CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13057/2018 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 43P62 G591E); rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato; domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. - controricorrentí e ricorrenti incidentali - A.C. 25.05.2022 N. R.G. 13057/2018 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2505/2017 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20 ottobre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal Consigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2015, [OSCURATO:PERSONA] convenne la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, dinanzi al Tribunale di Bologna, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per mancato recepimento della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini dell'Unione Europea e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle vittime di reati intenzionali violenti un indennizzo «equo» e «adeguato». Espose che, nel 1991, la figlia diciannovenne, [OSCURATO:PERSONA], era stata violentemente assassinata e che il suo fidanzato, [OSCURATO:PERSONA], condannato in sede penale per questo omicidio, non aveva adempiuto all'obbligo di risarcimento del danno, essendo sprovvisto di disponibilità economica. 2. Il tribunale di Bologna, con sentenza del 7 giugno 2016, accolse parzialmente la domanda, ritenendo, per un verso, che l'obbligo previsto dalla direttiva rimasta inattuata riguardasse non solo le situazioni c.d. transfrontaliere (ovverosia i reati commessi in danno di vittime non residenti nel territorio dello Stato in cui l'illecito si è verificato), ma anche le situazioni c.d. interne (determinate, cioè, dalla commissione del reato in danno di persone residenti nel territorio dello Stato), come quella verificatasi nella fattispecie; per altro verso, che, non vertendosi in ipotesi di direttiva self-executing, [OSCURATO:PERSONA] est A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13057/2018 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani l'attrice non potesse vantare il diritto all'indennizzo, spettandole, tuttavia, quello al risarcimento del danno per mancata tempestiva attuazione della fonte europea, da liquidarsi nella somma di Euro 100.000. 3. La Corte di appello di Bologna, adìta separatamente con due atti di impugnazione (uno dell'attrice, l'altro delle amministrazioni convenute), dopo averli riuniti, con sentenza del 23 otl:obre 2017 li ha rigettati entrambi, confermando la decisione del primo giudice e compensando le spese di entrambi i gradi. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - non era fondato il motivo di appello proposto dalle amministrazioni convenute secondo cui il diritto all'indennizzo previsto dalla direttiva sarebbe spettato alle sole vittime che subiscono il reato violento e intenzionale in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, atteso che la Corte di Giustizia, nella sentenza 11 ottabre 2016, in C- 601/14, aveva chiarito che l'art. 12, par. 2, della direttiva medesima deve essere interpretato nel senso che esso impone ad ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio; - non era ammissibile il motivo di appello delle ,amministrazioni convenute volto a dedurre l'inapplicabilità - ratione temporis - della disciplina comunitaria ai fatti di causa, verificatisi in epoca anteriore al 1° luglio 2005, termine per il recepimento della Direttiva, in quanto la deduzione era stata tardivamente formulata solo nel giudizio di appello; - condivisibile era il rilievo del giudice di primo grado per cui, stante il mancato adempimento dello Stato all'obbligo di attuare la direttiva e atteso il suo carattere non self-executing, non era possibile invocare l'indennizzo, mentre spettava il risarcimento del danno che, nel [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13057/2018 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani difetto di parametri normativi di riferimento, correttamente era stato equitativamente determinato nella somma liquidata. 4. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. 4.1. Con il primo motivo - prospettando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 c.c. e 2043 c.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui le ha riconosciuto solo un parziale ristoro - la ricorrente si duole che il danno sia stato liquidato in misura inferiore a quello effettivamente subìto, avuto riguardo alla componente morale e biologica e al grave inadempimento agli obblighi internazionali dello Stato. 4.2. Con il secondo motivo - prospettando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché difetto di motivazione - la ricorrente censura il capo della sentenza di appello che, pur in presenza di una pronuncia di merito a lei totalmente favorevole, ha nondimeno disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, senza motivare sulla sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificassero siffatta statuizione. 5. Le amministrazioni convenute resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale (anche questo sorretto da due motivi) condizionato alla delibazione della fondatezza del ricorso. 6. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Al fine di provvedere sulle istanze formulate e delibare i motivi di ricorso proposti, giova ricordare i principi, ormai consolidatisi, [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13057/2018 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani fissati da questa Corte con riguardo al tema della responsabilità dello Stato italiano, quale membro dell'Unione europea, per omesso, intempestivo e/o incompleto recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva 2004/80/CE, relativa ai diritti delle vittime di reati intenzionali violenti. Questi principi sono stati enunciati a seguito di un intenso dialogo con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale - dopo essersi pronunciata al riguardo con la sentenza 11 ottobre 2016, in C-601/14 (a conclusione della procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea in data 22 dicembre 2014, per omessa adozione di tutte le misure necessarie al fine di garantire l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul territorio dello Stato, ai sensi dell'art.12, par.2, della Direttiva 2004/80/CE), nonché cori l'ordinanza presidenziale 28 febbraio 2017 (a seguito di rinuncia al rinvio pregiudiziale operato dal tribunale di Roma, con ordinanza del 24 marzo 2015, sull'interpretazione dello stesso art.12, par.2, della Direttiva) - è stata affita, nuovamente in via pregiudiziale, direttamente da questa Corte, con ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2964, sui quesiti della configurabilità della responsabilità dello Stato membro anche nei confronti di soggetti non transfrontalieri, nonché della possibilità di reputare «equo» e «adeguato» l'indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti stabilito in misura fissa dal d.m. 31 agosto 2017, attuativo della legge 7 luglio 2016, n. 122; il giudizio di rinvio pregiudiziale è stato definito dalla Corte di Giustizia con sentenza 16 luglio 2020, in C-129/19. All'esito di questa pronuncia - e tenuto conto altresì dei criteri fondamentali già affermati dalla stessa Corte di Giustizia sul tema più generale della responsabilità degli Stati membri o delle istituzioni [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13057/2018 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani comunitarie verso singoli cittadini per violazione del diritto dell'Unione Europea (la quale, come è noto, postula l'integrazione delle tre fondamentali condizioni: che la norma giuridica oggetto della violazione sia preordinata a conferire diritti a singoli; che lo Stato membro o l'istituzione comunitaria abbiano compiuto una violazione manifesta e grave dei limiti posti al loro potere discrezionale; e che esista un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subìto dal singolo: tra le altre, sentenze 19 novembre 1991, Francovich e a., in C-6/90 e C-9/90; 5 marzo 1996, Brasserie du Pécheur e Factortame, in Cause riunite C-46/93 e C-48/93; 30 settembre 2003, Kóbler, in C- 224/01; 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, in C-268/15) - questa Corte ha, dunque, affermato (Cass., Sez. 3, 24/11/2020, n. 26757) - e già reiteratamente ribadito (Cass., Sez. 3, 29/09/2021, n. 26302; Cass. 11/05/2022, n. 149543) - i seguenti principi: a) occorre tenere distinte la pretesa azionata in giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno per l'inadempimento statuale all'obbligo di trasposizione tempestiva del diritto dell'Unione (derivante dall'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE), da quella avente ad oggetto il conseguimento, in base al diritto nazionale, dell'indennizzo previsto dall'art.11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge emanata a seguito della procedura di infrazione, poi definita con la sentenza della Corte di Giustizia 11 ottobre 2016), la cui applicabilità è stata retroattivamente estesa a tutti i reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005 (data di scadenza del termine per il recepimento della Direttiva) con legge 20 novembre 2017, n. 167. Si è, infatti, chiarito, al riguardo, che si tratta di domande aventi ad oggetto distinte causae petendi e distinti petita, in quanto la seconda riguarda una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13057/2018 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dalla partecipazione dello Stato all'Unione Europea (ed ha, pertanto, ad oggetto l'adempimento di una obbligazione ex lege, da assolversi nei confronti degli aventi diritto, individuati dalla stessa disciplina di fonte legale, che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito, il quale, nel sistema della responsabilità civile, sia di fonte contrattuale che aquiliana, si pone come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno, ossia delle conseguenze pregiudizievoli da esso scaturenti); la prima, invece, concerne il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di una Direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla Direttiva stessa (ed ha, pertanto, ad oggetto l'accertamento di una obbligazione risarcitoria nascente da una fattispecie di responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato; responsabilità che, in ragione della natura antigiuridica del comportamento omissivo dello Stato stesso anche sul piano dell'ordinamento interno, nonché della necessità di ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c.c., deve essere inquadrata nella figura della responsabilità contrattuale, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì da un illecito ex contractu, e cioè dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente); b) avuto riguardo ai dicta contenuti nelle sentenze della Corte di Giustizia 11 ottobre 2016, in C-601/14, e 16 luglio 2020, in C- 129/19, deve ritenersi che l'art.12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE imponga ad ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo che comprenda tutte le vittime di qualsiasi reato intenzionale violento commesso nel suo territorio, non assumendo rilievo né il dato oggettivo relativo alla natura o alla tipologia dei reati (sicché non può ritenersi adempiente lo Stato che attribuisca il diritto di indennizzo [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13057/2018 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani solo in relazione a talune specie di reati„ come ad es., quelli posti in essere nell'esercizio di attività di terrorismo, estorsione od usura, o nell'ambito di criminalità organizzata) né il dato soggettivo relativo alla residenza o meno delle vittime nello Stato in cui il reato viene commesso (sicché l'accesso all'indennizzo non può essere circoscritto ai soggetti che versano in una situazione transfrontaliera); c) la portata soggettivamente estensiva dell'art. 12, par. 2, (ovverosia la sua applicabilità anche in favore delle vittime residenti nello Stato membro in cui il reato è stato commesso) deve essere desunta da una interpretazione piana e diretta (senza altre mediazioni volte dissipare incertezze interpretative, non altrimenti palesate) della sola Direttiva 2004/80/CE, di per sé ritenuta, ab origine, fonte chiaramente orientata a conferire anche alle vittime non transfrontaliere la tutela indennitaria da essa contemplata; pertanto, non solo l'art.12, par.2, della Direttiva integra una norma preordinata a conferire un diritto anche alle persone stabilmente residenti nel territorio dello Stato membro, ma, inoltre, la mancata tempestiva trasposizione di essa nell'ordinamento interno costituisce una violazione grave e manifesta dell'ordinamento europeo, non sussistendo al riguardo un potere discrezionale del singolo Stato né un precedente "diritto vivente unionale" in contrasto con questa soluzione interpretativa; d) il diritto al risarcimento verso lo Stato non postula l'impossibilità ma solo l'obiettiva difficoltà di conseguire il risarcimento dal responsabile del reato: la disciplina recata dalla Direttiva trova infatti il proprio fondamento nella necessità di ovviare, attraverso il sistema indennitario da essa contemplato, alle oggettive «difficoltà» (e non all'impossibilità) che la vittima di reato intenzionale violento può incontrare nel conseguire il ristoro del [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13057/2018 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani danno patito, in conseguenza di fattori diversi attinenti alla persona del responsabile, allorché - come previsto dal Considerando 10 della Direttiva medesima - il reo sia privo di risorse economiche sufficienti per ottemperare alla condanna al risarcimento, oppure non sia stato individuato o non sia stato perseguito. La circostanza che, ai fini della concessione dell'indennizzo ex lege, l'art.12 della legge n. 122 del 2016 (come modificato dall'art.6 della legge n. 167 de 2017) richieda che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva verso l'autore del reato (salvo che questi sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato), al «Fine di ottenere l'ottemperanza alla condanna contenuta nella sentenza irrevocabile o disposta con provvisionale, non assume rilevanza ai fini dell'azionabilità del diverso diritto al risarcimento del danno per omessa, incompleta o tardiva trasposizione della Direttiva eurounitaria nell'ordinamento interno, stante la diversità di oggetto e di titolo tra le due domande. L'azione risarcitoria verso lo Stato, pertanto, non è subordinata alla preventiva escussione del responsabile del reato; e) quando viene proposta la domanda risarcitoria, il parametro per determinare il danno risarcibile è costituito anzitul:to dalla misura dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto ab origine come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata, in quanto è la relativa perdita che si manifesta come conseguenza dell'illecito contrattuale ascrivibile allo Stato. Tuttavia, il danneggiato può dimostrare l'esistenza di perdite supplementari patite per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla Direttiva: ciò in quanto il risarcimento, a differenza dell'indennizzo, deve determinarsi in base al criterio del "danno IPaolo Spaziani est. A.C. 25.05.2022 N. R.G. 13057/2018 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani effettivo", e cioè deve tener conto di tutti gli effetti pregiudizievoli (perdita subìta e mancato guadagno) che siano conseguenza dell'illecito (art.1223 c.c.) e, anche quando venga liquidato in via equitativa per non essere possibile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare (art.1226 c.c.), deve tendere al ristoro integrale dello stesso; f) d'altra parte, l'indennizzo, pur essendo la risultanza di un intervento conformativo rimesso alla d iscreziona I ità del legislatore che trova fondamento nell'esigenza di interesse generale di garantire un ristoro, altrimenti non conseguibile, alle vittime di crimini che investono l'integrità e la dignità della persona (e pur non postulando, in ragione di tale suo fondamento, l'integrale riparazione delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito), deve nondimeno essere «equo e adeguato» in relazione alle lesioni subìte dalle vittime (Art.12, par.2, Direttiva 2004/80/CE; nello stesso senso il Considerando 6 della Direttiva medesima). Avuto riguardo alle statuizioni contenute nella sentenza 16 luglio 2020 della Corte di Giustizia, i parametri di «equità» e «adeguatezza», al rispetto dei quali deve essere orientata la discrezionalità del legislatore interno nella determinazione dell'indennizzo, se, per un verso, non pongono la necessità che esso garantisca, al pari del risarcimento, il completo ristoro del danno morale e materiale subìto dalla vittima, per altro verso escludono che possa essere puramente simbolico o insufficiente, in relazione al reato e alle sue conseguenze, dovendo comunque compensare, in misura appropriata, le sofferenze a cui le vittime sono state esposte. Si è ulteriormente precisato, al riguardo, che il criterio dell' «equità» richiede che, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, si consideri anzitutto, in termini generali, la gravità intrinseca del reato, ponendo le vittime, in ragione [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N R.G. 13057/2018 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani della loro uguale dignità, in una situazione di tendenziale parità di trattamento; mentre il criterio dell' «adeguatezza» impone di individuare parametri di personalizzazione che consentano di quantificare l'importo definitivo dell'indennizzo (eventualmente all'interno di un massimale predefinito), tenendo conto delle circostanze, soggettive ed oggettive, del concreto accadimento criminoso violento. Dunque, sebbene risarcimento e indennizzo si differenzino concettualmente e giuridicamente, quali distinti oggetti di due diversi diritti e distinti petita di due diverse domande (il primo da ancorare al danno effettivo, il secondo alla garanzia di un ristoro della dignità e integrità della vittima), tuttavia, nel loro concreto ammontare, tendono ad avvicinarsi, perché anche l'indennizzo, sebbene non debba necessariamente garantire un ristoro completo del danno, deve comunque rispondere ai criteri dell'equità e dell'adeguatezza; g) in ogni caso, dall'ammontare riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per omessa, incompleta o tardiva trasposizione dell'art. 12, par. 2, delle Direttiva 2004/80/CE deve essere detratta la somma eventualmente corrisposta quale indennizzo ai sensi della legge n. 122 del 2016 (e successive modifiche), in applicazione della regola generale della compensatio lucri cum damno; l'operatività di questa regola, nella fattispecie, trova fondamento nel rilievo che un unico soggetto, sulla base di titoli differenti, è tenuto sia al risarcimento del danno che alla corresponsione, in favore dello stesso danneggiato, di una provvidenza indennitaria, la quale, ove effettivamente erogata, va "diffalcata" dall'ammontare del risarcimento in quanto avente una «cospirante finalità compensativa» (Cass., Sez. U, 22/05/2018, nn.12564, 12565, 12566, 12567).[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13057/2018 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2. L'applicazione degli illustrati principi - cui il collegio intende senz'altro dare ulteriore continuità - alla fattispecie in esame, induce a rigettare, per manifesta infondatezza, il primo motivo del ricorso principale. Al riguardo va evidenziato che, in ragione della ricordata necessità di orientare la propria discrezionalità al rispetto dei criteri di «equità» ed «adeguatezza» previsti dalla Direttiva, e in al:tuazione della previsione contenuta nell'art.11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, il legislatore italiano, con decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 novembre 2019, ha provveduto ad elevare gli importi degli indennizzi già individuati con il precedente decreto ministeriale del 31 agosto 2017. Con specifico riguardo al reato di omicidio, l'importo dell'indennizzo è stato elevato da Euro 7.200 (art.1, comma 1, lett. a), del decreto 31 agosto 2017) ad Euro 50.000 (art.1, comma 1, lett. a), del decreto 22 novembre 2019), salva la specifica ipotesi in cui il delitto sia stato commesso dal coniuge o da persona legata da rapporto affettivo con la vittima: in questa ipotesi l'importo fisso è pari ad Euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima (art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 22 novembre 2019). Tanto evidenziato, il primo motivo del ricorso principale lamenta in modo aspecifico l'insufficienza della somma liquidata a titolo di risarcimento rispetto all'entità del pregiudizio asseritamente subìto, senza censurare debitamente la ratio decidendi della decisione di merito la quale, sul rilievo del carattere non autoesecutivo della direttiva - e, pertanto, sul presupposto dell'insussistenza di un diritto attuale all'indennizzo -, ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria e [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13057/2018 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani ha liquidato il danno in via equitativa, avuto riguardo al «difetto di elementi normativi di riferimento». La liquidazione del danno, sebbene avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del d.m. 23 novembre 2019, si è tradotta in un importo superiore a quello (di Euro 50.000) che il decreto ministeriale riconosce, a titolo di indennizzo, per il reato di omicidio. Poiché il valore parametrico del danno risarcibile va individuato nell'importo dell'indennizzo, la statuizione del giudice di merito (il quale ha liquidato una somma pari al doppio del predetto importo), oltreché conforme in iure ai canoni di corretto esercizio della valutazione equitativa, deve ritenersi rispettosa, altresì, dei richiamati parametri di equità ed adeguatezza, i quali, pur costituendo attributi della prestazione indennitaria, caratterizzano, di riflesso, anche quella risarcitoria, al netto delle perdite ulteriori causalmente collegabili alla mancata fruizione dei vantaggi pecuniari garantiti dalla Direttiva, che il danneggiato è onerato di allegare e dimostrare. Il motivo in esame va, pertanto, rigettato. 3. Anche il secondo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, nel disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, ha corredato tale statuizione di una duplice ratio decidendi„ facendo riferimento, per un verso, alla reciproca soccombenza delle parti e, per altro verso, alla «delicatezza della materia litigiosa», nonché al «difetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale». Entrambe la rationes decidendi sono corrette in iure, atteso, da un lato, che la domanda proposta dalla ricorrente era stata solo parzialmente accolta e che in sede di appello era stata rigettata sia la sua impugnazione che quella proposta dalle amministrazioni [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N, R.G. 13057/2018 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani convenute; e considerato, dall'altro lato, che l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto della lite può rientrare tra le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali (Cass. 11/03/2022, n. 7992). In definitiva, il ricorso principale deve essere rigettato. 4. Dalla reiezione del ricorso principale resta assorbito quello incidentale proposto dalle amministrazioni controricorrenti. Infatti, l'esame dei due motivi sui quali esso si articola - il primo diretto a dedurre la violazione dell'art.12, par.2, della Direttiva 2004/80/CE (sul tradizionale rilievo della asserita limitazione della tutela indennitaria prevista dalla fonte europea alle situazioni transfrontaliere); il secondo volto a denunciare l'error in procedendo (per violazione dell'art.345 c.p.c.) asseritamente commesso dalla Corte di merito per aver ritenuto inammissibile il motivo di appello fondato sulla non applicabilità ratione temporis della disciplina eurounitaria ai fatti di causa - risulta condizionato alla «non creduta ipotesi di delibazione di fondatezza dell'avverso ricorso» (così le conclusioni del ricorso incidentale condizionato: p.18). Il mancato avveramento di tale condizione comporta, dunque, l'assorbimento del ricorso incidentale. 5. Il rilievo che i principi giurisprudenziali di cui si è sopra dato conto, sono stati affermati e si sono consolidati all'esito di un dialogo tra questa Corte e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non ancora compiuto all'epoca in cui è stato proposto il presente ricorso, giustifica, anche nel grado di legittimità, la compensazione integrale, tra le parti, delle spese processuali. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.1),R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ultermore importo a R3010 Spaziani est. A.C. 25.05.2022 N. R.G. 13057/2018 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115