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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 30128/2023

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.6816/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. e anche rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma nel suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n.7, ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nel giudizio di merito rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], OGGETTO: contratto d’opera professionale R.G.6816/2023 C.C. 7-9-2023 avverso l’ordinanza del Tribunale di Frosinone R.G. 886/2020 depositata il 21-3-2023 R.G. rep. 661/2023 lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-9- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose il 20 - 3 - 2020 ricorso avanti il Tribunale di Frosinone, deducendo che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. gli aveva conferito, in Roma nel suo studio professionale, incarico di redigere e depositare atto di citazione avanti il Tribunale di Frosinone, al fine di sentire dichiarare la nullità della clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari in contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato per importo di Euro 980.000,00; dichiarò che la domanda era stata rigettata con sentenza n.69/2020 e chiese la condanna della convenuta al pagamento dei compensi maturati per l’attività professionale prestata pari a Euro 41.309,00.

Si costituì [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deducendo che il rapporto con l’avvocato si era costituito esclusivamente a seguito della stipula di contratto tra la società e [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva previs t o l’affidamento di incarico a [OSCURATO:SOCIETA]. per la redazione di perizia per la valutazione dell’esistenza di vizi nel contratto bancario e, a seguito della redazione della perizia, l’impegno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di rivolgersi a professionista scelto da [OSCURATO:SOCIETA]. per l’introduzione del giudizio di merito, applicando a vantaggio del cliente “onorari di particolarissimo favore”; dichiarò che in esecuzione di tale contratto si era rivolta all’avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva già pagato Euro 3.817,58 a seguito di invio di regolare parcella.

Chiese perciò in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa ai fini della manleva [OSCURATO:SOCIETA]., nel merito di rigettare la domanda in quanto al professionista erano state interamente pagate le spettanzee di condannare il professionistaal risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.; in via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta, chiese di dichiarare non dovute le somme richieste.

Il Tribunale autorizzò la chiamata in garanzia chiesta dalla società convenuta, per cui si costituì anche [OSCURATO:SOCIETA]. negando l’esistenza di qualsiasi obbligo di manleva a suo carico, in quanto a seguito del conferimento dell’incarico da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al professionista era insorto un rapporto solo tra tali soggetti; la terza chiamata propose domanda nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che lo stesso fosse condannato al pagamento di penale di Euro 15.000,00, in quanto lo stesso, con la pretesa avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva violato l’art. 3 lett. c) dell’accordo da lui concluso con [OSCURATO:SOCIETA]., secondo il quale l’avvocato non avrebbe potuto richiedere “dall’assistito, cui egli viene segnalato, somme maggiori e/o emolumenti diversi da quanto stabilito”, con la previsione all’art. 3 lett. m) di penale di Euro 15.000,00 per tale violazione.

Con ordinanza depositata il 21-3-2023 il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale ha rigettato la domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ha condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a pagare a questa società Euro 15.000,00; ha condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite a favore sia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia di SDL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ha altresì condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di Euro 5.000,00 ex art. 96 co. 3 cod. proc. civ..

Per quanto ancora interessa, l’ordinanza ha rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dalla società terza chiamata, in quanto l’art. 15 della convenzione sottoscritta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e SDL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che individuava quale foro competente esclusivo il Tribunale di Brescia trovava applicazione solo tra le parti che avevano concluso quel contratto, mentre il giudizio era stato introdotto ex art. 14 d.lgs. 150/2011 dall’avvocato nei confronti del cliente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che non aveva sottoscritto quell’accordo ; ha dichiarato che la competenza sulla domanda di garanzia rimaneva radicata avanti il giudice adito, in quanto la terza chiamat a non ne aveva eccepito l’incompetenza in base a tutti i criteri di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ..Ha rigettato l’eccezione sollevata dal ricorrente di inammissibilità della chiamata in causa del terzoe nel merito ha ritenuto dimostrato che le parti avevano concordato per iscritto l’ammontare del compenso spettante all’avvocato nella misura di Euro 3.817,00, che era già stato pagato.

Ha altresì dichiarato che l’avvocato, chiedendo il pagamento di maggiori importi, aveva violato l’art. 3 lett. c) del contratto concluso con SDL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e perciò era obbligato a corrispondere la penale di cui all’art. 3 lett. m). 2.Con atto denominato “istanza di regolamento di competenza” notificato il 27-3-2023 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso avverso l’ordinanza affidato a dieci motivi non limitati alle questioni di competenza.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, dichiarandosi ‘già [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione’ e non si è costituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in relazione alla quale il ricorrente non ha depositato la ricevuta di consegna della notificazione eseguita a mezzo pec, ma solo la ricevuta di accettazione della notificazione inviata all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL].

