Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16073/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (v(Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla eccessività della sanzione inflitta; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché manifestamente infondate perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio, caratterizzato comunque dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura piena, rimarcando il profilo concernente il quantitativo rinvenuto, il cui dato ponderale, pari ad oltre 23 grammi di cocaina, e da cui erano ricavabili oltre 144 dosi medie singole, evidenzia una chiara attitudine a consentire la cessione a terzi di un congruo numero di dosi; Ritenuto, per-tanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.Mr DEPOSITATA iN CAMIT5.." 774 MA 6 ti Funzrn rwa,:tt,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (v(Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla eccessività della sanzione inflitta; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché manifestamente infondate perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio, caratterizzato comunque dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura piena, rimarcando il profilo concernente il quantitativo rinvenuto, il cui dato ponderale, pari ad oltre 23 grammi di cocaina, e da cui erano ricavabili oltre 144 dosi medie singole, evidenzia una chiara attitudine a consentire la cessione a terzi di un congruo numero di dosi; Ritenuto, per-tanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.Mr DEPOSITATA iN CAMIT5.." 774 MA 6 ti Funzrn rwa,:tt,
Sentenza Cassazione n. 16073/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris