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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 36124/2022

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o, giusta procura in atti,dall’avv.to Francesco d’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliatoin Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 43.

Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis.

Controricorrente avverso la sentenza n. 1885/14 della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, depositata il 10/04/2014; Oggetto: accertamento sintetico . art. 38 d.p.r. n. 600/73 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] , ha impugnato, con ventidue motivi di ricorso, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, di cui in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 85/01/12, è stato confermato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, [OSCURATO:PERSONA] , per l’anno 2006.

La controversia prende origine dall’impugnazione di avviso di accertamento ( ann ualità 2006 ), con i l qual e era stato accertato, con metodo sintetico, a carico di [OSCURATO:PERSONA], un maggior reddito rispetto a quell o dichiarat o , s ulla base della proprietà e del possesso di beni indici, quali immobili, autovetture e quote di partecipazione societarie.

2. In particolare, il Giudice di appelloaccoglieva l’appello dell’Ufficio sulla base delle seguenti considerazioni: a) mancanza di prova, da parte de contribuente, circa la strumentalità dell’autovettura per l’esercizio dell’attività lavorativa e corretta imputazione delle rate di leasing sulla base della documentazione prodotta dal contribuente; b) irrilevanza probatoria della dichiarazione del padre e del contribuente che alle spese sostenute per l'abitazione principale e virgola quindi corretta distribuzionedelle spese effettuate nella misura di 1/3 per ciascuno dei componenti il nucleo familiare secondo lo stato di famiglia; c) insufficienza probatoria della dichiarazione paterna circa la provenienza delle somme versate per il corrispettivo per l'acquisto delle quote di 1/5 dell'immobile sito in Fombio;d)rilevanza probatoria della lettera dei signori Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA] per il mancato pagamento da parte del contribuente delle quote di partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA] acquistata nel 2008; c)quanto ai conferimenti effettuati dalla parte contribuente nella società [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla eccepita imputazione per intero , anziché per 1/5, delle spese sostenute nel 2006 , per l'acquisto della p i ena proprietà di due immobili per euro 122.000,00, vale laprevalenza dello scostamento del reddito dichiarato e quello accertato.

La CTR ha,altresì, ritenut o infondate le question i in diritto proposte dal contribuente circa l'illegittimità costituzionale dell'accertamento effettuato con il cosiddetto “ redditometro ” e circa la mancata instaurazione del preventivo contraddittorio.

3. L’Agenzia delle entrate ha resistito con contror icorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La connessione tra alcune censure dei ventidue motivi di ricorso, consente la trattazione congiunta di essi nei termini di seguito esposti.

2. Senz'altro connessi sono i primi due motivi di ricorso riguardando entrambi l’asserita erronea applicazione del principio dell’obbligo del contraddittorio preventivo.Ed invero, c on il primo, si denuncia la violazione falsa applicazione dell'articolo 38, comma 7 , del d.P.R. 29 settembre 1973 n . 600 , come modificato dal d.l. 31 maggio 2010 n.78, in combinato disp osto con la legge 27 luglio 2000 n.212, nonché dagli articoli 24 , 97 , 53 , 111 e 113 della C ostituzione , là dove la CTR ha ritenuto soddisfatto l’obbligo del preventivo contradditorio con il mero invio, al contribuente, di un questionario nel quale indicare la disponibilità, nell’anno in contestazione, dei beni e servizi senza considerare che è principio immanente nell’ordinamento interno ed in quello sovranazionale quello dell’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di determinare la pretesa fiscale solo a seguito di espletamento del contraddittorio endoprocedimentale, con confronto “vis a vis” nel quale il contribuente possa dare piena voce al proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Con il secondo- proposto in subordine - si pone la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 22 del d.l. n. 78 del 2010 , in relazione ai predetti parametri costituzionali, che, trattandosi di norma procedimentale favorevole al contribuente, deve trovare direttamente applicazione per gli accertamenti “emanandi”.

2.1. Sia il primo che il secondo motivo, dedotto in subordine, devono essere rigettati.

2.2. Ed invero, le censure della difesa del ricorrente sono facilmente superabili alla luce dei principi pacifici affermati da questa Corte secondo cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria, sia per i tributi armonizzati che per quelli non armonizzati, è, si, gravata dall’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, ma sempre che tale obbligo risulti specificamente sancito (cfr. Cass., n. 701 del15/01/2019,n. 701; seguita da Cass., 11/09/2019 , n. 22644 , ; v. altresì, Sez.

U. 09/12/2015,n. 24823; cfr. Cass., 27/07/2018 , n. 20036 ).

P er quanto riguarda,in particolare , l’accertamento sintetico di cui all’articolo 38, comma 7, del d.p.r. n. 600 del 1973, tale prescrizione è stata introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010 n. 122, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (cfr. Cass., 31/05/2016, n. 11283; Cass., 6/10/2014 n.21041,).

2.3. La fattispecie in esame riguarda un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2006, sicché va applicata la disciplina del l’art.38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nel testo vigente ratione temporis,e cioè tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010,convertito in legge n. 122 del 2010, in base alla quale alcun obbligo di preventivo contraddittorio è stato violato.