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e il Procuratore Generale in data 14 - 6 - 2023 ha depositato conclusioni scritte chie dendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative e nella sua memoria il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della costituzione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione con p.i./c.f. 032553470987e sede in Roma, in quanto la stessa non era parte in causa, essendo soggetto distinto da SDL [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione con p.i./c.f. 026506201229 esede in Mazzano. 3.1.Con il primo motivo “incompetenza territoriale del Tribunale di Frosinone per essere competente il Tribunale di Brescia” il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per avere ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Frosinone nonostante l’operatività del foro convenzionale.

Rileva che il contratto prodotto dalla società resistente al fine di giustificare la richiesta chiamata in causa conteneva all’art. 15 la clausola che individuava nel Tribunale di Brescia il foro deputato in via esclusiva alla risoluzione delle controversie relative all’esecuzione del contratto. 3.2.Con il secondo motivo “incompetenza funzionale del Tribunale di Frosinone a decidere in composizione collegiale le domande riconvenzionali di responsabilità professionale e di chiamata del terzo e di risarcimento danni nei confronti del ricorrente.

Eliminazione del grado di appello con violazione dell’art. 24 Cost.” il ricorrente sostiene che le domande riconvenzionali fossero improponibili, spettando alla competenza del Tribunale in composizione monocratica.3.3.Con il terzo motivo “incompetenza del Tribunale di Frosinone per essere competente il Tribunale di Civitavecchia in ragione del foro del consumatore.

Violazione di legge: art. 33comma 2 lett. u) del d.lgs. n. 206 del 2005” il ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale non abbia considerato che la società resistente aveva sede a Fiumicino e nella causa dell’avvocato contro il cliente per il pagamento dei compensi professionali prevale il foro del consumatore, con conseguente competenza del Tribunale di Civitavecchia, avendo la società resistente sede a Fiumicino. 3.4.Con il quarto motivo “nullità assoluta per incompetenza funzionale del Giudice monocratico di prime cure dinanzi al quale si è svolta l’intera attività di udienza.

Violazione di legge: art. 702bis c.p.c..

Violazione di legge: art. 24 Cost.” il ricorrente sostiene che la causa era stata incardinata davanti al giudice monocratico, dinanzi al quale erano state svolte tutte le udienze, per cui l’ordinanza era stata assunta dal Tribunale in composizione collegiale con un mutamento della composizione del giudicante avvenuta dopo la riserva assunta dal giudice monocratico. 3.5.Con il quinto motivo “violazione di legge: art. 702bis c.p.c..

Violazione di legge: art. 14 d.lgs. n. 150/2011.

Violazione di legge: art. 28 legge 794/1942.

Nullità assoluta per modifica del ricorso introduttivo” il ricorrente sostiene che erroneamente l’ordinanza abbia dichiarato che il procedimento era stato incardinato sulla base del rito ex artt. 28 legge 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011, perché il ricorso era stato proposto ex art. 702-bis cod. proc. civ. e perciò illegittimamente il Tribunale aveva trasformato il giudizio di cognizione sommaria ex art. 702-bis cod. proc. civ.. 3.6.Con il sesto motivo “violazione di legge: art. 14 d.lgs. N. 150/2011.

Violazione di legge: art. 702 bis ss. c.p.c.” il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di primo grado non abbia considerato che lo speciale procedimento di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 non trovi applicazione allorché, anche a seguito delle eccezioni del cliente convenuto in giudizio, si verifichi ampliamento del thema decidendum. 3.7.Con il settimo motivo “violazione di legge: art. 14 d.lgs. N. 150/2011” il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice non abbia considerato che, allorché il convenuto proponga domanda riconvenzionale esorbitante dal rito di cui all’art. 14, si impone di disporre la separazione delle domande, per procedere alla trattazione della domanda riconvenzionale con il rito per la stessa previsto. 3.8.Con l’ottavo motivo “violazione di legge: art.702ter c.p.c.” il ricorrente lamenta che il giudice non abbia applicato l’art. 702-ter cod. proc. civ., laddove prevede che, se il giudice rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’art. 702-bis cod. proc. civ., la dichiara inammissibile. 3.9.Con il nono motivo “violazione di legge: art. 702ter comma 4 c.p.c.” il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice non abbia considerato che le domande proposte sia dal convenuto che dal terzo chiamato non potevano essere legittimamente trattate con il rito sommario, in quanto richiedevano attività istruttoria non sommaria. 3.10.Con il decimo motivo “violazione di legge: art. 14 dlgs.

N. 150/2011” il ricorrente sostiene che erroneamente l’ordinanza impugnata non abbia dichiarato l’inammissibilità e comunque l’incompetenza a decidere sulle domande riconvenzionali della convenuta e della terza chiamata. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Manca la prova del perfezionamento della notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al difensore domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA], perché non è stata prodottadal ricorrente la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio nella casella del destinatario, ma solo la ricevuta di accettazione.

E’ pacifico che al fine del perfezionamento della notifica sono necessarie sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di consegna del messaggio nella casella del destinatario, in quanto è la ricevuta di avvenuta consegna a costituire il documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. Sez.

L. 21 - 2 - 2020 n. 4624 Rv. 656932 - 01, Cass. Sez. 2 28-5-2021 n. 15001 Rv. 661294-01).

Pertanto deve essere ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 2.Manca allo stato l’evidenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione siano lo stesso soggetto, per le ragioni evidenziate dal ricorrente, e perciò si pone la questione della legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. 3.Il quarto motivo di ricorso , con quale il ricorrente lamenta che la trattazione della causa sia stata svolta dal giudice monocratico, richiede la disamina diretta del fascicolo d’ufficio da parte della Corte, per cui si dispone l’acquisizione del fascicolo di ufficio da parte della Cancelleria. 4.I motivi di ricorso secondo , settimo , ottavo, nono e decimo hanno a oggettol’ammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta e dalla terza chiamata nel procedimento speciale di liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. 150/2011.

Tali motivi impongono l ’esame anche della questione del regime di impugnabilità dell’ordinanza, emessa ex art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che abbia statuito anche su domand a riconvenzional e e della possibilità della contemporanea proposizione del ricorso per cassazione avverso il capo dell’ordinanza che ha deciso la domanda dell’avvocato e dell’appello avverso il capo dell’ordinanza che ha deciso la domanda riconvenzionale.

Pertanto, al fine di fare interloquire le parti su tale questione di particolare rilevanza,si dispone la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte -disponeil rinvio a nuovo ruolo, dando al ricorrente termine perentorio perla rinnovazione della notificazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, -dispone a cura della Cancelleria l’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.6816/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. e anche rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma nel suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n.7, ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nel giudizio di merito rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], OGGETTO: contratto d’opera professionale R.G.6816/2023 C.C. 7-9-2023 avverso l’ordinanza del Tribunale di Frosinone R.G. 886/2020 depositata il 21-3-2023 R.G. rep. 661/2023 lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-9- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose il 20 - 3 - 2020 ricorso avanti il Tribunale di Frosinone, deducendo che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. gli aveva conferito, in Roma nel suo studio professionale, incarico di redigere e depositare atto di citazione avanti il Tribunale di Frosinone, al fine di sentire dichiarare la nullità della clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari in contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato per importo di Euro 980.000,00; dichiarò che la domanda era stata rigettata con sentenza n.69/2020 e chiese la condanna della convenuta al pagamento dei compensi maturati per l’attività professionale prestata pari a Euro 41.309,00. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deducendo che il rapporto con l’avvocato si era costituito esclusivamente a seguito della stipula di contratto tra la società e [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva previs t o l’affidamento di incarico a [OSCURATO:SOCIETA]. per la redazione di perizia per la valutazione dell’esistenza di vizi nel contratto bancario e, a seguito della redazione della perizia, l’impegno di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di rivolgersi a professionista scelto da [OSCURATO:SOCIETA]. per l’introduzione del giudizio di merito, applicando a vantaggio del cliente “onorari di particolarissimo favore”; dichiarò che in esecuzione di tale contratto si era rivolta all’avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva già pagato Euro 3.817,58 a seguito di invio di regolare parcella. Chiese perciò in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa ai fini della manleva [OSCURATO:SOCIETA]., nel merito di rigettare la domanda in quanto al professionista erano state interamente pagate le spettanzee di condannare il professionistaal risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.; in via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta, chiese di dichiarare non dovute le somme richieste. Il Tribunale autorizzò la chiamata in garanzia chiesta dalla società convenuta, per cui si costituì anche [OSCURATO:SOCIETA]. negando l’esistenza di qualsiasi obbligo di manleva a suo carico, in quanto a seguito del conferimento dell’incarico da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al professionista era insorto un rapporto solo tra tali soggetti; la terza chiamata propose domanda nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che lo stesso fosse condannato al pagamento di penale di Euro 15.000,00, in quanto lo stesso, con la pretesa avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva violato l’art. 3 lett. c) dell’accordo da lui concluso con [OSCURATO:SOCIETA]., secondo il quale l’avvocato non avrebbe potuto richiedere “dall’assistito, cui egli viene segnalato, somme maggiori e/o emolumenti diversi da quanto stabilito”, con la previsione all’art. 3 lett. m) di penale di Euro 15.000,00 per tale violazione. Con ordinanza depositata il 21-3-2023 il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale ha rigettato la domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ha condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a pagare a questa società Euro 15.000,00; ha condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite a favore sia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia di SDL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ha altresì condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di Euro 5.000,00 ex art. 96 co. 3 cod. proc. civ.. Per quanto ancora interessa, l’ordinanza ha rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dalla società terza chiamata, in quanto l’art. 15 della convenzione sottoscritta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e SDL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che individuava quale foro competente esclusivo il Tribunale di Brescia trovava applicazione solo tra le parti che avevano concluso quel contratto, mentre il giudizio era stato introdotto ex art. 14 d.lgs. 150/2011 dall’avvocato nei confronti del cliente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che non aveva sottoscritto quell’accordo ; ha dichiarato che la competenza sulla domanda di garanzia rimaneva radicata avanti il giudice adito, in quanto la terza chiamat a non ne aveva eccepito l’incompetenza in base a tutti i criteri di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ..Ha rigettato l’eccezione sollevata dal ricorrente di inammissibilità della chiamata in causa del terzoe nel merito ha ritenuto dimostrato che le parti avevano concordato per iscritto l’ammontare del compenso spettante all’avvocato nella misura di Euro 3.817,00, che era già stato pagato. Ha altresì dichiarato che l’avvocato, chiedendo il pagamento di maggiori importi, aveva violato l’art. 3 lett. c) del contratto concluso con SDL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e perciò era obbligato a corrispondere la penale di cui all’art. 3 lett. m). 2.Con atto denominato “istanza di regolamento di competenza” notificato il 27-3-2023 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso avverso l’ordinanza affidato a dieci motivi non limitati alle questioni di competenza. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, dichiarandosi ‘già [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione’ e non si è costituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in relazione alla quale il ricorrente non ha depositato la ricevuta di consegna della notificazione eseguita a mezzo pec, ma solo la ricevuta di accettazione della notificazione inviata all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e il Procuratore Generale in data 14 - 6 - 2023 ha depositato conclusioni scritte chie dendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative e nella sua memoria il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della costituzione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione con p.i./c.f. 032553470987e sede in Roma, in quanto la stessa non era parte in causa, essendo soggetto distinto da SDL [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione con p.i./c.f. 026506201229 esede in Mazzano. 3.1.Con il primo motivo “incompetenza territoriale del Tribunale di Frosinone per essere competente il Tribunale di Brescia” il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per avere ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Frosinone nonostante l’operatività del foro convenzionale. Rileva che il contratto prodotto dalla società resistente al fine di giustificare la richiesta chiamata in causa conteneva all’art. 15 la clausola che individuava nel Tribunale di Brescia il foro deputato in via esclusiva alla risoluzione delle controversie relative all’esecuzione del contratto. 3.2.Con il secondo motivo “incompetenza funzionale del Tribunale di Frosinone a decidere in composizione collegiale le domande riconvenzionali di responsabilità professionale e di chiamata del terzo e di risarcimento danni nei confronti del ricorrente. Eliminazione del grado di appello con violazione dell’art. 24 Cost.” il ricorrente sostiene che le domande riconvenzionali fossero improponibili, spettando alla competenza del Tribunale in composizione monocratica.3.3.Con il terzo motivo “incompetenza del Tribunale di Frosinone per essere competente il Tribunale di Civitavecchia in ragione del foro del consumatore. Violazione di legge: art. 33comma 2 lett. u) del d.lgs. n. 206 del 2005” il ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale non abbia considerato che la società resistente aveva sede a Fiumicino e nella causa dell’avvocato contro il cliente per il pagamento dei compensi professionali prevale il foro del consumatore, con conseguente competenza del Tribunale di Civitavecchia, avendo la società resistente sede a Fiumicino. 3.4.Con il quarto motivo “nullità assoluta per incompetenza funzionale del Giudice monocratico di prime cure dinanzi al quale si è svolta l’intera attività di udienza. Violazione di legge: art. 702bis c.p.c.. Violazione di legge: art. 24 Cost.” il ricorrente sostiene che la causa era stata incardinata davanti al giudice monocratico, dinanzi al quale erano state svolte tutte le udienze, per cui l’ordinanza era stata assunta dal Tribunale in composizione collegiale con un mutamento della composizione del giudicante avvenuta dopo la riserva assunta dal giudice monocratico. 3.5.Con il quinto motivo “violazione di legge: art. 702bis c.p.c.. Violazione di legge: art. 14 d.lgs. n. 150/2011. Violazione di legge: art. 28 legge 794/1942. Nullità assoluta per modifica del ricorso introduttivo” il ricorrente sostiene che erroneamente l’ordinanza abbia dichiarato che il procedimento era stato incardinato sulla base del rito ex artt. 28 legge 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011, perché il ricorso era stato proposto ex art. 702-bis cod. proc. civ. e perciò illegittimamente il Tribunale aveva trasformato il giudizio di cognizione sommaria ex art. 702-bis cod. proc. civ.. 3.6.Con il sesto motivo “violazione di legge: art. 14 d.lgs. N. 150/2011. Violazione di legge: art. 702 bis ss. c.p.c.” il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di primo grado non abbia considerato che lo speciale procedimento di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 non trovi applicazione allorché, anche a seguito delle eccezioni del cliente convenuto in giudizio, si verifichi ampliamento del thema decidendum. 3.7.Con il settimo motivo “violazione di legge: art. 14 d.lgs. N. 150/2011” il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice non abbia considerato che, allorché il convenuto proponga domanda riconvenzionale esorbitante dal rito di cui all’art. 14, si impone di disporre la separazione delle domande, per procedere alla trattazione della domanda riconvenzionale con il rito per la stessa previsto. 3.8.Con l’ottavo motivo “violazione di legge: art.702ter c.p.c.” il ricorrente lamenta che il giudice non abbia applicato l’art. 702-ter cod. proc. civ., laddove prevede che, se il giudice rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’art. 702-bis cod. proc. civ., la dichiara inammissibile. 3.9.Con il nono motivo “violazione di legge: art. 702ter comma 4 c.p.c.” il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice non abbia considerato che le domande proposte sia dal convenuto che dal terzo chiamato non potevano essere legittimamente trattate con il rito sommario, in quanto richiedevano attività istruttoria non sommaria. 3.10.Con il decimo motivo “violazione di legge: art. 14 dlgs. N. 150/2011” il ricorrente sostiene che erroneamente l’ordinanza impugnata non abbia dichiarato l’inammissibilità e comunque l’incompetenza a decidere sulle domande riconvenzionali della convenuta e della terza chiamata. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Manca la prova del perfezionamento della notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al difensore domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA], perché non è stata prodottadal ricorrente la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio nella casella del destinatario, ma solo la ricevuta di accettazione. E’ pacifico che al fine del perfezionamento della notifica sono necessarie sia la ricevuta di accettazione che la ricevuta di consegna del messaggio nella casella del destinatario, in quanto è la ricevuta di avvenuta consegna a costituire il documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cass. Sez. L. 21 - 2 - 2020 n. 4624 Rv. 656932 - 01, Cass. Sez. 2 28-5-2021 n. 15001 Rv. 661294-01). Pertanto deve essere ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 2.Manca allo stato l’evidenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione siano lo stesso soggetto, per le ragioni evidenziate dal ricorrente, e perciò si pone la questione della legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. 3.Il quarto motivo di ricorso , con quale il ricorrente lamenta che la trattazione della causa sia stata svolta dal giudice monocratico, richiede la disamina diretta del fascicolo d’ufficio da parte della Corte, per cui si dispone l’acquisizione del fascicolo di ufficio da parte della Cancelleria. 4.I motivi di ricorso secondo , settimo , ottavo, nono e decimo hanno a oggettol’ammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta e dalla terza chiamata nel procedimento speciale di liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. 150/2011. Tali motivi impongono l ’esame anche della questione del regime di impugnabilità dell’ordinanza, emessa ex art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione precedente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, che abbia statuito anche su domand a riconvenzional e e della possibilità della contemporanea proposizione del ricorso per cassazione avverso il capo dell’ordinanza che ha deciso la domanda dell’avvocato e dell’appello avverso il capo dell’ordinanza che ha deciso la domanda riconvenzionale. Pertanto, al fine di fare interloquire le parti su tale questione di particolare rilevanza,si dispone la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte -disponeil rinvio a nuovo ruolo, dando al ricorrente termine perentorio perla rinnovazione della notificazione a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, -dispone a cura della Cancelleria l’
Sentenza Cassazione n. 30128/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris