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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17068/2026

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ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 385/2023 depositatail 2 marzo 2023;Numero registro generale 10975/2023Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 17068/2026Data pubblicazione 31/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.- Il geometra [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 1472/2013dal Tribunale di Macerata per € 12.611,78, oltre accessori, nei confronti diUlderico Filippetti, a titolo di compenso per prestazioni professionali relativead un immobile industriale sito in Piediripa, [OSCURATO:PERSONA] 12/14.1.1.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contestando la prescrizione deicrediti anteriori al 27.11.2002; l’importo eccessivo dei compensi richiesti;la mancata dimostrazione delle attività professionali.Ha poi dispiegato domanda riconvenzionale per il ritardo in collaudo, cheavrebbe provocato un danno di quattro anni di mancato utilizzo dellastruttura (ridotto da € 37.800 a € 18.900) e per alcuni errori catastalirelativamente ad alcune particelle.1.2.- Il Tribunale di Macerata ha disposto consulenza tecnica, all’esito dellaquale ha pronunciato sentenza dichiarando la nullità del contrattorelativamente alla progettazione e direzione dei lavori, non rientranti nellecompetenze dei geometri e dunque revocando il decreto ingiuntivo, macondannando il Filippetti a pagare € 9.242,24 per le prestazioni diverse dallaprogettazione e direzione dei lavori; ha, per contro, condannato il Giorginia risarcire il Filippetti per € 685,55 in relazione ad errorenell’accatastamento delle particelle sub 14/15.

Ha infine condannato AllianzS.p.A. a tenere indenne al 90% la parte assicurata.In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che la nullità delle pattuizioni relative aprogettazione e direzione dei lavori non si poteva estendere alle altreprestazioni per mancanza di prova del collegamento funzionale tra le une ele altre, nel senso che il committente non aveva provato che senza quellaparte non avrebbe concluso il contratto.1.3.- Hanno proposto appello il Filippetti (principale), e il Giorgini(incidentale).Numero registro generale 10975/2023Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 17068/2026Data pubblicazione 31/05/2026La Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello principale, accogliendo inparte quello incidentale.1.4.- Ha proposto ricorso il Filippetti con undici motivi, illustrati anche conmemoria.

Si è difeso il Giorgini con controricorso e memoria.

Non si è difesaAllianz.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio della pronuncia impugnata.La Corte d’appello, innanzitutto, ha ritenuto attendibile e condivisibilel’accertamento espletato dal consulente d’ufficio sul lavoro svolto dalgeometra e sul relativo compenso, ed ha osservato che non ènecessariamente a carico del prestatore l’indicazione esatta delle ore dilavoro, potendo il relativo calcolo essere compiuto appunto dal consulente.Ha poi ribadito che, per estendere la nullità all'intero contratto, è necessariodimostrare che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita danullità.

Nel caso di specie, le prestazioni professionali legittimamenteeseguite dal geometra (come la richiesta di parere igienico-sanitario e losvincolo della polizza fideiussoria) rivestivano una "propria utilità edautonomia funzionale del tutto indipendente" rispetto a quelle nulle.

LaCorte d’appello sul punto richiama la giurisprudenza di questa SupremaCorte, per cui l'estensione della nullità richiede la prova, a carico della parteinteressata, che la porzione nulla sia in correlazione inscindibile con il resto.Inoltre, la parte che invoca la nullità totale ha l'onere di provare che la partedel contratto non colpita da nullità non ha un'autonoma utilità.La Corte territoriale ha rilevato che il committente non solo non ha fornitotale prova, ma aveva addirittura evidenziato in precedenza il carattereautonomo delle singole prestazioni.Infine, l'appellante principale ha contestato il diritto del geometra alcompenso per le prestazioni valide, eccependo l'inadempimento e l'inutilitàdella prestazione, anche in applicazione dell'art. 1460 c.c.La Corte ha rigettato il motivo, con una ratio duplice.Numero registro generale 10975/2023Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 17068/2026Data pubblicazione 31/05/2026Innanzitutto, ha distinto tra risarcimento e risoluzione: la sola domanda dirisarcimento del danno non elimina l'obbligo di pagare il corrispettivo,poiché "lascia efficace e vincolante il contratto".

