile. 3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 4. Occorre preliminarmente delineare i principi a cui occorre fare riferimento nello scrutinare i motivi di ricorso che possono essere qui trattati unitariamente. 4.1. Una sentenza di condanna «presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza» (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066). Come affermato in motivazione da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, «Presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione». Ne deriva che la regola di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui può pronunziarsi sentenza di condanna ove sia intervenuto l'accertamento di responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", può ritenersi rispettata quando «il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana». (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763). Ciò comporta che, nel caso di prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, il giudice deve individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa. (Così, Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245879 che in motivazione ha precisato che il dubbio ragionevole non può fondarsi su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile). 5. Alla luce dei principi dianzi delineati, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non ha fatto buon uso degli stessi e che la motivazione, scarna e apodittica, mostra di sottrarsi alle specifiche censure sollevate con il ricorso in appello, poi reiterate nel presente giudizio. 5.1. Ed invero, il giudice distrettuale, dopo avere premesso che è pacifico che vi sia stato "uno scontro verbale" tra l'imputata e la parte civile, precisa che il teste [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'imputata, ha escluso che la madre abbia profferito minacce all'indirizzo della persona offesa, ma che ciò nonostante « è plausibile che nel corso dell'accesa discussione intervenuta tra le due donne, oltre le ingiurie, sia stata pronunciata anche la frase intimidatoria riportata nel capo d'imputazione anche perché era stata comunque manifestata, da parte degli altri imputati l'intenzione di tagliare la fognatura della Soraci ed essendosi il fatto verificato sul fondo di quest'ultima nell'atto in cui la stessa stava bruciando le sterpaglie». Orbene tale affermazione, in assenza di ulteriori riscontri, non consente di ritenere rispettato il principio della certezza della colpevolezza dell'imputata "al di là di ogni ragionevole dubbio" a cui deve uniformarsi il giudice allorché pronunzia una sentenza di condanna anche perché, nella conforme sentenza di primo grado, non si rinvengono elementi che consentano di irrobustire la tesi accusatoria sì da connotarla di certezza. In tale ultima sentenza, infatti, il giudice di primo grado, dopo aver correttamente ricordato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, devono essere valutate con maggior cautela rispetto a quelle riferite dalla persona offesa che non sia portatrice di un interesse economico, ha affermato che le dichiarazioni della parte civile sono convincenti solo in relazione alla posizione della Milone e non anche degli altri coimputati in quanto esse «non risultano in alcun modo smentite né in alcun modo disattese da elementi di segno contrario». Tale affermazione non è corretta in quanto nessun teste ha dichiarato di avere sentito l'imputata minacciare la Soraci e il teste [OSCURATO:PERSONA], come si legge nella sentenza impugnata, lo ha escluso. Nella sentenza di primo grado, a cui fa eco la sentenza impugnata, si afferma poi che la prova della responsabilità penale è da ritenersi «incontrovertibile» in quanto fondata su elementi «oggettivamente documentati» dei quali però, al di là della querela, non vi è traccia nelle motivazioni. Entrambe le sentenze, che in quanto conformi si saldano per formare un unicum inscindibile, non chiariscono inoltre perché, in relazione ai fatti ascritti all'imputata, la parte lesa sia stata ritenuta attendibile, mentre in relazione a fatti analoghi, pressoché coevi, commessi da altri soggetti coinvolti nella vicenda (più ampia rispetto a quella riferita alla sola Milone) gli stessi sono stati assolti per ritenuta inattendibilità della stessa parte lesa. La sentenza impugnata, dunque, si appalesa non solo insufficiente, ma anche contraddittoria. 6. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Messina che, nel quadro dei principi di diritto sopra richiamati, in piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione degli stessi, proceda a nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato. P.Q.M. Annulía la sentenza impugnata con
Sentenza Cassazione n. 18867/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris