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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02536/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 settembre 2021 il Tribunale di Trento, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali e in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero nei confronti dell'ordinanza del 20 luglio 2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento, ha disposto il sequestro preventivo dell'autovettura BMW targata [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e in uso a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1 del medesimo d.P.R. 309 cit..

2. Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato violazione di legge quanto all'esistenza di vincolo pertinenziale dell'autoveicolo, nonché assenza del periculum in mora e difetto di motivazione.

2.1.1. In relazione al primo profilo, riassunta la vicenda processuale quanto all'originario provvedimento di sequestro probatorio del veicolo - condotto dal [OSCURATO:PERSONA] e all'interno del quale era stata rinvenuta sostanza stupefacente pari a 500,2 grammi di cocaina - e alla successiva richiesta di sequestro preventivo in ragione della dedotta fittizietà dell'intestazione dell'automezzo, il ricorrente ha osservato che, conformemente ai rilievi del Giudice per le indagini preliminari, la vettura non poteva considerarsi strumento del reato dal momento che era servita solo occasionalmente al trasporto dello stupefacente, e non era funzionale all'occultamento della sostanza.

Invece, secondo il ricorrente, il Tribunale aveva rinvenuto detta strumentalità nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato anche in altra circostanza alla guida della vettura, ma il rapporto di strumentalità tra res e reati avrebbe dovuto essere essenziale e non meramente occasionale.

L'utilizzo dell'autovettura era stato quindi occasionale e limitato all'episodio (nell'altra circostanza non era stata infatti rintracciata alcuna sostanza stupefacente), e non vi era alcuna modifica strutturale del veicolo.

Oltre a ciò, facevano difetto le esigenze cautelari ed il concreto pericolo di reiterazione ovvero di aggravamento dell'attività, tanto più che l'indagato si trovava sottoposto alla custodia cautelare in carcere, e che l'autovettura andava semmai restituita al legittimo proprietario.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In relazione al motivo di ricorso siccome riassunto, in tema di sequestro preventivo il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700), potendo unicamente dedurre in tal modo altresì l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070).4.1.1.

Alla stregua dei principi che precedono, il ricorso si pone all'evidenza su un piano estraneo, laddove ha inteso espressamente contestare i presupposti di applicazione del sequestro preventivo quanto alla nozione di vincolo pertinenziale dell'autovettura rispetto al reato contestato all'indagato [OSCURATO:PERSONA], nonché al periculum in mora ed in genere alle esigenze cautelari della misura.

L'ambito infatti del legittimo intervento del terzo resta confinato all'affermazione dell'effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e alla dimostrazione dell'inesistenza di rapporti di collegamento con l'indagato, qualificabili sostanzialmente in termini di concorso nel reato (cfr., in motivazione, Sez. 3 n. 36347 cit.).

4.1.2. Vero è, infatti, che il ricorrente - ben lungi dall'adempiere agli indicati oneri - non si è neppure specificamente confrontato col percorso argomentativo disegnato dall'ordinanza censurata.

Laddove il Tribunale del riesame - tra l'altro ricordando che l'incolpazione contestava all'indagato anche l'illecito trasporto dello stupefacente, e non solo la sua detenzione - ha ricordato che nel 2019 il Koci si era intestato altre due autovetture Bmw identiche per modello e cilindrata, una delle quali - precedentemente all'acquisto da parte del ricorrente - era stata guidata in un'occasione dal [OSCURATO:PERSONA], il quale parimenti era stato rintracciato in altra circostanza alla guida del veicolo oggetto di vincolo, parimenti condotto in diverso momento da altro connazionale albanese.

In definitiva, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, l'ordinanza impugnata ha dato puntuale e non apparente conto delle ragioni in forza delle quali l'autoveicolo appariva, da un lato, essere stato solo fittiziamente intestato al Koci, mai trovato alla guida del medesimo e, dall'altro, essere stato utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] - già segnalato alla guida di altra autovettura comunque in qualche modo riconducibile all'odierno ricorrente - per fatti di trasporto e traffico di stupefacente.

Allo stesso tempo, proprio in ragione della ritenuta disponibilità del veicolo da parte dell'indagato, e della mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi di segno concreto nei termini che precedono, del tutto irrilevanti si presentano le considerazioni circa l'esistenza, o meno, del periculum di reiterazione del fatto.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo della decisione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 settembre 2021 il Tribunale di Trento, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali e in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero nei confronti dell'ordinanza del 20 luglio 2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trento, ha disposto il sequestro preventivo dell'autovettura BMW targata [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e in uso a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1 del medesimo d.P.R. 309 cit.. 2. Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato violazione di legge quanto all'esistenza di vincolo pertinenziale dell'autoveicolo, nonché assenza del periculum in mora e difetto di motivazione. 2.1.1. In relazione al primo profilo, riassunta la vicenda processuale quanto all'originario provvedimento di sequestro probatorio del veicolo - condotto dal [OSCURATO:PERSONA] e all'interno del quale era stata rinvenuta sostanza stupefacente pari a 500,2 grammi di cocaina - e alla successiva richiesta di sequestro preventivo in ragione della dedotta fittizietà dell'intestazione dell'automezzo, il ricorrente ha osservato che, conformemente ai rilievi del Giudice per le indagini preliminari, la vettura non poteva considerarsi strumento del reato dal momento che era servita solo occasionalmente al trasporto dello stupefacente, e non era funzionale all'occultamento della sostanza. Invece, secondo il ricorrente, il Tribunale aveva rinvenuto detta strumentalità nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato fermato anche in altra circostanza alla guida della vettura, ma il rapporto di strumentalità tra res e reati avrebbe dovuto essere essenziale e non meramente occasionale. L'utilizzo dell'autovettura era stato quindi occasionale e limitato all'episodio (nell'altra circostanza non era stata infatti rintracciata alcuna sostanza stupefacente), e non vi era alcuna modifica strutturale del veicolo. Oltre a ciò, facevano difetto le esigenze cautelari ed il concreto pericolo di reiterazione ovvero di aggravamento dell'attività, tanto più che l'indagato si trovava sottoposto alla custodia cautelare in carcere, e che l'autovettura andava semmai restituita al legittimo proprietario. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al motivo di ricorso siccome riassunto, in tema di sequestro preventivo il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700), potendo unicamente dedurre in tal modo altresì l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070).4.1.1. Alla stregua dei principi che precedono, il ricorso si pone all'evidenza su un piano estraneo, laddove ha inteso espressamente contestare i presupposti di applicazione del sequestro preventivo quanto alla nozione di vincolo pertinenziale dell'autovettura rispetto al reato contestato all'indagato [OSCURATO:PERSONA], nonché al periculum in mora ed in genere alle esigenze cautelari della misura. L'ambito infatti del legittimo intervento del terzo resta confinato all'affermazione dell'effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e alla dimostrazione dell'inesistenza di rapporti di collegamento con l'indagato, qualificabili sostanzialmente in termini di concorso nel reato (cfr., in motivazione, Sez. 3 n. 36347 cit.). 4.1.2. Vero è, infatti, che il ricorrente - ben lungi dall'adempiere agli indicati oneri - non si è neppure specificamente confrontato col percorso argomentativo disegnato dall'ordinanza censurata. Laddove il Tribunale del riesame - tra l'altro ricordando che l'incolpazione contestava all'indagato anche l'illecito trasporto dello stupefacente, e non solo la sua detenzione - ha ricordato che nel 2019 il Koci si era intestato altre due autovetture Bmw identiche per modello e cilindrata, una delle quali - precedentemente all'acquisto da parte del ricorrente - era stata guidata in un'occasione dal [OSCURATO:PERSONA], il quale parimenti era stato rintracciato in altra circostanza alla guida del veicolo oggetto di vincolo, parimenti condotto in diverso momento da altro connazionale albanese. In definitiva, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, l'ordinanza impugnata ha dato puntuale e non apparente conto delle ragioni in forza delle quali l'autoveicolo appariva, da un lato, essere stato solo fittiziamente intestato al Koci, mai trovato alla guida del medesimo e, dall'altro, essere stato utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] - già segnalato alla guida di altra autovettura comunque in qualche modo riconducibile all'odierno ricorrente - per fatti di trasporto e traffico di stupefacente. Allo stesso tempo, proprio in ragione della ritenuta disponibilità del veicolo da parte dell'indagato, e della mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi di segno concreto nei termini che precedono, del tutto irrilevanti si presentano le considerazioni circa l'esistenza, o meno, del periculum di reiterazione del fatto. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo della decisione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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