Per liberarsi dall'obbligo dipagamento, il committente avrebbe dovuto proporre una domanda dirisoluzione del contratto.In secondo luogo, ha ritenuto tardiva l’eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., che avrebbe potuto inibire la pretesa di pagamento: essacostituisce un'eccezione in senso proprio e deve essere formulata"tempestivamente ed esplicitamente" entro i termini di cristallizzazione deltema di lite, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.2.- Queste rationes decidendi sono impugnate con undici motivi di ricorso.Occorre preliminare esame del quarto, per le ragioni che si diranno.2.1.- Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 1460c.c. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).Si critica la decisione della Corte d'Appello di ritenere tardiva l'eccezione diinadempimento, e si sostiene che le difese svolte sin dal primo grado, concui si contestava l'inesatto adempimento e si chiedeva il risarcimento,costituissero una valida e implicita formulazione di tale eccezione, comericonosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.Più precisamente, una tale eccezione non richiede forme speciali ol’indicazione di una espressa norma, essendo sufficiente la volontàdesumibile dal complesso delle difese e dalla condotta processuale.Osserva il ricorrente che, con la citazione in opposizione, ha contestato icompensi per prestazioni nn. 8 e 12 perché "affetti da errore" e ha chiestola revoca del decreto ed il risarcimento per gli inadempimenti subiti.

E ciòintegra una completa eccezione di inadempimento, che dunque era daconsiderarsi tempestiva.2.2.- Il motivo è fondato.È pacifico che l’eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., al paridi ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formuleNumero registro generale 10975/2023Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 17068/2026Data pubblicazione 31/05/2026sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla siadesumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese (Cass.20870/2009; Cass. 17424/2010) secondo un'interpretazione del giudice dimerito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica, non è censurabilein sede di legittimità.Il ricorrente censura altresì il difetto di motivazione.

La sentenza impugnatasi limita ad affermare che detta eccezione – integrando peraltro unaeccezione formale in senso proprio – avrebbe dovuto esseretempestivamente ed esplicitamente formulata entro i tempi processualideputati alla cristallizzazione del tema di lite, il che invero non risulta essereaccaduto (p. 6 della sentenza); e in tal senso non si cura di valutare sele difese riportate dal ricorrente e da questi svolte sin dall’atto di citazione(v. p. 18 e ss. del ricorso) possano integrare una eccezione diinadempimento, visto che, come si è detto, tale eccezione può risultare dalledifese svolte e non deve necessariamente essere formulata in mod esplicito.Né può obiettarsi, come fa il controricorrente prendendo spunto da partedel ragionamento fatto dal giudice di merito, che, poiché il committenteaveva proposto una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno,non poteva poi proporre eccezione di inadempimento.

Tale regola è veroche viene affermata da questa Suprema Corte nei termini seguenti: Nelcontratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto larisoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, ilprofessionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita,in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento delcontratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela. (Cass. 6886/ 2014; Cass. 27042/2024; Cass. 29331/2024).

Ma è altresìvero che questa regola è riferita al caso in cui abbia agito in giudizio ilcommittente chiedendo soltanto il risarcimento del danno: caso nel quale siriconosce al professionista, comunque, il diritto al compenso proprio perché,non essendo chiesta la risoluzione, il contratto rimane efficace.Numero registro generale 10975/2023Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 17068/2026Data pubblicazione 31/05/2026Qui, tuttavia, la situazione è diversa: ha agito in giudizio (con il ricorso perdecreto ingiuntivo) proprio il professionista, per ottenere l’adempimento delcontratto, ossia il pagamento del corrispettivo.

Davanti ad una taledomanda, ovviamente, il committente ha conservato il diritto ad eccepirel’inadempimento proprio per paralizzare la richiesta di pagamento fatta neisuoi confronti.Dunque, considerato che l’eccezione di adempimento è astrattamenteproponibile, nella fattispecie, che è diversa da quella presa ad esempio dalgiudice di merito, essa è stata altresì proposta dal committente nei terminisopra indicati.L’accoglimento di questo motivo e la necessità, dunque, che si tenga contodella eccezione di inadempimento comporta assorbimento degli altri,tranne che il terzo motivo e quelli ad esso connessi per le seguenti ragioni.3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1419c.c. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).3.1. - Si censura la sentenza per aver violato l'art. 1419 c.c. sulla nullitàparziale.

Pur avendo riconosciuto l'unitarietà dell'incarico, la Corteterritoriale ha negato l'estensione della nullità a tutte le prestazioni, incontrasto con la giurisprudenza che ammette tale estensione quandosussiste un collegamento funzionale e uno scopo unitario tra i diversi negozi.3.3.- Il motivo è infondato, in quanto non considera che qui non si versa inuna ipotesi di collegamento funzionale tra più negozi, essendo il contrattouno solo.

Si discute se le prestazioni dell’unico contratto siano, dal punto divista soggettivo (ossia della parte obbligata ad effettuarle) legati l’un l’atro:che è questione diversa da quella del rapporto tra prestazioni di contratticollegati.Ma soprattutto resta la questione di fondo già posta prima: che leprestazioni siano oggettivamente funzionali l’una a all’altra non prova che ilcommittente le avrebbe affidate tutte ad un solo professionista ove avessesaputo della necessità di competenze che quello incaricato non ha, restandoNumero registro generale 10975/2023Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 17068/2026Data pubblicazione 31/05/2026sempre la possibilità, anche in caso di prestazioni funzionali, che la partedia incarico al geometra per quelle di sua competenza ed all’architetto oall’ingegnere per le altre, ossia per quelle che il geometra non può espletare.Dunque, la sentenza impugnata non ha errato nel non ricavaredall’oggettivo collegamento funzionale tra le prestazioni la prova che lavolontà del committente sarebbe stata, in caso contrario, di affidarle tuttead altro e qualificato soggetto.Il rigetto di questo motivo si estende ai seguenti motivi.4.1.- Il primo motivo prospetta nullità della sentenza per violazione degliartt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.).Si contesta alla Corte d'appello di non aver esteso la nullità, dichiarata perla prestazione principale di progettazione e direzione lavori, all'interocontratto professionale.

Il ricorrente sostiene che le altre prestazioni eranomeramente strumentali e accessorie a quella principale, e che lamotivazione della Corte sul punto sarebbe apparente, contraddittoria eillogica, non avendo considerato l'unitarietà dello scopo perseguito dalleparti.

In particolare, la Corte nega l’estensione della nullità all’interocontratto basandosi sull’asserito "carattere autonomo" delle prestazioni, maomette ogni indagine sulla volontà delle parti e sui criteri di interpretazionedel contratto.4.2.- Il motivo cade evidentemente nel rigetto del terzo.5. - Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degliartt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.)e motivazione contraria all’esito della consulenza d’ufficio.5.1.- Si lamenta che la Corte d'appello abbia disatteso le conclusioni dellaconsulenza, la quale aveva evidenziato il carattere unitario di tutte leprestazioni professionali, senza fornire una motivazione critica e logica pergiustificare tale scostamento.

Ciò integrerebbe una violazione dei principisulla valutazione della consulenza tecnica.5.2.- Il motivo cade per le ragioni di cui sopra.Numero registro generale 10975/2023Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 17068/2026Data pubblicazione 31/05/2026Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione, la sentenzad’appello venendo cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

P.Q.Mrigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello diAncona.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 385/2023 depositatail 2 marzo 2023;Numero registro generale 10975/2023Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 17068/2026Data pubblicazione 31/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.- Il geometra [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 1472/2013dal Tribunale di Macerata per € 12.611,78, oltre accessori, nei confronti diUlderico Filippetti, a titolo di compenso per prestazioni professionali relativead un immobile industriale sito in Piediripa, [OSCURATO:PERSONA] 12/14.1.1.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contestando la prescrizione deicrediti anteriori al 27.11.2002; l’importo eccessivo dei compensi richiesti;la mancata dimostrazione delle attività professionali.Ha poi dispiegato domanda riconvenzionale per il ritardo in collaudo, cheavrebbe provocato un danno di quattro anni di mancato utilizzo dellastruttura (ridotto da € 37.800 a € 18.900) e per alcuni errori catastalirelativamente ad alcune particelle.1.2.- Il Tribunale di Macerata ha disposto consulenza tecnica, all’esito dellaquale ha pronunciato sentenza dichiarando la nullità del contrattorelativamente alla progettazione e direzione dei lavori, non rientranti nellecompetenze dei geometri e dunque revocando il decreto ingiuntivo, macondannando il Filippetti a pagare € 9.242,24 per le prestazioni diverse dallaprogettazione e direzione dei lavori; ha, per contro, condannato il Giorginia risarcire il Filippetti per € 685,55 in relazione ad errorenell’accatastamento delle particelle sub 14/15. Ha infine condannato AllianzS.p.A. a tenere indenne al 90% la parte assicurata.In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che la nullità delle pattuizioni relative aprogettazione e direzione dei lavori non si poteva estendere alle altreprestazioni per mancanza di prova del collegamento funzionale tra le une ele altre, nel senso che il committente non aveva provato che senza quellaparte non avrebbe concluso il contratto.1.3.- Hanno proposto appello il Filippetti (principale), e il Giorgini(incidentale).Numero registro generale 10975/2023Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 17068/2026Data pubblicazione 31/05/2026La Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello principale, accogliendo inparte quello incidentale.1.4.- Ha proposto ricorso il Filippetti con undici motivi, illustrati anche conmemoria. Si è difeso il Giorgini con controricorso e memoria. Non si è difesaAllianz.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio della pronuncia impugnata.La Corte d’appello, innanzitutto, ha ritenuto attendibile e condivisibilel’accertamento espletato dal consulente d’ufficio sul lavoro svolto dalgeometra e sul relativo compenso, ed ha osservato che non ènecessariamente a carico del prestatore l’indicazione esatta delle ore dilavoro, potendo il relativo calcolo essere compiuto appunto dal consulente.Ha poi ribadito che, per estendere la nullità all'intero contratto, è necessariodimostrare che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte colpita danullità. Nel caso di specie, le prestazioni professionali legittimamenteeseguite dal geometra (come la richiesta di parere igienico-sanitario e losvincolo della polizza fideiussoria) rivestivano una "propria utilità edautonomia funzionale del tutto indipendente" rispetto a quelle nulle. LaCorte d’appello sul punto richiama la giurisprudenza di questa SupremaCorte, per cui l'estensione della nullità richiede la prova, a carico della parteinteressata, che la porzione nulla sia in correlazione inscindibile con il resto.Inoltre, la parte che invoca la nullità totale ha l'onere di provare che la partedel contratto non colpita da nullità non ha un'autonoma utilità.La Corte territoriale ha rilevato che il committente non solo non ha fornitotale prova, ma aveva addirittura evidenziato in precedenza il carattereautonomo delle singole prestazioni.Infine, l'appellante principale ha contestato il diritto del geometra alcompenso per le prestazioni valide, eccependo l'inadempimento e l'inutilitàdella prestazione, anche in applicazione dell'art. 1460 c.c.La Corte ha rigettato il motivo, con una ratio duplice.Numero registro generale 10975/2023Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 17068/2026Data pubblicazione 31/05/2026Innanzitutto, ha distinto tra risarcimento e risoluzione: la sola domanda dirisarcimento del danno non elimina l'obbligo di pagare il corrispettivo,poiché "lascia efficace e vincolante il contratto". Per liberarsi dall'obbligo dipagamento, il committente avrebbe dovuto proporre una domanda dirisoluzione del contratto.In secondo luogo, ha ritenuto tardiva l’eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., che avrebbe potuto inibire la pretesa di pagamento: essacostituisce un'eccezione in senso proprio e deve essere formulata"tempestivamente ed esplicitamente" entro i termini di cristallizzazione deltema di lite, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.2.- Queste rationes decidendi sono impugnate con undici motivi di ricorso.Occorre preliminare esame del quarto, per le ragioni che si diranno.2.1.- Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 1460c.c. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).Si critica la decisione della Corte d'Appello di ritenere tardiva l'eccezione diinadempimento, e si sostiene che le difese svolte sin dal primo grado, concui si contestava l'inesatto adempimento e si chiedeva il risarcimento,costituissero una valida e implicita formulazione di tale eccezione, comericonosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.Più precisamente, una tale eccezione non richiede forme speciali ol’indicazione di una espressa norma, essendo sufficiente la volontàdesumibile dal complesso delle difese e dalla condotta processuale.Osserva il ricorrente che, con la citazione in opposizione, ha contestato icompensi per prestazioni nn. 8 e 12 perché "affetti da errore" e ha chiestola revoca del decreto ed il risarcimento per gli inadempimenti subiti. E ciòintegra una completa eccezione di inadempimento, che dunque era daconsiderarsi tempestiva.2.2.- Il motivo è fondato.È pacifico che l’eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., al paridi ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formuleNumero registro generale 10975/2023Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 17068/2026Data pubblicazione 31/05/2026sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla siadesumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese (Cass.20870/2009; Cass. 17424/2010) secondo un'interpretazione del giudice dimerito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica, non è censurabilein sede di legittimità.Il ricorrente censura altresì il difetto di motivazione. La sentenza impugnatasi limita ad affermare che detta eccezione – integrando peraltro unaeccezione formale in senso proprio – avrebbe dovuto esseretempestivamente ed esplicitamente formulata entro i tempi processualideputati alla cristallizzazione del tema di lite, il che invero non risulta essereaccaduto (p. 6 della sentenza); e in tal senso non si cura di valutare sele difese riportate dal ricorrente e da questi svolte sin dall’atto di citazione(v. p. 18 e ss. del ricorso) possano integrare una eccezione diinadempimento, visto che, come si è detto, tale eccezione può risultare dalledifese svolte e non deve necessariamente essere formulata in mod esplicito.Né può obiettarsi, come fa il controricorrente prendendo spunto da partedel ragionamento fatto dal giudice di merito, che, poiché il committenteaveva proposto una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno,non poteva poi proporre eccezione di inadempimento. Tale regola è veroche viene affermata da questa Suprema Corte nei termini seguenti: Nelcontratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto larisoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, ilprofessionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita,in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento delcontratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela. (Cass. 6886/ 2014; Cass. 27042/2024; Cass. 29331/2024). Ma è altresìvero che questa regola è riferita al caso in cui abbia agito in giudizio ilcommittente chiedendo soltanto il risarcimento del danno: caso nel quale siriconosce al professionista, comunque, il diritto al compenso proprio perché,non essendo chiesta la risoluzione, il contratto rimane efficace.Numero registro generale 10975/2023Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 17068/2026Data pubblicazione 31/05/2026Qui, tuttavia, la situazione è diversa: ha agito in giudizio (con il ricorso perdecreto ingiuntivo) proprio il professionista, per ottenere l’adempimento delcontratto, ossia il pagamento del corrispettivo. Davanti ad una taledomanda, ovviamente, il committente ha conservato il diritto ad eccepirel’inadempimento proprio per paralizzare la richiesta di pagamento fatta neisuoi confronti.Dunque, considerato che l’eccezione di adempimento è astrattamenteproponibile, nella fattispecie, che è diversa da quella presa ad esempio dalgiudice di merito, essa è stata altresì proposta dal committente nei terminisopra indicati.L’accoglimento di questo motivo e la necessità, dunque, che si tenga contodella eccezione di inadempimento comporta assorbimento degli altri,tranne che il terzo motivo e quelli ad esso connessi per le seguenti ragioni.3.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1419c.c. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).3.1. - Si censura la sentenza per aver violato l'art. 1419 c.c. sulla nullitàparziale. Pur avendo riconosciuto l'unitarietà dell'incarico, la Corteterritoriale ha negato l'estensione della nullità a tutte le prestazioni, incontrasto con la giurisprudenza che ammette tale estensione quandosussiste un collegamento funzionale e uno scopo unitario tra i diversi negozi.3.3.- Il motivo è infondato, in quanto non considera che qui non si versa inuna ipotesi di collegamento funzionale tra più negozi, essendo il contrattouno solo. Si discute se le prestazioni dell’unico contratto siano, dal punto divista soggettivo (ossia della parte obbligata ad effettuarle) legati l’un l’atro:che è questione diversa da quella del rapporto tra prestazioni di contratticollegati.Ma soprattutto resta la questione di fondo già posta prima: che leprestazioni siano oggettivamente funzionali l’una a all’altra non prova che ilcommittente le avrebbe affidate tutte ad un solo professionista ove avessesaputo della necessità di competenze che quello incaricato non ha, restandoNumero registro generale 10975/2023Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 17068/2026Data pubblicazione 31/05/2026sempre la possibilità, anche in caso di prestazioni funzionali, che la partedia incarico al geometra per quelle di sua competenza ed all’architetto oall’ingegnere per le altre, ossia per quelle che il geometra non può espletare.Dunque, la sentenza impugnata non ha errato nel non ricavaredall’oggettivo collegamento funzionale tra le prestazioni la prova che lavolontà del committente sarebbe stata, in caso contrario, di affidarle tuttead altro e qualificato soggetto.Il rigetto di questo motivo si estende ai seguenti motivi.4.1.- Il primo motivo prospetta nullità della sentenza per violazione degliartt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.).Si contesta alla Corte d'appello di non aver esteso la nullità, dichiarata perla prestazione principale di progettazione e direzione lavori, all'interocontratto professionale. Il ricorrente sostiene che le altre prestazioni eranomeramente strumentali e accessorie a quella principale, e che lamotivazione della Corte sul punto sarebbe apparente, contraddittoria eillogica, non avendo considerato l'unitarietà dello scopo perseguito dalleparti. In particolare, la Corte nega l’estensione della nullità all’interocontratto basandosi sull’asserito "carattere autonomo" delle prestazioni, maomette ogni indagine sulla volontà delle parti e sui criteri di interpretazionedel contratto.4.2.- Il motivo cade evidentemente nel rigetto del terzo.5. - Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione degliartt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.)e motivazione contraria all’esito della consulenza d’ufficio.5.1.- Si lamenta che la Corte d'appello abbia disatteso le conclusioni dellaconsulenza, la quale aveva evidenziato il carattere unitario di tutte leprestazioni professionali, senza fornire una motivazione critica e logica pergiustificare tale scostamento. Ciò integrerebbe una violazione dei principisulla valutazione della consulenza tecnica.5.2.- Il motivo cade per le ragioni di cui sopra.Numero registro generale 10975/2023Numero sezionale 1663/2026Numero di raccolta generale 17068/2026Data pubblicazione 31/05/2026Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione, la sentenzad’appello venendo cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione. P.Q.Mrigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello diAncona.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi