CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 40302/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 23/03/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva degli arresti domiciliari per il delitto di cui agli artt. 110, 73, primo e quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in concorso con il convivente [OSCURATO:PERSONA] in data 3 marzo 2021. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Mundo, difensore della Bolmadir, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento e deducendo:- ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza in ordine alla connivenza non punibile; - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza delle esigenze cautelari e all'idoneità di ogni misura diversa da quella degli arresti domiciliari a farvi fronte. 2. Con dichiarazione pervenuta nella Cancelleria di questa Corte in data 15 settembre 2021, la Bolmadir ha rinunciato al ricorso, Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 28 settembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Con dichiarazione pervenuta in Cancelleria di questa Corte in data 15 settembre 2021, la Bolmadir ha, infatti, rinunciato al ricorso, in quanto, con sentenza del 21 luglio 2021, è stata assolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, con conseguente caducazione della misura cautelare in atto. Tale rinuncia impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990). 3. Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez, U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta e altro, Rv. 208166; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore Il P