CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38766/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza dek giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì che aveva rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che erano stati adeguatamente dimostrati i motivi di salute che impedivano al difensore di presenziare in udienza, alla luce dei certificati medici prodotti 1.2 II difensore lamenta inoltre l'erroneità della pronuncia del giudice nella parte in cui aveva osservato che il difensore non aveva indicato i motivi per cui non potesse essere sostituito, posto che tale onere era insussistente nel caso di impedimento per Vorie ed imprevedibili ragioni di salute. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, ai sensi dell'art. 586 cod.proc.pen., l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente