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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12138/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Assunta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Palermo ha rigettato la richiesta, presentata ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., nell'interesse di TARDINO Giovanni, di riparazione della detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di detenzione illegale di hashish per un quantitativo pari a un valore di euro duemila e la cessione a terzi non identificati (in Licata, in date imprecisate e anteriori al novembre 2017).

Il TARDINO era stato assolto già in primo grado per insussistenza del fatto.

La Corte ha rigettato l'istanza ritenendo un comportamento ostativo dell'interessato: costui, infatti, aveva ammesso, in sede di interrogatorio, di conoscere taluni coimputati, avendo altresì riferito che, in occasione del suo arresto, si era recato a Palermo per comprare la droga, poi rivelatasi non buona, corrispondente al quantitativo di sostanza indicato in imputazione per un controvalore di duemila euro, somma ottenuta in prestito proprio da uno dei coimputati.

2. La difesa del TARDINO ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al ravvisato comportamento ostativo: i giudici della riparazione non avrebbero tenuto conto delle risultanze dibattimentali, essendo emerso dallo stesso interrogatorio dei TARDINO che i fatti andavano letti sotto altra ottica e al di fuori di un giudizio di penale responsabilità.

Peraltro, la valorizzazione dell'interrogatorio in termini di elemento configurante un comportamento ostativo si porrebbe anche in contrasto con il successivo mantenimento della misura, poichè il TARDINO avrebbe dovuto essere scarcerato subito dopo la spiegazione dei fatti.

I giudici, inoltre, non avrebbero spiegato in cosa sarebbe consistito il comportamento ostativo.

Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta contestando la decisione in punto di condanna alle spese, la domanda non potendosi considerare priva di fondamento logico. 3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto Assunta [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. L'Avvocatura gemerale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria scritta, con la quale ha concluso in via pregiudiziale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine per il suo rigetto, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la prova di un comportamento ostativo del TARDINO, ricavandola dalle sue ammissioni, a mente delle quali, secondo quanto emerge dai riferimenti operati nell'ordinanza, era stata confermata la ragione della presenza dell'interessato nel luogo del suo avvenuto arresto, nel corso di una trattativa, cioè, avente a oggetto la droga indicata nella imputazione, condotta per la quale egli è stato assolto per insussistenza del fatto.

3. Il primo motivo è infondato.

In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante — e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito — non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, ribadendosi - con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni cc.dd. ambigue - che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi fini che ci occupano (sul punto, sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898).

Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).

Quindi, va ribadita l'autonomia tra i due giudizi (di cognizione e della riparazione): essi impegnano piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni differenti; diverso è l'oggetto dell'accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa sinergicamente collegata alla misura); diverse sono le regole di giudizio (applicandosi, per esempio, solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio).

Tuttavia, va sempre tenuto presente che tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti esclusi dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (sez. 4, n. 12228/2017, Quaresima, Rv. 270039), ma, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (sez. 4 n. 34438/2019, Messina, Rv. 276859).

Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può certamente consistere nella condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminosa altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abbia intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo (sez. 3 n. 39199 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 260397; sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274498).

4. Tale essendo la cornice in diritto nella quale condurre la presente disamina, si osserva innanzitutto che la Corte palermitana, contrariamente a quanto assume la difesa, ha specificamente indicato il comportamento dell'interessato, non escluso dalla sentenza assolutoria (e sostanzialmente confermato dallo stesso TARDINO nell'interrogatorio), valutato come ostativo al riconoscimento del diritto azionato, precisando che l'assoluzione dello stesso era discesa da una valutazione di insufficienza degli elementi raccolti e non dunque dalla smentita di quel fatto storico.

I giudici della riparazione hanno valorizzato in termini di comportamento ostativo sinergico alla adozione della misura proprio la condotta descritta dallo stesso interessato, l'essersi cioè rivolto a soggetti dediti allo spaccio per effettuare un acquisto a titolo personale, avendo peraltro ottenuto un prestito a tal fine proprio da uno dei coimputati.

Comportamento questo, ritenuto sinergico in ordine all'attivazione del potere cautelare, pur rivelatosi ingiusto, con un ragionamento che non è stato incrinato dall'articolazione delle doglianze difensive.

5. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La parte contesta la condanna alle spese, muovendo dall'assunto, smentito proprio dal ragionamento sopra svolto, che la domanda rigettata dalla Corte della riparazione non fosse priva di fondamento giuridico, laddove dalla motivazione dei giudici della riparazione emerge l'assunto esattamente contrario e la piena giustificazione del giudizio di soccombenza.

6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla per le spese al Ministero resistente.

Deciso il 15 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Assunta [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha rigettato la richiesta, presentata ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., nell'interesse di TARDINO Giovanni, di riparazione della detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di detenzione illegale di hashish per un quantitativo pari a un valore di euro duemila e la cessione a terzi non identificati (in Licata, in date imprecisate e anteriori al novembre 2017). Il TARDINO era stato assolto già in primo grado per insussistenza del fatto. La Corte ha rigettato l'istanza ritenendo un comportamento ostativo dell'interessato: costui, infatti, aveva ammesso, in sede di interrogatorio, di conoscere taluni coimputati, avendo altresì riferito che, in occasione del suo arresto, si era recato a Palermo per comprare la droga, poi rivelatasi non buona, corrispondente al quantitativo di sostanza indicato in imputazione per un controvalore di duemila euro, somma ottenuta in prestito proprio da uno dei coimputati. 2. La difesa del TARDINO ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento al ravvisato comportamento ostativo: i giudici della riparazione non avrebbero tenuto conto delle risultanze dibattimentali, essendo emerso dallo stesso interrogatorio dei TARDINO che i fatti andavano letti sotto altra ottica e al di fuori di un giudizio di penale responsabilità. Peraltro, la valorizzazione dell'interrogatorio in termini di elemento configurante un comportamento ostativo si porrebbe anche in contrasto con il successivo mantenimento della misura, poichè il TARDINO avrebbe dovuto essere scarcerato subito dopo la spiegazione dei fatti. I giudici, inoltre, non avrebbero spiegato in cosa sarebbe consistito il comportamento ostativo. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta contestando la decisione in punto di condanna alle spese, la domanda non potendosi considerare priva di fondamento logico. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Assunta [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura gemerale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria scritta, con la quale ha concluso in via pregiudiziale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine per il suo rigetto, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la prova di un comportamento ostativo del TARDINO, ricavandola dalle sue ammissioni, a mente delle quali, secondo quanto emerge dai riferimenti operati nell'ordinanza, era stata confermata la ragione della presenza dell'interessato nel luogo del suo avvenuto arresto, nel corso di una trattativa, cioè, avente a oggetto la droga indicata nella imputazione, condotta per la quale egli è stato assolto per insussistenza del fatto. 3. Il primo motivo è infondato. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante — e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito — non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, ribadendosi - con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazioni cc.dd. ambigue - che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi fini che ci occupano (sul punto, sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898). Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458). Quindi, va ribadita l'autonomia tra i due giudizi (di cognizione e della riparazione): essi impegnano piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni differenti; diverso è l'oggetto dell'accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa sinergicamente collegata alla misura); diverse sono le regole di giudizio (applicandosi, per esempio, solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio). Tuttavia, va sempre tenuto presente che tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti esclusi dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (sez. 4, n. 12228/2017, Quaresima, Rv. 270039), ma, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (sez. 4 n. 34438/2019, Messina, Rv. 276859). Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può certamente consistere nella condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminosa altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abbia intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo (sez. 3 n. 39199 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 260397; sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274498). 4. Tale essendo la cornice in diritto nella quale condurre la presente disamina, si osserva innanzitutto che la Corte palermitana, contrariamente a quanto assume la difesa, ha specificamente indicato il comportamento dell'interessato, non escluso dalla sentenza assolutoria (e sostanzialmente confermato dallo stesso TARDINO nell'interrogatorio), valutato come ostativo al riconoscimento del diritto azionato, precisando che l'assoluzione dello stesso era discesa da una valutazione di insufficienza degli elementi raccolti e non dunque dalla smentita di quel fatto storico. I giudici della riparazione hanno valorizzato in termini di comportamento ostativo sinergico alla adozione della misura proprio la condotta descritta dallo stesso interessato, l'essersi cioè rivolto a soggetti dediti allo spaccio per effettuare un acquisto a titolo personale, avendo peraltro ottenuto un prestito a tal fine proprio da uno dei coimputati. Comportamento questo, ritenuto sinergico in ordine all'attivazione del potere cautelare, pur rivelatosi ingiusto, con un ragionamento che non è stato incrinato dall'articolazione delle doglianze difensive. 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La parte contesta la condanna alle spese, muovendo dall'assunto, smentito proprio dal ragionamento sopra svolto, che la domanda rigettata dalla Corte della riparazione non fosse priva di fondamento giuridico, laddove dalla motivazione dei giudici della riparazione emerge l'assunto esattamente contrario e la piena giustificazione del giudizio di soccombenza. 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Deciso il 15 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA]
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