2.4. La sollevata questione (subordinata) di illegittimità costituzionale della normativa sopravvenuta, laddove non applicabile agli accertamenti precedenti alla sua entrata in vigore, è anch’essa superata dalla giurisprudenza sezionale che ha da tempo ha chiarito che: E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 4 e ss., del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010, nella parte in cui consente l'accertamento con metodo sintetico mediante il cd. redditometro, con riferimento sia all'art. 23 Cost., poiché i relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertativa e probatoria, sia agli artt. 24 e 53 Cost., in quanto il contribuente può dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito accertato è insussistente ovvero costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta ( v.

Sez.5 , Sentenza n. 10037 24/04/2018 , Rv. 648058 - 01 ) .

3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso - intimamente connessi censurandosi con essi, sotto diversi profili,l’esclusione, quale bene strumentale, dell’autovettura Mercedes classe A, targata [OSCURATO:TARGA]- sono inammissibili per le motivazioni di seguito esposte .

3.1. Con il terzomotivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto decisivo e controverso, riguardante la prova della strumentalità della autovettura, per essere fatto non specificamente contestato; con il quarto, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod.proc. civ., l’erronea applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 per non aver escluso, la CTR, dall’accertamento sintetico un bene strumentale all’esercizio dell’attività lavorativa; con il quinto , si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., l’erronea applicazione dell’art. 38, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 là dove la CTR, nel valutare l’effettività della capacità contributiva del contribuente, con riferimento all’autovettura, non ha tenuto conto della posizione complessiva reddituale dell’intero nucleo familiare, costituito dal contribuente e dai suoi genitori.

3.2. Con riguardo al terzo motivo, va rammentato che l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012 n. 83 del conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, con la conseguenza che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La censura è, dunque, inammissibile in quanto il fatto dedotto come omesso è stato invece esaminato dalla CTR ( per quanto concerne l’autoveicolo, interessato sostiene che trattasi di bene strumentale all’esercizio dell’attività, ma non ha dedotto alcun elemento a sostegno di quanto affermato ) e d in quanto le censure proposte riguardano argomentazioni volte a rimettere in discussione la valutazioneoperata dai secondi giudici in punto di accertamento della strumentalità del bene.

3.3. Anche il quarto e quinto motivo sono inammissibili in quanto non offrono argomenti per superare il consolidato indirizzo di questa Corte in tema di regime probatorio che governa l’accertamento sintetico, tenuto conto della normativa vigente ratione temporum.

3.4. Ed invero, è principio assolutamente pacifico che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione (quale quella in esame) effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacchécodesti restano individuati nei decreti medesimi.

Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori - indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (v.

Cass., 19/04/2013 n. 9539; id.10/08/2016 n. 16192; Cass., 24/04/2018 , n. 10037).

3.5. Per il soddisfacimento di taleonere vanno rispettati i criteri di cui a Cass., 18/04/2014 n. 8995 ( ex pluribus , v. conf.

Cass.,26/11/2014, n. 25104) , secondo cui, p oiché l’art. 38, comma 6, de d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione",pur non richiedendo la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede , tuttavia, la prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), proprio avuto riguardo all’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso.

3.6. Infine, è da evidenziare che questa Corte, in relazione all'accertamento sintetico del reddito, con riferimento a spese per incrementi patrimoniali, ha avuto occasione di affermare che la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito (dichiarato) (cfr. Cass. , 20/03/2009 n. 6813 ; id. v. , ex multis , Cass., 23/07/2007, n. 16284; Cass., 01/09/2016, n. 17487; Cass., 19/10/2016, n. 21143; Cass., 20/01/2017 , n. 1510; Cass., 30/05/2018,n. 13602; Cass., 08/10/2020 , n. 21700 ).

3.7. Alla luce di tali principi è evidente che la CTR non è incorsa negli errores in iudicandodenunciati dal ricorrente, proprio in quanto, attraverso l’esame della documentazione prodotta dal contribuente,ha escluso l’idoneità degli elementi probatori da questi addotti a vincere la valenza presuntiva degli indici di capacità contributiva.

In buona sostanza, la strumentalità dell’autoveicolo è stata esclusa per l’inidoneitàdella prova fornita dal contribuente a dimostrare l’entità e la durata dei redditi nei termini sopra riferiti, né, d’altro canto, detta prova avrebbe potuto essere sostituita da una “previa valutazione” della posizione complessiva reddituale dell’intero nucleo familiare convivente (v. ricorso pag. 38). 4.Con il sesto si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto decisivo e controverso, riguardante la prova della giustificazione del reddito sintetico relativo alla casa di abitazione principale, imputandosi alla CTR di non aver desunto, dalla dichiarazione paterna, la maggiore capacità di spesa del Civitarese rapportata alla necessaria considerazione dei redditi enucleati dal nucleo familiare convivente.

Con il settimo mezzo, anch’esso articolato in relazione al n. 5 dell’art. 360, primo comma, 9 cod. proc. civ., lamenta l’omesso esame della capacità contributiva dell’intero nucleo familiare anche in relazione all’uso personale dell’autoda parte del Civitarese.

4.1. Entrambi i mezzi –evidentemente connessi per censure -sono inammissibili, atteso l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez.

Un., 18/04/2018, n. 9558; Cass., Sez.

Un., 31/12/2018, n. 33679) secondo cui il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo, con la conseguenza che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito può dar luogo ad un vizio rilevante ai sensi della norma in parola.

5. Anche i motivi dal l’ottavo all’undicesimo possono essere esaminati congiuntamente, aggredendosi con essi il capo della sentenza con il quale la CTR ha affermato che quanto (…) alla eccepita imputazione per l'intero, anziché per 1/5, delle spese sostenute nel 2006 per l'acquisto della piena proprietà di due immobili, per euro 122.000, va osservato che come sottolineato dall'Ufficio nell'atto d'appello, anche a voler ritenere fondata l’eccezione relativa alla non corretta imputazione delle spese, resta pur sempre tra il reddito dichiarato e quello accertato, lo scostamento che legittima la determinazione sintetica dello stesso ai sensi dell'articolo 38, comma quattro del d.P.R. n. 600/1973 .

In particolare, con l’ottavo motivo si denunciala violazione del giudicato interno (artt. 2909 cod. civ. e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.), formatosi per acquiescenza espressa dall' U fficio alla sentenza di primo grado con riferimento alla spesa per incrementi patrimoniali di euro 122.200,00,laddove il primo giudice rilevava come non fossero più in contestazione, per stessa ammissione dell' A mministrazione finanziaria, i 4/5 delle spese per incrementi patrimoniali .

Con il nono, si denuncial’omesso esame del fatto decisivo e controverso ( sub art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) per il giudizio, riguardante la mancata imputazione al 2006 del solo 1/5 anziché del 100% delle spese per l'acquisto dei due immobili in contestazione, per l'importo complessivo di euro 122.200,00.Con il decimo, sempre con riguardo all’imputazione degli incrementi patrimoniali effettuati nel 2006, denuncia la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma5, d.P.R. 600/73 nella versio legisapplicabile ratione temporis, di cui al d.l., n. 203/2005 –l- 248/2005 (art. 360 n. 3 c.p.c.»].

Con l’undicesimo, si censura la violazione delle stesse norme indicate nel decimo motivo di ricorso ma con riguardo a quella parte della sentenza impugnata che ha ritenuto corretta l’imputazione delle rate di leasing relative all’autoveicolo. al d.l. n. 78/2010, qu i applicabile ratione temporis, dalla modalità di imputazione(effettuata dall’Ufficio per l'intero, anziché per 1/5, delle spese sostenute nel 2006 per l'acquisto della piena proprietà di due immobili, per euro 122.000,00), è prevalsa nel casola circostanza che

6. «D) -Con riferimento alla infondatezza di ogni singola spesa per incremento patrimoniale»(v. ricorso pag. 58), la difesa del ricorrente denuncia:«12.

Giudicato interno.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art.329 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2909 c.c. e con l’art. 53 d.lgs. 54671992 (360, n. 4, c.p.c.)», in quanto, nonostante il primo giudice avesse annullato interamente l’avviso di accertamento e l’Ufficio non avesse proposto appello con riguardo alla contestazione del contribuente di essere intestatario di un mutuo stipulato in data 30/12/2002 con la [OSCURATO:PERSONA], alcuna decisione sul punto ha emesso la CTR, con conseguente formazione di giudicato interno.

«13.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc.

Vizio di omessa pronuncia(art. 360 n. 4)», per aver la CTR confermato l’avviso di accertamento senza alcun riferimento al rilievo dell’intestazione del contribuente del mutuo del 30/12/2002 con la [OSCURATO:PERSONA].

«14.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: reddito presunto dalla spesa sostenuta dal contribuente nell’anno 2006 in relazione alle rate di finanziamento per l’acquista dell’autovettura contestata (art. 360 n. 5 cpc)», fatto che, se esaminato, avrebbe portato a ritenere l’infondatezza dell’accertamento fiscale.

«15.

Omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: reddito presunto dalla spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisto della quota di 1/5 (gli altri 4/5 sono stati acquistati dai genitori) dell’appartamento adibito ad abitazione principale propria e dei genitori (art. 360, n. 5 cpc)»fatto che, se esaminato, avrebbe portato a ritenere superata la presunzione del maggior reddito.

«16.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, in combinato disposto col comma 4, d.P.R. 600/1973, applicabile ratione temporis(art. 360, n. 3 , cpc) » là dove, con riferimento all’acquisto dell’immobile sito in Fombio, la CTR, nel valutare l’effettività della capacità contributiva del contribuente, non ha tenuto conto della capacità reddituale dell’intero nucleo familiare, costituito dal contribuente e dai suoi genitori.

«17.Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 112 cpc. (art. 360 n. 4)»per essere, la sentenzaimpugnata, priva di qualsivoglia motivazione in relazione al recupero dellequote di partecipazione in società per euro 5.000,00 serie 1T rg ufficio di Lodi 02/10/2008, la cui prova documentale era stata data dal contribuente per superare la presunzione di maggior reddito.

«18.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione (art. 360, n. 3 c.p.c.)»nella parte in cui la CTR ha escluso la valenza probatoria delle dichiarazioni rilasciate dal padre del contribuente sull’inesistenza della provvista di denaro, per l’anno 2006, per l’acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. effettuato nel 2008.

«19.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2909 c.c. e con l’art. 53 d.lgs. 54671992 Violazione del giudicato interno (360, n. 4, c.p.c.)», avendo il giudice di secondo grado violato il giudicato interno formatosi, per acquiescenza espressa dell’Ufficio alla sentenza di primo grado, circa le spese effettuate per incrementi patrimoniali (conferimenti nella [OSCURATO:SOCIETA].) e di cui al prospetto determinazione del reddito allegato dall’Ufficio sub n. 5 dell’appello.

«20.

Omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: esercizio dell’autotutela da parte dell’Ufficio, con riferimento al recupero dei conferimenti nella [OSCURATO:SOCIETA]. (art. 360, n. 5 cpc)», che, se considerato avrebbe portato a ritenere l’infondatezza parziale dell’accertamento, come da difese dello stesso dell’Ufficio emergenti dall’allegato sub5 dell’atto di appello.«21.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc in combinato disposto con l’art. 276 c.p.c. (art. 360 n. 4)» dovendo il giudice di merito entrare nel merito delle singole riprese e non limitarsi ad confermare la legittimità dell’atto fiscale.

«22.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, in combinato disposto con l’art. 276 c.p.c., comma 2, e con l’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3, c.p.c.)»per aver, la CTR, rapportato la indagine sulla legittimità de ricorso al metodo sintetico di accertamento della pretesa iniziale vantata con l’atto impositivo impugnato, anziché in relazione al reddito, quale accertato giudizialmente.

7. I motivi di ricorso dodicesimo , sedicesimo , diciottesimo , diciannovesimo e ventiduesimo sono inammissibili per le seguenti ragioni.

7.1. E’ principio pacifico che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa,in quanto tale ricognizione è esterna al tipico vizio di sussunzione di cui allo specifico parametro di censura inerendo, in realtà, ad una valutazione del giudice di merito sottratta al sindacato di legittimità.

Ed invero, la ricognizione erronea, censurabile con il vizio di violazione di legge, riguarda un’erronea sussunzione della fattispecie concreta alla fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’errore ricognitivo può altresì determinare la falsa applicazione della legge, laddove, pur se nel provvedimento impugnato è esattamente individuata la norma da applicare, ne è poi derivata una qualificazione giuridica impropria (perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla) oppure una decisione che ne contraddice la corretta interpretazione ( Cass., 13/10/2017 , n. 24155 ; Cass., 30/04/2018, n. 10320 ; Cass., 25/09/2019 , n. 23851 ; Cass., 14/01/2019,n. 640; Cass., 05/02/2019, n. 3340 ).

7.2. Nella specie, la sentenza impugnata ha escluso l’idoneità degli elementi addotti dal contribuente a superare la presunzione legale di una maggiore capacità contributiva e ciò ha fatto, con riguardo agli incrementi patrimoniali, sulla base della valutazione non solo degli indici di capacità contributivastabiliti dai decreti ministeriali ma anche delle contestazionimosse dal contribuente per i singoli rilievi, ritenendo che non avesseofferto la prova documentale contraria a vincere tale presunzione (v.,supra, §§ 3 - 3.7 ) .

L’indagine fattuale del giudice a quo , quindi, non si è affatto arrestata alla astratta affermazione della legittimità dell’accertamento, ma è entratanella verifica degli elementi portati a discolpa dal contribuente, verifica che, riguardando il tipico giudizio di merito, risulta incensurabile in questa sede.

7.3. Ed invero, ribadendo i principi di diritto sopra esposti (v., supra, § 3- 3.7), i n caso di accertamento sintetico , il contribuente ha l’onere di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che ilreddito accertatoè costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fontea titolo di imposta, utilizzati per coprire le spese contestate.

Ciò vale anche per i redditi provenienti dal nucleo familiare ove laprova contraria ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suonucleo familiare .

In tale prospettiva, anche ledichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - come quelle che nel caso in esame ha reso il genitore del contribuente circa la mancanza di provvista di [OSCURATO:PERSONA],nell’anno 2006, per l’acquisto di partecipazione societaria nell’anno 2008nonché sulla percentuale acquisto delle quote per l’immobile di Fombio - possono essere prodotte in giudizio, ma solo a condizione che siano supportate daidonea documentazione (cfr., Cass., 2/03/2021 , n. 5589) .

7.4. La mancanza di prova idonea, accertata dalla CTR, sull’entità e la durata delle disponibilità finanziarie del contribuente, spiega, altresì, l’infondatezza della questione del giudicato interno sollevata con il dodicesimo e con il diciannovesimo motivo di ricorso (sull’intestazione intestatario di un mutuo stipulato in data 30/12/2002 con la [OSCURATO:PERSONA] e sui conferimenti in [OSCURATO:SOCIETA].), avendo la CTR ritenuto che lo scostamento tra il dichiarato e l’accertato (¼) legittimasse l’accertamento sintetico(v. §§ 7.1 – 7.3.) .

8. I motivi tredicesimo , diciasettesimo e ventunesimo – che si esaminano congiuntamente riguardando entrambi la violazione dell’art.112 cod. proc. civ.- sono inammissibili, ex art. 360 bis - 1, cod. proc. civ., costituendo orientamento pacifico di questa Corte che«il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod.proc.civ., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il "petitum" (nella specie l'annullamento dell'avviso di accertamento) e la "causa petendi" (nella specie il difetto di motivazione) e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (Cass. 4 febbraio 2016, n. 2209)» (Cass.,11/05/2018, n. 11498).

Nella specie, non v’è dubbio che la sentenza impugnata risponda in pieno althema decidendum, riguardante la legittimità dell’avviso di accertamento emanato con metodi sintetico, in base alla disciplina previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 78 del 2010.

9. I motivi quattordicesimo, quindicesimo e ventesimo sono inammissibiliper le stesse motivazioni espresse al paragrafo

4.1.10. In conclusione,il ricorso deve essere integralmente rigettato.

11. Per il principio della soccombenza le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi euro 5.600,00oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da’ atto della sussistenza dei presuppost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o, giusta procura in atti,dall’avv.to Francesco d’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliatoin Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 43. Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. Controricorrente avverso la sentenza n. 1885/14 della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, depositata il 10/04/2014; Oggetto: accertamento sintetico . art. 38 d.p.r. n. 600/73 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , ha impugnato, con ventidue motivi di ricorso, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, di cui in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 85/01/12, è stato confermato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente, [OSCURATO:PERSONA] , per l’anno 2006. La controversia prende origine dall’impugnazione di avviso di accertamento ( ann ualità 2006 ), con i l qual e era stato accertato, con metodo sintetico, a carico di [OSCURATO:PERSONA], un maggior reddito rispetto a quell o dichiarat o , s ulla base della proprietà e del possesso di beni indici, quali immobili, autovetture e quote di partecipazione societarie. 2. In particolare, il Giudice di appelloaccoglieva l’appello dell’Ufficio sulla base delle seguenti considerazioni: a) mancanza di prova, da parte de contribuente, circa la strumentalità dell’autovettura per l’esercizio dell’attività lavorativa e corretta imputazione delle rate di leasing sulla base della documentazione prodotta dal contribuente; b) irrilevanza probatoria della dichiarazione del padre e del contribuente che alle spese sostenute per l'abitazione principale e virgola quindi corretta distribuzionedelle spese effettuate nella misura di 1/3 per ciascuno dei componenti il nucleo familiare secondo lo stato di famiglia; c) insufficienza probatoria della dichiarazione paterna circa la provenienza delle somme versate per il corrispettivo per l'acquisto delle quote di 1/5 dell'immobile sito in Fombio;d)rilevanza probatoria della lettera dei signori Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA] per il mancato pagamento da parte del contribuente delle quote di partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA] acquistata nel 2008; c)quanto ai conferimenti effettuati dalla parte contribuente nella società [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla eccepita imputazione per intero , anziché per 1/5, delle spese sostenute nel 2006 , per l'acquisto della p i ena proprietà di due immobili per euro 122.000,00, vale laprevalenza dello scostamento del reddito dichiarato e quello accertato. La CTR ha,altresì, ritenut o infondate le question i in diritto proposte dal contribuente circa l'illegittimità costituzionale dell'accertamento effettuato con il cosiddetto “ redditometro ” e circa la mancata instaurazione del preventivo contraddittorio. 3. L’Agenzia delle entrate ha resistito con contror icorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La connessione tra alcune censure dei ventidue motivi di ricorso, consente la trattazione congiunta di essi nei termini di seguito esposti. 2. Senz'altro connessi sono i primi due motivi di ricorso riguardando entrambi l’asserita erronea applicazione del principio dell’obbligo del contraddittorio preventivo.Ed invero, c on il primo, si denuncia la violazione falsa applicazione dell'articolo 38, comma 7 , del d.P.R. 29 settembre 1973 n . 600 , come modificato dal d.l. 31 maggio 2010 n.78, in combinato disp osto con la legge 27 luglio 2000 n.212, nonché dagli articoli 24 , 97 , 53 , 111 e 113 della C ostituzione , là dove la CTR ha ritenuto soddisfatto l’obbligo del preventivo contradditorio con il mero invio, al contribuente, di un questionario nel quale indicare la disponibilità, nell’anno in contestazione, dei beni e servizi senza considerare che è principio immanente nell’ordinamento interno ed in quello sovranazionale quello dell’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di determinare la pretesa fiscale solo a seguito di espletamento del contraddittorio endoprocedimentale, con confronto “vis a vis” nel quale il contribuente possa dare piena voce al proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito. Con il secondo- proposto in subordine - si pone la questione della legittimità costituzionale dell'articolo 22 del d.l. n. 78 del 2010 , in relazione ai predetti parametri costituzionali, che, trattandosi di norma procedimentale favorevole al contribuente, deve trovare direttamente applicazione per gli accertamenti “emanandi”. 2.1. Sia il primo che il secondo motivo, dedotto in subordine, devono essere rigettati. 2.2. Ed invero, le censure della difesa del ricorrente sono facilmente superabili alla luce dei principi pacifici affermati da questa Corte secondo cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria, sia per i tributi armonizzati che per quelli non armonizzati, è, si, gravata dall’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, ma sempre che tale obbligo risulti specificamente sancito (cfr. Cass., n. 701 del15/01/2019,n. 701; seguita da Cass., 11/09/2019 , n. 22644 , ; v. altresì, Sez. U. 09/12/2015,n. 24823; cfr. Cass., 27/07/2018 , n. 20036 ). P er quanto riguarda,in particolare , l’accertamento sintetico di cui all’articolo 38, comma 7, del d.p.r. n. 600 del 1973, tale prescrizione è stata introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010 n. 122, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (cfr. Cass., 31/05/2016, n. 11283; Cass., 6/10/2014 n.21041,). 2.3. La fattispecie in esame riguarda un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2006, sicché va applicata la disciplina del l’art.38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nel testo vigente ratione temporis,e cioè tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010,convertito in legge n. 122 del 2010, in base alla quale alcun obbligo di preventivo contraddittorio è stato violato. 2.4. La sollevata questione (subordinata) di illegittimità costituzionale della normativa sopravvenuta, laddove non applicabile agli accertamenti precedenti alla sua entrata in vigore, è anch’essa superata dalla giurisprudenza sezionale che ha da tempo ha chiarito che: E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 4 e ss., del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010, nella parte in cui consente l'accertamento con metodo sintetico mediante il cd. redditometro, con riferimento sia all'art. 23 Cost., poiché i relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertativa e probatoria, sia agli artt. 24 e 53 Cost., in quanto il contribuente può dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito accertato è insussistente ovvero costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta ( v. Sez.5 , Sentenza n. 10037 24/04/2018 , Rv. 648058 - 01 ) . 3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso - intimamente connessi censurandosi con essi, sotto diversi profili,l’esclusione, quale bene strumentale, dell’autovettura Mercedes classe A, targata [OSCURATO:TARGA]- sono inammissibili per le motivazioni di seguito esposte . 3.1. Con il terzomotivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto decisivo e controverso, riguardante la prova della strumentalità della autovettura, per essere fatto non specificamente contestato; con il quarto, denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod.proc. civ., l’erronea applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 per non aver escluso, la CTR, dall’accertamento sintetico un bene strumentale all’esercizio dell’attività lavorativa; con il quinto , si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., l’erronea applicazione dell’art. 38, commi 4 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 là dove la CTR, nel valutare l’effettività della capacità contributiva del contribuente, con riferimento all’autovettura, non ha tenuto conto della posizione complessiva reddituale dell’intero nucleo familiare, costituito dal contribuente e dai suoi genitori. 3.2. Con riguardo al terzo motivo, va rammentato che l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012 n. 83 del conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, con la conseguenza che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La censura è, dunque, inammissibile in quanto il fatto dedotto come omesso è stato invece esaminato dalla CTR ( per quanto concerne l’autoveicolo, interessato sostiene che trattasi di bene strumentale all’esercizio dell’attività, ma non ha dedotto alcun elemento a sostegno di quanto affermato ) e d in quanto le censure proposte riguardano argomentazioni volte a rimettere in discussione la valutazioneoperata dai secondi giudici in punto di accertamento della strumentalità del bene. 3.3. Anche il quarto e quinto motivo sono inammissibili in quanto non offrono argomenti per superare il consolidato indirizzo di questa Corte in tema di regime probatorio che governa l’accertamento sintetico, tenuto conto della normativa vigente ratione temporum. 3.4. Ed invero, è principio assolutamente pacifico che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione (quale quella in esame) effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacchécodesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori - indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (v. Cass., 19/04/2013 n. 9539; id.10/08/2016 n. 16192; Cass., 24/04/2018 , n. 10037). 3.5. Per il soddisfacimento di taleonere vanno rispettati i criteri di cui a Cass., 18/04/2014 n. 8995 ( ex pluribus , v. conf. Cass.,26/11/2014, n. 25104) , secondo cui, p oiché l’art. 38, comma 6, de d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione",pur non richiedendo la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede , tuttavia, la prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), proprio avuto riguardo all’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso. 3.6. Infine, è da evidenziare che questa Corte, in relazione all'accertamento sintetico del reddito, con riferimento a spese per incrementi patrimoniali, ha avuto occasione di affermare che la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito (dichiarato) (cfr. Cass. , 20/03/2009 n. 6813 ; id. v. , ex multis , Cass., 23/07/2007, n. 16284; Cass., 01/09/2016, n. 17487; Cass., 19/10/2016, n. 21143; Cass., 20/01/2017 , n. 1510; Cass., 30/05/2018,n. 13602; Cass., 08/10/2020 , n. 21700 ). 3.7. Alla luce di tali principi è evidente che la CTR non è incorsa negli errores in iudicandodenunciati dal ricorrente, proprio in quanto, attraverso l’esame della documentazione prodotta dal contribuente,ha escluso l’idoneità degli elementi probatori da questi addotti a vincere la valenza presuntiva degli indici di capacità contributiva. In buona sostanza, la strumentalità dell’autoveicolo è stata esclusa per l’inidoneitàdella prova fornita dal contribuente a dimostrare l’entità e la durata dei redditi nei termini sopra riferiti, né, d’altro canto, detta prova avrebbe potuto essere sostituita da una “previa valutazione” della posizione complessiva reddituale dell’intero nucleo familiare convivente (v. ricorso pag. 38). 4.Con il sesto si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto decisivo e controverso, riguardante la prova della giustificazione del reddito sintetico relativo alla casa di abitazione principale, imputandosi alla CTR di non aver desunto, dalla dichiarazione paterna, la maggiore capacità di spesa del Civitarese rapportata alla necessaria considerazione dei redditi enucleati dal nucleo familiare convivente. Con il settimo mezzo, anch’esso articolato in relazione al n. 5 dell’art. 360, primo comma, 9 cod. proc. civ., lamenta l’omesso esame della capacità contributiva dell’intero nucleo familiare anche in relazione all’uso personale dell’autoda parte del Civitarese. 4.1. Entrambi i mezzi –evidentemente connessi per censure -sono inammissibili, atteso l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18/04/2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33679) secondo cui il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo, con la conseguenza che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito può dar luogo ad un vizio rilevante ai sensi della norma in parola. 5. Anche i motivi dal l’ottavo all’undicesimo possono essere esaminati congiuntamente, aggredendosi con essi il capo della sentenza con il quale la CTR ha affermato che quanto (…) alla eccepita imputazione per l'intero, anziché per 1/5, delle spese sostenute nel 2006 per l'acquisto della piena proprietà di due immobili, per euro 122.000, va osservato che come sottolineato dall'Ufficio nell'atto d'appello, anche a voler ritenere fondata l’eccezione relativa alla non corretta imputazione delle spese, resta pur sempre tra il reddito dichiarato e quello accertato, lo scostamento che legittima la determinazione sintetica dello stesso ai sensi dell'articolo 38, comma quattro del d.P.R. n. 600/1973 . In particolare, con l’ottavo motivo si denunciala violazione del giudicato interno (artt. 2909 cod. civ. e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.), formatosi per acquiescenza espressa dall' U fficio alla sentenza di primo grado con riferimento alla spesa per incrementi patrimoniali di euro 122.200,00,laddove il primo giudice rilevava come non fossero più in contestazione, per stessa ammissione dell' A mministrazione finanziaria, i 4/5 delle spese per incrementi patrimoniali . Con il nono, si denuncial’omesso esame del fatto decisivo e controverso ( sub art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) per il giudizio, riguardante la mancata imputazione al 2006 del solo 1/5 anziché del 100% delle spese per l'acquisto dei due immobili in contestazione, per l'importo complessivo di euro 122.200,00.Con il decimo, sempre con riguardo all’imputazione degli incrementi patrimoniali effettuati nel 2006, denuncia la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma5, d.P.R. 600/73 nella versio legisapplicabile ratione temporis, di cui al d.l., n. 203/2005 –l- 248/2005 (art. 360 n. 3 c.p.c.»]. Con l’undicesimo, si censura la violazione delle stesse norme indicate nel decimo motivo di ricorso ma con riguardo a quella parte della sentenza impugnata che ha ritenuto corretta l’imputazione delle rate di leasing relative all’autoveicolo. al d.l. n. 78/2010, qu i applicabile ratione temporis, dalla modalità di imputazione(effettuata dall’Ufficio per l'intero, anziché per 1/5, delle spese sostenute nel 2006 per l'acquisto della piena proprietà di due immobili, per euro 122.000,00), è prevalsa nel casola circostanza che 6. «D) -Con riferimento alla infondatezza di ogni singola spesa per incremento patrimoniale»(v. ricorso pag. 58), la difesa del ricorrente denuncia:«12. Giudicato interno. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.329 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2909 c.c. e con l’art. 53 d.lgs. 54671992 (360, n. 4, c.p.c.)», in quanto, nonostante il primo giudice avesse annullato interamente l’avviso di accertamento e l’Ufficio non avesse proposto appello con riguardo alla contestazione del contribuente di essere intestatario di un mutuo stipulato in data 30/12/2002 con la [OSCURATO:PERSONA], alcuna decisione sul punto ha emesso la CTR, con conseguente formazione di giudicato interno. «13. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc. Vizio di omessa pronuncia(art. 360 n. 4)», per aver la CTR confermato l’avviso di accertamento senza alcun riferimento al rilievo dell’intestazione del contribuente del mutuo del 30/12/2002 con la [OSCURATO:PERSONA]. «14.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: reddito presunto dalla spesa sostenuta dal contribuente nell’anno 2006 in relazione alle rate di finanziamento per l’acquista dell’autovettura contestata (art. 360 n. 5 cpc)», fatto che, se esaminato, avrebbe portato a ritenere l’infondatezza dell’accertamento fiscale. «15. Omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: reddito presunto dalla spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisto della quota di 1/5 (gli altri 4/5 sono stati acquistati dai genitori) dell’appartamento adibito ad abitazione principale propria e dei genitori (art. 360, n. 5 cpc)»fatto che, se esaminato, avrebbe portato a ritenere superata la presunzione del maggior reddito. «16. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, in combinato disposto col comma 4, d.P.R. 600/1973, applicabile ratione temporis(art. 360, n. 3 , cpc) » là dove, con riferimento all’acquisto dell’immobile sito in Fombio, la CTR, nel valutare l’effettività della capacità contributiva del contribuente, non ha tenuto conto della capacità reddituale dell’intero nucleo familiare, costituito dal contribuente e dai suoi genitori. «17.Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 112 cpc. (art. 360 n. 4)»per essere, la sentenzaimpugnata, priva di qualsivoglia motivazione in relazione al recupero dellequote di partecipazione in società per euro 5.000,00 serie 1T rg ufficio di Lodi 02/10/2008, la cui prova documentale era stata data dal contribuente per superare la presunzione di maggior reddito. «18. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione (art. 360, n. 3 c.p.c.)»nella parte in cui la CTR ha escluso la valenza probatoria delle dichiarazioni rilasciate dal padre del contribuente sull’inesistenza della provvista di denaro, per l’anno 2006, per l’acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. effettuato nel 2008. «19. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2909 c.c. e con l’art. 53 d.lgs. 54671992 Violazione del giudicato interno (360, n. 4, c.p.c.)», avendo il giudice di secondo grado violato il giudicato interno formatosi, per acquiescenza espressa dell’Ufficio alla sentenza di primo grado, circa le spese effettuate per incrementi patrimoniali (conferimenti nella [OSCURATO:SOCIETA].) e di cui al prospetto determinazione del reddito allegato dall’Ufficio sub n. 5 dell’appello. «20. Omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: esercizio dell’autotutela da parte dell’Ufficio, con riferimento al recupero dei conferimenti nella [OSCURATO:SOCIETA]. (art. 360, n. 5 cpc)», che, se considerato avrebbe portato a ritenere l’infondatezza parziale dell’accertamento, come da difese dello stesso dell’Ufficio emergenti dall’allegato sub5 dell’atto di appello.«21. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc in combinato disposto con l’art. 276 c.p.c. (art. 360 n. 4)» dovendo il giudice di merito entrare nel merito delle singole riprese e non limitarsi ad confermare la legittimità dell’atto fiscale. «22. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, in combinato disposto con l’art. 276 c.p.c., comma 2, e con l’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3, c.p.c.)»per aver, la CTR, rapportato la indagine sulla legittimità de ricorso al metodo sintetico di accertamento della pretesa iniziale vantata con l’atto impositivo impugnato, anziché in relazione al reddito, quale accertato giudizialmente. 7. I motivi di ricorso dodicesimo , sedicesimo , diciottesimo , diciannovesimo e ventiduesimo sono inammissibili per le seguenti ragioni. 7.1. E’ principio pacifico che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa,in quanto tale ricognizione è esterna al tipico vizio di sussunzione di cui allo specifico parametro di censura inerendo, in realtà, ad una valutazione del giudice di merito sottratta al sindacato di legittimità. Ed invero, la ricognizione erronea, censurabile con il vizio di violazione di legge, riguarda un’erronea sussunzione della fattispecie concreta alla fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’errore ricognitivo può altresì determinare la falsa applicazione della legge, laddove, pur se nel provvedimento impugnato è esattamente individuata la norma da applicare, ne è poi derivata una qualificazione giuridica impropria (perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla) oppure una decisione che ne contraddice la corretta interpretazione ( Cass., 13/10/2017 , n. 24155 ; Cass., 30/04/2018, n. 10320 ; Cass., 25/09/2019 , n. 23851 ; Cass., 14/01/2019,n. 640; Cass., 05/02/2019, n. 3340 ). 7.2. Nella specie, la sentenza impugnata ha escluso l’idoneità degli elementi addotti dal contribuente a superare la presunzione legale di una maggiore capacità contributiva e ciò ha fatto, con riguardo agli incrementi patrimoniali, sulla base della valutazione non solo degli indici di capacità contributivastabiliti dai decreti ministeriali ma anche delle contestazionimosse dal contribuente per i singoli rilievi, ritenendo che non avesseofferto la prova documentale contraria a vincere tale presunzione (v.,supra, §§ 3 - 3.7 ) . L’indagine fattuale del giudice a quo , quindi, non si è affatto arrestata alla astratta affermazione della legittimità dell’accertamento, ma è entratanella verifica degli elementi portati a discolpa dal contribuente, verifica che, riguardando il tipico giudizio di merito, risulta incensurabile in questa sede. 7.3. Ed invero, ribadendo i principi di diritto sopra esposti (v., supra, § 3- 3.7), i n caso di accertamento sintetico , il contribuente ha l’onere di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che ilreddito accertatoè costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fontea titolo di imposta, utilizzati per coprire le spese contestate. Ciò vale anche per i redditi provenienti dal nucleo familiare ove laprova contraria ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suonucleo familiare . In tale prospettiva, anche ledichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - come quelle che nel caso in esame ha reso il genitore del contribuente circa la mancanza di provvista di [OSCURATO:PERSONA],nell’anno 2006, per l’acquisto di partecipazione societaria nell’anno 2008nonché sulla percentuale acquisto delle quote per l’immobile di Fombio - possono essere prodotte in giudizio, ma solo a condizione che siano supportate daidonea documentazione (cfr., Cass., 2/03/2021 , n. 5589) . 7.4. La mancanza di prova idonea, accertata dalla CTR, sull’entità e la durata delle disponibilità finanziarie del contribuente, spiega, altresì, l’infondatezza della questione del giudicato interno sollevata con il dodicesimo e con il diciannovesimo motivo di ricorso (sull’intestazione intestatario di un mutuo stipulato in data 30/12/2002 con la [OSCURATO:PERSONA] e sui conferimenti in [OSCURATO:SOCIETA].), avendo la CTR ritenuto che lo scostamento tra il dichiarato e l’accertato (¼) legittimasse l’accertamento sintetico(v. §§ 7.1 – 7.3.) . 8. I motivi tredicesimo , diciasettesimo e ventunesimo – che si esaminano congiuntamente riguardando entrambi la violazione dell’art.112 cod. proc. civ.- sono inammissibili, ex art. 360 bis - 1, cod. proc. civ., costituendo orientamento pacifico di questa Corte che«il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod.proc.civ., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il "petitum" (nella specie l'annullamento dell'avviso di accertamento) e la "causa petendi" (nella specie il difetto di motivazione) e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (Cass. 4 febbraio 2016, n. 2209)» (Cass.,11/05/2018, n. 11498). Nella specie, non v’è dubbio che la sentenza impugnata risponda in pieno althema decidendum, riguardante la legittimità dell’avviso di accertamento emanato con metodi sintetico, in base alla disciplina previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 78 del 2010. 9. I motivi quattordicesimo, quindicesimo e ventesimo sono inammissibiliper le stesse motivazioni espresse al paragrafo 4.1.10. In conclusione,il ricorso deve essere integralmente rigettato. 11. Per il principio della soccombenza le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi euro 5.600,00oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da’ atto della sussistenza dei presuppost
Sentenza Cassazione n. 36124/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris