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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 22095/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18574/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 209/2021depositata il 13/01/2021 .

R.g. n. 18574 del 2021 Ad 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21/06/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle , osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: L’[OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quale società di fornitura di energia elettrica, chiedendo di riconoscerne il comportamento abusivo, concretizzatosi nella sos tituzione del vecchio contatore con uno nuovo funzionantead autolettura, senza adempiere ai dovuti oneri e di conseguenza generando una fattura per un importo eccessivo, non potendo si constatare l’effettivo consumo per la mancata lettura del contatore dismesso.

Il Tribunale di Roma, espletata istruttoria con un unico teste, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] ServizioElettrico Nazionale (S.E.N.), rigettava la domanda.

La Corte territoriale, investita dal gravame dell’AgriturismoSan Pietro, con sentenza n. 209 del 13/01/2021, rigettava l’impugnazione, nel ricostituito contraddittorio delle parti.

L’Agriturismo impugna per cassazione con sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.E.N. non svolge attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) ai sensi dell’ art. 360 , c omma 1 , n. 3 cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. c iv . con riguardo all’onere della prova; 2) ai sensi dell’ art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc . civ. , violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2697 cod. civ. con riguardo alla sostituzione del contatore e ai riflessi della medesima sulla prova dei consumi; R.g. n. 18574 del 2021 Ad 21/06/2023; estensore: C. Valle 3) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 246 e 116cod. proc. civ. con riguardo alla incapacità del teste; 4) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. omesso esame di un fatto attinente alla attendibilità del teste; 5) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132, comma 2 , cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. con riguardo alla motivazione sulla prova dell’esistenza del credito; 6) ai sensi dell’ a rt. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 11.2 della delibera 28 dicembre 1999 n. 200, dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nonché degli artt.1175 e 1375 cod. civ. e ancora degli artt. 35 d. lgs. n. 206 del 06/09/2005, nonché degli artt.1362 e 1370 cod. c iv ., con riguardo all’obbligo dell’ente erogatore di fornire preavviso al somministrato, o comunque garantire il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sia necessario dare conto , specificamente, del contenuto delle singole censure , per quanto di seguito esposto.

I difensori dell’ Agriturismo S an Pietro si sono avvalsi della notifica in proprio ai sensi della legge n. 53 del 21/01/1994.

La cartolina di ritorno risulta essere stata sottoscritta dal portiere dello stabile di via Vincenzo B ellini, n. 24, in Roma, ove l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. nelle fasi di merito,aveva lo studio professionale e quindi il proprio domicilio.

Non risulta, tuttavia, che al detto difensore sia stato inviato rituale avviso dell’avvenuta consegna del ricorso o comunque del plico al portiere dello stabile, come previsto dall’art. 7, comma 3, della leggen. 890 del 20/11/1982 , richiamata dalla legge n. 53 del 1994.

R.g. n. 18574 del 2021 Ad 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] punto questa Corte è ferma (Cass. n. 21725 del 04/12/2012 Rv. 624248 - 01) nel ritenere che nel caso di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 890 del 20/11/ 198 2, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater , del d.l. n. 248 del 31/12/2007, convertito in legge n. 31 del 28/02/ 2008 la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata.

Questa Corte, inoltre, nella sua massima espressione nomofilattica, ha affermato (Sez.

U Sentenza n. 627 del 14/01/2008 Rv. 600790 – 01 ) che la pr oduzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, comma 2 , cod. proc. civ..

In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non R.g. n. 18574 del 2021 Ad 21/06/2023; estensore: C. Valle ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma1, della legge n. 890 del 1982.

Nella specie il difensore del ricorrente nulla ha chiesto al fine di sanare l’omissione del procedimento notificatorio e tantomeno risulta che il difensore si sia attivato ai fini della ripresa dello stesso, dopo avere constatato la non ritualità della notificazione (Sez.

U n. 14594 del 15/07/2016 (Rv. 640441 -01).

A tanto consegue, in adesione airichiamati precedenti di questa Corte, che il ricorso dell ’ Agriturismo S an Pietro deve essere dichiaratoinammissibile.

Nulla per le spese.

L’inammissibilità dell’impugnazione comporta che, a i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Il deposito della motivazione è stato riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte R.g. n. 18574 del 2021 Ad 21/06/2023; estensore: C. Valle del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13se dovuto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18574/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 209/2021depositata il 13/01/2021 . R.g. n. 18574 del 2021 Ad 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21/06/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle , osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA]: L’[OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quale società di fornitura di energia elettrica, chiedendo di riconoscerne il comportamento abusivo, concretizzatosi nella sos tituzione del vecchio contatore con uno nuovo funzionantead autolettura, senza adempiere ai dovuti oneri e di conseguenza generando una fattura per un importo eccessivo, non potendo si constatare l’effettivo consumo per la mancata lettura del contatore dismesso. Il Tribunale di Roma, espletata istruttoria con un unico teste, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] ServizioElettrico Nazionale (S.E.N.), rigettava la domanda. La Corte territoriale, investita dal gravame dell’AgriturismoSan Pietro, con sentenza n. 209 del 13/01/2021, rigettava l’impugnazione, nel ricostituito contraddittorio delle parti. L’Agriturismo impugna per cassazione con sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.E.N. non svolge attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) ai sensi dell’ art. 360 , c omma 1 , n. 3 cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. c iv . con riguardo all’onere della prova; 2) ai sensi dell’ art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc . civ. , violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2697 cod. civ. con riguardo alla sostituzione del contatore e ai riflessi della medesima sulla prova dei consumi; R.g. n. 18574 del 2021 Ad 21/06/2023; estensore: C. Valle 3) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 246 e 116cod. proc. civ. con riguardo alla incapacità del teste; 4) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. omesso esame di un fatto attinente alla attendibilità del teste; 5) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132, comma 2 , cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. con riguardo alla motivazione sulla prova dell’esistenza del credito; 6) ai sensi dell’ a rt. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 11.2 della delibera 28 dicembre 1999 n. 200, dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nonché degli artt.1175 e 1375 cod. civ. e ancora degli artt. 35 d. lgs. n. 206 del 06/09/2005, nonché degli artt.1362 e 1370 cod. c iv ., con riguardo all’obbligo dell’ente erogatore di fornire preavviso al somministrato, o comunque garantire il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sia necessario dare conto , specificamente, del contenuto delle singole censure , per quanto di seguito esposto. I difensori dell’ Agriturismo S an Pietro si sono avvalsi della notifica in proprio ai sensi della legge n. 53 del 21/01/1994. La cartolina di ritorno risulta essere stata sottoscritta dal portiere dello stabile di via Vincenzo B ellini, n. 24, in Roma, ove l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. nelle fasi di merito,aveva lo studio professionale e quindi il proprio domicilio. Non risulta, tuttavia, che al detto difensore sia stato inviato rituale avviso dell’avvenuta consegna del ricorso o comunque del plico al portiere dello stabile, come previsto dall’art. 7, comma 3, della leggen. 890 del 20/11/1982 , richiamata dalla legge n. 53 del 1994. R.g. n. 18574 del 2021 Ad 21/06/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] punto questa Corte è ferma (Cass. n. 21725 del 04/12/2012 Rv. 624248 - 01) nel ritenere che nel caso di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 890 del 20/11/ 198 2, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater , del d.l. n. 248 del 31/12/2007, convertito in legge n. 31 del 28/02/ 2008 la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata. Questa Corte, inoltre, nella sua massima espressione nomofilattica, ha affermato (Sez. U Sentenza n. 627 del 14/01/2008 Rv. 600790 – 01 ) che la pr oduzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, comma 2 , cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non R.g. n. 18574 del 2021 Ad 21/06/2023; estensore: C. Valle ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma1, della legge n. 890 del 1982. Nella specie il difensore del ricorrente nulla ha chiesto al fine di sanare l’omissione del procedimento notificatorio e tantomeno risulta che il difensore si sia attivato ai fini della ripresa dello stesso, dopo avere constatato la non ritualità della notificazione (Sez. U n. 14594 del 15/07/2016 (Rv. 640441 -01). A tanto consegue, in adesione airichiamati precedenti di questa Corte, che il ricorso dell ’ Agriturismo S an Pietro deve essere dichiaratoinammissibile. Nulla per le spese. L’inammissibilità dell’impugnazione comporta che, a i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Il deposito della motivazione è stato riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte R.g. n. 18574 del 2021 Ad 21/06/2023; estensore: C. Valle del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13se dovuto. Così de
Sentenza Cassazione n. 22095/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris