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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2025

Cassazione n. 40499/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1334/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 19278/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 gennaio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, per il reato di cui agli artt. 81, 110, 629 (in relazione all’art. 628, comma 3) e 416-bis.1 cod. pen.

Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Tribunale di Palermo – Sezione [OSCURATO:PERSONA] – ha parzialmente riformato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, sostituendo l’originaria misura con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40499/2025 Roma, lì, 16/12/2025 Secondo l’impostazione accusatoria, l’indagato avrebbe riscosso, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], le somme di denaro che quest’ultimo estorceva alla ditta “3B dei [OSCURATO:PERSONA]”.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore.

Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il Tribunale non avrebbe esaminato le deduzioni difensive, basate su «atti rilevanti, tutti sconosciuti al giudice della cautela e ignoti al fascicolo processuale».

Il ricorrente rappresenta che: l’accusa si fonda sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupato della riscossione delle somme estorsive; il Tribunale ha ritenuto tali dichiarazioni riscontrate dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della ditta sottoposta a estorsione, che aveva riferito di avere predisposto, su incarico di [OSCURATO:PERSONA] (altro dipendente deceduto nel giugno 2022), buste contenenti 400 euro da consegnare al [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, tuttavia, evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] era stato già ritenuto inattendibile in altra sede giudiziaria (come emerge dalla sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo n. 758/24 del 24 giugno 2024), nella quale si era escluso che la sua collaborazione fosse utile ai fini investigativi e si era evidenziato un comportamento del collaboratore volto a inquinare i dati indiziari.

Contesta la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che altre accuse mosse dal collaboratore al [OSCURATO:PERSONA], sempre relative alla riscossione di somme di denaro, sarebbero rimaste prive di riscontro.

Circostanza che «avrebbe dovuto indurre a una valutazione improntata alla massima cautela, al massimo rigore».

Con riferimento alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente sostiene che la loro versione integrale, trascritta dalla difesa, presenterebbe rilevanti discrasie rispetto al verbale riassuntivo.

Dalla versione integrale, in particolare, emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso di essere a conoscenza di richieste estorsive e avrebbe affermato di non poter escludere che i rapporti economici tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] fossero leciti.

Il Tribunale non avrebbe valutato tali decisivi rilievi, né avrebbe rilevato la contraddittorietà tra le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di pagamenti intervenuti fino al 2014, e quelle di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di pagamenti intervenuto fino al 2021.

Il ricorrente evidenzia anche la significativa discrasia tra le somme di denaro che sarebbero state versate al [OSCURATO:PERSONA], secondo le diverse fonti dichiarative: il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di due dazioni annuali da euro 1.750,00 ciascuna, per un totale di euro 3.500,00 annui, fino al suo arresto nel 2014; il [OSCURATO:PERSONA], invece, aveva riferito di buste da euro 400,00, preparate su indicazione del [OSCURATO:PERSONA], in media cinque volte l’anno, fino al 2021.

Il Tribunale, infine, non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni del titolare della ditta, [OSCURATO:PERSONA], che aveva negato l’esistenza di imposizioni estorsive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

L’unico motivo è infondato.

Il Tribunale, invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha valutato le deduzioni difensive e gli atti sulla base dei quali esse si basavano, ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata.

Al riguardo, va ricordato che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).

Va, in primo luogo, rilevato che il Tribunale ha effettuato una rigorosa valutazione delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagine 2 e 3 dell’ordinanza impugnata), evidenziando il ruolo di rilievo rivestito dal propalante all’interno della “famiglia mafiosa” di Villabate, che lo “legittimavano” a conoscere i particolari relativi alle attività estorsive svolte nell'ambito del relativo territorio.

Dopo avere analizzato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (in parte testualmente riportate nell’ordinanza), il Tribunale ha evidenziato come esse fossero riscontrate dagli accertamenti della polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni rese dal dipendente [OSCURATO:PERSONA], che, dopo il decesso del dipendente [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto nel maggio 2021), aveva gestito la sede di Villabate dell’azienda sottoposta a estorsione.

Il Tribunale, poi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha esaminato le deduzioni difensive e gli atti su cui esse si basavano.

In primo luogo, ha preso in considerazione i rilievi difensivi relativi alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], ossia che questi aveva dichiarato che: non aveva mai ricevuto personalmente richieste di denaro a titolo estorsivo; aveva consegnato delle somme di denaro al [OSCURATO:PERSONA], ma per importi e con cadenze temporali differenti da quelli indicati dal [OSCURATO:PERSONA]; non poteva escludere che i rapporti economici tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] fossero leciti; aveva consegnato le somme di denaro fino al 2021 (cfr. pagine 3, 4 e 5 dell’ordinanza impugnata).

Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso, riscontrassero «il nucleo essenziale delle propalazioni eteroaccusatorie del [OSCURATO:PERSONA]», atteso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito «circostanze di fatto comunque indicative dell'attribuibilità all'odierno indagato del ruolo di emissario preposto alla materiale percezione di somme di denaro consegnate in assenza di una dimostrata causale lecita».

In particolare, «l'invarianza della somma consegnata in busta all'odierno indagato e l'assenza di una causale riconducibile a ordinari rapporti commerciali consentivano di attribuire alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] la valenza di riscontro alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha attribuito all'odierno indagato, che effettivamente svolge l'attività di fabbro ed è titolare di una officina, almeno fino al 2014, il ruolo di esattore delle rate di "pizzo" corrisposte dai responsabili della sede della "3B [OSCURATO:PERSONA] s.n.c." ubicata nel territorio controllato dalla famiglia mafiosa di Villabate».

Il Tribunale ha valutato anche la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo n. 758/24 del 24 giugno 2024, addotta dalla difesa per contestare l'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il giudice si era limitato a negare il riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 416-bis., 1 comma 3, cod. pen., evidenziando, da un lato, che «l'apporto del collaboratore non aveva contribuito alla raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei colpevoli (avendo egli reso dichiarazioni dopo la conoscenza degli elementi a carico dello stesso e dei coimputati)» e, dall'altro, che l’apporto del [OSCURATO:PERSONA] era stato teso ad "alleggerire" la propria posizione, anche quando esso appariva in contrasto con le risultanze dell'attività di intercettazione (cfr. pagina 4 dell’ordinanza impugnata).

Al riguardo, il giudice del riesame ha rilevato che: le motivazioni poste a sostegno della decisione del Giudice dell’udienza preliminare apparivano circoscritte al caso concreto e non automaticamente applicabili a ogni dichiarazione resa dal collaborante; le dichiarazioni rese nell’altro giudizio erano condizionate dall’intento del [OSCURATO:PERSONA] di alleggerire la propria posizione in quel processo; doveva trovare applicazione «il c.d. principio di frazionabilità delle dichiarazioni del chiamante».

Sotto quest’ultimo profilo, la decisione del Tribunale si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «in tema di chiamata di correo, è legittima una valutazione frazionata della dichiarazione a condizione, però, che alla parte ritenuta attendibile possa essere riconosciuta una sua autonomia (nel senso che non sia strettamente interconnessa, sul piano fattuale e logico con quella ritenuta falsa o, comunque, non credibile) e soprattutto che sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita» (Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917; Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153).

Il Tribunale ha preso in considerazione anche le dichiarazioni del titolare della ditta, [OSCURATO:PERSONA], che aveva negato l’esistenza di imposizioni estorsive, ritenendole del tutto inverosimili (cfr. pagina 6 dell’ordinanza impugnata).

Risulta, dunque, infondata la tesi del ricorrente, secondo il quale il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione le deduzioni difensive e gli atti sulla base dei quali esse si basavano.

Nel resto, le doglianze del ricorrente sono più che altro riferite alla valutazione di merito che il Tribunale ha effettuato delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dei riscontri estrinseci, finendo però così per incorrere nei limiti del sindacato di legittimità.

Al riguardo, va ricordato come «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 23 settembre 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1334/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 19278/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 gennaio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, per il reato di cui agli artt. 81, 110, 629 (in relazione all’art. 628, comma 3) e 416-bis.1 cod. pen. Con ordinanza del 4 marzo 2025, il Tribunale di Palermo – Sezione [OSCURATO:PERSONA] – ha parzialmente riformato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, sostituendo l’originaria misura con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40499/2025 Roma, lì, 16/12/2025 Secondo l’impostazione accusatoria, l’indagato avrebbe riscosso, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], le somme di denaro che quest’ultimo estorceva alla ditta “3B dei [OSCURATO:PERSONA]”. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il Tribunale non avrebbe esaminato le deduzioni difensive, basate su «atti rilevanti, tutti sconosciuti al giudice della cautela e ignoti al fascicolo processuale». Il ricorrente rappresenta che: l’accusa si fonda sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe occupato della riscossione delle somme estorsive; il Tribunale ha ritenuto tali dichiarazioni riscontrate dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della ditta sottoposta a estorsione, che aveva riferito di avere predisposto, su incarico di [OSCURATO:PERSONA] (altro dipendente deceduto nel giugno 2022), buste contenenti 400 euro da consegnare al [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, tuttavia, evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] era stato già ritenuto inattendibile in altra sede giudiziaria (come emerge dalla sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo n. 758/24 del 24 giugno 2024), nella quale si era escluso che la sua collaborazione fosse utile ai fini investigativi e si era evidenziato un comportamento del collaboratore volto a inquinare i dati indiziari. Contesta la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che altre accuse mosse dal collaboratore al [OSCURATO:PERSONA], sempre relative alla riscossione di somme di denaro, sarebbero rimaste prive di riscontro. Circostanza che «avrebbe dovuto indurre a una valutazione improntata alla massima cautela, al massimo rigore». Con riferimento alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente sostiene che la loro versione integrale, trascritta dalla difesa, presenterebbe rilevanti discrasie rispetto al verbale riassuntivo. Dalla versione integrale, in particolare, emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso di essere a conoscenza di richieste estorsive e avrebbe affermato di non poter escludere che i rapporti economici tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] fossero leciti. Il Tribunale non avrebbe valutato tali decisivi rilievi, né avrebbe rilevato la contraddittorietà tra le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di pagamenti intervenuti fino al 2014, e quelle di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di pagamenti intervenuto fino al 2021. Il ricorrente evidenzia anche la significativa discrasia tra le somme di denaro che sarebbero state versate al [OSCURATO:PERSONA], secondo le diverse fonti dichiarative: il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di due dazioni annuali da euro 1.750,00 ciascuna, per un totale di euro 3.500,00 annui, fino al suo arresto nel 2014; il [OSCURATO:PERSONA], invece, aveva riferito di buste da euro 400,00, preparate su indicazione del [OSCURATO:PERSONA], in media cinque volte l’anno, fino al 2021. Il Tribunale, infine, non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni del titolare della ditta, [OSCURATO:PERSONA], che aveva negato l’esistenza di imposizioni estorsive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. L’unico motivo è infondato. Il Tribunale, invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha valutato le deduzioni difensive e gli atti sulla base dei quali esse si basavano, ritenendo evidentemente “assorbite” le questioni poste dalla difesa completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, va ricordato che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). Va, in primo luogo, rilevato che il Tribunale ha effettuato una rigorosa valutazione delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pagine 2 e 3 dell’ordinanza impugnata), evidenziando il ruolo di rilievo rivestito dal propalante all’interno della “famiglia mafiosa” di Villabate, che lo “legittimavano” a conoscere i particolari relativi alle attività estorsive svolte nell'ambito del relativo territorio. Dopo avere analizzato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (in parte testualmente riportate nell’ordinanza), il Tribunale ha evidenziato come esse fossero riscontrate dagli accertamenti della polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni rese dal dipendente [OSCURATO:PERSONA], che, dopo il decesso del dipendente [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto nel maggio 2021), aveva gestito la sede di Villabate dell’azienda sottoposta a estorsione. Il Tribunale, poi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha esaminato le deduzioni difensive e gli atti su cui esse si basavano. In primo luogo, ha preso in considerazione i rilievi difensivi relativi alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], ossia che questi aveva dichiarato che: non aveva mai ricevuto personalmente richieste di denaro a titolo estorsivo; aveva consegnato delle somme di denaro al [OSCURATO:PERSONA], ma per importi e con cadenze temporali differenti da quelli indicati dal [OSCURATO:PERSONA]; non poteva escludere che i rapporti economici tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] fossero leciti; aveva consegnato le somme di denaro fino al 2021 (cfr. pagine 3, 4 e 5 dell’ordinanza impugnata). Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso, riscontrassero «il nucleo essenziale delle propalazioni eteroaccusatorie del [OSCURATO:PERSONA]», atteso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito «circostanze di fatto comunque indicative dell'attribuibilità all'odierno indagato del ruolo di emissario preposto alla materiale percezione di somme di denaro consegnate in assenza di una dimostrata causale lecita». In particolare, «l'invarianza della somma consegnata in busta all'odierno indagato e l'assenza di una causale riconducibile a ordinari rapporti commerciali consentivano di attribuire alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] la valenza di riscontro alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha attribuito all'odierno indagato, che effettivamente svolge l'attività di fabbro ed è titolare di una officina, almeno fino al 2014, il ruolo di esattore delle rate di "pizzo" corrisposte dai responsabili della sede della "3B [OSCURATO:PERSONA] s.n.c." ubicata nel territorio controllato dalla famiglia mafiosa di Villabate». Il Tribunale ha valutato anche la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo n. 758/24 del 24 giugno 2024, addotta dalla difesa per contestare l'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il giudice si era limitato a negare il riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 416-bis., 1 comma 3, cod. pen., evidenziando, da un lato, che «l'apporto del collaboratore non aveva contribuito alla raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei colpevoli (avendo egli reso dichiarazioni dopo la conoscenza degli elementi a carico dello stesso e dei coimputati)» e, dall'altro, che l’apporto del [OSCURATO:PERSONA] era stato teso ad "alleggerire" la propria posizione, anche quando esso appariva in contrasto con le risultanze dell'attività di intercettazione (cfr. pagina 4 dell’ordinanza impugnata). Al riguardo, il giudice del riesame ha rilevato che: le motivazioni poste a sostegno della decisione del Giudice dell’udienza preliminare apparivano circoscritte al caso concreto e non automaticamente applicabili a ogni dichiarazione resa dal collaborante; le dichiarazioni rese nell’altro giudizio erano condizionate dall’intento del [OSCURATO:PERSONA] di alleggerire la propria posizione in quel processo; doveva trovare applicazione «il c.d. principio di frazionabilità delle dichiarazioni del chiamante». Sotto quest’ultimo profilo, la decisione del Tribunale si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «in tema di chiamata di correo, è legittima una valutazione frazionata della dichiarazione a condizione, però, che alla parte ritenuta attendibile possa essere riconosciuta una sua autonomia (nel senso che non sia strettamente interconnessa, sul piano fattuale e logico con quella ritenuta falsa o, comunque, non credibile) e soprattutto che sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita» (Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917; Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153). Il Tribunale ha preso in considerazione anche le dichiarazioni del titolare della ditta, [OSCURATO:PERSONA], che aveva negato l’esistenza di imposizioni estorsive, ritenendole del tutto inverosimili (cfr. pagina 6 dell’ordinanza impugnata). Risulta, dunque, infondata la tesi del ricorrente, secondo il quale il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione le deduzioni difensive e gli atti sulla base dei quali esse si basavano. Nel resto, le doglianze del ricorrente sono più che altro riferite alla valutazione di merito che il Tribunale ha effettuato delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e dei riscontri estrinseci, finendo però così per incorrere nei limiti del sindacato di legittimità. Al riguardo, va ricordato come «l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 23 settembre 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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