CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 23209/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte d'appello di Roma letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato quella emessa il 2 marzo 2020 dal Tribunale di Latina, che aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di evasione. Con un unico articolato motivo ne chiede l'annullamento per violazione degli artt. 156 e 171 cod. proc. pen., in particolare per difetto di notificazione del decreto di citazione a giudizio. Espone che l'imputato aveva eletto domicilio in Aprilia, via Valle di Scalve 37, ma il decreto di citazione a giudizio era stato notificato presso il difensore, non essendo stato rinvenuto il Caldaras presso l'abitazione perché in stato di detenzione per altra causa; all'udienza del 25 maggio 2018 la circostanza era stata rappresentata al giudice di primo grado, che, tuttavia, aveva rinviato l'udienza senza disporre la rinnovazione della notifica; l'eccezione di nullità è stata respinta dalla Corte di appello, che ha ritenuto regolare la notifica eseguita in data 1 marzo 2018 al domicilio dichiarato a mani della madre. Si sostiene che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. non può ritenersi valida, in quanto lo stato di detenzione dell'imputato, risalente al settembre 2017, imponeva la notifica nel luogo di detenzione ai sensi dell'art.156 cod. proc. pen. o ai sensi dell'art. 156, comma 4, cod. proc. pen., avendo il difensore comunicato lo stato di detenzione dell'imputato; né la nullità può ritenersi sanata dalla rinuncia a comparire dell'imputato all'udienza dell'8 febbraio 2019, trattandosi di nullità assoluta e insanabile ex art. 179 cod. proc. pen. atteso che la notificazione eseguita non ha consentito l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Si assume che la nullità non può ritenersi sanata dalla rinuncia a comparire, in quanto il ricorrente era sottoposto a diversi procedimenti penali e la disposta traduzione non era idonea a renderlo edotto del procedimento a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. E' indubbio che nei confronti dell'imputato detenuto la notifica debba essere effettuata a mani proprie in carcere, ma, ove si tratti di detenzione per altra causa, occorre che lo stato restrittivo sia conosciuto dal giudice che procede (sul punto Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869). Nel caso di specie l'imputato non risultava detenuto per questo procedimento, sicché il giudice non era tenuto a compiere alcuna ricerca sul suo status libertatis con conseguente regolarità della notifica effettuata presso il domicilio eletto sin dall'i dicembre 2016, come da verbale in atti, presso la sua residenza in Aprilia, via Valle di Sclave n. 37, ove fu eseguita in sua assenza a mani della madre convivente. In tal caso correttamente la notifica deve ritenersi regolare e insussistente la violazione del diritto di difesa, in quanto eseguita nei confronti di persone ed in luoghi in cui è ragionevole ritenere che l'imputato, benché detenuto, conservi rapporti e relazioni, sicché è conseguente ritenere che le persone che hanno ricevuto l'atto in ragione dei vincoli e dei rapporti fiduciari esistenti, glielo consegneranno (Sez. U, n.12778 del 27/02/2020 S., Rv. 278869).Ne deriva che, poiché lo stato di detenzione non risultava dagli atti, la notifica del decreto di citazione a giudizio era regolare ed il procedimento di primo grado regolarmente instaurato, essendo stata garantita la conoscenza dell'accusa contenuta nella citazione a giudizio. L'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio è stata, pertanto, correttamente respinta dalla Corte di appello, che ha ritenuto regolare la notifica della citazione a giudizio eseguita al domicilio dichiarato a mani della madre convivente dell'imputato, messo, pertanto, in condizione di difendersi in giudizio. Risulta, quindi, insussistente e smentito dalla Corte di appello nonché dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell'eccezione, il presupposto indicato nel ricorso ovvero che la notificazione fu eseguita presso il difensore di fiducia ex art. 161 cod. proc. pen. stante l'assenza dell'imputato dal domicilio perché nel frattempo detenuto per altra causa. Nessuna lesione del diritto di difesa dell'imputato detenuto per altra causa e assistito da un difensore di fiducia si è verificata, essendo stato garantito il diritto dell'imputato di partecipare al processo: risulta, infatti, dagli atti che alla prima udienza del 25 maggio 2018, appena informato dello stato di detenzione dell'imputato, il giudice ne dispose la traduzione per l'udienza dell'8 febbraio 2019, celebratasi in sua assenza per rinuncia a comparire; rinuncia confermata anche per le udienze successive per le quali era stata ugualmente disposta la traduzione al fine di assicurarne la partecipazione al processo. Risulta, altresì, che, permanendo lo stato detentivo per altra causa, la notificazione della citazione per il giudizio di appello è stata eseguita a mani dell'imputato il 20 gennaio 2023, disponendone contestualmente la traduzione per l'udienza di discussione, traduzione revocata il 24 febbraio 2023 per la natura cartolare del giudizio di appello. L'infondatezza della prospettazione difensiva determina il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.